Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e

58 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 aprile 1983

dal Pretore di Bari e n. 2 ordinanze emesse il 4 dicembre 1982 dal

Pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 454, 455, 460 e 461

del registro ordinanze 1983 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 260 e 267 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un processo civile tra Alberti Carlo e

Manigrasso Vincenza, avente per oggetto licenza per finita locazione,

il Pretore di Torino, con ordinanza del 4 dicembre 1982 (reg. ord. n.

460/1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 3, 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al

locatore di determinare la cessazione del rapporto locativo senza dover

provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al

mantenimento del rapporto stesso, ledessero il "diritto all'abitazione"

di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della

Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché

l'adempimento dei doveri di solidarietà;

- art. 3, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli

ostacoli all'eguaglianza dei cittadini;

- art. 32, in quanto la lesione dell'interesse all'abitazione pone in

pericolo la salute del conduttore;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica privata e la

proprietà solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza,

libertà e dignità umana;

che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore con

ordinanza 4 dicembre 1982 in causa Di Franco Piccaretta c. Rimoli (reg.

ord. n. 461 del 1983) nonché dal Pretore di Bari con ordinanze 18

aprile 1983, in cause Martucci Zecca c. Cazzato (reg. ord. n. 454 del

1983) e Lorusso c. Giusto (reg. ord. n. 455 del 1983);

che quest'ultimo Pretore impugnava i soli artt. 3 e 58 l. cit. in

riferimento ai soli artt. 3 e 42 Cost.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità o

connessione;

che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con

sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si è rilevato che la previsione

di cui agli artt. 1, 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della locazione

abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente

diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla

scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i

diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione

l'interesse al bene primario dell'abitazione non è configurabile come

"presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra

locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,

stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la

discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31

Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col

regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti

della utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette

l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati

discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia

stato leso alcun principio costituzionale;

che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31 Cost.

valgono evidentemente anche con riguardo all'art. 32, il quale,

tutelando il diritto alla salute, attiene solo indirettamente alle

norme impugnate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3, 58 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate

in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41, 42 Cost. dai Pretori di Torino

e di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con

sentenza del 28 luglio 1983 n. 252.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte