Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 572, parte

prima, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14

dicembre 1989 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico

di Murciano Umberto, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 14 dicembre 1989, il Pretore di Nardò

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 572,

primo comma, codice penale, perché ritenuto in contrasto con gli

artt. 29, 30, 31, 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede come causa di estinzione del reato la seria riconciliazione

dei coniugi ed il normale svolgimento della vita coniugale,

giudizialmente accertati;

che l'occasione per la rimessione della questione è stata

offerta al Pretore da una penosa vicenda famigliare di cui si è reso

protagonista un giovane marito tossicodipendente, che ha usato per un

certo periodo reiterati maltratti alla moglie fino all'episodio

ultimo, per il quale fu tratto in arresto, durante il quale aveva

anche minacciato la moglie con un coltello procurandole poi lesioni

personali lievissime, guarite in due giorni;

che successivamente, però, ottenuta la libertà provvisoria, il

giovane si era allontanato dalla droga, tenendo condotta

irreprensibile e riconciliandosi con la moglie al punto da ridare

ordine ed armonia alla vita famigliare, mettendo anche al mondo un

bambino d'intesa con la moglie stessa;

che una perizia psichiatrica, disposta dal giudice, ha escluso

che al momento dei fatti incriminati il giovane non fosse stato

capace d'intendere e di volere a causa dell'uso degli stupefacenti

(in particolare, eroina per via iniettiva);

che, tutto questo precisato, rilevava il Pretore come i principi

affermati dalla Costituzione e dalla successiva legislazione

civilistica nella materia comportano una nuova concezione della

famiglia, diversa da quella imperante nel corso della stagione

politica che ebbe ad esprimere il codice penale vigente, secondo cui

la tutela dei diritti della famiglia quale società naturale, la

salvaguardia della sua unità e dei diritti dei figli, dovrebbero

dare rilievo alla riconciliazione e alla ricostituita unità

famigliare;

che, pur confermandosi l'attuale validità dell'incriminazione

dei fatti dissolutori descritti nell'articolo impugnato, e la

procedibilità d'ufficio, ritiene tuttavia il Pretore che l'esigenza

di tutela espressa dai parametri costituzionali invocati, e dalla

nuova legislazione, denunzi altresì la necessità di dare

consistenza di fatti estintivi del reato alle condotte di seria

riconciliazione dei coniugi, giudizialmente accertate, che comportino

la ripresa del normale svolgimento della vita famigliare;

che, pertanto, la carenza nella norma penale di una tale causa

estintiva si tradurrebbe nella denunziata incompatibilità

costituzionale;

che è intervenuto innanzi alla Corte il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità

della questione;

Considerato che l'ordinanza riconosce la persistente validità

della denunziata incriminazione di fatti tendenti a violare proprio

quell'unità e quell'etica della famiglia, che il mutamento

ordinamentale e costituzionale ha, anzi, rafforzato e sviluppato,

accrescendo l'esigenza di tutela;

che, pur apprezzandosi lo scrupolo del giudice rimettente e

l'ampiezza della motivazione con cui lo sostiene, egli stesso,

tuttavia, propone il quesito in forma perplessa in quanto si mostra

dubbioso se rientri nel potere della Corte provvedere ad inserire

nella norma l'auspicata causa estintiva;

che, in effetti, una volta riconosciuta e confermata l'attuale

validità della rilevanza penale di fatti che violano i principi su

cui si fonda l'unità della famiglia e l'etica della coesistenza

pacifica dei suoi membri (anche nell'interesse dei figli minori), non

può spettare che allo stesso legislatore stabilire se esistano fatti

successivi in grado di estinguere, sotto condizioni che ancora una

volta solo il legislatore può disciplinare, il carattere criminale

di quelle violazioni e le relative conseguenze sanzionatorie;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 572, primo comma, codice penale, con riferimento agli artt.

2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Nardò

con ordinanza 14 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte