Sentenza n. 36/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 8 gennaio
1979, n. 2 (Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14
agosto 1971, n. 817) promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1980
dal Pretore di Montagnana nel procedimento civile vertente tra Eredi di
Sofonisbi Ovidio e Ferrari Maria. iscritta al n. 650 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 311 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Del Greco per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 20 giugno 1980 il Pretore di
Montagnana ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, in riferimento
agli artt. 2, 4, 25, 41 e 42 Cost..
Adito in una controversia civile promossa dal titolare del diritto
di prelazione nell'acquisto di un fondo agricolo, il quale intendeva,
ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n.
590, riscattare dal terzo acquirente il fondo a sua insaputa
vendutogli, il giudice a quo osserva che, in difetto di un'esplicita
previsione normativa circa il termine entro il quale il prezzo avrebbe
dovuto, in tale ipotesi, rimborsarsi al terzo, la giurisprudenza aveva,
dopo talune iniziali incertezze, definitivamente chiarito (Cass., sez.
un. civ., 16 ottobre 1976, n. 3498) che il pagamento doveva effettuarsi
entro tre mesi dalla data della manifestazione di volontà del
riscattante di voler acquisire il fondo; e ciò in analogia con quanto
stabilito dal sesto comma dello stesso art. 8 che, per il caso in cui
sia stato esercitato il diritto di prelazione, impone che il versamento
del prezzo avvenga appunto entro quel termine. La ratio di tale
interpretazione - continua l'ordinanza - risiedeva evidentemente
nell'esigenza di tutelare l'interesse del terzo acquirente a vedersi
rimborsare in tempi brevi il prezzo erogato per il fondo poi
retrattato, ed in quella correlativa di evitare possibili speculazioni
da parte del riscattante.
In tale contesto ermeneutico è sopraggiunta la legge n. 2 del 1979
la quale, sotto il titolo "interpretazione autentica dell'art. 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della
legge 14 agosto 1971, n. 817", nel suo articolo unico da un canto, al
primo comma, stabilisce che "la disciplina relativa al versamento del
prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'art. 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto
1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma
dello stesso articolo"; dall'altro, al secondo comma, recita: "i
termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo
acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di
riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato
della sentenza che riconosce il diritto"; al terzo comma, infine,
statuisce che "la presente legge costituisce interpretazione autentica
della legge 26 maggio 1965, n. 590". Orbene, continua il giudice a quo,
dal valore retroattivo connesso alla qualificazione di legge
interpretativa consegue che la disciplina sui termini si applichi anche
ai giudizi in corso, e quindi anche a quello de quo, nel quale l'attore
aveva fatto offerta reale del prezzo solo il 6 maggio 1975, in corso di
causa, dopo oltre due anni dalla notifica dell'atto di citazione (6
marzo 1973) con il quale si chiedeva l'attuazione dell'addotto diritto
di riscatto.
2. - Gli addotti profili di incostituzionalità concernono:
a) il valore retroattivo surrettiziamente conferito alla legge
attraverso lo strumento della qualificazione della stessa come legge di
interpretazione autentica, mentre la relativa disciplina si presenta,
invece, come assolutamente innovativa rispetto alla precedente per
quanto concerne il decorso del termine dal passaggio in giudicato della
sentenza che riconosce il diritto, in caso di controversia giudiziale.
Ne risulterebbero violati, ad avviso del giudice a quo, "gli artt. 11 e
12 delle, 'disposizioni sulla legge in generale', preliminari al codice
civile" e "lo stesso art. 25, secondo comma, della Costituzione" il cui
ambito applicativo non potrebbe ritenersi limitato alla sola materia
penale;
b) la disparità di trattamento fra riscattante e terzo acquirente
nel senso che la tutela del primo (pur, in sé, costituzionalmente
corretta) comporterebbe un sacrificio eccessivo della posizione del
secondo, al quale nessun onere di comunicazione è preventivamente
imposto e che, tuttavia, può vedersi rimborsare il prezzo a suo tempo
corrisposto con moneta svalutata, senza interessi, magari procurata dal
riscattante negli anni necessari alla definitiva soluzione giudiziale
della controversia, in ipotesi instaurata sulla base di una pretesa
assolutamente infondata. La norma avrebbe, quindi, ignorato "il
principio della parità dei cittadini davanti alla legge e il principio
della libertà della proprietà e del libero commercio dei beni" in
violazione degli artt. 2 (rectius 3), 4, 41 e 42 Cost..
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, instando
per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale.
In atto d'intervento si rileva anzitutto che l'ordinanza non
chiarisce quale sia l'addotta violazione dell'art. 4 Cost., comunque
affermandosi che il diritto di riscatto accordato al diretto
coltivatore del fondo certamente non lede quello al lavoro del terzo
acquirente.
Del pari - si afferma - non è spiegata e non s'intende la pretesa
violazione degli artt. 41 e 42 Cost., essendo la proprietà privata
costituzionalmente tutelata con l'ovvio limite della funzione sociale
alla quale deve in primo luogo rispondere; finalità assicurata proprio
dalle leggi del 1965 e del 1979 sulla proprietà coltivatrice.
Quanto alla prospettata violazione dell'art. 25 Cost., premesso che
l'irretroattività è sancita solo per le leggi penali, l'Avvocatura
nega che la legge impugnata non abbia carattere meramente
interpretativo della legge n. 590 del 1965. Essa, infatti, appare priva
di autonomia ed ha senso solo se coordinata con le preesistenti
disposizioni dell'art. 8 della legge del 1965, delle quali chiarisce il
significato e l'ambito di efficacia in ordine alle modalità di
esercizio del riscatto agrario, eliminando dubbi che avevano provocato
contrasti giurisprudenziali riconosciuti dallo stesso giudice a quo.
In ordine alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost. si osserva,
infine, che il bilanciamento degli interessi in conflitto è riservato
alla discrezionalità del legislatore. E che tale discrezionalità sia
stata nella specie ragionevolmente esercitata discende dalla
considerazione che la necessità di attendere il passaggio in giudicato
della sentenza che riconosce il diritto di riscatto, ai fini del
decorso del termine per il versamento del prezzo da parte del
riscattante, non è che una conseguenza connessa al comportamento del
riscattato, che ingiustamente si sia opposto alla pretesa del
riscattante, secondo quanto reiteratamente ritenuto dalla Corte di
Cassazione, che ha sempre escluso qualsiasi sospetto di illegittimità
costituzionale della norma impugnata (Cass. civ., 18 settembre 1979, n.
4801; 20 settembre 1979, n. 4833; 13 novembre 1979, n. 5900; 3 aprile
1980, n. 2207). Considerato in diritto :
1. - L'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2
("interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971,
n. 817") si distribuisce in tre commi: i primi due attengono alla
disciplina dell'esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici -
più propriamente, alla decorrenza del termine per il versamento del
prezzo -, il terzo dichiara esplicitamente il carattere di
interpretazione autentica della legge. Ora, secondo il Pretore di
Montagnana, questa sarebbe costituzionalmente illegittima, non tanto e
solo perché, pur proclamandosi meramente interpretativa, in realtà
sarebbe innovativa, stante la introduzione di un termine che non era
previsto dalla legge asseritamente interpretata, quanto e soprattutto
perché comporterebbe l'applicabilità di tale termine anche ai giudizi
in corso ed un trattamento di sfavore per il terzo acquirente in buona
fede, che per di più è del tutto estraneo al rapporto fra
proprietario e titolare del diritto di riscatto. Da ciò, la denuncia
della legge in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 41 e 42 Cost..
2. - La questione, come prospettata nell'ordinanza in esame, deve
dichiararsi non fondata.
Ed invero, a parte il rilievo che i vizi denunciati, eccezion fatta
per la censura formulata in riferimento all'art. 25 Cost., si
contengono, prima ancora che nella legge de qua, in quella
interpretata, non è agevole comprendere - la doglianza risulta,
infatti, sul punto del tutto immotivata - come possa ritenersi violato
l'art. 4 Cost., cioè il principio del diritto al lavoro, ad opera di
una norma la quale si propone di assicurare al coltivatore la
possibilità di lavorare in proprio il fondo che già lavorava per
conto del proprietario. Né può dirsi che attingano dignità di
motivazione i richiami, generici e fuggevoli, che, a sostegno
dell'asserito contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., risultano
nell'ordinanza fatti ai principi "della libertà della proprietà" e
"del libero commercio dei beni".
In quanto, poi, alla sollecitazione a non "dimenticare che il
danneggiato non è il venditore, cui solo incombe l'onere della
comunicazione della vendita, ma l'acquirente, che nessun rapporto ha
mai avuto col fittavolo" e che, in conseguenza del rinvio del pagamento
del prezzo del riscatto, potrebbe subire anche l'eventuale danno della
svalutazione monetaria - per cui si creerebbe "una illegittima
distinzione tra due categorie di cittadini, che hanno invece il diritto
di essere ugualmente tutelati" - è di piena evidenza, in rapporto alla
motivazione offerta, che solo per disattenzione il riferimento risulta
fatto all'art. 2, anziché all'art. 3 Cost.. Ma, chiariti i termini
dell'impugnativa nel senso di cui sopra, va subito detto che non si
configura nella specie la lamentata violazione del "principio della
parità dei cittadini avanti alla legge": in una situazione
dilemmatica, quale quella prospettata dal giudice a quo, sono
tutt'altro che irrazionali l'opinione che sia il fittavolo la parte
più debole e la conseguente opzione per esso, anziché per il terzo
acquirente; non costituisce anomalia nel nostro sistema il fatto che
anche a riguardo del caso di specie "il giudice di merito (non) possa
modificare la situazione economica nel frattempo creatasi" per effetto
della svalutazione monetaria; la decorrenza del termine dal passaggio
in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - del resto
disposta anche per il riscatto degli immobili urbani dall'art. 39, u.
comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 ("disciplina delle locazioni di
immobili urbani") - è corretta applicazione del principio della
certezza del diritto e dei rapporti giuridici.
3. - Residua così solo la doglianza, secondo cui "con la
definizione di interpretazione autentica dell'art. 8, legge 26 maggio
1965, n. 590..., la legge n. 279 viene ad avere necessariamente valore
retroattivo, applicabile pertanto anche ai giudizi tuttora pendenti, e
quindi anche al presente". Come appare con tutta chiarezza dalla
trascritta prospettazione, in sostanza il giudice a quo lamenta che la
legge impugnata venga fatta retroagire contravvenendo alle
"disposizioni sulla legge in generale" premesse al codice civile (artt.
11 e 12) a sensi delle quali "la legge non dispone che per l'avvenire".
Essendo, quindi, la retroattività il preciso oggetto della questione
sollevata, è indifferente che il legislatore disponga l'operatività
di una legge anche per il passato, anziché mediante un'apposita norma,
mediante un diverso strumento, qual è, come nella specie,
l'autodefinizione di interpretazione autentica. Se così è, perde
ogni rilievo, ai fini del decidere la presente questione, la
problematica relativa alla categoria delle leggi di interpretazione
autentica e, conseguentemente, il solo nodo che in proposito questa
Corte deve sciogliere è se la retroattività di che trattasi, comunque
disposta, confligga con l'art. 25 Cost.. Ma a torto il Pretore di
Montagnana fa richiamo al suddetto articolo. Questo - per l'esattezza,
il secondo comma - vieta espressamente ed esclusivamente la
retroattività della legge penale. Inoltre, a prescindere dalla
questione, già esaminata con la sentenza n. 187 del 1981, ma che qui
non interessa, se tale divieto debba ritenersi limitato al diritto
penale sostantivo o esteso anche a quello processuale, questa Corte,
già con sentenza n. 118 del 1957, ha insegnato che "nel nostro
ordinamento il principio della irretroattività della legge non
assurge, nella sua assolutezza, a precetto costituzionale", precisando
tuttavia (anche con la sentenza n. 81 del 1958) non doversi "escludere
che in singole materie, anche fuori di quella penale, l'emanazione di
una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche
specifico precetto costituzionale". E poiché nel caso di specie
l'impugnata legge non viola, come più sopra si è visto, alcuno dei
principi costituzionali invocati nell'ordinanza de qua, la questione
deve dirsi infondata anche in riferimento all'art. 25 Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2 (interpretazione
autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le
modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 41 e 42 della
Costituzione dal Pretore di Montagnana con ordinanza in data 20 giugno
1980 (reg. ord. n. 650 del 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte