Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo

comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della

legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza

emessa il 4 maggio 1988 dal Pretore di Brunico nel procedimento

civile vertente tra Monthaler Roland e S.p.a. Euroclima, iscritta al

n. 454 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Monthaler Roland

contro la sua datrice di lavoro S.p.a. Euroclima, e avente per

oggetto la determinazione del trattamento di fine rapporto, il

Pretore di Brunico, con ordinanza del 4 maggio 1988, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 52,

secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2120, terzo comma,

codice civile (novellato dalla legge n. 297 del 1982) nella parte in

cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di

sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del

trattamento predetto;

che, ad avviso del giudice remittente, la tassatività delle

ipotesi contemplate dalla disposizione denunciata esclude la

possibilità di estensione analogica ad altre ipotesi non previste,

restando escluso pertanto il periodo trascorso dal lavoratore in

servizio militare di leva;

che al giudice remittente "sembra, d'altronde, fondato il dubbio

che dall'adempimento di tale servizio derivi, per tale esclusione, al

cittadino un pregiudizio in contrasto con l'art. 52 citato";

Considerato che la questione, in riferimento al medesimo parametro

e con analoga motivazione, è già stata sottoposta da altro giudice

a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n.

802 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato

dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica"), sollevata, in

relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore

di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte