Sentenza n. 362/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 71/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri
sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, promosso con
ordinanza emessa il 26 agosto 1993 dal Pretore di Crotone nel
procedimento civile vertente tra F.lli Romano s.p.a. e I.N.P.S.
iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione della F.lli Romano s.p.a. e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S.
e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla società di trasporto
pubblico F.lli Romano s.p.a., al fine di ottenere dall'I.N.P.S. il
rimborso delle somme spettanti a titolo di sgravi contributivi
(previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella
legge 25 ottobre 1968, n. 1089) a seguito della sentenza di questa
Corte n. 261 del 1991, il Pretore di Crotone emetteva una prima
ordinanza di rimessione con la quale dubitava della legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 21 gennaio 1992,
n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi nelle zone
terremotate) disciplinante, fra l'altro, le modalità con cui
l'I.N.P.S. avrebbe dovuto procedere ai rimborsi di cui è causa.
Questa Corte, con ordinanza n. 116 del 1993, dichiarava la manifesta
inammissibilità della sollevata questione, a seguito della mancata
conversione dell'impugnato decreto-legge. Riassunta la causa, lo
stesso giudice rimetteva nuovamente gli atti a questa Corte dubitando
della legittimità costituzionale delle disposizioni reiterate con
l'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni
in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito nella legge 20 maggio
1993, n. 151, nella parte in cui prevedono che la restituzione delle
somme spettanti a titolo di sgravi contributivi a seguito della
citata sentenza di questa Corte siano restituite in dieci rate
annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazioni ed
interessi.
Ad avviso del giudice a quo la norma censurata violerebbe il
principio costituzionale di uguaglianza sotto un duplice profilo: da
un lato assicurerebbe all'I.N.P.S. una posizione di privilegio
rispetto agli altri debitori e, dall'altro, discriminerebbe le
aziende che si giovano degli effetti della citata sentenza n. 261 del
1991, rispetto alle altre che hanno potuto usufruire di sgravi
contributivi senza dover attendere l'esito del contenzioso sfociato
nella sentenza stessa.
Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 41 della Costituzione
perché le imprese così discriminate non hanno ottenuto la concreta
restaurazione della loro piena libertà di iniziativa economica,
avendo dovuto sostenere oneri nascenti da elevati tassi di interesse,
successivamente non compensati adeguatamente; anche gli artt. 24 e
113 della Costituzione sarebbero violati in quanto la non compiuta
reintegrazione patrimoniale, conseguente alla prevista modalità di
rimborso, comporterebbe compressione della facoltà di ottenere la
esaustiva tutela giurisdizionale dei diritti in contestazione
relativamente agli sgravi; infine, sussisterebbe contrasto con l'art.
97 della Costituzione poiché le lunghe rateazioni ed il divieto di
compensazione, unitamente alla carenza di obbligazioni accessorie per
la rivalutazione e gli interessi, si risolverebbero in uno strumento
di deviazione dell'Istituto debitore rispetto al perseguimento dei
fini di imparzialità e di buon andamento della propria azione
amministrativa.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.P.S., osservando che la questione sarebbe in primis
inammissibile, dal momento che la domanda di rimborso avanzata nei
confronti dell'Istituto è preclusa da un giudicato formatosi fra le
parti in ordine alla medesima questione, rappresentato da una
sentenza del Tribunale di Catanzaro - all'epoca competente per
territorio in grado di appello - con la quale era stato negato il
diritto della Soc. F.lli Romano agli sgravi contributivi essendo
l'azienda priva del requisito della industrialità; ha rilevato in
proposito la difesa dell'I.N.P.S. che il difetto di un requisito
soggettivo essenziale per il riconoscimento del diritto allo sgravio,
accertato con sentenza passata in giudicato, è destinato ad incidere
negativamente nell'ambito del rapporto contributivo, anche se di
durata, fino a quando lo ius superveniens non viene a rimuovere quel
requisito generalizzando, in senso soggettivo, il diritto. La
questione, in secondo luogo, dovrebbe essere dichiarata infondata
atteso che la norma censurata realizza un equo temperamento delle
esigenze delle imprese con quella della finanza pubblica, così
concretando in modo ragionevole la discrezionalità legislativa senza
incidere su situazioni costituzionalmente protette.
3. - Si è costituita la società F.lli Romano s.p.a. con atto
depositato il 17 novembre 1993, concludendo nel senso
dell'accoglimento della questione.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per il rigetto della questione. Rileva la difesa erariale
che la norma impugnata manifesta correttamente la discrezionalità
del legislatore in materia di attuazione delle pronunce della Corte
costituzionale implicanti oneri per il bilancio: se non sussiste un
principio costituzionale che imponga il riconoscimento di
rivalutazione ed interessi in caso di inadempimento delle
obbligazioni pecuniarie, a fortiori tale principio non è ravvisabile
nel caso in cui l'I.N.P.S. abbia introitato le somme in questione
sulla base di precise disposizioni di legge poi dichiarate
incostituzionali.Né vi sarebbe alcuna disparità di trattamento fra
le imprese, posto che il rimborso delle somme in questione
rappresenta un arricchimento per le stesse, alle quali il diritto
agli sgravi è stato riconosciuto solo in un secondo momento. Non vi
sarebbe inoltre alcuna compromissione della tutela giurisdizionale,
operando la norma de qua solo sul piano sostanziale, in coerenza con
le disposizioni che regolano l'adempimento, da parte degli enti
previdenziali, delle loro obbligazioni. Non fondata sarebbe anche la
violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto le imprese non
avevano motivo di fare affidamento sugli sgravi contributivi
successivamente riconosciuti con la citata sentenza n. 261 del 1991.
Parimenti non sussistente, infine, dovrebbe essere riconosciuta la
violazione dell'art. 97 della Costituzione, essendo la durata della
rateazione giustificata dalla imponente rilevanza delle somme da
rimborsare e dalla necessità di farvi fronte in una difficilissima
situazione del bilancio dello Stato.
5. - In prossimità dell'udienza la difesa della parte privata e
quella dell'I.N.P.S. hanno depositato ulteriori memorie. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Crotone sottopone all'esame di questa Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del
decreto- legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri
sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, nella parte
in cui prevede che le somme dovute dall'I.N.P.S. a titolo di sgravi
contributivi per effetto della sentenza di questa Corte n. 261 del
1991 siano rimborsate ratealmente in dieci anni e senza oneri per
l'Istituto di rivalutazione monetaria ed interessi. A favore del
giudice rimettente si ravviserebbe un contrasto con gli articoli:
1) 3 della Costituzione, per l'ingiustificato privilegio
accordato all'I.N.P.S. rispetto ad ogni altro debitore e per la
discriminazione in danno delle imprese aventi titolo al rimborso per
effetto della citata sentenza rispetto a quelle che hanno
originariamente e regolarmente fruito dello sgravio in questione;
2) 24 e 113 della Costituzione, perché la non completa
reintegrazione patrimoniale conseguente alla prevista modalità di
rimborso comporta l'impossibilità di ottenere esaustiva tutela
giurisdizionale;
3) 41 della Costituzione, per la limitazione della propria
libertà di iniziativa economica che le imprese, come sopra discriminate, sono costrette a subire;
4) 97 della Costituzione, perché il privilegio accordato
all'I.N.P.S. si risolve in un fattore ostacolante rispetto al
perseguimento dei fini di imparzialità e buon andamento dell'azione
amministrativa dell'Istituto.
2. - Deve preliminarmente essere dichiarata la irricevibilità
dell'atto di costituzione della società di trasporto pubblico F.lli
Romano s.p.a. in quanto depositato oltre il termine previsto dagli
artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
3. - La questione è inammissibile.
Per affermare la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale nella controversia in esame il giudice a quo affronta
le eccezioni preliminari - dedotte dall'I.N.P.S. nel giudizio
principale e riproposte dinanzi a questa Corte - relative
all'accertata insussistenza nella specie del requisito - presupposto
essenziale della pretesa - del carattere di industrialità
dell'impresa richiedente il rimborso per contributi non dovuti. E
tale affermazione viene motivata attraverso tre passaggi: a) il
giudicato formatosi tra le parti circa la carenza del carattere
industriale dell'impresa potrebbe spiegare effetti soltanto riguardo
al periodo su cui incide il giudicato stesso, ma non condizionare il
successivo svolgimento del rapporto; b) le leggi sopravvenute al
giudicato "ampliano lo spettro delle aziende ammesse allo sgravio,
fino a farlo coincidere con la più ampia nozione di commercialità
di cui a tutti i numeri dell'art. 2195 codice civile"; c) il
contenuto della sentenza n. 261 del 1991 di questa Corte
confermerebbe che il beneficio degli sgravi spetta a tutte le
attività commerciali.
I tre passaggi argomentativi sono in realtà palesemente erronei.
4. - In ordine al primo, è sufficiente osservare quanto dedotto
dall'I.N.P.S., e cioè che il difetto di un requisito soggettivo
essenziale per il riconoscimento del diritto allo sgravio, accertato
con sentenza passata in giudicato, è destinato ad incidere
negativamente nell'ambito del rapporto contributivo, anche nella sua
durata posteriore al giudicato, fino a quando lo ius superveniens non
giunga a rimuovere quel requisito essenziale.
Quanto alla valutazione di tre leggi (non tutte "sopravvenute al
giudicato") citate per dimostrare il superamento del precedente
ambito del requisito della industrialità delle imprese, risulta
evidente che le stesse (decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353,
convertito nella legge 5 agosto 1978, n. 502; decreto-legge 17 aprile
1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219 e decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio
1988, n. 48), estendendo la portata di determinati sgravi (non solo
quelli previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito
nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089) ad alcune ipotesi ben precisate
e circoscritte, non sono di per sé sufficienti ad escludere comunque
la necessaria sussistenza del requisito di cui alla richiamata legge
n. 1089 del 1968.
Circa, infine, il contenuto della sentenza n. 261 del 1991 di
questa Corte, è sufficiente notare, dalla formulazione della
questione e dal dispositivo, la riaffermazione che gli sgravi
contributivi riguardano solo "le imprese industriali" operanti nel
Mezzogiorno d'Italia.
Non risulta quindi dimostrato che il requisito del carattere
industriale delle imprese che avevano diritto agli sgravi di cui alla
legge n. 1089 del 1968 sia venuto meno in forza di leggi sopravvenute
o di pronunce di questa Corte.
Può, pertanto, concludersi che il giudice rimettente, nel
sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di
considerare che, essendo stata già esclusa nel caso di specie la
sussistenza del predetto requisito essenziale ai fini
dell'applicazione della normativa sugli sgravi, difetta nel giudizio
a quo il presupposto della rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71
(Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20
maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41,
97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Crotone con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte