Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/1996

Altra decisione · depositata il 24/10/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa l'11

dicembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza

proposta da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 128 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catania, con ordinanza

emessa l'11 dicembre 1995 nel corso di un procedimento promosso da

coniugi che intendevano ottenere la dichiarazione di idoneità ad

adottare un minore straniero, ha sollevato, in riferimento agli artt.

2, 3, 10 e 31 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184

(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte

in cui escluderebbero che il giudice possa, nel rilasciare

l'attestato di idoneità all'adozione internazionale, specificare che

quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che siano nati non

più di quaranta anni prima del più anziano dei coniugi dichiarati

idonei;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,

richiamando, in una memoria depositata in prossimità della decisione

in camera di consiglio, la sentenza n. 303 del 1996 di questa Corte;

Considerato che l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983,

n. 184, denunciato dal Tribunale per i minorenni di Catania,

successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione è stato

dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 303 del 1996),

nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre

l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando

l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni

l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa

in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla

mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per

il minore;

che risulta così modificato il contenuto normativo della

disposizione denunciata ed appare quindi opportuno disporre la

restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché possa

valutare se la questione da esso sollevata sia tuttora rilevante

(cfr. ordinanze n. 50 del 1996, nn. 510 e 386 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di

Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte