Sentenza n. 365/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2951 del codice
civile promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l.
Valdata Laterizi Prefabbricati, iscritta al n. 230 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Raffaele Rocca
contro la S.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati per l'annullamento
della sentenza del Tribunale di Voghera 14 aprile 1991-27 aprile
1992, la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio 1994
(pervenuta a questa Corte il 10 aprile 1995), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2951 cod. civ., "nella parte in cui non
prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto
eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".
Nella specie il ricorrente ha svolto negli anni 1984-1987, con
organizzazione prevalentemente personale, prestazioni continuative di
autotrasporto di cose per conto della detta società. Avendo
percepito corrispettivi inferiori alla tariffa minima legale fissata
dai decreti ministeriali previsti dall'art. 53 della legge 6 giugno
1974, n. 298, ha domandato la condanna della committente al pagamento
delle differenze. La domanda, accolta dal Pretore in veste di giudice
del lavoro, è stata invece respinta dal giudice di appello in
conformità dell'eccezione di prescrizione opposta dalla società
convenuta ai sensi dell'art. 2951 cod. civ.
2. - La Corte di cassazione condivide la valutazione del rapporto
dedotto nel giudizio a quo come un caso di lavoro parasubordinato, ma
ritiene che la tendenza ad estendere ai rapporti di cui all'art. 409,
n. 3, cod. proc. civ. talune norme di diritto del lavoro sostanziale
non possa spingersi, sul piano ermeneutico, fino a ritenere
applicabile l'art. 2948, n. 4, cod. civ., anziché l'art. 2951.
Questo stato di diritto è sospettato di illegittimità
costituzionale per contrarietà: a) all'art. 3 Cost., coordinato con
l'art. 35, primo comma, Cost., perché riserva il medesimo
trattamento a fattispecie "ontologicamente diverse", la prima formata
da "un comune contratto civilistico stipulato tra parti con parità
sostanziale fra loro", la seconda costituita da un rapporto fra
soggetti dei quali uno si trova in una posizione di "subordinazione
socio-economica" all'altro e, come tale, merita una speciale
protezione analoga a quella dei prestatori di lavoro subordinato; b)
all'art. 24 Cost. perché "l'imposizione di un termine breve
pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che, per conservare la
continuità del rapporto nonostante l'autonomia organizzativa della
propria prestazione, è inverosimile che possa nell'immediatezza
richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo".
3. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di
inammissibilità o di infondatezza della questione.
Ad avviso dell'interveniente, se si ritiene che il rapporto di cui
si controverte non sia sussumibile sotto la fattispecie dell'art.
2951 cod. civ., va individuata, direttamente o per analogia, la
normativa applicabile nell'ambito della disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, onde non si pone alcuna questione di
costituzionalità dell'art. 2951 cod. civ., ma solo un problema
interpretativo. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione sospetta di illegittimità
costituzionale l'art. 2951 cod. civ., "nella parte in cui non prevede
che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito
in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".
2. - La questione non è fondata.
La qualificazione del rapporto dedotto nel giudizio a quo come
lavoro "parasubordinato", nel senso dell'art. 409, n. 3, cod. proc.
civ., significa che le parti hanno stipulato un unico contratto
avente per oggetto prestazioni continuative o periodiche di
trasporto, coordinate con l'organizzazione produttiva e di
commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente, e quindi
in misura tale da costituire una fonte importante del reddito
complessivo del vettore. Ma ciò non toglie che il rapporto rimanga
nello schema del contratto di trasporto e soggetto alla relativa
disciplina sostanziale.
La stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 2426 del 1995
pronunciata in un caso analogo, ha ritenuto rilevante la categoria
della parasubordinazione "ai soli fini processuali, e non a fini
sostanziali". Non soltanto essa non fornisce un criterio ermeneutico
di estensione a questi rapporti, che restano nell'area del lavoro
autonomo, di discipline materiali proprie del lavoro subordinato, ma
neppure consente di trarne argomento di illegittimità
costituzionale, per contrarietà al principio di eguaglianza, delle
disparità di trattamento. Di conseguenza non è violato nemmeno
l'art. 35 Cost., il quale non esclude forme diverse di tutela secondo
la varia natura dei rapporti in cui l'attività di lavoro è dedotta.
Infine non può dirsi offeso l'art. 24 Cost. L'argomento addotto a
sostegno di tale censura è evidentemente mutuato dalla sentenza n.
63 del 1966 di questa Corte, la quale, peraltro, ne ha fatto uso in
riferimento a parametri costituzionali diversi e in funzione di
tutt'altra questione, concernente la decorrenza della prescrizione
durante il rapporto, non il termine della medesima, la cui fissazione
appartiene strettamente al potere discrezionale del legislatore.
3. - L'irrilevanza del carattere di parasubordinazione del
rapporto, ai fini del termine di prescrizione, è indirettamente
confermata dall'art. 2, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1993, n. 82,
convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, che, in deroga
all'art. 2951 cod. civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai
diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto
terzi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto, quando siano soggetti al sistema di tariffe a forcella
istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
Criterio di applicazione del nuovo termine prescrizionale è
esclusivamente l'inclusione del contratto nell'ambito normativo del
detto sistema di determinazione delle tariffe, si tratti di un
contratto avente per oggetto un'unica prestazione di trasporto ovvero
di un contratto a esecuzione continuata o periodica avente per
oggetto una pluralità di prestazioni ripartite nel tempo, e nel
secondo caso indipendentemente dalla presenza nel rapporto degli
altri elementi che connotano la parasubordinazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2951 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24
e 35 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte