Sentenza n. 366/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 394/1991
- art. 18legge 394/1991
- art. 6legge 394/1991
- art. 22legge 394/1991
- art. 32legge 394/1991
usata come parametro
- art. 5legge 386/1989
- art. 3Statuto speciale per la Sardegna.
- art. 6Statuto speciale per la Sardegna.
- art. 58d.P.R. 348/1979
citata
- art. 8legge 394/1991
- art. 1legge 386/1989
- art. 2legge 386/1989
- art. 3legge 386/1989
- art. 4legge 386/1989
- art. 8legge 394/1991
- art. 7legge 386/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) promossi con ricorsi
della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Sardegna contro
il Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente
l'11 e il 13 gennaio 1992, entrambi depositati in cancelleria il 16
successivo ed iscritti rispettivamente ai nn. 6 e 7 del registro
ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano e per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Pier
Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale nei confronti della intera legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette) per violazione dell'art. 8,
nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; dell'art. 9, nn.
8, 9 e 11; dell'art. 14, secondo e terzo comma; dell'art. 16, primo
comma; dell'art. 18, secondo comma; e degli artt. 68 e 107 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), e delle norme di attuazione contenute nei dd.PP.RR. 20
gennaio 1973, n. 115; 1 novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 279;
22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n.
1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonché per
violazione dell'autonomia finanziaria di cui al titolo VI dello
Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.
A giudizio della ricorrente, l'intera legge, prevedendo che anche
nel proprio territorio possano essere istituite, gestite e tutelate
da parte dello Stato "aree naturali protette", contrasterebbe con
l'impianto dell'autonomia differenziata ad essa garantita dalle
disposizioni statutarie e dalle norme di attuazione sopra indicate.
La stessa ricorrente contesta, in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali, anche specifiche disposizioni contenute
nella legge impugnata. Innanzitutto, censura l'art. 1, quinto comma,
il quale prevede che "nella tutela e nella gestione delle aree
naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano
forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142". Questa disposizione sarebbe illegittima perché: a) introduce
forme di intesa e di cooperazione non previste da norme statutarie o
da norme di attuazione; b) riferisce alla Provincia autonoma
l'applicabilità dell'art. 81 del d.P.R. n. 616, mentre il d.P.R. n.
526 del 1987 ha esteso alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano solo alcune disposizioni del
d.P.R. n. 616 escludendo le altre; c) estende alla Provincia autonoma
l'art. 27 della legge n. 142 del 1990, il quale detta norme su
accordi di programma per l'attuazione di opere ed interventi, mentre
l'art. 1, secondo comma, della stessa legge prevede che le
disposizioni in essa contenute siano applicabili alla Provincia
autonoma solo se compatibili con le norme statutarie e con quelle di
attuazione.
Oggetto di censura sono, poi, il sesto e settimo comma dell'art. 2
della legge n. 394 del 1991, i quali prevedono che la
"classificazione" delle aree naturali protette di rilievo nazionale
ed internazionale, oltreché la "classificazione" e l'"istituzione"
dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, qualora
rientrino nel territorio delle Province autonome di Trento e di
Bolzano (e delle regioni a statuto speciale), siano effettuate
d'intesa con queste ultime. Secondo la ricorrente, si tratterebbe di
una previsione illegittima, in quanto la competenza esclusiva
spettante in materia (art. 8, nn. 16 e 6, dello Statuto) alla
Provincia verrebbe arbitrariamente sostituita con l'"intesa", in
violazione, tra l'altro, di quanto disposto dall'art. 3 del d.P.R. n.
279 del 1974 e, consequenzialmente, in contrasto con l'art. 107 dello
Statuto speciale, che disciplina la modificazione delle norme di
attuazione.
L'autonomia costituzionalmente garantita alla stessa Provincia in
materia di parchi, nonché, limitatamente alle previsioni relative al
finanziamento dei parchi esistenti, l'autonomia finanziaria,
risulterebbero lese, sempreché si ritenesse che siano applicabili
anche alle aree protette ubicate nel territorio della Provincia
autonoma di Bolzano, dagli artt. 3, 4 (lett. a, b, c, d,) e 5, della
legge n. 394 del 1991, i quali prevedono l'istituzione del Comitato
per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree
naturali protette ed affidano a tali organi il compito di
classificare e di individuare le aree naturali protette, di adottare
i programmi e i criteri di gestione, attribuendo, peraltro, anche
poteri di attivazione al Ministro dell'ambiente e poteri sostitutivi
al Consiglio dei ministri.
Anche l'art. 6 lederebbe le competenze provinciali in materia di
parchi, innanzitutto, perché attribuisce al Comitato per le aree
naturali protette e alla Consulta tecnica il potere di esame delle
proposte di istituzione di un'area protetta e delle relative misure
di salvaguardia, senza che, tra l'altro, in tali organismi sia
assicurata una adeguata presenza della provincia stessa; in secondo
luogo, perché affida al Ministro dell'ambiente il potere di
concedere eventuali deroghe e di adottare provvedimenti sanzionatori.
Infine, il comma 3 dello stesso articolo sarebbe illegittimo perché
detta prescrizioni in materia di urbanistica, di piani regolatori, di
tutela del paesaggio e di opere idrauliche, materie tutte attribuite
alla competenza esclusiva della ricorrente.
Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, anche l'art. 7 sarebbe
illegittimo, per due motivi: innanzitutto, perché, in violazione di
quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974,
individuerebbe misure di incentivazione per specifici interventi
nell'ambito del parco nazionale, le quali sono, fra l'altro,
contrastanti con le disposizioni vigenti nella Provincia, anche con
riferimento al Parco nazionale dello Stelvio; in secondo luogo,
perché disciplinerebbe il finanziamento ai comuni e alle province
per interventi, impianti ed opere entro i confini del parco, anche se
tali attività rientrano nelle competenze provinciali di tipo
esclusivo, omettendo di attribuire direttamente alla Provincia
autonoma i relativi finanziamenti, così come è invece richiesto
dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Una censura complessiva investe, poi, gli artt. 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 17, i quali attribuiscono allo Stato l'istituzione e la
delimitazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali
nel territorio provinciale, previa intesa con la Provincia nel caso
in cui parco e riserva interessino il territorio di questa stessa.
Secondo la ricorrente, infatti, queste disposizioni sarebbero lesive
delle proprie attribuzioni in materia di parchi, quali risultanti
dalle citate disposizioni statutarie e dalle relative norme di
attuazione.
Gli stessi artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'art. 15 sono
impugnati anche perché l'ordinamento gestionale ivi previsto si
discosterebbe sensibilmente dalla organizzazione prescelta in ambito
provinciale (legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7). In particolare,
la ricorrente censura la previsione della istituzione di un Ente
parco (ente gestore), con personalità di diritto pubblico,
sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente; la previsione
in dettaglio delle attività consentite o vietate nel parco o nella
riserva naturale; la previsione della liquidazione dei diritti
esclusivi di caccia e degli usi civici; l'attribuzione al Ministro
dell'ambiente del potere di approvare il regolamento del parco e di
dettare i contenuti dei piani del parco e della riserva naturale,
anche con poteri sostitutivi; l'attribuzione all'Ente parco della
competenza ad organizzare corsi di formazione per le guardie del
parco e a rilasciare il relativo titolo professionale.
Una ultima censura è dalla Provincia ricorrente mossa all'art.
15, il quale, nel disciplinare le modalità ed i contributi relativi
all'espropriazione e all'indennizzo dei vincoli derivanti dal piano
del parco nazionale, prevedendo anche interventi del Ministro
dell'ambiente, lederebbe la competenza esclusiva attribuita alla
Provincia dall'art. 8, n. 21, dello Statuto speciale.
Lesivi dell'autonomia finanziaria provinciale sarebbero, poi,
secondo la ricorrente, sia l'art. 16, il quale prevede che i
contributi ordinari e straordinari dello Stato siano devoluti
direttamente all'Ente parco, anziché alla Provincia, sia l'art. 38,
il quale non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano i
finanziamenti statali e le forme di contribuzione e di indennizzo
previsti dalla legge impugnata.
Oggetto di censura è anche l'art. 21, il quale attribuisce al
Ministro dell'ambiente il potere di vigilanza sulla gestione delle
aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale comprese
nel territorio provinciale, potere che deve esercitarsi attraverso il
Corpo forestale dello Stato. Secondo la ricorrente, in base all'art.
8, n. 16, dello Statuto, il quale individua tra le materie di
competenza esclusiva "l'apicoltura e i parchi per la protezione della
flora e della fauna", non sarebbe possibile distinguere le aree
protette in base al loro preteso rilievo nazionale o internazionale.
In particolare, poi, la sorveglianza dovrebbe essere affidata a
personale provinciale, la formazione professionale del quale spetta
esclusivamente alla Provincia.
Una censura complessiva è dalla Provincia autonoma di Bolzano
rivolta agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, e cioè all'intero
titolo III della legge n. 394 del 1991, concernente le aree naturali
protette regionali. La stessa ricorrente specifica, peraltro, di
proporre tale censura solo in via condizionata alla ritenuta
applicabilità delle disposizioni impugnate nel proprio territorio,
pur se tale applicabilità dovrebbe essere esclusa, a rigore, in
considerazione dei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 22 e
della clausola di salvezza delle competenze provinciali contenuta
nello stesso articolo.
Un'ulteriore censura concerne l'art. 29, il quale, attribuendo il
potere sanzionatorio a tutela dell'ambiente naturale al legale
rappresentante dell'ente gestore del Parco, anziché alla Provincia,
lederebbe le competenze di quest'ultima. Per ragioni analoghe sarebbe
illegittimo l'art. 30, secondo comma, il quale sembra precludere alla
Provincia il potere di determinare l'importo delle sanzioni in
materia.
Oggetto di impugnazione è anche l'art. 34, primo comma, il quale,
secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo, in quanto sottrarrebbe
alla Provincia il potere di concordare con lo Stato estero
interessato forme integrate di protezione e criteri di gestione di
aree protette confinanti, prevedendo in luogo di tale potere una
"intesa" con lo Stato.
La Provincia autonoma di Bolzano impugna, infine, l'art. 35, il
quale pretenderebbe di applicarsi al Parco Nazionale dello Stelvio,
prevedendo l'adeguamento della disciplina posta dal d.P.R. n. 279 del
1974 ai principi posti dalla legge impugnata, senza, peraltro,
identificare e specificare i principi. Tale articolo si porrebbe in
contrasto con l'art. 107 dello Statuto, che stabilisce la disciplina
per l'approvazione e le modificazioni delle norme di attuazione dello
Statuto speciale.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla Provincia autonoma di Bolzano siano dichiarate non fondate.
L'Avvocatura dello Stato osserva, innanzitutto, con riferimento
alle censure concernenti l'art. 2, sesto e settimo comma, che, non
potendosi escludere affatto, in via di principio, che nel territorio
della Provincia autonoma di Bolzano possano essere individuate aree
caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici la cui
conservazione risponda ad un interesse di rango nazionale o
internazionale, le previsioni contenute nelle disposizioni impugnate,
secondo cui alla classificazione delle aree e alla istituzione dei
parchi nazionali si procede di intesa con la Provincia autonoma di
Bolzano, sarebbero più che idonee a salvaguardare l'autonomia di
quest'ultima. L'intesa, infatti, richiede il concorso determinante
dei soggetti interessati. Pertanto, essa appare adeguata, non
potendosi rimettere in via esclusiva alla Provincia l'iniziativa di
soddisfare un interesse naturalistico di rilievo nazionale o
internazionale.
In riferimento, poi, ai profili attinenti al già esistente Parco
nazionale dello Stelvio, l'Avvocatura dello Stato ricorda che,
poiché l'esistenza dei parchi nazionali risponde ad un interesse
della intera collettività (v. sent. n. 1031 del 1988), si
giustificherebbe per ciò stesso il potere attribuito al Ministro
dell'ambiente di emanare le direttive necessarie al raggiungimento
degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica
perseguiti dal parco nazionale (v. sent. n. 210 del 1987).
Quanto alle censure concernenti gli artt. 3, 4 e 5, l'Avvocatura
dello Stato osserva che le prerogative della Provincia autonoma sono
salvaguardate dalla previsione dell'intesa, mentre, per quanto
riguarda le competenze programmatorie e gestionali delle aree
protette nazionali, varrebbero le osservazioni contenute nella citata
decisione n. 210 del 1987 di questa Corte.
In ordine alle censure relative all'art. 6, l'Avvocatura dello
Stato osserva che le stesse muovono da una considerazione delle
competenze provinciali in materia di urbanistica non condivisibile
alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale ha escluso
che tale competenza possa dar luogo ad una riserva assoluta di
disposizione circa l'uso del territorio e l'attività edilizia.
Riguardo alle numerose censure concernenti gli artt. da 8 a 17 e
da 22 a 29, relative agli aspetti gestionali dei parchi nazionali,
l'Avvocatura dello Stato precisa che le disposizioni impugnate si
uniformano ai principi dell'unitarietà del parco nazionale e della
vigilanza dell'autorità statale a garanzia del raggiungimento delle
finalità di tutela naturalistica di rilevanza nazionale o
internazionale. D'altra parte, continua la resistente, dal momento
che la legge-quadro prevede che l'istituzione dell'Ente parco avvenga
con legge, non può escludersi la possibilità che la conformazione
dell'Ente e le sue funzioni, già prefigurate dalla legge-quadro,
siano di volta in volta adattate dalle leggi speciali alle esigenze
proprie del singolo parco nazionale, anche con riferimento allo status particolare della regione o della provincia interessata.
L'Avvocatura dello Stato rileva, poi, la manifesta infondatezza
sia dell'impugnazione concernente l'art. 34, terzo comma, dal momento
che la Provincia rivendica poteri in campo internazionale
correttamente attribuiti al Ministro degli affari esteri, sia di
quella relativa all'art. 38, considerato che la copertura finanziaria
dallo stesso prevista attiene a spese di funzionamento di organi
centrali e di gestione di parchi nazionali, in relazione ai quali è
inconferente il richiamo all'art. 5 della legge n. 386 del 1990.
Infine, l'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della
censura relativa all'art. 35, primo comma, dal momento che
quest'ultimo prevede la revisione delle disposizioni concernenti il
Parco Nazionale dello Stelvio nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974.
3. - La Regione autonoma della Sardegna, con ricorso regolarmente
notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22,
quinto comma, e 32, terzo comma, della legge n. 394 del 1991,
ritenendo tali disposizioni lesive delle competenze ad essa
attribuite dagli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati dal d.P.R. 19
giugno 1979, n. 348.
In particolare, l'art. 6, terzo comma, nell'estendere anche ai
centri edificati, sia pure per gravi motivi di salvaguardia
ambientale e con provvedimento motivato, il divieto di eseguire nuove
costruzioni e di trasformare quelle esistenti, e nell'introdurre
divieti vari in ordine alla utilizzazione del territorio, lederebbe
le competenze che l'art. 3 dello Statuto assegna alla Regione
autonoma della Sardegna in materia di urbanistica. Né, ad avviso
della ricorrente, la disposizione in esame potrebbe essere
qualificata principio generale dell'ordinamento o norma fondamentale
di riforma economico-sociale, dal momento che, in considerazione
della sua specificità, non sussisterebbero i requisiti che, in base
alla giurisprudenza di questa Corte, consentono di qualificarla nei
modi indicati.
Anche l'art. 18, primo comma, della legge n. 394 del 1991, il
quale affida al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro,
l'istituzione delle aree protette marine, sarebbe illegittimo,
perché, in contrasto anche con quanto stabilito dall'art. 1, quinto
comma, della stessa legge, non prevede alcuna forma di intesa con la
Regione autonoma della Sardegna.
Inoltre, l'art. 22, quinto comma, il quale vieta l'istituzione, da
parte della Regione, di aree protette nel territorio di un parco
nazionale o di una riserva naturale statale, sarebbe illegittimo, in
quanto irrazionalmente impedirebbe di approntare per aree di
rilevante interesse naturalistico una tutela rafforzata.
Infine, l'art. 32, terzo comma, sarebbe illegittimo, perché,
nell'escludere che nelle aree contigue a quelle protette la Regione
possa consentire a soggetti diversi da quelli residenti nei comuni
dell'area protetta e dell'area contigua di cacciare, invaderebbe le
competenze esclusive attribuite alla Regione autonoma della Sardegna
in materia di caccia. Anche per questa disposizione, del resto,
mancherebbero, ad avviso della ricorrente, i requisiti che consentono
allo Stato di introdurre limiti alla competenza legislativa primaria.
4. - Si è costituito anche in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che tutte le questioni siano
dichiarate non fondate.
Dopo aver ribadito, in ordine alle censure relative all'art. 6, le
argomentazioni già svolte in merito al ricorso proposto dalla
Provincia autonoma di Bolzano, l'Avvocatura dello Stato osserva che
la disposizione di cui all'art. 18 non ha affatto innovato la
normativa contenuta nell'art. 2, nono comma, della legge n. 349 del
1986. Inoltre, il principio affermato da questa Corte in riferimento
al Parco marino del Golfo di Orosei "non è espressione di un dettato
costituzionalmente vincolante in via generale".
Riguardo all'art. 22, quinto comma, l'Avvocatura dello Stato
sottolinea come il divieto di duplicazione di interventi pubblici sul
medesimo territorio corrisponda ad un criterio di buon andamento.
Per quanto concerne, infine, le censure relative all'art. 32,
secondo comma, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che il
primo comma dello stesso art. 32, il quale prevede la istituzione
delle aree contigue ai parchi e alle riserve naturali, non è stato
impugnato, osserva che la limitazione della caccia in dette aree è
pienamente giustificabile in base alla stessa logica sottostante alla
legge-quadro sulla caccia.
5. - In prossimità dell'udienza, entrambe le ricorrenti hanno
depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento dei
ricorsi.
La Provincia autonoma di Bolzano, in risposta alle difese
dell'Avvocatura dello Stato, sottolinea come nelle decisioni di
questa Corte si sia precisato che "il trasferimento alle regioni
della competenza in materia di protezione della natura riguarda anche
i parchi nazionali e le riserve naturali appartenenti allo Stato" e
che la futura legge quadro in materia di parchi avrebbe dovuto
contenere norme di principio, dirette a prevedere un nucleo minimo di
poteri spettanti allo Stato e alle "autorità" del parco o della
riserva, al fine di lasciare il resto della disciplina alle
competenze provinciali. La legge impugnata, viceversa, contiene
indicazioni estremamente puntuali e dettagliate, incompatibili con la
competenza primaria attribuita alla Provincia ricorrente in materia
di parchi e di protezione della natura.
Anche la Regione autonoma della Sardegna replica puntualmente alle
deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, osservando, innanzitutto, con
riferimento all'art. 6, terzo comma, che se è vero che la competenza
regionale in materia urbanistica deve coordinarsi con le esigenze di
tutela ambientale (esigenze, peraltro, affidate anche alla cura della
regione), è altrettanto vero che le modalità del coordinamento
dovranno essere previste dalla regione stessa, salva la possibilità
per lo Stato di porre rimedio, con propri atti, all'eventuale inerzia
regionale. La disposizione impugnata, al contrario, con prescrizione
puntuale e dettagliata, prevede un generale divieto a fini di
salvaguardia, attribuendo al Ministro dell'ambiente il potere di
derogare allo stesso ed escludendo, così, qualsiasi forma di
coordinamento.
Quanto all'art. 18, primo comma, la Regione autonoma della
Sardegna sottolinea che l'esigenza di una intesa con lo Stato si
collega all'attuazione del principio costituzionale di cooperazione
ed è riconosciuta dalla stessa legge-quadro per le aree protette.
Non si spiegherebbe, quindi, il perché della mancata previsione
dell'intesa per la istituzione delle aree marine protette.
Con riferimento alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in
ordine all'art. 22, quinto comma, la Regione autonoma della Sardegna
precisa che la normativa regionale relativa a zone ricomprese in un
parco nazionale o in una riserva naturale statale dovrebbe dare
luogo, non già ad una duplicazione di interventi, ma
all'approntamentodi misure integrative e complementari di protezione
della natura. L'esclusione di un qualsiasi intervento regionale per
le zone comprese nei parchi nazionali sarebbe perciò irrazionale e
illegittima.
Da ultimo, la Regione autonoma della Sardegna precisa di non
contestare che nelle aree contigue a quella protetta debba essere
previsto per la caccia un regime di maggior rigore, ma rivendica alla
propria competenza la individuazione delle modalità di tale regime. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di
Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei
confronti dell'intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), e, in ogni caso, nei confronti degli artt. 1,
quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lettere a,
b, c, d, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, primo e
secondo comma, 29, 30, secondo comma, 34, primo comma, 35 e 38,
nonché, in via condizionata alla loro applicabilità nel proprio
territorio, degli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della stessa
legge, deducendo il loro contrasto con l'art. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14,
15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; con l'art. 9, nn. 8, 9 e 11; con
l'art. 14, secondo e terzo comma; con l'art. 16, primo comma; con
l'art. 18, secondo comma, e con gli artt. 68 e 107 dello Statuto
speciale per la Regione del Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670) e relative norme di attuazione, nonché con l'autonomia
finanziaria garantita alla stessa Provincia autonoma dal titolo VI
del predetto Statuto speciale, come attuato dall'art. 5 della legge
30 novembre 1989, n. 386. Con il distinto ricorso indicato in
epigrafe, la Regione autonoma della Sardegna ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 6, terzo
comma, 18, primo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, della
anzidetta legge n. 394 del 1991, deducendone il contrasto con gli
artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 38), nell'attuazione ad essi data
dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 58). Poiché i predetti
ricorsi prospettano questioni di legittimità costituzionale
identiche o connesse, è opportuno riunire i relativi giudizi perché
siano decisi con un'unica sentenza.
2. - Va, innanzitutto,
dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei
confronti dell'intera legge n. 394 del 1991, sotto il profilo di una
generale incompatibilità di quest'ultima con la disciplina adottata
nella stessa materia dalla ricorrente nell'esercizio della sua
competenza legislativa di tipo esclusivo. Questa Corte ha
costantemente affermato che, al fine di procedere al vaglio in limine
litis della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere in
relazione alle singole disposizioni impugnate e al fine di
determinare inequivocabilmente il contenuto della questione
sottoposta al giudizio di costituzionalità, sussiste a carico della
parte ricorrente l'onere di motivare in relazione a ognuna delle
disposizioni contestate (v., ad esempio, sentt. nn. 517 del 1987,
483, 960 e 212 del 1991). Poiché, nel caso, la Provincia autonoma di
Bolzano ha prospettato una generica censura nei confronti della
totalità delle disposizioni contenute nella legge e poiché tra le
disposizioni impugnate colpite da contestazioni adeguatamente motivate e le restanti statuizioni della legge non sussiste un legame
logico tale da poter estendere le motivazioni addotte nei confronti
delle prime alle altre disposizioni, si deve concludere che, in
relazione all'intera legge, sussiste una carenza di motivazione, che
rende inammissibile la corrispondente censura.
3. - Non fondata è
la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia
autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 1, quinto comma, della
legge impugnata, il quale stabilisce che "nella tutela e nella
gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli
enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi
dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142". Nel lamentare la violazione dei
parametri costituzionali indicati nel precedente punto n. 1 della
motivazione in diritto, la ricorrente osserva, in particolare, che la
disposizione impugnata sarebbe illegittima sotto un triplice profilo:
a) perché prescriverebbe forme di cooperazione e d'intesa non
previste dalle norme statutarie e da quelle di attuazione; b) perché
renderebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano l'art. 81
del d.P.R. n. 616 del 1977, mentre le norme di attuazione contenute
nel d.P.R. n. 526 del 1987 hanno esteso alla suddetta Provincia
soltanto alcune delle disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977; c)
perché estenderebbe in toto e incondizionatamente alla stessa
Provincia l'art. 27 della legge n. 142 del 1990, mentre l'art. 1,
secondo comma, di quest'ultima legge, ne condiziona l'applicabilità
nel territorio della Provincia alla compatibilità con le norme
statutarie e con quelle di attuazione. Le violazioni dei parametri
ora indicati devono essere escluse, poiché, come risulta anche
dall'inserimento della disposizione impugnata nel titolo dei
"principi generali", l'art. 1, quinto comma, contiene una
enunciazione di ampia portata, volta a ispirare la complessiva
intelaiatura della legge sulle aree protette, senza pretendere di
avere una applicazione diretta e immediata in specifici ambiti di
competenza provinciale. In altri termini, la disposizione impugnata
esprime un principio generale che ha svolgimenti puntuali in altre
disposizioni della stessa legge, svolgimenti in relazione ai quali
soltanto si può porre la questione della eventuale interferenza con
le competenze che le norme statutarie e quelle di attuazione
riservano alla Provincia autonoma di Bolzano. Ed è sotto questi più
particolari profili che dovrà verificarsi se le intese e le forme di
collaborazione di volta in volta stabilite dalla legge sulle aree
protette siano o meno rispondenti alle esigenze di leale cooperazione
sottese alla ripartizione di competenze fissata dallo Statuto
speciale a favore della Provincia di Bolzano e dalle relative norme
di attuazione. Come disposizione puramente espressiva di un
principio generale, l'art. 1, quinto comma, non è contrario ai
parametri costituzionali invocati, poiché quel principio è
tutt'altro che irragionevolmente posto in relazione alle funzioni
afferenti alla "protezione della natura". È, infatti, un consolidato
orientamento di questa Corte che lo svolgimento delle predette
funzioni avviene in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso
intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle regioni (o
delle province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si
impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione in
ossequio al generale principio di leale cooperazione (v., ad esempio,
sentt. nn. 1029 del 1988, 337 del 1989).
4. - Non fondate sono le
censure che la Provincia autonoma di Bolzano muove all'art. 2, sesto
e settimo comma, della legge impugnata, il quale stabilisce che la
classificazione delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale, nonché la classificazione e
l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali,
sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
d'intesa con le stesse. La ricorrente ritiene che le disposizioni
ora indicate siano lesive dei parametri costituzionali ricordati nel
punto n. 1 di questa motivazione sotto un duplice profilo: per un
verso, infatti, le predette disposizioni sottrarrebbero alla
Provincia autonoma di Bolzano le attribuzioni di classificazione e di
istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali,
che, a suo giudizio, le spetterebbero ogni volta che quelle aree
protette siano situate all'interno del proprio territorio; per altro
verso, le disposizioni ora considerate si porrebbero in contrasto con
le norme di attuazione contenute nell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo
1974, n. 279, relative alla protezione del Parco nazionale dello
Stelvio, di modo che tenderebbero a innovare rispetto a tali norme
senza adottare la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Sotto il primo dei
profili indicati, occorre sottolineare che la censura prospettata
muove dalla implicita premessa che la competenza di individuazione
delle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, nonché
quelle relative alla loro classificazione e all'istituzione su di
esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali, siano di
spettanza provinciale allorché le predette aree ricadano nel
territorio della Provincia stessa. Questa premessa non può essere
condivisa, poiché, come questa Corte ha più volte affermato, pur in
assenza della legge-quadro sulle aree protette richiesta dall'art.
83, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le attività ora
elencate rientrano nella competenza del soggetto che deve valutare
l'interesse naturalistico che si intende perseguire con la
costituzione del parco o della riserva naturale (v. spec. sent. n.
1029 del 1988). Sicché, ove l'interesse considerato sia non
irragionevolmente ritenuto d'importanza nazionale o internazionale,
le competenze relative all'individuazione delle aree, alla loro
classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di
riserve naturali statali spettano allo Stato, qualunque sia
l'ubicazione dell'area da proteggere. Sulla base di tali principi
non si può fondatamente dubitare della legittimità costituzionale
di una disposizione, come quella impugnata, che riconosce la
titolarità allo Stato delle attribuzioni in contestazione,
vincolandone l'esercizio, qualora le aree considerate rientrino nel
territorio delle regioni a statuto speciale o delle province
autonome, a un'intesa con la regione o la provincia interessata.
Questa previsione, infatti, si collega direttamente al principio di
leale cooperazione, menzionato nel punto precedente della
motivazione, che impone allo Stato, o reciprocamente alla regione (o
alla provincia autonoma), di esercitare le proprie competenze in tema
di protezione della natura attraverso le forme di collaborazione
adeguate al tipo di intreccio esistente tra la competenza svolta e
quelle di altri soggetti ad autonomia costituzionalmente garantita. E
non v'è dubbio che l'intesa sia la forma di cooperazione
ragionevolmente adeguata rispetto all'ipotesi di competenze statali
interferenti con competenze, anche di tipo esclusivo, spettanti a
enti dotati di autonomia speciale. Sotto l'ulteriore profilo della
pretesa violazione delle procedure d'intesa previste dalle norme di
attuazione relative al Parco nazionale dello Stelvio, contenute
nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, le disposizioni impugnate non
sono affatto lesive dei parametri costituzionali invocati. L'art. 2,
sesto comma, infatti, precisa in modo esplicito che l'intesa
richiesta per la classificazione delle aree protette di rilievo
nazionale o internazionale deve essere effettuata "secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti di
autonomia". La stessa interpretazione non può non valere anche per
l'art. 2, settimo comma, il quale, pur se non menziona affatto le
procedure previste dalle norme di attuazione, non può non
presupporne l'applicazione, poiché, come questa Corte ha
costantemente affermato (v. ad esempio, sentt. nn. 517 del 1987, 37 e
49 del 1991), il silenzio della legge, in mancanza di una chiara e
univoca volontà diretta a modificare le norme di attuazione,
dev'essere interpretato nel senso di comportare in ogni caso
l'applicazione delle stesse. E non si può dubitare che nella
fattispecie sia del tutto assente un'espressa volontà di modifica
delle procedure previste nelle ricordate norme di attuazione, tanto
più che l'art. 35, primo comma, della legge impugnata, contiene un
generale rinvio, ai fini dell'adeguamento agli scopi della legge
stessa, "a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279". 35, primo comma, appena
citato. Secondo la ricorrente, tale disposizione, nello stabilire
che all'adeguamento ai principi posti dalla legge n. 394 del 1991 si
provvede, per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, sulla
base del disposto contenuto nell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
279, violerebbe i parametri costituzionali indicati nel precedente
punto 1 della motivazione, sia perché non specificherebbe i principi
generali cui occorrerebbe adeguarsi con le procedure d'intesa indicate, sia perché l'ancoramento di queste ultime procedure all'opera
di adeguamento ai principi generali contenuti nella legge impugnata
comporterebbe in ogni caso una modifica dell'anzidetto art. 3 senza
l'osservanza delle regole stabilite dall'art. 107 dello Statuto di
autonomia. Questi assunti, tuttavia, non possono essere condivisi,
poiché, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la
disposizione impugnata ha il solo scopo di far salve le procedure
d'intesa contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974 e di
inserirle, senza apportarvi modifica alcuna, nel quadro della
disciplina, tendenzialmente uniforme, stabilita dalla legge impugnata
riguardo alle aree protette che presentino caratteristiche
naturalistiche tali da far ritenere sussistente un interesse
nazionale alla loro tutela. In particolare, poi, deve escludersi che
l'ancoramento delle intese all'adeguamento dei principi fissati dalla
legge sulle aree protette costituisca un vincolo illegittimo nei
confronti dell'autonomia provinciale. Innanzitutto, perché i
principi da tener presenti dovranno essere individuati in via
interpretativa in base alle materie specificamente interessate e alla
natura delle competenze relative a ciascuna delle materie considerate. In secondo luogo, perché l'intesa, come tale, non può essere
ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini, ma deve
necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori
che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente
tenute a perseguire: e non si può negare che tali fini siano
desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla
diversità della natura delle competenze incise, dalla legge che ha
inteso fissare una disciplina organica e programmata delle aree
naturalistiche protette.
6. - Non fondata è la censura che la
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti dell'art. 3
della legge n. 394 del 1991, nella parte in cui, istituendo il
Comitato per le aree naturali protette (primo comma) e la Consulta
tecnica per le aree naturali protette (settimo comma), disciplina la
composizione dei predetti organi in modo tale da non prevedere
affatto la partecipazione di un rappresentante regionale o
provinciale (Consulta) ovvero in modo da non garantire che tra i
rappresentanti regionali o provinciali possa esservi un delegato
della Provincia autonoma di Bolzano (Comitato). Il Comitato per le
aree naturali protette è un organo misto, composto da rappresentanti
statali e regionali (o provinciali), che ha principalmente il compito
di individuare e di classificare le aree naturali da tutelare e di
adottare il programma triennale per le aree naturali protette.
Nell'ambito di tale competenza, l'art. 4 della legge gli attribuisce
il compito di "specifica(re) i territori che formano oggetto del
sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale,
nazionale e regionale, quali individuate nelle vigenti disposizioni
di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione
dei confini". Interpretando siffatta disposizione in correlazione con
altre disposizioni della legge che fanno riferimento a competenze
contigue, va precisato che la norma considerata attribuisce al
predetto Comitato il compito di determinare, in via di massima sulla
base dell'individuazione di aree effettuata dalle vigenti leggi
statali o regionali (o provinciali), l'insieme dei territori
sottoposti al sistema di tutela naturalistica previsto dalla stessa
legge, stabilendo in via generale il riparto fra le aree di interesse
nazionale (o internazionale) e quelle di interesse regionale (o
provinciale). Valutata in relazione a tali attribuzioni, la
composizione del Comitato per le aree naturali protette risulta
essere il frutto di una scelta discrezionale del legislatore
tutt'altro che irragionevole e adeguata al livello di compenetrazione
delle due competenze, statale e provinciale (v. sent. n. 85 del
1990). L'art. 3, primo comma, infatti, prevede che il predetto
Comitato sia costituito dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede,
dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro della marina
mercantile, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal
Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della ricerca scientifica
e tecnologica (o da sottosegretari delegati), nonché da sei
presidenti di regioni o province autonome (o da assessori delegati),
designati per un triennio dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Lo stesso articolo, al medesimo comma, stabilisce, inoltre,
che alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i
presidenti (o gli assessori delegati) delle regioni (o delle province
autonome) nel cui territorio ricadono le aree protette, sempreché
tali enti non facciano già parte della rappresentanza regionale
designata dalla Conferenza. Questo tipo di composizione paritetica
del Comitato e di rappresentanza degli interessi regionali (o
provinciali) è ragionevolmente commisurato alla qualità delle
competenze assegnate allo stesso Comitato, nel senso che non è certo
arbitrario che un organo, nel quale si compiono valutazioni di
interesse per l'intera collettività e si determinano globalmente le
articolazioni territoriali delle aree sottoposte tanto alla tutela di
rilievo nazionale (o internazionale) quanto a quella di rilievo
regionale (o provinciale), abbia una composizione "mista" che
riflette adeguatamente sia l'esigenza della cooperazione paritaria
fra lo Stato e le regioni, sia l'istanza di rappresentanza degli
interessi propria dell'ente regionale (o provinciale) nel cui
territorio rientra l'area protetta. Per quel che concerne le censure
relative alla composizione della Consulta tecnica per le aree
naturali protette, la mancata previsione della partecipazione di
rappresentanti delle regioni o delle province autonome non è affatto
irragionevole, ove si consideri che, a norma dell'art. 3, ottavo
comma, tale organo è chiamato a esprimere pareri di natura tecnico-scientifica, diretti a costituire un elemento di conoscenza
specialistica rispetto alle scelte attribuite alla competenza del
Comitato precedentemente indicato. Pertanto, la delimitazione della
composizione della Consulta a "esperti particolarmente qualificati
per l'attività e per gli studi realizzati in materia di
conservazione della natura" designati da associazioni e da enti di
alto prestigio scientifico predeterminati dalla legge medesima, è
collegata, in modo tutt'altro che arbitrario, alla natura delle
funzioni conferite all'organo ora considerato.
7. - Non fondate sono
anche le altre censure che la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge impugnata. Non
può considerarsi lesiva delle competenze statutariamente assegnate
alla ricorrente la previsione che il Comitato di cui all'art. 3 debba
predisporre un programma triennale per le aree naturali protette,
diretto a stabilire a livello nazionale la ripartizione delle aree
sottoposte a tutela statale o regionale (o provinciale) e delle relative disponibilità finanziarie, nonché gli indirizzi e i criteri ai
quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni (o le province
autonome) e gli organismi di gestione nell'ambito delle rispettive
competenze. Per le ragioni esposte nel punto precedente della
motivazione, l'affidamento di tali poteri programmatori a un "organo
misto" a composizione paritetica, posto al vertice di una
amministrazione di settore, non è di per sé lesivo dell'autonomia
costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome,
ferma restando la possibilità di verificare la legittimità dei
singoli interventi posti in atto nell'ambito di tali ampi poteri di
pianificazione. Per quanto riguarda la censura relativa all'art. 4,
primo comma, lettera a), la lesività delle competenza
costituzionalmente garantite alla ricorrente va esclusa per la
considerazione che la specificazione delle aree naturali protette di
rilievo regionale (o provinciale), ivi prevista accanto ad indentico
potere sulle aree di rilievo nazionale o internazionale, deve
avvenire, ai sensi della stessa disposizione di legge impugnata,
sulla base dell'individuazione già effettuata dalle leggi regionali
(o provinciali). Né può ritenersi lesivo delle medesime competenze
provinciali l'ulteriore potere programmatorio del Comitato di cui
all'art. 3, concernente l'indicazione del termine per l'istituzione
di nuove aree naturali protette o per l'apliamento e la modifica di
quelle esistenti, accompagnata dall'individuazione della
delimitazione di massima delle aree stesse. Atteso che, come s'è
appena precisato, l'individuazione dell'area protetta di rilievo
regionale (o provinciale) compete alla regione (o alla provincia
autonoma) interessata, la delimitazione di massima delle aree
medesime cui si riferisce l'art. 4, primo comma, lettera b), non può
consistere che in una conferma della delimitazione effettuata in via
provvisoria dalla regione (o dalla provincia) interessata o in una
ridelineazione dei limiti stessi in caso di interferenza con confini
di aree protette di rilievo nazionale o internazionale. Non si può
negare, tuttavia, che un potere del genere sia legittimamente
ricompreso nell'ambito di una competenza pianificatoria quale quella
attribuita all'"organo misto" costituito dal Comitato, così come lo
sono i termini per l'istituzione di nuove aree, o per l'ampliamento o
la modifica di quelle esistenti, i quali appaiono giustificati anche
in relazione alle scadenze collegate alla distribuzione delle
disponibilità finanziarie.
8. - Non fondate sono, poi, le questioni
di legittimità costituzionale relative all'art. 4, primo comma,
lettere c) e d), il quale include fra gli oggetti del programma
triennale adottato dal Comitato sia il riparto delle disponibilità
finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario sia
la previsione di contributi in conto capitale relativamente alle
attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con
proprie risorse e relativamente ai progetti delle regioni riguardanti
l'istituzione di dette aree. Le disposizioni censurate, le quali si
limitano peraltro a prevedere il riparto di somme senza nulla
disporre in ordine alla loro concreta attribuzione, non si pongono
affatto in contrasto con le norme di coordinamento finanziario
stabilite dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Queste
ultime, infatti, dispongono semplicemente che i finanziamenti
previsti da leggi statali perché siano ripartiti fra le regioni
vanno assegnati alle province autonome e affluiscono al bilancio
delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali,
nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti
consuntivi delle rispettive province.
9. - Non fondata è la censura
relativa all'art. 5, il quale attribuisce al Consiglio dei ministri
un potere sostitutivo nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi
tali da pregiudicare l'attuazione del programma triennale previsto
nel precedente art. 4. Non si può non rilevare che il procedimento
per l'attività di sostituzione stabilito dalla disposizione
impugnata risponde pienamente ai requisiti di validità più volte
enunciati da questa Corte (v. sentt. nn. 177 del 1988, 85 del 1990,
37, 38 e 49 del 1991), sicché va in ogni caso esclusa la violazione,
sotto tale profilo, delle competenze statutariamente assegnate alla
Provincia autonoma di Bolzano. Né, del resto, può negarsi che
sussista un rilevante interesse statale sotteso alla programmazione
degli interventi per la protezione della natura, che legittima, di
fronte a eventuali carenze verificabili sia nella predisposione del
programma sia in fase di esecuzione dello stesso, l'attribuzione al
Consiglio dei ministri di un potere sostitutivo come quello previsto
dalla disposizione impugnata.
10. - Non fondata è la questione di
legittimità costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato nei confronti dell'art. 6. Contrariamente a quanto suppone
la ricorrente, la disposizione impugnata non disciplina la proposta
di istituzione delle aree protette, ma prevede, più specificamente,
un procedimento per situazioni nelle quali particolari necessità
impongano di provvedere urgentemente in ordine alla individuazione di
aree protette e alla predisposizione di idonee misure di
salvaguardia. Tale potere di urgenza è conferito dalla disposizione
impugnata tanto al Ministro dell'ambiente quanto alle regioni (e alle
province autonome) "secondo le rispettive competenze", con l'espressa
riserva che sia la proposta di istituzione sia le relative misure di
salvaguardia devono essere esaminate dal "Comitato per le aree
natuali protette" nel corso della prima seduta successiva alla
pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa e
nell'ambito del potere programmatorio precedentemente descritto. La
precisazione, chiaramente espressa dalla disposizione impugnata,
relativa al rispetto delle distinte competenze esclude qualsiasi
lesione delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alla
ricorrente e induce a delimitare agli ambiti di competenza statale il
potere del Ministro dell'ambiente. Questa interpretazione è, del
resto, confermata dall'art. 23 della legge impugnata, per il quale il
potere di disporre le misure di salvaguardia nelle aree di interesse
regionale spetta al legislatore regionale. Per gli stessi motivi va
rigettata anche la più specifica censura che tanto la Provincia
autonoma di Bolzano quanto la Regione autonoma della Sardegna hanno
sollevato nei confronti dell'art. 6, terzo comma, primo periodo. In
tale disposizione è stabilito che "sono vietati, fuori dei centri
edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e,
per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento
motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove
costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi
mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da
quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del
territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e
sulle finalità istitutive dell'area protetta". Nella medesima
disposizione è conferito al Ministro dell'ambiente il potere di
consentire deroghe alle misure stesse con provvedimento motivato e
sentita la Consulta prevista dall'art.3, settimo comma, della legge
n. 394 del 1991. In virtù di siffatte norme non possono
considerarsi violate le competenze di tipo esclusivo possedute dalle
ricorrenti in materia urbanistica, non soltanto perché i poteri
considerati restano confinati nell'ambito delle attribuzioni statali
in tema di protezione della natura, ma soprattutto perché, in base
all'art. 6, primo comma, resta salva l'applicazione dell'art. 7 della
legge 3 marzo 1987, n. 59. Ciò significa che il Ministro
dell'ambiente è abilitato ad adottare le opportune misure di
salvaguardia nelle aree protette di rilievo nazionale o
internazionale e le eventuali deroghe (v. art. 6, terzo comma,
secondo periodo) "sentite le regioni e gli enti locali interessati".
11. - Manifestamente infondata è la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano nei
confronti dell'at. 7, che, sotto la rubrica "misure di
incentivazione", individua interventi per i quali le province e i
comuni, il cui territorio è compreso in tutto o in parte in un parco
nazionale o regionale, possono beneficiare della concessione di
finanziamenti statali e regionali, stabilendo altresì un ordine di
priorità tra gli stessi. Non può affatto condividersi la
prospettazione della ricorrente, secondo la quale, ove dovesse
ritenersi applicabile anche al Parco nazionale dello Stelvio, tale
disposizione lederebbe le competenze statutariamente assegnate ad
essa, definite in via di attuazione dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del
1974, nonché l'autonomia finanziaria, quale risulta dall'art. 5
della legge n. 386 del 1989, che impone di convogliare alla Provincia
tutti i finanziamenti erogati dallo Stato relativi a competenze
provinciali. L'art. 7, infatti, oltre a non prevedere affatto
l'erogazione di finanziamenti a favore delle province e dei comuni e
a porsi, pertanto, al di fuori dell'ambito di operatività del citato
art. 5, dev'essere interpretato in correlazione con l'art. 35, primo
comma, della stessa legge, il quale prevede che l'adeguamento della
disciplina del Parco nazionale dello Stelvio ai principi stabiliti
con la nuova legge sulle aree protette deve avvenire attraverso la
procedura di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974.
12. - Non
fondate sono le questioni di legittimità costituzionale che la
Provincia autonoma di Bolzano ha cumulativamente sollevato nei
confronti di un complesso di articoli della legge n. 394 del 1991:
l'art. 8 (aree naturali protette nazionali), l'art. 9 (ente parco),
l'art. 10 (la comunità del parco), l'art. 11 (il regolamento del
parco), l'art. 12 (il piano del parco), l'art. 13 (il regime di
interventi, impianti ed opere nel territorio del parco), l'art. 14
(iniziative per la promozione economica e sociale), l'art. 15
(acquisti, espropriazioni e indennizzi) e l'art. 17 (le riserve
naturali statali). Va, innanzitutto, escluso che gli oggetti
regolati dalle disposizioni impugnate ricadano, in base allo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle competenze
provinciali, nei cui confronti lo Stato potrebbe esercitare soltanto
un potere di intesa. Prima dell'adozione della legge n. 394 del 1991,
la ripartizione delle attribuzioni fra Stato e regioni (e province
autonome) nelle materie regolate dagli articoli impugnati era
definita dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, esteso alla
Provincia autonoma di Bolzano dalle norme di attuazione contenute nel
d.P.R. n. 526 del 1987. Come ha precisato questa Corte (v. sent. n.
1029 del 1988), quella ripartizione - anche se presupponeva la
riserva allo Stato di alcuni momenti decisivi della vita di un parco
nazionale o di una riserva naturale statale, entro lo schema della
funzione di indirizzo e coordinamento, - riconosceva alle regioni e
alle province autonome ampi poteri di intervento nelle stesse
materie, come conseguenza del trasferimento alle regioni medesime
della "protezione della natura". Tuttavia, poiché le disposizioni
impugnate sono dirette a sostituire la precedente ripartizione di
competenze effettuata, in via provvisoria, dall'art. 83 del d.P.R. n.
616 del 1977, ne consegue che la Provincia non può invocare come
misura dell'invalidità delle nuove norme di legge proprio quelle,
contenute nel predetto art. 83, che le disposizioni impugnate
intendono sostituire. A ciò non costituisce ostacolo la circostanza
che la disciplina stabilita dall'art. 83 è stata recepita dalle
norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 526 del 1987, il quale,
al fine di adeguare le autonomie speciali alle più ampie funzioni
trasferite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. n. 616 del
1977, ha esteso generalmente l'applicabilità di quest'ultimo alle
Province ricorrenti. Infatti, l'abrogazione di norme contenute nel
decreto da ultimo citato determina il venir meno di parte
dell'oggetto del rinvio operato con le norme di attuazione contenute
nel d.P.R. n. 526 del 1987. La ricorrente, pertanto, non può
sollevare dubbi di costituzionalità in ordine alla nuova disciplina
legislativa sotto il profilo della lesione delle competenze ad essa
attribuite dal d.P.R. n. 526 del 1987, facendo valere come parametro
di legittimità disposizioni non più in vigore e, anzi, sostituite
in via definitiva dalle norme impugnate. Non può non sottolinearsi,
peraltro, come la disciplina impugnata sia ispirata a principi
affermati da questa Corte in sede di interpretazione dell'art. 83 del
d.P.R. n. 616 del 1977 (v., spec., sent. n. 1029 del 1988) e come,
pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, non possa, di per
sé, essere ritenuta lesiva delle competenze statutariamente
attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano. In conseguenza di
tali affermazioni, vengono meno le altre censure sollevate dalla
Provincia autonoma di Bolzano nei confronti delle medesime
disposizioni, pur ad ammettere - e ciò non è generalmente
dimostrato dalla ricorrente - che sussistano puntuali contrasti tra
le norme adottate in materia di protezione della natura dalla
Provincia e quelle impugnate. Ciò vale, in particolare,
relativamente alle censure specificamente mosse all'art. 15, nonché
relativamente a quelle concernenti l'art. 14, quinto comma, il quale
non riguarda la materia della formazione professionale rientrante
nelle competenze provinciali, dal momento che non si riferisce a
titoli abilitanti all'esercizio di professioni, ma attiene ad
attività del tutto interne al funzionamento dei parchi e alle
finalità proprie di questi ultimi, attività che, come tali, non
hanno alcuna rilevanza sul mercato delle professioni.
13. - Non
fondata è la più particolare censura rivolta dalla Provincia
autonoma di Bolzano all'art. 15, nelle parti concernenti
l'attribuzione al Ministro dell'ambiente dei poteri relativi
all'espropriazione e all'indennizzo per i vincoli derivanti
dall'istituzionedel parco nazionale e per i danni provocati dalla
fauna selvatica. Contrariamente a quanto presuppone la ricorrente,
le disposizioni impugnate non sono riferibili alle norme statutarie
che attribuiscono alla Provincia competenza esclusiva in materia di
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere di pubblica
utilità d'interesse provinciale. Esse, infatti, attribuiscono al
Ministro dell'ambiente un potere inerente a una materia, la
disciplina dei parchi nazionali, che, come si deduce anche dall'art.
26 della stessa legge, rientra nella competenza statale. Ciò non
esclude, in ogni caso, che, ove le attribuzioni contestate diano
luogo a interferenze con le competenze provinciali, si deve
considerare necessario, a pena d'invalidità, il ricorso ad adeguate
forme di cooperazione fra lo Stato e la Provincia ricorrente.
14. -
Non fondata è, altresì, la censura che la Provincia autonoma di
Bolzano ha sollevato avverso l'art. 16, il quale stabilisce che
costituiscono entrate dell'ente-parco da destinare al conseguimento
dei fini istitutivi anche "i contributi ordinari e straordinari dello
Stato". Non v'è spazio nella disposizione impugnata per una lettura
della stessa contrastante con i principi dell'autonomia finanziaria
delle province autonome, come attuati dall'art. 5 della legge n. 386
del 1989, dal momento che, contrariamente a quel che suppone la
ricorrente, i contributi ivi considerati non fanno parte di
finanziamenti destinati ad esser ripartiti tra le regioni a statuto
ordinario. Sulla base del tenore letterale della disposizione
impugnata e della sua collocazione nell'ambito della legge, i
predetti contributi afferiscono al finanziamento di un ente, quale il
parco, che è un'istituzione giuridica strumentale rispetto
all'esercizio di competenze statali vertenti su aree protette di
interesse nazionale o internazionale.
15. - Non fondata, nei sensi
di cui in motivazione, è la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti
dell'art. 18, primo comma, nella parte in cui non prevede alcuna
forma d'intesa con la Regione stessa in relazione alla istituzione
delle aree protette marine quando queste ultime siano situate nel
territorio della ricorrente. L'istituzione delle aree marine
protette disciplinata dall'art. 18, primo comma, non si pone in
contrasto con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna,
come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, poiché
la disposizione impugnata, dovendosi interpretare in collegamento con
l'art. 2, sesto e settimo comma, della stessa legge, esige l'intesa
con la Regione autonoma della Sardegna ogni qual volta le aree
protette classificate come di rilievo nazionale (o internazionale) o
erette a parco marino di interesse nazionale (o internazionale)
ovvero a riserva marina statale rientrino nel territorio della
regione stessa. Interpretato in tal senso, l'art. 18, primo comma,
non si discosta dalle leggi che in precedenza regolavano la stessa
materia le cui questioni di legittimità costituzionale sono state da
questa Corte dichiarate non fondate (v. sentt. nn. 1031 del 1988 e
125 del 1990).
16. - Non fondata è la questione di legittimità
costituzionale prospettata dalla Provincia autonoma di Bolzano nei
confronti dell'art. 21 della legge n. 394 del 1991, il quale, al
primo comma, attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di
vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo
nazionale e internazionale, anche se comprese nel territorio della
Provincia stessa, e, al secondo comma, stabilisce che la sorveglianza
sulle predette aree sia esercitata dal Corpo forestale dello Stato.
L'attribuzione al Ministro dell'ambiente del compito di vigilanza
sulla gestione o, più precisamente, sugli organi di gestione delle
aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale, è del
tutto parallela all'attribuzione alle regioni (e alle province
autonome), operata dall'art. 27 della stessa legge, dell'analogo
compito di vigilanza e di sorveglianza in relazione alle aree
naturali protette di rilievo regionale (o provinciale). Tale
ripartizione di competenze, peraltro in armonia con precedenti
affermazioni di questa Corte, corrisponde ai principi costituzionali
esistenti in materia. Analoghi motivi inducono a respingere anche le
censure relative all'art. 21, secondo comma, che in ordine alle aree
naturali protette di rilievo nazionale o internazionale ne
attribuisce la sorveglianza al Corpo forestale dello Stato. Anche
questa disposizione dev'esser letta in connessione con l'art. 27,
secondo comma, della stessa legge, che, in relazione alle aree
protette di rilievo regionale, rimette alla definizione di apposite
convenzioni fra le regioni interessate e il Corpo forestale dello
Stato l'affidamento a quest'ultimo dei compiti di sorveglianza. 17.
- Non fondata è la questione di legittimità che la Provincia
autonoma di Bolzano ha prospettato nei confronti dell'art. 21,
secondo comma, nella parte in cui attribuisce all'ente-parco compiti
di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
La disposizione impugnata non lede la competenza esclusiva che la
ricorrente detiene in materia di formazione professionale, dal
momento che essa si riferisce ad attività relative a dipendenti
statali, cioè a membri del Corpo forestale dello Stato, e pertanto
concerne, alla luce dell'art. 40 del d.P.R. n. 616 del 1977, una
materia riservata allo Stato. Ciò comporta, fra l'altro, che la
formazione professionale di cui parla la norma impugnata non può
essere riferita ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato aventi
sede nella Provincia di Bolzano, a causa del trasferimento alle
attribuzioni della predetta Provincia delle relative competenze (v.
artt 8, n. 21, dello Statuto, 1 e 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
279).
18. - Non fondate sono le questioni di legittimità
costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei
confronti degli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, ricompresi nel
titolo III (Aree naturali protette regionali), sempreché si ritenga
che le disposizioni impugnate debbano essere applicate alla Provincia
stessa quali principi fondamentali della materia. Il dubbio
sollevato dalla ricorrente è sicuramente escluso dall'art. 22,
secondo comma, che fa salve le competenze delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, oltreché quelle delle regioni a statuto
speciale, precisando che devono intendersi come norme di riforma
economico-sociale e, in quanto tali, applicabili anche alle materie
di competenza esclusiva, soltanto i principi relativi alla
partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione
delle aree protette, nonché quelli relativi alla pubblicità degli
atti concernenti l'istituzione dell'area protetta e la definizione
del piano del parco. Al di là del rilievo, formulato più volte da
questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 85 del 1990 e 349 del 1991),
secondo il quale non è certo sufficiente, né necessaria,
l'autoqualificazione delle norme come principi di riforma economico-sociale, resta il fatto che la precisazione operata dalla
disposizione impugnata in funzione selettiva manifesta chiaramente la
volontà del legislatore di non considerare le norme ricomprese nel
titolo III come applicabili alle Province autonome in qualità di
principi fondamentali della materia.
19. - Non fondata è la
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione
autonoma della Sardegna avverso l'art. 22, quinto comma, nella parte
in cui, vietando di istituire aree protette regionali nel territorio
di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, preclude una
tutela regionale integrativa rispetto a quella statale. Non può
minimamente dubitarsi della ragionevolezza di una norma, come quella
impugnata, che, in relazione a una medesima area naturale tutelata
come parco nazionale o riserva statale, esclude che possano essere
introdotte forme di protezione (parco, riserva) di carattere
regionale. La non irragionevolezza di una tale disciplina va
chiaramente dedotta dai principi ispiratori della legge impugnata e,
in particolare, dall'art. 2, sesto e settimo comma, il quale regola
nelle forme della cooperazione il concorso delle regioni a statuto
speciale rispetto alla classificazione delle aree naturali protette e
di rilievo nazionale e rispetto alla istituzione in esse di parchi o
di riserve statali. Ciò non toglie, in ogni caso, che, come questa
Corte ha già affermato (v. sentt. nn. 1029 e 1031 del 1988), nel
disciplinare le materie di propria attribuzione interferenti con la
gestione del parco o della riserva statale, la regione possa
altrimenti adottare, nel rispetto delle competenze dello Stato, norme
volte a rafforzare la tutela della natura perseguita con
l'istituzione da parte dello Stato delle sopraindicate aree protette.
20. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale che
la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto verso l'art. 29, il
quale attribuisce poteri sanzionatori a tutela dell'ambiente naturale
al legale rappresentante dell'organo di gestione dell'area naturale
protetta. In base ai criteri fissati nella ripartizione delle
competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ritenuti più
volte non incostituzionali da questa Corte (v. sentt. nn. 1034 del
1988, 350 e 365 del 1991, 123 del 1992), non si può dubitare che, in
relazione alle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, i
poteri sanzionatori relativi a prescrizioni del piano del parco, del
regolamento del parco e dei singoli provvedimenti di nulla-osta,
siano riservati allo Stato come poteri accessori rispetto
all'esercizio di proprie competenze. Nella parte in cui si
riferiscono alle aree protette di rilievo regionale (o provinciale),
le disposizioni impugnate, poiché riguardano l'organizzazione di
enti non sottoposti ai poteri di regolazione statale, non possono
avere altro che efficacia dispositiva, nel senso che sono applicabili
in relazione alle predette aree fino a tanto che la regione o la
provincia autonoma non adottino una disciplina nell'esercizio di
proprie competenze. Identica pronunzia va resa anche in relazione
alla censura che la stessa Provincia autonoma di Bolzano ha proposto
in ordine all'art. 30, secondo comma, il quale concerne le sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni emanate dagli organi di gestione delle aree protette, in ordine alle
quali il potere di irrogarle, nel rispetto delle procedure stabilite
dalla legge n. 689 del 1981, è attribuito al legale rappresentante
dell'ente di gestione delle aree naturali protette.
21. - Non
fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dell'art. 32,
terzo comma, il quale dispone che "all'interno delle aree contigue le
regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia in deroga al
terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli
residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area
contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15
della medesima legge". Premesso che l'art. 15 della legge n. 968 del
1977, in deroga al quale dovrebbe operare la disciplina impugnata, è
stato abrogato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può
ritenersi lesa la competenza esclusiva della Regione autonoma della
Sardegna in materia di caccia da una disposizione, come quella sopra
riferita, che vincola le regioni a una disciplina che limiti
l'attività venatoria, nella forma della caccia controllata, alle
aree contigue e ai soli residenti dei comuni situati nell'area
naturale protetta e nelle aree contigue. Il divieto della caccia
nella zona protetta e la limitazione della stessa nelle zone contigue
ineriscono alle finalità essenziali della protezione della natura e,
in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali.
Sicché il vincolo che ne deriva nei confronti delle competenze
esclusive delle regioni a statuto speciale non dipende da una
determinata qualificazione della norma che ne esplicita la
consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela
della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette.
Questa è, del resto, la ragione per la quale vincoli del genere sono
stati sempre presenti nella legislazione relativa alle aree protette
e alla disciplina della caccia.
22. - Non fondata è la questione di
legittimità costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di
Bolzano in relazione all'art. 34, nono comma, che attribuisce al
Ministro degli affari esteri il potere di concordare con altri Stati,
sentite le regioni e le province autonome interessate, forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazione di
accesso in relazione ad aree naturali protette i cui territori siano
confinanti o adiacenti ad aree d'interesse naturalistico situate in
territori stranieri. È, infatti, principio inerente alla
ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (o
province autonome) la riserva allo Stato dei rapporti internazionali,
in relazione ai quali le regioni o le province autonome interessate
possono intervenire soltanto con attività consultive o di proposta,
come è appunto nel caso di specie (v. sentt. nn. 179 del 1987 e 564
del 1988).
23. - Va, infine, rigettata la questione di legittimità
costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei
confronti dell'art. 38, poiché, contrariamente a quanto suppone la
ricorrente, la norma impugnata non dispone la ripartizione dei
finanziamenti previsti a favore delle regioni, ma ha ad oggetto la
copertura finanziaria degli oneri connessi all'applicazione di altre
disposizioni della legge medesima. Sicché, non ricorrendo il
presupposto cui è subordinata l'operatività dell'art. 5 della legge
n. 386 del 1989, non può riconoscersi nella norma impugnata alcuna
violazione dell'autonomia finanziaria sotto il profilo del contrasto
con il citato art. 5.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale della intera legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sollevata, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in
riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e
29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18,
secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di
attuazione, nonché all'intero titolo VI del medesimo Statuto, come
attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo
comma, lett. a) e b), 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21,
primo e secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo
comma, 34, nono comma, e 35, primo comma, della legge 6 novembre
1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla
Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5,
6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e
terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige) e relative norme di attuazione.
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 4, primo comma, lett. c) e d), 16 e 38 della legge 6
novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in
epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al
titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5
della legge 30 novembre 1989, n. 386;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge n. 6 novembre 1991, n. 394,
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia
autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989,
n. 386;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,
della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in
riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.
348;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 6, terzo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma,
della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in
riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.
348.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte