Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983

dal Pretore di Milano, iscritta al n. 987 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa l'11

luglio 1983 (R.O. n. 987 del 1983) ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, nella

parte in cui stabilisce che, nel procedimento di espropriazione

forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione, avvenuto il

versamento del prezzo, pronunci decreto con il quale trasferisce

all'aggiudicatario il bene espropriato ingiungendo all' ex

proprietario che abita l'immobile il rilascio immediato dell'immobile

stesso;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata -

omettendo di prevedere, per il giudice dell'esecuzione, il potere di

vagliare i contrapposti interessi dell'aggiudicatario e

dell'occupante espropriato e di fissare, sulla base di tale vaglio,

un termine per l'inizio dell'esecuzione - creerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra l'espropriato che abita

l'immobile, il quale resta sottoposto al potere dell'aggiudicatario

di agire in executivis nel termine di 10 giorni previsto dall'art.

480 del codice di procedura civile, ed il conduttore per il quale la

legge 27 luglio 1978, n. 392, regola le modalità di rilascio

dell'immobile alla scadenza della locazione;

che sempre secondo il giudice rimettente la norma impugnata

comprometterebbe la funzione sociale della proprietà sancita

dall'art. 42 della Costituzione e violerebbe il diritto

all'abitazione tutelato dagli artt. 2 e 47 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentanto dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che le diversità riscontrabili tra la disciplina del

rilascio dell'immobile espropriato, dettata dall'art. 586 del codice

di procedura civile, e la regolamentazione prevista dalla legge n.

392 del 1978 per il rilascio degli immobili nelle ipotesi di

cessazione della locazione non contrastano con il principio di

eguaglianza riflettendo le oggettive differenze esistenti tra la

situazione del debitore espropriato, che detiene l'immobile sine

titulo, e la posizione del conduttore contrassegnata, anche alla

scadenza del contratto di locazione, dal riferimento all'originario

schema contrattuale;

che la tempestiva acquisizione del bene espropriato da parte

dell'aggiudicatario è diretta ad assicurare il buon esito delle

vendite effettuate nell'ambito delle procedure espropriative ed a

soddisfare esigenze di regolare e sollecito trasferimento dei beni

venduti, e, pertanto, essa non si pone in contrasto con la funzione

sociale della proprietà;

che la Corte con la sentenza n. 252 del 15 luglio 1983 ha

escluso che l'abitazione possa essere configurata come indispensabile

presupposto dei diritti inviolabili menzionati nell'art. 2 della

Costituzione e, in particolare, ha negato che l'art. 47 della

Costituzione individui e tuteli un diritto all'abitazione distinto

dal diritto di proprietà dell'abitazione medesima;

che per le ragioni suesposte la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della

Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte