Sentenza n. 354/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.lgs. 626/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs.
19 settembre, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro),
promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1996 dal pretore di Biella
sul ricorso proposto da Fanara Grazia contro Eurofili Filature
Pettinate s.r.l. iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da una lavoratrice nei
confronti della Eurofili Filature Pettinata s.r.l., avente ad oggetto
la richiesta di dare immediata attuazione all'atto di avviamento
obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, il
pretore di Biella, con ordinanza emessa in data 19 giugno 1996, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 35 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).
Rileva in fatto il giudice a quo che la lavoratrice, avviata
obbligatoriamente al lavoro, era stata sottoposta a visita preventiva
effettuata dal medico di fabbrica (art. 16 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626), il quale accertava la sua inidoneità alle
mansioni affidatele; successivamente, il datore di lavoro additava il
Collegio medico di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968, (in
materia di assunzioni obbligatorie), che invece concludeva per la sua
idoneità; la lavoratrice richiedeva pertanto al datore di lavoro la
corresponsione della mancata retribuzione dalla data in cui era stato
disposto l'atto di avviamento obbligatorio al lavoro a quella della
effettiva assunzione avvenuta dopo qualche mese.
Ciò premesso, il giudice rimettente lamenta che l'accertamento
previsto dalla norma impugnata, volto a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro ai fini della valutazione della idoneità
del lavoratore alla mansione specifica, verrebbe di fatto a
vanificare, come è avvenuto nel caso di specie, l'atto di avviamento
obbligatorio, così determinando la violazione degli artt. 35 e 38
della Costituzione. Ha osservato infatti il rimettente che il
giudizio espresso dal medico di fabbrica e quello del Collegio medico
di cui alla legge sulle assunzioni obbligatorie non sono tra loro
omogenei, vertendo il primo sul profilo strettamente sanitario della
compatibilità rispetto alle mansioni specifiche, il secondo
soprattutto su quello amministrativo della compatibilità con la
salute dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.
Da ciò deriverebbe che l'impugnato art. 16 del d.lgs. n. 626 del
1994, laddove prevede che il medico di fabbrica debba svolgere
accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati
obbligatoriamente al lavoro con un giudizio non compatibile con
quello stabilito dalla legge n. 482 del 1968, si pone in contrasto
con gli artt. 35 e 38 della Costituzione, in quanto l'atto di
avviamento obbligatorio al lavoro sarebbe posto nel nulla. Il giudice
a quo ha ritenuto inoltre che "quantomeno" sembrerebbe profilarsi una
violazione degli stessi parametri costituzionali sotto il profilo del
mancato raccordo tra le due normative per non avere la norma
impugnata previsto, che, in caso di lavoratore invalido e avviato
obbligatoriamente, sia mantenuta ferma la competenza del Collegio
medico di cui alla legge n. 482 del 1968 in luogo di quella del
medico di fabbrica.
2.- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.
In prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura dello Stato
ha presentato memoria insistendo per la declaratoria di
inammissibilità della questione. Ha in particolare osservato la
difesa erariale che la disposizione denunciata è norma di carattere
generale emanata in attuazione di alcune direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro; da ciò consegue, rileva l'Avvocatura, che tale
disposizione riguarda tutti i lavoratori, con l'eccezione del
lavoratore invalido per il quale vigono le speciali norme di cui alla
legge n. 482 del 1968 che impone l'assunzione obbligatoria degli
invalidi, stabilendone le varie modalità. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Biella dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 16 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
nella parte in cui prevede che il medico di fabbrica debba svolgere
accertamenti preventivi anche sui lavoratori invalidi avviati
obbligatoriamente al lavoro, con un giudizio non compatibile con
quello stabilito dalla legge n. 482 del 1968. Ad avviso del giudice a
quo la norma contrasterebbe con gli artt. 35 e 38 della Costituzione,
in quanto la valutazione negativa del predetto medico porrebbe nel
nulla l'atto di avviamento obbligatorio al lavoro e svuoterebbe la
competenza del collegio medico specificamente prevista (art. 20 della
denunziata legge del 1968) per l'assunzione dei lavoratori invalidi.
La disposizione, inoltre, violerebbe gli stessi parametri
costituzionali "quantomeno" sotto il profilo del mancato raccordo tra
le due normative per non essere stato previsto nell'impugnato art. 16
che, in caso di lavoratore invalido e avviato obbligatoriamente, sia
mantenuta ferma la competenza del collegio medico di cui alla legge
n. 482 del 1968.
Per queste considerazioni, pertanto, il giudice rimettente chiede
alla Corte una pronuncia additiva volta ad espungere dall'ordinamento
la disposizione nella parte in cui prevede che la stessa debba
trovare applicazione anche nei riguardi dei lavoratori invalidi
avviati obbligatoriamente al lavoro.
2.- La questione non è fondata.
In proposito occorre anzitutto ribadire che "le leggi non si
dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne
interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne
interpretazioni costituzionali" (sent. n. 356 del 1996); e che il
giudice rimettente, a fronte di più interpretazioni della norma
della cui legittimità si dubita, è tenuto a seguire quella conforme
ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati. Nel caso di specie,
invero, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo esiste la
possibilità - sulla base di una corretta interpretazione delle norme
vigenti - di salvaguardare gli effetti ritenuti essenziali dal
giudice rimettente, quelli cioè di non far venire meno l'assunzione
obbligatoria e di tener ferma la specifica competenza del predetto
collegio medico.
Va, infatti, osservato che le leggi in esame (n. 482 del 1968 e n.
626 del 1994) sono tra loro compatibili avendo diversi ambiti
soggettivi e oggettivi; e, pur potendo porsi un problema di
coordinamento della disposizione censurata limitatamente alla parte
in cui le due discipline sembrano sovrapporsi (l'art. 16 del d.lgs.
626 del 1994, nell'affidare al medico competente la valutazione
dell'idoneità di ogni lavoratore alle specifiche mansioni assegnate,
con il terzo comma dell'art. 20, della legge n. 482 del 1968, che
assegna al collegio medico l'accertamento sanitario delle condizioni
dell'invalido), anche sotto tale più specifico profilo le due
disposizioni possono in realtà coesistere. Infatti queste operano in
tempi successivi, nel senso che dopo l'eventuale valutazione di
inidoneità da parte del medico competente per la sorveglianza
sanitaria, l'invalido può, con ricorso, domandare l'accertamento
sanitario del collegio medico ai sensi dell'art. 20 della legge sulle
assunzioni obbligatorie in considerazione del carattere speciale di
tale normativa.
Ove poi, come nel caso di specie, tale accertamento sia favorevole
all'invalido, smentendo quindi la valutazione del medico addetto alla
sorveglianza sanitaria, si pone la diversa questione
dell'applicabilità, o meno, della disposizione contenuta nel quarto
comma del cit. art. 20, secondo cui il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere all'invalido le retribuzioni perdute. Si tratta però
di un problema la cui soluzione è rimessa all'interpretazione del
giudice ordinario senza che tocchi il livello di questione di
legittimità costituzionale, essendo fatto salvo in ogni caso il
diritto dell'invalido - non impedito dall'eventuale valutazione di
inidoneità da parte del medico competente per la sorveglianza
sanitaria - di domandare al collegio medico la verifica, mediante
accertamento sanitario, della sua idoneità all'assunzione.
Ne consegue, pertanto, che il giudice rimettente, - a fronte della
coesistenza di due valutazioni (l'una resa dal medico di fabbrica di
cui alla disposizione impugnata e l'altra dal collegio medico
provinciale), - proprio al fine di non vanificare l'atto di
avviamento obbligatorio al lavoro, costituzionalmente tutelato dagli
artt. 35 e 38 della Costituzione, ben avrebbe potuto attribuire
prevalenza al parere del collegio medico e, anziché sollevare
l'incidente di costituzionalità, riconoscere sussistente l'obbligo
di assunzione dell'invalido, con gli effetti discendenti
dall'interpretazione della citata legge n. 482 del 1968.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/19979/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 della Costituzione, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte