Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio

1999 dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra

Puddu Efisio e l'INAIL, iscritta al n. 538 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia in materia

previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il giudice del lavoro

del Tribunale di Oristano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in

riferimento agli articoli 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella

parte in cui detta norma sottopone a prescrizione triennale l'intero

diritto alla rendita e non solo quello ai ratei maturati e non

riscossi;

che il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, che la

domanda avanzata dal ricorrente dovrebbe, in base al testo della

norma impugnata, essere respinta, stante l'avvenuto decorso del

termine di prescrizione della rendita;

che il rimettente dà conto del fatto che il problema in

esame è stato già sottoposto allo scrutinio di questa Corte, che ha

dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 33 del 1974;

tuttavia tale pronuncia, cui sono seguite numerose altre richiamate

nell'ordinanza, appare al rimettente non più condivisibile, perché

emessa quando il sistema delle malattie professionali era ancorato al

meccanismo "tabellare", venuto meno a seguito della sentenza n. 179

del 1988 di questa Corte;

che il diritto alla rendita conseguente a malattia

professionale è di pari dignità e tutela rispetto agli altri

diritti previdenziali, quale, ad esempio, il diritto a pensione, del

quale la costante giurisprudenza di legittimità, con l'avallo anche

della sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, riconosce

l'imprescrittibilità, sicché ad analogo risultato deve pervenirsi

per il diritto alla rendita in oggetto, la cui prescrittibilità (non

limitata a quella dei singoli ratei) viola il principio di

eguaglianza;

che la norma impugnata, inoltre, risulta in contrasto con la

tutela costituzionale del diritto al lavoro, perché il cittadino

vittima di una menomazione della propria integrità psico-fisica in

conseguenza dell'attività lavorativa viene ad essere tutelato in

maniera meno significativa rispetto al cittadino che si trova in

situazione di bisogno a causa di eventi non dipendenti dal lavoro;

che da tanto consegue anche una palese violazione

dell'art. 38 Cost., perché il trascorrere del breve termine di

prescrizione finisce col far considerare inesistente una situazione

di bisogno riconosciuta dalla legge, sicché il lavoratore viene ad

essere privato di quei mezzi adeguati alle esigenze di vita che la

norma costituzionale intende proteggere;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile

ovvero non fondata e rilevando che essa è identica a quella già

dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 297 del

1999;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la menzionata sentenza n. 297

del 1999, ha già dichiarato non fondata una questione di

legittimità costituzionale identica a quella odierna, sollevata in

riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, pur contenendo un richiamo ad

ulteriori parametri costituzionali, si risolve nella riproposizione

alla Corte di argomentazioni già vagliate nella citata sentenza,

senza aggiungere nuovi profili sostanziali di censura;

che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38

della Costituzione, dal giudice del lavoro del Tribunale di Oristano

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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