Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 279 del

codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse il 25

settembre 1996 dal tribunale di Nicosia, il 12 novembre 1996 dalla

Corte d'assise di Siracusa ed il 5 dicembre 1996 dal tribunale di

Paola, rispettivamente iscritte ai nn. 1326 e 1373 del registro

ordinanze 1996 ed al n. 27 del registro ordinanze 1997 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1996 e nn. 4 e 6, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il tribunale di Nicosia, con ordinanza emessa il 25

settembre 1996 (reg. ord. n. 1326 del 1996) nel corso di un giudizio

nel quale due componenti del collegio giudicante avevano concorso a

decidere in ordine alla revoca della misura cautelare del divieto di

espatrio nei confronti dell'imputato, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del

dibattimento che, nella fase introduttiva dello stesso, abbia già

deciso in ordine a misure cautelari nei confronti di uno o più

imputati;

che il giudice rimettente ricorda i principi enunciati dalla

giurisprudenza costituzionale nel dichiarare la illegittimità

costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilità del

giudice che abbia adottato misure cautelari in fasi diverse (sentenza

n. 155 del 1996), e ritiene che gli stessi principi debbano indurre

ad affermare l'incompatibilità anche del giudice che, nella fase

introduttiva del dibattimento, abbia deciso in ordine ad una misura

cautelare nei confronti dell'imputato;

che il tribunale di Paola, con ordinanza emessa il 5 dicembre

1996 (reg. ord. n. 27 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in

cui non prevede che non possano giudicare nel merito i componenti del

collegio che, all'inizio del dibattimento, abbiano adottato misure

cautelari personali nei confronti degli imputati, valutando le

singole posizioni;

che il tribunale rimettente sottolinea che l'incompatibilità del

giudice è diretta ad evitare ogni forma di condizionamento o

apparenza di condizionamento derivante da precedenti valutazioni, che

potrebbero pregiudicare in sostanza o in apparenza l'attività di

giudizio; ciò che dovrebbe valere non solo nel rapporto tra fasi

diverse del giudizio, ma anche nel rapporto tra assunzione di

provvedimenti cautelari personali adottati all'inizio del

dibattimento, che presuppongono un giudizio prognostico sulla

responsabilità, e giudizio sul merito;

che la Corte d'assise di Siracusa, con ordinanza emessa il 12

novembre 1996 (reg. ord. n. 1373 del 1996), investita della richiesta

di revoca della misura della custodia cautelare in carcere per

insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - senza sospendere il

dibattimento in corso, ma sospendendo soltanto la decisione sulla

istanza di revoca della misura cautelare - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 279 cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede l'attribuzione della competenza

sull'applicazione e revoca delle misure cautelari personali durante

la fase del giudizio ad un organo diverso da quello che procede;

che, ad avviso del giudice rimettente, potrebbe venir meno

l'imparzialità del giudizio da emettere a conclusione del

dibattimento, se nel corso di esso sono adottate misure cautelari

prendendo in considerazione gli atti di indagine compiuti dal

pubblico ministero;

che nei giudizi promossi con le ordinanze della Corte d'assise di

Siracusa e del Tribunale di Paola è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

riguardano, con prospettazioni differenti, l'incompatibilità del

giudice del dibattimento che abbia emesso o debba pronunciarsi su una

misura cautelare nei confronti dell'imputato, sicché esse, sebbene

investano disposizioni diverse, sono connesse e possono essere

riunite per essere decise con unica pronuncia;

che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.

34 cod. proc. pen., per la omessa previsione dell'incompatibilità

del giudice che si sia pronunciato, in dibattimento, su misure

cautelari personali nei confronti dell'imputato, è già stata

esaminata e dichiarata inammissibile (sentenza n. 51 del 1997),

giacché l'esito che viene prefigurato finirebbe con l'attribuire

alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di

un giudizio del quale il giudice è già investito; sicché lo stesso

giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento

di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una

parte: esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il

principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale

l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto;

che con la stessa sentenza n. 51 del 1997 è stata anche

dichiarata inammissibile una questione di legittimità costituzionale

(allora riferita all'art. 279 cod. proc. pen., unitamente agli artt.

34 e 299 cod. proc. pen.), relativa alla competenza del giudice del

dibattimento a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti

la libertà personale dell'imputato, analoga a quella ora sollevata

dalla Corte d'assise di Siracusa, in quanto la questione, così come

prospettata, implica o prefigura molteplici scelte rimesse al

legislatore;

che le ordinanze di rimessione, emanate prima della citata

sentenza della Corte, non introducono profili o argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati, sicché le questioni di

legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal

tribunale di Paola con l'ordinanza in epigrafe;

dell'art. 279 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'assise di Siracusa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte