Sentenza n. 356/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 496/1993
usata come parametro
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 14Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 68Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 107Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
citata
- art. 1legge 496/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo
comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, e 7 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, promossi con
ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 24
e 26 febbraio 1994, depositati in cancelleria il 1 e 4 marzo
successivi ed iscritti ai nn. 24 e 25 del registro ricorsi 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
di Bolzano, l'avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento e
l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 24 febbraio 1994 e depositato in
cancelleria il successivo 1 marzo, la Provincia autonoma di Bolzano
ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
terzo comma; 3, primo e quarto comma; 1, primo comma, lettera b) e 7
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, denunciandone il
contrasto con gli artt. 8, primo comma, numeri 1), 5), 9), 13), 14),
16), 19), 21) e 24); 9, primo comma, numeri 3), 8), 9) e 10); 14,
terzo comma; 16, primo comma, numero 5); 68 e 107 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 e con le relative norme di attuazione, nonché
con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
La Provincia premette di avere, in base al proprio Statuto
speciale, competenza esclusiva in materia di: ordinamento degli
uffici provinciali e del personale, urbanistica, artigianato, tutela
del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche, miniere cave e torbiere, alpicoltura e parchi
per la protezione della flora e della fauna, assunzione diretta di
servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali,
agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, servizi
antigrandine e bonifica, opere idrauliche; nonché competenza
concorrente in materia di: commercio, incremento della produzione
industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, igiene e sanità. Materie tutte
che la ricorrente ritiene coinvolte in tema di protezione ambientale.
Il decreto-legge denunciato definisce le "attività scientifiche
connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente" (art. 1); demanda alle regioni il compito di
provvedere "all'organica ricomposizione in capo alle province delle
funzioni amministrative in materia ambientale"; attribuisce alle
province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la
salvaguardia dell'ambiente già di competenza delle unità sanitarie
locali (art. 2).
L'art. 3 prevede l'istituzione di agenzie regionali e provinciali
"per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui
all'art. 1 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di
vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano" (primo
comma), e detta altre norme sulla organizzazione e l'attività di
tali agenzie.
L'art. 1 disciplina l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, cui è attribuito il compito di svolgere
sia "le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 1, primo
comma, di interesse nazionale", sia "le attività di indirizzo e
coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3
allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti" (art. 1,
primo comma, lettere a) e b).
Il decreto-legge impugnato, che risponde all'esigenza di colmare
il vuoto normativo determinato dal risultato del referendum popolare
che ha abrogato le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie
locali i controlli ambientali, avrebbe sovvertito le attribuzioni
della provincia autonoma, rendendo in particolare obbligatoria
l'istituzione di un'agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente (art. 3), ed interferendo così nell'autonomia
organizzativa e di gestione della provincia stessa, che ha già dato
un assetto al sistema dei controlli ambientali. Interferenza ancor
più grave, considerando l'attribuzione all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente del potere di svolgere attività di
indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti dell'agenzia
provinciale.
In contrasto con competenze costituzionalmente riservate alla
provincia sarebbe anche l'obbligo per le agenzie provinciali di
prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali
di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di loro
competenza (art. 1, terzo comma, del decreto-legge).
La Provincia di Bolzano denuncia, infine, l'art. 7 del decreto-legge n. 496 del 1993, che stabilisce la immediata applicabilità
delle disposizioni del decreto-legge anche nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da
parte delle stesse di apposite normative. Questa disposizione sarebbe
in contrasto con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266 del
1992, che, disciplinando in via generale i rapporti tra legge statale
e legge provinciale, prevede che le province autonome si adeguino
alle norme fondamentali di riforma economico-sociale entro sei mesi
dalla loro pubblicazione.
2. - Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato
il 26 febbraio 1994 e depositato il successivo 4 marzo, ha promosso
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma;
3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, del decreto-legge
n. 496 del 1993, denunciandone il contrasto con gli artt. 8, numeri
1), 5), 6), 13), 16), 17), 21), 24); 9, numeri 9) e 10; 16 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con le relative norme
di attuazione (in particolare con i decreti del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474; 26 gennaio
1980, n. 197 e con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).
La ricorrente sostiene che il decreto-legge è per più aspetti
lesivo dell'autonomia provinciale, assicurata da norme di rango
costituzionale, nonostante l'apparente clausola di salvaguardia, di
rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione, contenuta
nell'art. 7. Questa disposizione, oltre a contrastare con il decreto
legislativo n. 266 del 1992, sarebbe contraddetta in particolare
dall'art. 3 dello stesso decreto-legge, che vincola le future
normative provinciali a istituire l'agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente. L'obbligo di istituire l'agenzia
inciderebbe sull'autonomia organizzativa delle province autonome,
prescrivendo la costituzione di un ente funzionale dotato di piena
autonomia, per l'esercizio di compiti propri delle province stesse.
La legge statale conterrebbe inoltre una disciplina dettagliata circa
l'organizzazione funzionale e territoriale, le risorse, il personale,
le attività di detta agenzia e i rapporti fra di essa e gli enti
locali. Lesivo dell'autonomia provinciale sarebbe anche l'art. 1,
terzo comma, che, prevedendo l'obbligo di consultazione di
rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, vincolerebbe
l'organismo provinciale nelle modalità di espletamento delle proprie
funzioni.
La Provincia di Trento contesta anche i compiti e le modalità di
azione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, alla
quale sono attribuite "le attività tecnico-scientifiche di cui
all'art. 1, primo comma, di interesse nazionale" (art. 1), senza
tuttavia dare alcuna definizione di tale interesse e delle relative
attività. Ne risulterebbe ampliato l'ambito di intervento
dell'organismo nazionale, a scapito delle competenze regionali e
provinciali. Tanto più che sono attribuite all'Agenzia nazionale
(mediante il rinvio all'art. 1, primo comma) non solo attività di
tipo strumentale (ricerca, raccolta ed elaborazione di dati e
informazioni), neutre rispetto al riparto di competenze fra Stato e
regioni e province autonome, ma anche compiti di competenza
provinciale, quali il controllo dei fattori di inquinamento, sicché
l'Agenzia nazionale sarebbe investita anche di funzioni operative di
controllo, che rientrano nella competenza regionale o provinciale e
locale.
Secondo la Provincia autonoma di Trento l'estensione delle
competenze statali risulterebbe confermata dall'art. 1, terzo comma,
che prevede convenzioni tra l'Agenzia nazionale, le regioni e le
province autonome, in vista della specializzazione di talune
strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali al fine di
assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace
espletamento delle funzioni dell'Agenzia nazionale. Nel sistema della
nuova legge l'Agenzia nazionale sarebbe destinata ad operare non solo
a livello centrale e con funzioni di ricerca o di indirizzo, ma anche
a livello locale, avvalendosi delle strutture tecniche delle agenzie
regionali e provinciali. La ricorrente denuncia infine l'art. 1,
secondo comma, lettera b), del decreto-legge n. 496 del 1993, che,
attribuendo compiti di indirizzo e coordinamento tecnico all'Agenzia
nazionale nei confronti delle agenzie regionali o provinciali,
assoggetterebbe la provincia, nella propria attività, ad un anomalo
potere di indirizzo non sorretto e limitato da norme di legge.
3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle
questioni.
L'Avvocatura osserva che l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e le agenzie regionali e provinciali sono chiamate a
svolgere, nei rispettivi ambiti di competenza, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la
protezione dell'ambiente definite dall'art. 1, primo comma, del
decreto- legge n. 496 del 1993. La loro attività si riferisce alla
valutazione tecnica ed al controllo dei fenomeni d'inquinamento
dell'aria, dell'acqua e del suolo (lettere d) e h), dei rischi di
incidenti nelle attività produttive (lettera i) e dell'uso pacifico
dell'energia nucleare (lettera l). La disciplina della
riorganizzazione dei controlli ambientali non avrebbe pertanto leso
attribuzioni devolute alla competenza esclusiva o concorrente delle
ricorrenti. Per quanto concerne l'art. 1, terzo comma, l'Avvocatura
osserva che esso esprime una legittima indicazione di principio, la
quale, se prende in qualche modo in considerazione gli interessi
della produzione e del lavoro, non per questo investe materie su cui
le province dispongono di competenza esclusiva.
La disciplina dettata dall'art. 3, primo e quarto comma, nel
colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione delle norme sottoposte a
referendum, intenderebbe realizzare, in vista della tutela del
diritto alla salute, una riforma della disciplina dei controlli
ambientali, per ottenere un effettivo miglioramento dei
corrispondenti servizi, non soltanto in termini di efficienza, ma
anche di correttezza e imparzialità, principi questi che implicano a
loro volta un'esigenza di uniformità. Il controllo sullo stato dei
corpi ambientali, e quindi delle condizioni di salubrità
dell'ambiente di vita, si pone, ad avviso dell'Avvocatura, in
relazione inscindibile con l'inderogabilità degli standards sui
limiti di accettabilità della presenza di fattori inquinanti
nell'aria, nell'acqua e nel suolo.
La scelta del legislatore nazionale di prevedere l'istituzione
obbligatoria delle agenzie regionali e provinciali come articolazioni
autonome di un apparato nazionale e quindi funzionalmente collegate
all'Agenzia nazionale troverebbe la propria ragione giustificatrice
nell'esigenza di uniformità degli strumenti che presidiano il
diritto alla salute. Tra questi occupano un posto di rilievo i
controlli ambientali, dal momento che la loro efficienza e
correttezza tecnica garantiscono la rilevazione fedele degli stati di
inquinamento e la conseguente doverosa attivazione degli interventi
correttivi.
L'Avvocatura ritiene infondate anche le censure mosse all'art. 1,
primo comma, lettera b), del decreto-legge n. 496 del 1993.
L'attività affidata all'Agenzia nazionale, diretta a garantire
l'omogeneità delle metodologie operative, è definita come un
indirizzo e coordinamento tecnico, che non può essere assimilato a
quello svolto dal Governo sul piano della funzione legislativa e
amministrativa. Una volta affidate le attività di controllo
ambientale di interesse nazionale ad un organismo autonomo,
sottoposto alla sola vigilanza del Ministero dell'ambiente, analoga
separazione dei controlli dalle funzioni amministrative attive deve
essere realizzata a livello regionale e provinciale.
4. - In una memoria illustrativa depositata in prossimità
dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano osserva che la
disciplina legislativa denunciata riguarda non soltanto le attività
di valutazione tecnica affidate all'Agenzia nazionale ed alle agenzie
regionali e provinciali, ma anche le attività di vigilanza e
controllo, che rientrano pienamente nelle competenze
costituzionalmente riservate alla provincia. Ribadisce quindi le
censure rivolte: a) all'istituzione obbligatoria di un ente
strumentale, l'agenzia provinciale, secondo un modello rigidamente
stabilito dalla legge statale; b) all'attribuzione all'Agenzia
nazionale di un potere di indirizzo e coordinamento nei confronti
dell'agenzia provinciale; c) all'immediata applicabilità, anche nei
confronti della Provincia ricorrente, delle disposizioni contenute
nel decreto-legge.
5. - Anche la Provincia autonoma di Trento ha depositato una
memoria illustrativa, rilevando che l'implicazione, in un certo
settore, di diritti costituzionalmente protetti, che possono in
ipotesi richiedere uniformità di trattamento fra i cittadini su
scala nazionale, non giustifica lo spostamento delle competenze
amministrative né la compressione dell'autonomia regionale o
provinciale nel definire e disciplinare le proprie strutture
amministrative. Le disposizioni denunciate neppure potrebbero essere
giustificate dall'esigenza di separare le funzioni di controllo dalle
funzioni amministrative attive. Ad avviso della ricorrente anche tale
aspetto è riservato all'ambito dell'autonomia organizzativa e della
competenza primaria della provincia. Inoltre le disposizioni
impugnate non detterebbero principi, ma definirebbero anche in
dettaglio il tipo di organizzazione imposto alla provincia,
instaurando anche un legame di dipendenza funzionale dell'apparato
provinciale dell'Agenzia nazionale. Considerato in diritto
1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento denunciano,
proponendo questioni di legittimità costituzionale in via
principale, alcune disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, adottate con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
La nuova disciplina segue l'abrogazione parziale - dichiarata, a
seguito di referendum popolare, con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 -
di alcune disposizioni in materia ambientale dettate dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
Essa è ispirata a principi innovativi, fra i quali: la definizione e
la delimitazione delle attività tecnico-scientifiche per la
protezione dell'ambiente; l'istituzione di appositi organismi con
compiti tecnici (l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
e le agenzie regionali e delle province autonome), dotati di
autonomia e separati dagli organi di amministrazione attiva;
l'attribuzione all'Agenzia nazionale di poteri di indirizzo e
coordinamento tecnico.
Questi aspetti della nuova disciplina sono denunciati dalle province ricorrenti, che ne affermano il contrasto con le attribuzioni
loro costituzionalmente riservate dallo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative
norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 gennaio
1980, n. 197) e con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali.
Le Province autonome censurano specificamente le seguenti
disposizioni del decreto-legge n. 496 del 1993, quale risulta a
seguito delle integrazioni e modificazioni apportate dalle legge di
conversione n. 61 del 1994:
a) l'art. 1, terzo comma, che prescrive alle agenzie delle
province autonome di prevedere forme di consultazione delle
associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni
sindacali, nelle materie concernenti le attività tecnico-scientifiche (indicate dal primo comma della stessa disposizione),
loro rimesse per la protezione dell'ambiente, vincolando così
l'organismo provinciale nelle modalità di espletamento delle proprie
funzioni alla partecipazione delle forze sociali;
b) l'art. 3, che obbliga ad istituire le agenzie provinciali
per lo svolgimento di attività che le province hanno già
disciplinato, incidendo sulla loro autonomia organizzativa, giacché
la legge statale stabilisce non solo gli obiettivi da perseguire e le
attività da compiere, ma anche la struttura e la condizione degli
enti cui sono rimessi, con una disciplina di dettaglio, che tra
l'altro individua l'organo interno alla provincia di vigilanza sulle
agenzie;
c) l'art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, che,
nell'istituire l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
rimette ad essa lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche
di interesse nazionale (indicate nell'art. 1) senza una precisa
definizione dell'ambito di intervento; l'Agenzia nazionale sarebbe
inoltre investita non solo di funzioni di indirizzo e controllo, ma
anche operative, di competenza provinciale, esercitando anche un
potere di indirizzo e coordinamento;
d) l'art. 7, che dichiara le disposizioni del decreto-legge
immediatamente applicabili anche alle province autonome di Trento e
di Bolzano, fino all'adozione da parte delle stesse di proprie
normative, in contrasto con l'assetto dei rapporti tra legislazione
statale e legislazione regionale, fissato dagli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo n. 266 del 1992.
2. - I due ricorsi hanno ad oggetto le stesse disposizioni legislative, delle quali denunciano, con prospettazioni in gran parte
coincidenti, analoghi vizi di legittimità costituzionale. I relativi
giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - È opportuno premettere, alla valutazione delle singole
censure, che il sistema organizzativo e funzionale delineato dalle
nuove disposizioni sui controlli ambientali e sull'istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente appare nel suo
complesso diretto ad innovare profondamente la disciplina del
settore. Il nuovo assetto normativo segue principi che vedono
enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e
controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da
esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale)
mediante apposite agenzie, dotate di autonomia.
Viene delineata una disciplina uniforme, nei tratti essenziali, su
tutto il territorio nazionale, sia per le figure organizzative (le
agenzie) che per le funzioni dalle stesse esercitate, configurando
anche un possibile collegamento e coordinamento tecnico di specifiche
attività, nel rispetto della reciproca autonomia delle diverse
agenzie.
Si è in presenza di principi che assumono i caratteri propri
delle norme fondamentali di riforma economico-sociale: profondamente
innovativi nel settore della protezione ambientale, di essenziale
importanza per la vita della comunità, realizzano, secondo esigenze
di carattere unitario, valori espressi dagli artt. 9 e 32 della
Costituzione.
La protezione dell'ambiente, che pure attraversa una molteplicità
di settori in ordine ai quali si mantengono competenze diverse,
statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consistenza,
che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non
si esaurisce né rimane assorbita nelle competenze di settore,
rivendicate dalle province ricorrenti.
Il decreto-legge denunciato nel suo disegno complessivo non tende
a modificare l'assetto delle competenze sostanziali. Anzi, anche la
competenza per le attività tecnico-scientifiche, connesse
all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente, accede al livello di competenza per il quale
l'attività di supporto o di controllo tecnico si esprime.
4.1. - In ordine logico la prima questione è costituita
dall'obbligo, previsto dall'art. 3 del testo legislativo in esame
anche per le province autonome di Trento e di Bolzano, di istituire
con proprie leggi agenzie provinciali alle quali è attribuito il
compito di svolgere le attività tecnico-scientifiche, di interesse
provinciale (e locale), connesse all'esercizio delle funzioni
pubbliche per la protezione dell'ambiente; attività che sono indicate dal primo comma della stessa disposizione, ed alle quali possono
esser aggiunti altri compiti tecnici di prevenzione, di vigilanza e
di controllo ambientale, determinati dalle stesse province.
Le agenzie acquisiscono le funzioni, il personale, i beni, le
attrezzature e la dotazione finanziaria dei soppressi presídi
multizonali di prevenzione e degli altri apparati in precedenza
adibiti dalle unità sanitarie locali alle attività che vengono demandate ai nuovi organismi. Le agenzie provinciali devono essere
inoltre dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e
contabile. Le leggi provinciali, nell'istituirle, provvedono a
definirne l'organizzazione, la dotazione tecnica e di personale, le
risorse finanziarie.
Questa disciplina indica i principi della riforma del settore ed i
vincoli che ne derivano per la legislazione provinciale; segnatamente
l'obbligo di istituire appositi ed autonomi organismi tecnici per la
protezione ambientale, destinando ad essi, nella transizione alla
nuova configurazione organizzativa, gli apparati preesistenti, cui
erano rimesse le medesime funzioni, ed i relativi finanziamenti.
Questo quadro, nel porre i principi della riforma economico-sociale di settore, lascia aperta alla legislazione provinciale ogni
determinazione in ordine alla struttura ed agli organi dell'agenzia,
all'articolazione degli uffici, agli ulteriori compiti che si ritenga
di attribuire ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con
gli altri organi provinciali.
In particolare è rimessa alla legge provinciale la disciplina
dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi
finanziari, delle modalità di consulenza e di supporto tecnico da
prestare agli apparati provinciali e degli enti locali che si
avvalgono delle agenzie.
In conclusione l'obbligo di istituire le agenzie provinciali
risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed
autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale, in modo
da rendere, tra l'altro, agevole ed omogenea la raccolta e
l'elaborazione di dati in materia ambientale, e consentire
l'esercizio indipendente dell'attività di consulenza e di controllo
tecnico. Il modo d'essere di questi nuovi organismi, ferma la loro
autonomia, è rimesso alla disciplina della legge provinciale.
Non sono pertanto fondate le censure proposte sul generale
contenuto dell'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993, introdotto
dalla legge n. 61 del 1994.
4.2. - Fondate sono le doglianze concernenti la determinazione,
fatta con legge statale, dell'autorità provinciale di vigilanza
sulle agenzie, individuata nella presidenza della giunta provinciale
(art. 3, primo comma, ultimo periodo). Difatti, stabilita la
necessità della vigilanza, non spetta alla legge statale determinare
con una disposizione di dettaglio l'organo della provincia autonoma,
cui essa deve essere rimessa, interferendo in tal modo sulla
ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della
provincia (sentenze n. 355 del 1993, n. 407 del 1989).
Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge in
questione, nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle agenzie
è esercitata dalla presidenza della giunta provinciale, anziché
dalla provincia autonoma.
5. - Non sono fondate le censure prospettate con riferimento
all'obbligo delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente
di consultare le organizzazioni sindacali e degli imprenditori nelle
materie nelle quali si svolge l'attività tecnico-scientifica
affidata alla loro competenza (art. 1, terzo comma).
Questa disposizione, vincolando a "prevedere forme di
consultazione", enuncia solo un principio, indicando una finalità ed
un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni
sono rimesse alle determinazioni proprie delle province autonome. Si
risponde così ad una generale esigenza di partecipazione di
qualificate organizzazioni rappresentative di interessi collettivi,
in un settore, quello della protezione e dei controlli ambientali,
nel quale sono evidenti l'interesse ed il contributo che può offrire
il mondo della produzione e del lavoro, sul piano tecnico
dell'esperienza e dell'applicazione delle prescrizioni.
6. - Non sono fondate le censure proposte con riferimento alla
disciplina dei rapporti tra Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente ed agenzie provinciali (art. 1, primo comma, lettere a)
e b), e terzo comma).
Ciascuno di questi enti è dotato di autonomia organizzativa e
funzionale, senza che sia possibile configurare, come invece
ipotizzano le province ricorrenti, un accentramento di funzioni ed
una subordinazione delle agenzie provinciali, destinate ad
atteggiarsi ed operare quale organo periferico dell'Agenzia
nazionale.
Le attività di supporto tecnico-scientifico, proprie delle
agenzie, nazionale e provinciali, sono espressamente rimesse all'una
o alle altre a seconda del livello dell'interesse che assistono,
senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze
sostanziali.
Anche quando si prefigura l'opportunità di specializzazione di
talune strutture tecniche delle agenzie (art. 1, terzo comma), il
modulo previsto è quello della convenzione, che per sua natura
rispetta l'autonomia dei soggetti coinvolti e la loro libera
determinazione, sicché ne risulta sottolineata la reciproca
indipendenza degli enti.
Quanto all'attività di indirizzo e coordinamento tecnico rimessa
all'Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie provinciali (o
regionali) per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti, si
tratta di un coordinamento che riguarda esclusivamente l'omogeneità
sul piano nazionale delle metodologie operative, riferite
essenzialmente alla raccolta sistematica, alla elaborazione di dati e
di informazioni sulla situazione ambientale. Se si tiene conto anche
del collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto
statistico delle Comunità europee, è evidente l'esigenza di
omogeneità dei metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare.
Anche negli altri settori, della verifica, dello studio e del
controllo appaiono specificamente rilevanti i profili attinenti alle
metodologie tecniche.
Si tratta quindi di un coordinamento tecnico che, come più volte
affermato dalla Corte (sentenze n. 49 del 1991, n. 139 del 1990, n.
242 del 1989, n. 924 del 1988), si distingue da quello politico
amministrativo e può essere affidato anche ad enti appartenenti
all'amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle
esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza
che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente
assicurate alle regioni o alle province autonome.
7. - Fondate sono le censure rivolte all'art. 7 del decreto-legge
n. 496 del 1993, che dispone l'immediata applicabilità anche alle
province autonome di Trento e di Bolzano delle norme dello stesso
decreto-legge, sino all'adozione da parte delle province di apposite
normative.
Questa disposizione viene a toccare i rapporti tra atti
legislativi statali e leggi provinciali, invertendo la sequenza
prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266 del 1992). Secondo
questa disciplina l'adeguamento della legislazione provinciale alle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire
entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che esprime
tali norme. Nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti.
L'art. 7 del decreto-legge n. 496 del 1993, nonostante
l'enunciazione della salvaguardia di compatibilità con le norme
statutarie e di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, per queste ultime contraddice palesemente le
modalità ed i tempi di adeguamento della legislazione provinciale
alle norme statali di riforma economico-sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo
comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale),
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994,
n. 61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono
poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale",
anziché "della provincia autonoma";
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello
stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso
contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento
e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita
normativa;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, terzo comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e
terzo comma, dello stesso decreto-legge, in riferimento agli artt. 8,
primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e
107 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
relative norme di attuazione, proposte dalle Province autonome di
Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte