Sentenza n. 358/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto,
settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le
seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1990 dal Pretore
di Trento nel procedimento civile vertente tra Pancher Ruggero e
l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 21 novembre
1990 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra
Zambelli Arduino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 82 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Zambelli Arduino e
dell'I.N.A.I.L., nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato
dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1990, nel corso di un
giudizio in cui un lavoratore, infortunatosi nel 1977 con postumi
invalidanti, aveva richiesto, con ricorso depositato soltanto il 6
aprile 1990, la rendita per invalidità, il Pretore di Trento -
dinanzi al quale l'I.N.A.I.L. aveva eccepito la decadenza per essere
spirato il termine decennale di cui all'art. 83, ottavo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, di quella norma, nella parte in cui,
fissando il predetto termine, non consentirebbe al lavoratore,
dichiarato guarito a seguito dell'infortunio, ovvero che abbia
riportato postumi invalidanti al di sotto della soglia minima
d'indennizzabilità, di richiedere la liquidazione della rendita
allorché le sue condizioni dovessero solo successivamente aggravarsi
al punto da raggiungere l'indennizzabilità.
A parere del giudice a quo la norma impugnata, fondandosi sulla
presunzione assoluta che i postumi di un infortunio siano ormai, dopo
un decennio, cristallizzati, verrebbe a collidere con i più recenti
orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, nella sentenza n.
179 del 1988, in tema di eziologia delle malattie professionali.
Se infatti l'assicurato può provare l'insorgenza di queste ultime
anche dopo il termine tabellato, non essendo preclusivo in tal senso
il lasso di tempo intercorso dalla cessazione della lavorazione
morbigena, così dovrebbe essergli parimenti consentita la prova che
i postumi dell'infortunio hanno raggiunto la soglia di
indennizzabilità anche dopo la scadenza del termine decennale.
Del resto, conclude il Pretore, dalla data del verificarsi
dell'inabilità indennizzabile decorrerebbe pur sempre il termine
prescrizionale per conseguire la prestazione di cui all'art. 112 del
medesimo d.P.R. (così come modificato a seguito della sentenza di
questa Corte n. 116 del 1969).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione, richiamandosi alla
sentenza di questa Corte n. 32 del 1977 - che aveva sottolineato la
discrezionalità del legislatore - e rilevando altresì come la norma
sia posta anche in favore dell'assicurato, non essendo all'I.N.A.I.L.
consentita la revisione della rendita oltre il decennio. Inoltre ci
si troverebbe in presenza non già di una soppressione del diritto
alla prestazione, bensì di una sua limitazione, del tutto
ragionevole in quanto fondata sull'esperienza medica.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L. che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della
questione per non aver il giudice a quo accertato, tramite consulenza
tecnica d'ufficio, quando i postumi avevano superato il minimo
indennizzabile. Nel merito la parte privata ha concluso per
l'infondatezza, rilevando in primo luogo come il problema
dell'eziologia della malattia professionale sia estraneo al caso di
specie, ove non si contesta la natura professionale dell'infortunio.
Né, per tale ultimo evento, concentrato nel tempo, potrebbe farsi
applicazione dei meccanismi causali, viceversa diluiti nel tempo,
propri' della malattia.
4. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
pretorile - che aveva rigettato la domanda di revisione della rendita
I.N.A.I.L. in quanto proposta ad oltre dieci anni dalla costituzione
della stessa - il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre
1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
sesto e settimo comma, dello stesso d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
nella parte in cui non consente che gli aggravamenti della inabilità
avvenuti ad oltre dieci anni dalla costituzione della rendita
I.N.A.I.L. possano essere presi in considerazione ai fini della
revisione della rendita stessa.
Rileva il giudice a quo come la costante giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la norma impugnata preclude la revisione
della rendita allorché gli aggravamenti dei postumi d'infortunio si
siano verificati ad oltre un decennio dalla costituzione della
stessa, si ponga in sostanziale contrasto con l'art. 38 della
Costituzione. Il principio della stabilizzazione dei postumi si
tradurrebbe cioè nella sostanziale privazione del diritto ai mezzi
di sussistenza.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla necessità che
sia comunque fissato un momento di certezza dei rapporti giuridici,
in coerenza, del resto, con le acquisizioni sanitarie e statistiche
in tema di stabilizzazione dei postumi.
6. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L., che ha parimenti concluso per l'infondatezza sulla base
della razionalità del termine posto all'operatività dell'istituto
della rendita.
7. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa dell'I.N.A.I.L. ha
depositato due memorie di analogo contenuto nel merito.
Con specifico riferimento alla questione sollevata dal Pretore di
Trento (R.O. n. 19 del 1991), se ne eccepisce la inammissibilità, in
quanto la domanda giudiziale concerneva un caso di superamento della
soglia d'invalidità indennizzabile verificatosi entro il decennio
dall'infortunio ed era stata proposta con ricorso depositato prima
dello scadere del termine prescrizionale di tre anni e 210 giorni
(decorrente dalla scadenza del decennio). Secondo la parte privata,
il giudice a quo avrebbe quindi ben potuto prendere in esame la
richiesta.
Quanto al sistema delineato dalla norma impugnata, che esclude
l'indennizzabilità e la revisione della rendita quando i postumi
invalidanti, ovvero le variazioni della percentuale d'invalidità, si
siano prodotti a più di un decennio dall'infortunio, l'I.N.A.I.L. ne
riafferma la legittimità anzitutto in base ad esigenze di certezza
(che evitano un continuo contenzioso amministrativo).
In secondo luogo si sottolinea in memoria come la tematica del
decennio protetto riguardi un problema medico-statistico (per
l'improbabilità che menomazioni invalidanti possano insorgere o che
i postumi possano aggravarsi ad oltre dieci anni dall'evento). Natura
del tutto diversa avrebbe il termine tabellare di cui alla sentenza
di questa Corte n. 179 del 1988 che, facendo riferimento al rapporto
eziologico tra lavoro e malattia, consente all'assicurato di provare
anche oltre quel termine tale nesso causale. Impropriamente quindi i
giudici a quibus si sarebbero richiamati a tale decisione censurando
una norma la quale si limita a stabilire che i postumi indennizzabili
non possano essere presi in considerazione oltre un certo termine,
sulla base dell'id quod plerumque accidit (come già argomentato in
più occasioni dalla stessa Corte costituzionale). Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Trento, con ordinanza del 5 ottobre 1990 (R.O.
n. 19 del 1991), solleva, con riferimento all'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in
cui.stabilisce il termine, decorrente dalla data dell'infortunio, di
dieci anni entro il quale l'assicurato può chiedere all'Istituto
assicuratore la liquidazione della rendita, qualora, dopo essere
stato dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o
con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in
rendita, le sue condizioni dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio in misura da raggiungere l'indennizzabilità.
1.1 - La questione è inammissibile.
Come si evince dalla narrativa del fatto, l'aggravamento dei
postumi da infortunio, verificatosi il 2 aprile 1977, sarebbe stato
accertato in data 25 maggio 1982 e dunque entro il decennio richiesto
dalla norma impugnata. La proposizione della domanda giudiziale oltre
il decennio, entro il quale è sorto il diritto alla
indennizzabilità in rendita dei postumi da infortunio, non va
rigettata purché, come nel caso in giudizio, effettuata entro il
termine prescrizionale ex art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124
del 1965.
Non avendo influenza ai fini del decidere, la censura rivolta dal
giudice a quo al disposto dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. n.
1124 del 1965 deve pertanto ritenersi estranea al caso di specie,
dato ch'esso rientra (e trova tutela) nella tipizzazione normativa.
2. - Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre 1990
(R.O. n. 82 del 1991), solleva, con riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, perché nella interpretazione del diritto vivente impedisce,
trascorso il termine di dieci anni dalla costituzione della rendita,
ogni ulteriore revisione, con conseguente violazione del principio di
ragionevolezza, venendo il lavoratore - aggravato nei postumi
ultradecennali da infortunio - ad essere privato di mezzi adeguati
alla sua sopravvivenza.
2.1 - La questione è infondata.
Questa Corte ha già verificato la compatibilità dell'art. 83,
sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, con l'art. 38
della Costituzione, stabilendo: non è negato in modo assoluto o
irrazionale il diritto alla revisione della rendita; né è reso
impossibile o difficoltoso l'esercizio di codesto diritto. C'è solo
la previsione, ai fini dell'acquisto di esso da parte
dell'infortunato, che le condizioni richieste si verifichino in un
dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio
della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni
dalla costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non
costituisce il risultato di una mera scelta, arbitraria o
ingiustificata; oltre che rispondere al bisogno di certezza dei
rapporti giuridici, ha riscontro nel dato, di rilievo sanitario e
statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il
decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni
dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilità
raggiunge il più alto livello/ (sentenza n. 80 del 1971).
Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte esprime l'avviso che
l'azione ex art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 può
essere esercitata entro i tre anni a partire dalla data in cui (entro
dieci anni dalla manifestazione della malattia) si produce
l'aggravamento da cui deriva il diritto alla revisione della rendita.
2.2 - Le decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 116 del
1969, n. 179 del 1988 e n. 206 del 1988), richiamate ad argomento
dell'ordinanza di rimessione, non sono pertinenti, perché riguardano
la disciplina delle tecnopatie e non degli infortuni, nella quale si
introduce accanto al sistema tabellare la tutela anche di malattie
diverse da quelle ivi prevedute e per le quali l'evoluzione della
diagnostica della medicina del lavoro permette di provare la causa di
lavoro.
Tra aggravamento dei postumi da infortunio e aggravamento delle
malattie professionali il discrimine è rappresentato dalla certezza
del dies per la causa violenta uno actu dell'infortunio e per la
incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale
che può manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o
essere accertata addirittura con quell'estremo strumento diagnostico
che è l'esame autoptico (cfr. sentenza n. 544 del 1990).
Il legislatore ha infatti stabilito due diversi limiti temporali,
di dieci anni per gli infortuni e di quindici per le malattie
professionali tenendo conto della natura normalmente palese della
patologia infortunistica e non infrequentemente subdola delle
tecnopatie. In argomento questa Corte può ancora ribadire che
"finché le acquisizioni della osservazione scientifica sull'id quod
plerumque accidit in materia di invalidità da infortunio e da
malattia professionale resteranno invariate, la diversità dei due
termini temporali non sarà censurabile né sotto il profilo della
irrazionale disparità di trattamento, in violazione dei princip/' di
ragionevolezza e di quello di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, né sotto quello della incongrua attuazione legislativa
del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione" (sentenza n. 228
del 1987).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi.
1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con
l'ordinanza in epigrafe;
2. - dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte