Ordinanza n. 36/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983
dal Pretore di Milano, iscritta al n. 987 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa l'11
luglio 1983 (R.O. n. 987 del 1983) ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, nella
parte in cui stabilisce che, nel procedimento di espropriazione
forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione, avvenuto il
versamento del prezzo, pronunci decreto con il quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato ingiungendo all' ex
proprietario che abita l'immobile il rilascio immediato dell'immobile
stesso;
che ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata -
omettendo di prevedere, per il giudice dell'esecuzione, il potere di
vagliare i contrapposti interessi dell'aggiudicatario e
dell'occupante espropriato e di fissare, sulla base di tale vaglio,
un termine per l'inizio dell'esecuzione - creerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra l'espropriato che abita
l'immobile, il quale resta sottoposto al potere dell'aggiudicatario
di agire in executivis nel termine di 10 giorni previsto dall'art.
480 del codice di procedura civile, ed il conduttore per il quale la
legge 27 luglio 1978, n. 392, regola le modalità di rilascio
dell'immobile alla scadenza della locazione;
che sempre secondo il giudice rimettente la norma impugnata
comprometterebbe la funzione sociale della proprietà sancita
dall'art. 42 della Costituzione e violerebbe il diritto
all'abitazione tutelato dagli artt. 2 e 47 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentanto dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che le diversità riscontrabili tra la disciplina del
rilascio dell'immobile espropriato, dettata dall'art. 586 del codice
di procedura civile, e la regolamentazione prevista dalla legge n.
392 del 1978 per il rilascio degli immobili nelle ipotesi di
cessazione della locazione non contrastano con il principio di
eguaglianza riflettendo le oggettive differenze esistenti tra la
situazione del debitore espropriato, che detiene l'immobile sine
titulo, e la posizione del conduttore contrassegnata, anche alla
scadenza del contratto di locazione, dal riferimento all'originario
schema contrattuale;
che la tempestiva acquisizione del bene espropriato da parte
dell'aggiudicatario è diretta ad assicurare il buon esito delle
vendite effettuate nell'ambito delle procedure espropriative ed a
soddisfare esigenze di regolare e sollecito trasferimento dei beni
venduti, e, pertanto, essa non si pone in contrasto con la funzione
sociale della proprietà;
che la Corte con la sentenza n. 252 del 15 luglio 1983 ha
escluso che l'abitazione possa essere configurata come indispensabile
presupposto dei diritti inviolabili menzionati nell'art. 2 della
Costituzione e, in particolare, ha negato che l'art. 47 della
Costituzione individui e tuteli un diritto all'abitazione distinto
dal diritto di proprietà dell'abitazione medesima;
che per le ragioni suesposte la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della
Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte