Sentenza n. 359/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 191/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto
comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1994
dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, sul ricorso
proposto da Cattagni Pier Francesco contro il Ministero della difesa,
iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità
costituzionale dell'articolo 19, quinto comma, della legge 31 maggio
1975, n. 191, con riferimento agli artt. 3, 24 e 52 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo
studente che frequenti un corso universitario di ottenere il
beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi al
compimento dell'età di cui al comma 1 dello stesso articolo 19 o,
quanto meno, fino al compimento del ventiduesimo anno d'età.
2. - Espone il giudice a quo che l'articolo 20 della citata legge
n. 191 del 1975 ammette al ritardo del servizio militare gli alunni
dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado fino al
compimento del ventiduesimo anno di età. La stessa disposizione
estende poi il medesimo beneficio anche agli alunni della penultima e
della terz'ultima classe ad una sola condizione: che essi possano
ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del
ventiduesimo anno d'età.
Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già
conseguiti nel corso di tali studi, purché rimanga in astratto la
possibilità all'allievo di completare gli studi medi superiori entro
il limite dei ventidue anni.
Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive
all'università. Per quest'ultimo, infatti, non è sufficiente la
possibilità di completare gli studi universitari entro il limite
generale di età fissato, con riferimento alla diversa durata del
corso di studi, dall'art. 19, primo comma. Né viene in rilievo il
suo rendimento scolastico nell'anno immediatamente precedente, come
invece avviene per la prosecuzione dei rinvii nel corso degli studi
universitari (art. 19, terzo comma).
Se egli, dunque, per qualunque ragione, non necessariamente
collegata ad un insufficiente risultato scolastico, ha già ottenuto
di ritardare la presentazione del servizio militare per più di due
anni, gli sarà precluso non solo di proseguire gli studi
universitari fino al limite massimo fissato per questi ultimi, ma
anche di proseguire detti studi fino all'età di ventidue anni, come
invece potrà fare il compagno di studi rimasto nella scuola
secondaria.
3. - Né potrebbe dirsi, prosegue il remittente, che tale
conseguenza discende dalla valutazione del merito dello studente,
compiuta dal legislatore nella sfera di discrezionalità che gli è
propria. Mentre lo studente della scuola media superiore, nella
richiesta di rinvio è limitato dal solo vincolo del compimento dei
relativi studi entro il ventiduesimo anno di età, o almeno dalla
astratta possibilità che quel limite sia effettivamente rispettato,
lo studente universitario trova, invece, un nuovo vincolo. Egli,
cioè, è vincolato, oltre che dal limite massimo dell'età,
rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e dalla
ulteriore condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno
precedente, anche da un evento, il numero dei rinvii ottenuti nel
precedente corso di studi. Evento che non è assunto a criterio di
merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori e
che non necessariamente incide sulla carriera universitaria, nel
senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limite massimo di
età (ventiseesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno, secondo il
tipo del corso di laurea).
Con ciò il legislatore sembrerebbe incidere negativamente, senza
una apprezzabile ragione, sull'andamento degli studi del cittadino,
negandogli la possibilità, nel caso di specie, di continuarli almeno
fino a che non risulti oggettivamente esclusa la possibilità della
loro conclusione nel limite massimo di età sopra ricordato. Con un
trattamento deteriore rispetto a chi, dovendo invece ripetere le
classi della scuola media superiore, può comunque ritardare il
servizio militare fino a ventidue anni.
Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto dell'art.
19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con i principi
costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui è tenuto
il legislatore nell'uso del potere discrezionale che gli compete
(art. 3 Cost.), nonché della tutela dell'istruzione (art. 34 Cost.)
e del rapporto di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore
deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal
servizio militare per non incidere, al di là del necessario, sui
diritti individuali del soggetto che vi è tenuto (art. 52 Cost.).
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della
sollevata questione.
Ad avviso dell'Avvocatura l'irrilevanza della questione
emergerebbe sotto un duplice profilo.
Premesso che il ricorrente nel giudizio a quo ha parimenti
impugnato, in altro e separato giudizio, il provvedimento di chiamata
alle armi (c.d. cartolina di precetto), ottenendone dal TAR del Lazio
la sospensione, rileva la difesa del governo che, anche a volere
ipotizzare la più pessimistica delle previsioni per il ricorrente,
ovverosia la reiezione dell'appello cautelare proposto nel giudizio a
quo (decisione questa che il Consiglio di Stato ha già affermato
doversi adottare allo stato della normativa), egualmente
l'interessato non sarebbe costretto ad iniziare il servizio di leva
ostandovi la sospensione dell'efficacia del successivo provvedimento
di chiamata alle armi. Da qui l'irrilevanza della questione.
La questione sarebbe comunque irrilevante con riferimento al
secondo, subordinato, petitum prospettato dal giudice remittente,
ovverosia nella parte in cui la presunta illegittimità
costituzionale della norma si concretizzerebbe nella impossibilità,
per lo studente universitario, di un ritardo della prestazione del
servizio militare quanto meno fino al compimento del ventiduesimo
anno.
Infatti, rileva l'Avvocatura, è certamente sfuggito al
remittente, il quale ha pronunciato la propria ordinanza di
remissione il 27 settembre 1994, che l'interessato, che ha proclamato
di essere nato nell'ottobre 1972, di lì a pochi giorni avrebbe
compiuto il ventiduesimo anno, con il che il secondo profilo
sollevato avrebbe perso qualsiasi rilevanza al momento della
decisione della Corte costituzionale.
5. - Nel merito la questione risulterebbe infondata.
Il rinvio dell'espletamento del servizio militare per motivi di
studio, espone l'Avvocatura, costituisce un beneficio che il
legislatore concede ai cittadini che, obbligati a prestarlo,
desiderino concludere il corso di studi cui siano iscritti senza
patire le negative conseguenze cui il contemporaneo svolgimento del
servizio di leva certamente darebbe luogo; ciò in ossequio alla
volontà del legislatore costituzionale espressa nell'art. 34 della
Costituzione.
In tal senso apparirebbe ragionevole prevedere che il cittadino
che abbia già usufruito del beneficio per più di due volte nel
corso di scuola media superiore non ne possa ulteriormente usufruire;
né tali considerazioni, non contestate in se stesse nell'ordinanza
di remissione, potrebbero trovare un limite applicativo solo perché
lo studente abbia terminato il corso di studi medi superiori e si sia
iscritto ad un corso di istruzione universitaria.
Premesso che trattasi di livelli di studio distinti, e ribadito
che la ratio della normativa consiste nell'evitare l'interruzione di
un corso di studi, l'Avvocatura ritiene che tale medesima ratio
risulti pienamente rispettata dal disposto dell'art. 19, quinto comma
della legge n. 191 del 1975 e che non siano ravvisabili le violazioni
dei principi costituzionali prospettate dal giudice remittente.
6. - Non sotto il profilo dell'irragionevolezza, posto che lo
studente si trova ad essere iscritto ad un corso di studi
universitario soltanto da pochi giorni, onde è ragionevole ritenere
che l'inizio del servizio di leva non possa costituire
un'interruzione di un corso di studi non ancora iniziato e, pertanto,
non incida più di tanto sull'interesse dello studente a proseguire
gli studi; studente che - precisa l'Avvocatura - aveva ottenuto la
concessione di tre ritardi annuali e, ancora per motivi di studio,
nel luglio 1993 aveva ottenuto la concessione di un ulteriore ritardo
di cinque mesi durante i quali egli ha acquisito, dapprima, il diploma di maturità, concludendo così il corso di istruzione
secondaria, ed iscrivendosi successivamente ad un corso universitario
pur essendo pienamente consapevole del fatto che nel mese di dicembre
avrebbe dovuto necessariamente iniziare il servizio di leva, non
essendogli consentita dalla normativa vigente alcuna ulteriore
possibilità di rinvio.
La difesa del governo rileva che, se l'interessato ha voluto
iscriversi ad un corso universitario a proprio rischio e pericolo,
ben conoscendo quale sarebbe stato il momento della sua chiamata alle
armi, non può, poi, lamentare che l'impossibilità di usufruire di
ulteriori ritardi violi la Costituzione, posto che la norma impugnata
è la medesima che gli aveva in precedenza consentito di ultimare il
corso di studi medi superiori, e soprattutto che egli non si trovava
in possesso di quel requisito minimo di merito che il legislatore,
nella sua discrezionalità, ha ritenuto necessario per poter godere
del beneficio.
7. - Ma la norma in esame non violerebbe la Costituzione neppure
sotto il profilo della disparità di trattamento ravvisata dal
Consiglio di Stato.
Al riguardo, sottolinea l'Avvocatura, la pretesa disparità di
trattamento che il legislatore avrebbe riservato allo studente
universitario che abbia già goduto di due ritardi durante il corso
di studi di istruzione secondaria rispetto al compagno di studi che
si sia già iscritto ad un corso universitario (per il che al primo
è consentito di procrastinare il servizio militare sino al
compimento del ventiduesimo anno, mentre altrettanto non può fare il
secondo) troverebbe una spiegazione razionale nell'assoluta
diversità delle due situazioni.
Allo studente che ancora si trova a frequentare un corso di studi
medi superiori è attribuita un'ultima possibilità di terminare il
corso di studi; allo studente universitario del primo anno, invece,
l'ulteriore rinvio fino al compimento del ventiduesimo anno non
arrecherebbe alcun vantaggio pratico, dovendo egli comunque
interrompere il proprio corso di studi.
8. - Di qui anche l'infondatezza, ad avviso dell'Avvocatura, delle
ragioni che sono state poste a sostegno delle denunciate violazioni
degli artt. 34 e 52 della Costituzione.
Sarebbe inesatto ritenere che la considerazione del merito dello
studente debba presiedere alle valutazioni del legislatore in tema di
concessione del beneficio in esame, dal momento che tale intento cede
dinanzi alla primaria ratio dell'istituto, che è quella di
consentire il completamento di un corso di studi in atto.
Intendendo la normativa in tal senso, non potrebbe nemmeno
affermarsi che il legislatore incida negativamente sull'andamento
degli studi dell'interessato, perché, se è vero che a questi è
negata la possibilità di continuarli e di concluderli nel limite
massimo di età all'uopo concesso, ciò si verifica solo in quanto il
corso di studi superiore, in sostanza, non ha ancora avuto inizio
(dunque può ritenersi che lo studente che si trovi in tale
situazione non necessita di una particolare tutela) ed anche perché
nel corso di studi inferiore lo studente non si era dimostrato
meritevole del beneficio avendo accumulato un numero di ritardi
superiore al massimo consentitogli dalla legge. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975
n. 191, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo
studente che frequenti un corso universitario o equipollente di
ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle
armi al compimento dei limiti di età indicati al primo comma del
medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo
anno di età.
2. - Il giudice remittente premette che l'art. 20 della legge
medesima ammette al ritardo del servizio militare gli alunni delle
ultime tre classi degli istituti di istruzione di secondo grado, fino
al compimento del ventiduesimo anno di età, alla sola condizione che
essi possano ultimare il corso d'istruzione secondaria entro detto
limite. Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già
conseguiti nel corso degli studi, purché rimanga in astratto la
possibilità di completare gli studi medi superiori entro il limite
dei ventidue anni.
Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive
all'università, per il quale, se ha già ottenuto di ritardare il
servizio di leva per più di due anni, non è sufficiente la
possibilità di completare gli studi universitari entro i limiti
generali di età fissati, con riferimento alla diversa durata dei
corsi di laurea, dall'art. 19, primo comma, essendogli precluso non
solo di proseguire gli studi universitari fino al loro compimento, ma
anche di continuare fino all'età di ventidue anni, come invece è
consentito al compagno di studi rimasto nella scuola secondaria.
3. - Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto della
norma impugnata con i principi costituzionali dell'uguaglianza e
della ragionevolezza cui è tenuto il legislatore nell'uso del suo
potere discrezionale (art. 3 della Costituzione), della tutela
dell'istruzione (art. 34 della Costituzione), nonché "del rapporto
di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore deve rispettare
nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare, per
non incidere, al di là del necessario, sui diritti individuali del
soggetto che vi è tenuto (art. 52 della Costituzione)".
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio, ha eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della
questione per due motivi.
In primo luogo perché, avendo il T.A.R. del Lazio ordinato la
sospensione dell'efficacia del provvedimento di chiamata alle armi
(c.d. cartolina di precetto), impugnato dall'interessato in separato
giudizio, in nessun caso questi sarebbe costretto ad iniziare il
servizio di leva, ostandovi la detta sospensiva.
In secondo luogo, e con riferimento alla mancata previsione del
ritardo del servizio militare quantomeno fino al ventiduesimo anno di
età (secondo e subordinato profilo d'illegittimità sollevato dal
giudice a quo), l'Avvocatura dello Stato rileva che dopo pochi giorni
dalla pronuncia dell'ordinanza di rimessione (del 27 settembre 1994)
l'interessato (nato nell'ottobre 1972) ha compiuto il ventiduesimo
anno d'età, con ciò perdendo ogni interesse all'eventuale
accoglimento della questione nei suddetti termini.
5. - Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
Nel giudizio a quo il ricorrente ha proposto appello avanti il
Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del T.A.R. del Lazio che ha
respinto la domanda incidentale di sospensione della decisione di
rigetto sul ricorso gerarchico proposto dal medesimo avverso il
diniego di ammissione al ritardo, quale studente universitario, della
prestazione del servizio militare.
In tale giudizio il Consiglio di Stato, contemporaneamente alla
pronuncia dell'ordinanza di rimessione a questa Corte, ha disposto la
sospensione del provvedimento impugnato, in via provvisoria e
temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente
di costituzionalità. Il fatto che in successivo e separato giudizio
sia stato impugnato un provvedimento meramente consequenziale
(precetto personale di chiamata alla leva) al diniego di ammissione
al ritardo, non determina certamente l'esaurimento del potere
cautelare del giudice amministrativo nel giudizio a quo , con la
conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tuttora fornita
del requisito della rilevanza.
Quanto alla seconda eccezione sollevata dalla difesa del governo,
essa configura una mera irrilevanza di fatto della questione stessa;
come questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare, la
circostanza, pur conoscibile a priori , che la questione incidentale
di costituzionalità non possa essere decisa in tempo utile perché
una delle parti del giudizio a quo riceva concreto beneficio dalla
eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma
impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di
rilevanza (v. sentenze n. 137 del 1983; nn. 53 e 16 del 1982; n. 25
del 1979).
6. - Nel merito la questione non è fondata.
Giova premettere che nella norma in esame trovano equilibrio due
principi, quello della tutela dell'istruzione e quello della difesa
della Patria, entrambi di dignità costituzionale.
Nel contemperamento tra tali eterogenee esigenze, l'obiettivo
dichiarato del legislatore è quello di coordinare la possibilità
del rinvio della leva alle effettive necessità degli studi e di
evitare, per quanto possibile, una lievitazione dell'età media dei
giovani sotto le armi. A tal fine è certamente ragionevole la
previsione generale, ricavabile dalla articolata disciplina, che non
ogni frequenza scolastica abiliti a chiedere il rinvio ma solo quelle
utili per concludere il corso di studi entro un determinato limite di
età, evitando quindi interruzioni sicuramente dannose quali quelle
che un'immediata chiamata alle armi comporterebbe. Il limite di età
è fissato entro il ventiduesimo anno per la scuola secondaria
superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per il termine
degli studi universitari.
Ma è ancora concessa un'ulteriore e distinta possibilità per
coloro che frequentano un corso d'istruzione di secondo grado nel
momento della chiamata alle armi: quella di terminarlo e di accedere
all'Università, proseguendo ininterrottamente negli studi fino ai
limiti di età prima indicati in ragione dei diversi corsi di laurea.
Vi è però un requisito, con evidenti profili di merito, che il
legislatore ha ritenuto necessario: quello di non aver già ottenuto
un rinvio per più di due anni, del servizio di leva, per completare
il corso d'istruzione secondaria.
Requisito il cui possesso non soltanto rientra chiaramente nella
discrezionalità del legislatore, ma nemmeno può dirsi irragionevole
ove si consideri che anche per il proseguimento degli studi
universitari è richiesto un requisito di effettività degli studi
attestato da esami sostenuti.
7. - In breve, ad ogni cittadino impegnato negli studi è concessa
la possibilità di ottenere il rinvio della prestazione del servizio
militare ad una condizione generale: che il rinvio sia utile per
terminare il suo attuale corso di studi (secondari o universitari)
entro determinati limiti di età. Ulteriori requisiti di merito sono
poi stabiliti per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi
a quelli universitari, nonché per il completamento, anno per anno,
di questi ultimi.
In tale disciplina nessuna delle violazioni della Costituzione
ravvisate dal giudice a quo può essere riscontrata.
Non sussiste alcuna disparità di trattamento tra studente medio e
studente iscritto all'Università, ma che abbia già ottenuto più di
due rinvii, perché ad entrambi è concessa (o lo è stata) la
possibilità di completare gli studi medi superiori, mentre, per
quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al compimento
del ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico,
non potendo comunque portarli a termine.
Né può ravvisarsi violazione degli artt. 34 e 52 della
Costituzione poiché in modo non irragionevole la disciplina
denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando
opportunamente anche requisiti di merito, tra l'interesse del
cittadino a raggiungere i gradi più elevati nello studio ed il
dovere di assolvere al servizio di leva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove
norme per il servizio di leva) sollevata, in riferimento agli artt.
3, 34 e 52 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore di cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte