Sentenza n. 36/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1193 del
codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre
1970 dal pretore di Nicotera nel procedimento penale a carico di Mucci
Albano Giuseppe, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28
aprile 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 la relazione
del Presidente Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Mucci Albano
Giuseppe, il pretore di Nicotera con ordinanza-sentenza (così
testualmente da detto giudice definita) 15 ottobre 1970, integrata da
altra ordinanza 16 dicembre 1970, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1193 del codice della navigazione
(r.d. 30 marzo 1942, n. 327), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - L'art. 1193 del codice della navigazione, che punisce il
comandante della nave che non tenga a bordo i documenti comprovanti
l'esistenza dei requisiti di navigabilità, violerebbe il principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. perché commina - secondo
l'ordinanza del pretore di Nicotera - la stessa sanzione penale anche
per il comandante che naviga senza che i documenti suindicati siano
stati rilasciati.
Con una ordinanza "integrativa" del 16 dicembre stesso anno il
suindicato pretore ha riconosciuto di avere erroneamente ritenuto che
la norma impugnata abbia per oggetto le due suindicate ipotesi di
reato, mentre, in realtà, la navigazione del natante per il quale non
siano stati rilasciati i prescritti documenti, è punita, ai sensi
dell'art. 1216 cod. nav., con pene differenti per l'armatore e per il
comandante. Ma ha insistito nella denunzia di illegittimità della
norma impugnata, adducendo diversi argomenti. Non sarebbe giustificata
una uguale penalità per il comandante di un transatlantico che non
tenga a bordo i prescritti documenti, ed il comandante di una nave da
pesca, che commetta la stessa infrazione. E ciò perché la distinzione
fra navi maggiori e navi minori è un principio fondamentale
dell'ordinamento marittimo, al punto che, per le due categorie di
natanti, sono prescritte serie diverse di registri di iscrizione e due
distinti tipi di documenti. Conseguentemente un trattamento
differenziato dovrebbe essere adottato anche per la sanzione penale in
esame. Inoltre, l'ordinanza fa un raffronto con le norme del codice
della strada, ed osserva che nessun motivo apprezzabile può avere
indotto il legislatore a punire, per la stessa dimenticanza dei
prescritti documenti, con la pena dell'ammenda il conducente
dell'autoveicolo, e, sia pure in alternativa, con la pena dell'arresto
quello di un natante. Entrambi i casi determinano lo stesso danno
sociale, "importando per l'autorità la stessa doverosa attività
diretta ad accertare attraverso l'esame di pubblici registri, o
altrimenti, l'esistenza dei ripetuti documenti".
2. - Per quanto riguarda la prima ordinanza, va osservato che
l'art. 1193 cod. nav. prevede una sola ipotesi di reato: quella
dell'assenza da bordo dei documenti prescritti per la navigabilità.
L'art. 299 dello stesso codice dispone che il comandante deve curare
che durante il viaggio siano a bordo i documenti relativi alla nave,
all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i
libri di bordo siano tenuti regolarmente. Della inosservanza di tali
prescrizioni risponde penalmente il comandante. Nel caso invece in cui
il natante non sia abilitato alla navigazione, oppure navighi senza che
siano stati rilasciati i prescritti documenti, l'art. 1216 cod. nav.
punisce sia l'armatore, direttamente obbligato a fornire la nave della
documentazione necessaria, sia il comandante della nave stessa. Ma per
quest'ultimo la pena è ridotta in misura non eccedente un terzo. Non
sussiste pertanto la denunziata uguaglianza di sanzione penale per
fatti sostanzialmente differenti.
Anche gli altri argomenti addotti dalla seconda ordinanza non hanno
alcun pregio.
La violazione delle prescrizioni sulla tenuta dei libri di bordo, a
seconda che trattisi di navi maggiori o minori, si risolve
sostanzialmente nella gravità del reato, la quale deve essere desunta,
ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dalle modalità dell'azione, dalla
entità del danno o del pericolo, dalla intensità del dolo o della
colpa ecc., e della quale deve tenere conto il giudice nell'esercizio
del potere discrezionale per la applicazione della pena entro i limiti
minimi e massimi fissati dalla legge. E la sanzione prevista dalla
norma impugnata è di tale latitudine, anche nella alternativa fra
ammenda ed arresto, da consentire al giudice l'applicazione di pena
congrua a seconda che l'imputato comandi una nave maggiore oppure una
nave minore.
È da aggiungere che la Corte ha già deciso che la valutazione
della congruità fra reato e pena appartiene alla politica legislativa,
e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa sede, sempre
che non ricorra il caso, non verificatosi nella specie, che la
sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da
benché minima giustificazione.
In base a tale principio la Corte ritiene altresì infondato il
profilo attinente alla diversa disciplina penale fra gli autoveicoli e
le navi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1193 del codice della navigazione, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione con ordinanza del 15 ottobre 1970 del
pretore di Nicotera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI- LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte