Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1985

Altra decisione · depositata il 21/12/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett.

e), 46, comma secondo, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche); artt. 87 e 89, ultimo comma, 140, ultimo comma, del d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette);

art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie), promossi con ordinanze emesse dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Napoli il 10 dicembre 1981, di

Treviso il 25 maggio 1981, di Torino il 31 marzo, il 12 e 19 maggio

1982 (n. 8 ordd.), di Ragusa il 5 giugno 1982, e dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Rieti il 29 aprile 1982, iscritte ai nn.

302, 448, da 786 a 793 e 930 del registro ordinanze 1982, e al n. 281

del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 283 e 310 del 1982 e nn. 108, 101, 94 e 246 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state

sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12,

lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle

agevolazioni tributarie"); 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo

comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi

sulle imposte dirette"), in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76

Cost., sostenendosi la intassabilità della indennità di buonuscita

siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge 9

ottobre 1971, n. 825, non consentisse di tassare tale indennità in

quanto in essa non prevista, e denunciando la irragionevolezza del

sistema di tassazione di cui alle citate leggi.

Considerato che, come è stato affermato nella ordinanza n. 351 del

1985 di questa Corte, il giudizio sul rispetto dei principi di

capacità contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si

valutino in concreto le forme ed i criteri dell'imposizione: concetto

questo al quale si è richiamata anche la Corte di cassazione

nell'ordinanza 21 dicembre 1984.

Rilevato che per assicurare la tutela voluta dall'art. 38 Cost.

occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo

previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte

oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur

nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da

salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;

che nell'ambito di questo quadro occorre procedere all'esame di

costituzionalità delle disposizioni di legge che, attraverso il tempo,

hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in parola al

fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari profili che non

sono stati prospettati (e cioè non solo per l'an ma altresì per il

quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno alla normativa

costituzionale;

che con la legge 26 settembre 1985, n. 482, la regolamentazione

della materia è stata profondamente modificata in molti aspetti;

che, in particolare, con l'art. 1 di tale legge sono stati

modificati tanto l'art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597 del 1973

(prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione

tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del

rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in

dipendenza della cessazione del rapporto stesso) quanto l'art. 13,

primo comma, (escludendo tutte le predette indennità

dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);

che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente

l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al

trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo

da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue

caratteristiche;

che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per

altre indennità e somme di cui all'art. 12, lett. e), come

modificata;

che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che

vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla

vita;

che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle

nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli

artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle

indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio

1980; mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata

e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei

giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n.

482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state

impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei

ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482

tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute

per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, è stato

modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie

prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le ordinanze

di cui in epierafe (le quali investivano la legittimità costituzionale

della normativa allora vigente sotto molteplici aspetti) certamente non

trovano più nella legislazione nuova (ma con effetto retroattivo)

tutti gli agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre

procedere ex novo alla indagine sulla rilevanza delle prospettazioni

medesime da parte dei giudici a quibus;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di

primo grado di Napoli, alla commissione tributaria di primo grado di

Treviso, alla commissione tributaria di primo grado di Torino, alla

commissione tributaria di primo grado di Roma, alla commissione

tributaria di primo grado di Ragusa ed alla commissione tributaria di

primo grado di Rieti, perché riesaminino la rilevanza delle questioni

sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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