Sentenza n. 36/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 597/1973
- art. 34Riscossione imposte sul reddito
- art. 1Accertamento imposte sui redditi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
primo, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art.
1, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e
dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (responsabilità
solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino sul ricorso proposto da Valentini Liliana ed
altri, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza di
rimessione del 23 giugno 1976 ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27,
29, 31, 35, 37, 53 nonché agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e
1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi
familiari), nella parte in cui le norme denunciate stabiliscono che
soggetto passivo del tributo sia solo il marito e impongono
conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare con i propri
anche i redditi della moglie.
Con la medesima ordinanza viene altresì sollevata analoga
questione di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse
norme della Costituzione, dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale del
coniuge, in caso di cumulo, per l'imposta sui redditi delle persone
fisiche. Considerato in diritto :
La prima delle questioni sollevate dal giudice a quo, è
manifestamente infondata.
Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questa
Corte, con sentenza n. 179 del 4 luglio 1976, esaminando la medesima
questione, ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale
degli impugnati artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. n. 597 del 1973
e terzo comma, d.P.R. n. 600 dello stesso 1973.
Per quanto riguarda, invece, la seconda questione prospettata, essa
appare sollevata dal giudice a quo per la stretta connessione tra la
responsabilità solidale del coniuge ed il principio che stabiliva il
cumulo dei redditi tra coniugi.
La sopravvenuta incostituzionalità dell'istituto del cumulo, per
effetto della citata sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, priva
di rilevanza la questione di legittimità relativa alla
responsabilità solidale del coniuge in caso di cumulo, affermata
dall'impugnato art. 34 d.P.R. n. 602 del 1973. La questione risulta,
pertanto, inammissibile per irrilevanza conseguente alla sopravvenuta
pronuncia della Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento
agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4,
primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo
comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati illegittimi con
sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976;
2) dichiara inammissibile per conseguente irrilevanza la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973
n. 602, sollevata con la medesima ordinanza di rimessione in
riferimento agli stessi parametri costituzionali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte