Sentenza n. 365/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 212/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 del
d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore
dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212
(Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali),
promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dalla Corte dei
Conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto da D'Ottavi De Castro
Rita, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Corte dei Conti, a sezioni riunite, in sede di esame del
ricorso proposto da una dipendente della Corte medesima avverso il
provvedimento in data 12 maggio 1976, col quale il Segretario
Generale ne aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la quota di
aggiunta di famiglia per un figlio a carico - non fruibile dal marito
della ricorrente perché lavoratore autonomo - ha sollevato, con
ordinanza in data 23 gennaio 1980, in relazione agli artt. 3, 29,
secondo comma, e 37 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945 n. 722 e 8
della legge 8 aprile 1952 n. 212, nella parte in cui non riconoscono
all'impiegata statale coniugata, per il periodo anteriore al 18
dicembre 1977 - data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977
n. 903, abrogativa in parte qua di dette disposizioni - il diritto
agli assegni familiari nel caso che il di lei marito appartenga alla
categoria dei lavoratori autonomi.
La rilevanza della questione è stata affermata in considerazione
del descritto oggetto del ricorso e nonostante la ricordata
abrogazione delle norme censurate, posto che questa non opera
retroattivamente e non consente, perciò, il riconoscimento del
diritto all'assegno in contestazione per il periodo anteriore alla
sua entrata in vigore.
Nel merito, la Corte ha asservato che le disposizioni in questione
consentono l'attribuzione del menzionato trattamento alla dipendente
statale coniugata soltanto nel caso di assenza o di inabilità del
marito o che questi non sia provvisto di risorse per provvedere al
mantenimento proprio e della famiglia (art. 3 del d.l.lgt. n.
722/1945) ovvero nel caso in cui la dipendente medesima sia separata
legalmente dal marito senza assegno alimentare o questi sia
disoccupato (art. 8 l. n. 212/1952): ipotesi tutte estranee alla
fattispecie, in cui il marito della ricorrente risulta percettore di
reddito da lavoro autonomo.
La limitazione a tali casi della suddetta attribuzione è apparsa
alla Corte in contrasto con l'art. 3 in quanto non prevista per il
dipendente statale di sesso maschile, cui è, invece,
incondizionatamente riconosciuto il diritto agli assegni familiari,
sempre che ricorrano in capo a lui i prescritti requisiti e quale che
sia la condizione del coniuge o il rapporto con esso: ad esso,
quindi, spetta tale diritto anche se la moglie appartenga alla
categoria dei lavoratori autonomi, mentre identica spettanza è
esclusa nel caso inverso, ricorrente appunto nella fattispecie. Si
tratta di una discriminazione per sole ragioni di sesso,
riconducibile ad una concezione che poneva il padre capo-famiglia in
una posizione di preminenza rispetto alla donna e che lo stesso
legislatore già nel 1975 (con la legge n. 151, sulla riforma del
diritto di famiglia) ha ripudiato attuando il principio della parità
dei coniugi nel regime familiare ed imponendo ad entrambi l'obbligo
del mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La censurata limitazione, inoltre, discrimina fra lavoro maschile
e lavoro femminile riconoscendo, a parità di condizioni, solo al
primo idoneità a produrre effetti economicamente e giuridicamente
più rilevanti, sicché può dubitarsi della sua conformità all'art.
37 Cost., interpretato anche alla luce della Convenzione O.I.L. del
27 giugno 1951 n. 100, ratificata e resa esecutiva in Italia con l.
22 maggio 1956 n. 741.
Infine, ad avviso della Corte remittente, risulta violato anche il
principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, di cui
all'art. 29, secondo comma Cost.: tale eguaglianza va, invero,
riferita ad ogni aspetto della vita familiare e perciò concernente
la produzione del così detto "salario familiare", menzionato
dall'art. 36 Cost. ed esso stesso soggetto al regime paritario
garantito dall'art. 37, con riferimento ai rapporti di lavoro.
Conseguentemente escludere il diritto della donna lavoratrice alla
corresponsione degli assegni familiari di cui il marito non può
beneficiare significa, attesa la configurabilità di questi come
componenti della retribuzione lato sensu intesa, riconoscere alla
prima una condizione minus quam perfecta rispetto a quella del
secondo, in sostanziale elusione del principio suddetto. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe gli artt. 3
del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a
favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212
(Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali), nella
parte in cui non riconoscono all'impiegata statale coniugata, per il
periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, il diritto alle quote di aggiunta di famiglia per figli a
carico, nel caso che il di lei marito presti attività lavorativa,
anche se questa non dia titolo alla corresponsione di assegni
familiari.
2. - La censura muove dalla constatazione del deteriore
trattamento in tal modo riservato alla lavoratrice coniugata rispetto
all'uomo cui gli assegni in questione competono, invece, in ogni
caso, anche se la moglie lavori - per pervenire alla conclusione
dell'assoluta mancanza di giustificazione, con riguardo sia al regime
familiare che a quello previdenziale di tale disciplina, che appare,
quindi, differenziata solo in relazione al sesso.
Di qui appunto la prospettazione della violazione del principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.) sia in generale, sia in particolare, per
ciò che riguarda la reciproca posizione dei coniugi nel matrimonio
(art. 29 Cost.) e la condizione della donna lavoratrice (art. 37
Cost.).
3. - La questione è fondata.
La censurata disparità di trattamento è venuta meno con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
che, nel sancire la parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro, ha eliminato anche in materia di assegni familiari
ogni disparità tra i coniugi, statuendo all'art. 9 che il relativo
trattamento può essere corrisposto, in alternativa, alla donna
lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
per il lavoratore. Ciò, però, non toglie, stante la
irretroattività della sopravvenuta legge, che il regime di
diseguaglianza si debba considerare persistente fino alla data
suddetta.
Come ha già ritenuto questa Corte (sent. n. 105/'80), in
riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 3, primo comma,
del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, il regime differenziato in
questione si fonda sul presupposto della priorità della posizione
del padre nell'ambito familiare e si pone, perciò, in contraddizione
con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel
matrimonio e nella famiglia. Esigenza che già prima di riflettersi
nella disciplina dettata dalla legge di riforma del diritto di
famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è poi ispirata la legge
n. 903 del 1977 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e
rapporti connessi), risultava, sul piano del fondamento normativo,
direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli artt.
3 e 29 della Costituzione (v. Corte cost., sent. n. 6/'80).
Pertanto, in considerazione del contrasto con il detto principio
di parità e, di conseguenza, con gli artt. 3 e 29 Cost., va
dichiarata l'illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui
non prevedono che le quote di aggiunta di famiglia spettanti per
figli a carico possano essere corrisposte (così come, per gli
assegni familiari in genere, discende ora dall'art. 9 della citata
legge n. 903/'77), alla dipendente statale, anche nel caso in cui il
di lei marito svolga attività lavorativa che, come quella autonoma
(art. 2, lett. f del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), non dia titolo
alla corresponsione degli assegni suddetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt.
21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei
dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione
del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui
escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla
corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a
carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa
che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte