Sentenza n. 37/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e
settimo comma, e 11, primo e secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal
Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Concordato
preventivo Morini Giuseppe e Bernardi Fabrizio ed altri, iscritta al
n. 341 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello
Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile in grado di appello, in
cui, in relazione ad un infortunio sul lavoro, si controverteva sulla
sussistenza della responsabilità del datore di lavoro, sulla misura
in cui la colpa di quest'ultimo aveva concorso alla produzione del
sinistro, sull'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore per
danno patrimoniale, danno biologico e danno morale, nonché
sull'ammontare delle somme dovute dal datore di lavoro
all'I.N.A.I.L., il Tribunale di Ravenna ha rilevato che una
riduzione, in sede di appello, della percentuale di responsabilità
attribuita al datore di lavoro ovvero una riduzione degli importi
liquidati in primo grado per le varie voci di danno avrebbero potuto
comportare che, ai fini dell'azione di regresso spettante
all'I.N.A.I.L. ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'istituto venisse ad avvalersi anche
delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di
risarcimento del danno morale. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza
del 15 aprile 1993 (r.o. n. 341 del 1993), ha quindi sollevato
questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli
articoli 2, 32 e 38 della Costituzione - dell'articolo 10, sesto e
settimo comma, e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del testo
unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il
suddetto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui,
rispettivamente, prevedono che il lavoratore infortunato o i suoi
aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente
responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al
risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il
danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare
delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. nonché nella parte in
cui consentono all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del
diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche
delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale.
Nell'ordinanza di rimessione si ricorda che questa Corte, con
sentenza n. 356 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità, per
contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, dell'articolo 1916
cod.civ. nella parte in cui, in tema di assicurazione contro i danni,
"consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto
di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle
somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del
danno biologico". Quanto al danno morale, nella parte motiva di tale
pronunzia si legge che "la dichiarazione di incostituzionalità non
può invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'articolo 2059 cod. civ. o ad altre ragioni
risarcitorie parimenti non assistite dalla garanzia di cui
all'articolo 32 della Costituzione". Quest'ultima enunciazione appare
riferibile anche all'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L. nei
confronti delle persone civilmente responsabili, ed infatti la
successiva sentenza n. 485 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n.
1124 del 1965 solo con riferimento al danno biologico.
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che "l'affermazione della
Corte costituzionale (peraltro contenuta nella sola parte motiva)
sembra non tenere adeguato conto della natura e del modus operandi
del danno morale .. che costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica (in particolare della salute psichica) incidendo,
appunto, sulla psiche dell'interessato e spesso in maniera
estremamente rilevante in particolare quando, come nella specie, il
danno morale direttamente consegua ad una malattia subìta dallo
stesso soggetto interessato (del resto sembra assurdo considerare
danno alla salute il danno alla vita di relazione e non il danno morale che pure vi è quasi sempre inestricabilmente connesso)".
Il Tribunale di Ravenna osserva poi che una volta escluso che
l'indennità I.N.A.I.L. riguardi l'intero danno alla persona è
illogico consentire l'azione di regresso su ragioni di danno non
coperte dall'assicurazione quale è, appunto, il danno morale.
Né tale questione potrebbe essere risolta in via interpretativa,
perché una tale soluzione si porrebbe in contrasto con il "diritto
vivente", rappresentato in questo caso dalla costante e univoca
giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui,
nell'esercizio dell'azione di regresso, l'I.N.A.I.L. può avvalersi
anche del danno morale subi'to dall'infortunato. Donde la necessità
di sottoporre all'esame del giudice delle leggi anche l'illogicità
di una disposizione che consente, secondo l'interpretazione corrente,
l'esproprio, a favore dell'assicuratore e a danno del lavoratore, di
un risarcimento riguardante un danno non coperto dall'assicurazione.
La questione rilevante nel giudizio a quo - spiega infine il
Tribunale di Ravenna - riguarda specificamente e direttamente la
disposizione di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, del
d.P.R. n. 1124 del 1965. Ma essa non può non investire anche la
disposizione di cui all'articolo 10, sesto e settimo comma - che
della prima costituisce il logico presupposto - nella parte in cui
prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno
diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il
reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile,
complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità
corrisposte dall'I.N.A.I.L.
2. - Costituendosi nel giudizio davanti a questa Corte,
l'I.N.A.I.L. ha chiesto che la questione sia dichiarata irrilevante,
inammissibile e comunque manifestamente infondata. Infatti, come
questa Corte ha già ritenuto nella sentenza n. 356 del 1991, il
diritto al risarcimento del danno morale non ha e non può avere
rilevanza costituzionale, né esso rientra nel danno biologico.
L'istituto osserva, inoltre, che i citati articoli 10 e 11 del
Testo unico del 1965 n. 1124 non determinano un "esproprio", a favore
dell'assicuratore e a danno del lavoratore, di un risarcimento
riguardante un danno non coperto dall'assicurazione. Infatti
l'I.N.A.I.L. non risarcisce un danno nel senso civilistico, ma
corrisponde un'indennità, che è calcolata in base a parametri
totalmente diversi da quelli civilistici e che fa riferimento
esclusivamente alla produttività dell'infortunato in quanto
prestatore di attività lavorativa.
Non sembra, quindi, esatto parlare di danni coperti e non coperti
dall'assicurazione sociale. Più propriamente, nell'assicurazione
sociale contro gli infortuni sul lavoro si dovrebbe parlare
unicamente di tutela della capacità lavorativa e di indennità
erogata nel caso in cui venga meno per sempre tale capacità al
lavoro.
Il cosiddetto danno morale è un aspetto del risarcimento danni
che riguarda il campo civilistico e non quello delle disposizioni
speciali in materia di previdenza sociale. L'ammontare della
indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. rileva, in ordine all'azione
di regresso dell'I.N.A.I.L., esclusivamente quale limite al diritto
di regresso dell'istituto.
Il principio di correlazione tra copertura assicurativa,
risarcimento danni e azione di rivalsa è un principio di natura
civile che non può applicarsi alle norme previdenziali, ispirate da
esigenze diverse di solidarietà e di sicurezza sociale.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata e riservandosi di illustrare in seguito le ragioni di tale
richiesta.
4. - Nell'imminenza dell'udienza, l'I.N.A.I.L. e la Presidenza del
Consiglio dei ministri hanno depositato memorie illustrative.
L'istituto ha più analiticamente argomentato le proprie difese ed
in particolare l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza,
osservando che la sentenza di primo grado aveva liquidato e
attribuito integralmente all'infortunato il risarcimento del danno
morale e tale decisione non era stata impugnata né dal danneggiato,
né dall'I.N.A.I.L., mentre l'attribuzione di tale voce del
risarcimento al danneggiato o all'Istituto non aveva formato oggetto
dell'impugnazione proposta dal datore di lavoro.
Riguardo al merito della questione, la difesa dell'I.N.A.I.L. ha
ribadito che il risarcimento del danno morale non è assistito dalla
garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione (sentenza n. 356
del 1991): stabilire a chi debba essere riconosciuto o trasferito
tale diritto è quindi questione meramente interpretativa, la cui
soluzione spetta al giudice ordinario e non alla Corte
costituzionale. Più in generale, deduce l'Istituto, appare non
pertinente, nel campo della previdenza sociale, richiamare il
principio civilistico della correlazione tra rischi assicurati e
danni indennizzati. Le indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.,
infatti, sono calcolate in base a parametri che sono totalmente
diversi da quelli civilistici e che fanno riferimento esclusivamente
alla produttività dell'infortunato in quanto prestatore di attività
lavorativa. La rendita corrisposta all'infortunato, capitalizzata per
tutta la sua vita, copre ben oltre il danno morale e quindi la
comprensione di tale componente pecuniaria nel coacervo della rivalsa
I.N.A.I.L. non pregiudica economicamente l'infortunato ma si limita
ad impedire che l'infortunio si traduca in una causa di arricchimento
ingiustificato.
5. - Nella memoria illustrativa del Presidente del Consiglio dei
ministri si richiama l'esplicita esclusione del danno morale dalle
ragioni risarcitorie assistite da garanzia costituzionale e si
ricorda che il risarcimento del danno morale è dovuto solo nei casi
previsti dalla legge e che la liquidazione di esso non può che
essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da
operarsi caso per caso, in relazione ai più diversi parametri,
essendo diretta a riparare l'ingiusto perturbamento dello stato
d'animo dell'offeso. Da tali caratteri deriva - secondo l'Avvocatura
- che questo tipo di risarcimento è per sua natura escluso dalle
somme dovute a titolo di indennità al lavoratore infortunato e,
conseguentemente, non appare possibile in pratica che l'azione di
regresso dell'Istituto lo riguardi.
Per tali ragioni - conclude l'Avvocatura - è da escludere il
preteso contrasto tra le norme impugnate e gli articoli 2, 32 e 38
della Costituzione, e la questione proposta deve quindi dichiararsi
infondata. Considerato in diritto
1. - Con sentenza n. 485 del 1991, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'articolo 32
della Costituzione - dell'articolo 10, sesto e settimo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevedeva che il
lavoratore infortunato o i suoi aventi causa avessero diritto, nei
confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui
l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non
collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa
generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile,
complessivamente considerato, superasse l'ammontare delle indennità
corrisposte dall'I.N.A.I.L. Con la medesima pronunzia e con
riferimento al medesimo parametro costituzionale è stata dichiarata
l'illegittimità anche dell'articolo 11, primo e secondo comma del
suddetto decreto, nella parte in cui consentiva all'I.N.A.I.L. di
avvalersi - nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone
civilmente responsabili - anche delle somme dovute al lavoratore
infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non
collegato a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Il Tribunale di Ravenna, invocando gli articoli 2, 32 e 38 della
Costituzione, chiede alla Corte di estendere la dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle norme suddette al fine di
comprendere anche il danno morale nella garanzia che tale decisione e
la precedente sentenza n. 356 del 1991 hanno attuato nei confronti
del c.d. danno biologico.
Il giudice a quo dà atto che quest'ultima pronunzia aveva
affermato che la dichiarazione di incostituzionalità non poteva
estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui
all'articolo 2059 del codice civile o ad altre ragioni risarcitorie,
parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'articolo 32 della
Costituzione, ma ritiene che tale affermazione, in quanto contenuta
nella sola parte motiva della sentenza, non precluda un nuovo esame
della questione. Quest'ultima troverebbe fondamento nella
considerazione che il danno morale "costituisce pur sempre una
lesione della salute psico-fisica (in particolare della salute
psichica)" - e nella considerazione della illogicità di norme che
consentono all'ente assicuratore di avvalersi, ai fini dell'azione di
regresso, di una ragione risarcitoria - il danno morale - non coperta
dall'assicurazione.
2. - Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
formulata dalla difesa dell'I.N.A.I.L.
Il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, sia pure in modo
sintetico, della rilevanza della questione, rappresentando, in
sostanza, che l'accoglimento del gravame, per la parte concernente la
misura del risarcimento liquidato in primo grado per le varie
componenti del danno, avrebbe potuto portare il cosiddetto danno
differenziale - evidentemente, anche in relazione ai risultati di una
consulenza tecnica espletata nel giudizio di secondo grado - ad un
importo inferiore alla somma di danno biologico e danno morale, con
conseguente possibilità concreta per l'I.N.A.I.L. di avvalersi di
quest'ultima ragione risarcitoria ai fini dell'azione di regresso.
3. - Sul merito della questione, deve preliminarmente essere
osservato che l'affermazione secondo cui il risarcimento del danno
morale di cui all'articolo 2059 del codice civile non è assistito
dalla garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione non
costituiva, nella sentenza n. 356 del 1991, un mero obiter dictum,
posto che, al contrario, in base ad essa l'accoglimento della
proposta questione di legittimità costituzionale è stato limitato
al profilo riguardante il cosiddetto danno biologico. Tale
affermazione, del resto, si uniformava ai principi enunciati da
questa Corte con la sentenza n. 184 del 1986, secondo cui la
limitazione, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, della
risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati
dalla legge era compatibile con la tutela del diritto alla salute
consacrato dall'articolo 32 della Costituzione, purché il medesimo
articolo 2059 fosse riferito al solo danno morale subiettivo, inteso
quale "momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento
psicologico" collegato alla sofferenza fisica o al dolore morale e,
come tale, alla pari del danno patrimoniale in senso stretto, "danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di
evento" e non soltanto dalla menomazione dell'integrità psico-fisica
dell'offeso.
Il rilievo del giudice a quo, secondo cui "il danno morale, che
non ha ovviamente natura economica, costituisce pur sempre una
lesione della salute psico-fisica ed in particolare della salute
psichica", non tiene quindi conto della lettura "costituzionale"
degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile indicata dalla
giurisprudenza di questa Corte, peraltro in armonia con le più
accreditate acquisizioni della dottrina civilistica e della
giurisprudenza di legittimità. Altro problema è, invece, quello che
si riferisce all'ipotesi che la sofferenza fisica o morale determini
effettivamente, di per se stessa, alterazioni della psiche tali da
incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare
normalmente alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui la
persona esplica se stessa nella propria vita. Ma la risarcibilità di
un simile pregiudizio - ed in particolare la configurabilità di esso
in termini di danno biologico - è una questione di interpretazione
del diritto e di valutazione del fatto che spetta al giudice
ordinario risolvere.
4. - Ribadita, quindi, l'insussistenza della dedotta violazione
dell'articolo 32 della Costituzione, non può essere presa in
considerazione la censura formulata con riferimento agli articoli 2 e
38 della Costituzione, in quanto la totale mancanza di motivazione in
ordine alla non manifesta infondatezza di tali profili rende privo di
specificità il richiamo ai suddetti parametri costituzionali.
5. - Il giudice a quo ha chiesto il vaglio di questa Corte
sull'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965,
"anche sotto l'aspetto dell'illogicità di una disposizione che
consente, nell'interpretazione corrente, l'esproprio a favore
dell'assicuratore e a danno del lavoratore di un risarcimento
riguardante un danno non coperto dall'assicurazione", la quale, nel
caso dell'I.N.A.I.L., riguarda esclusivamente i riflessi che la
menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro
dell'assicurato. Nell'esporre i motivi di tale profilo - al quale non
è peraltro collegata una esplicita denunzia di violazione
dell'articolo 3 della Costituzione - il Tribunale di Ravenna rileva
che tale illogicità richiede, per essere superata, l'esclusione del
danno morale dall'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ed osserva che a
tale risultato ben si potrebbe pervenire anche in via di
interpretazione degli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Ma una simile soluzione si porrebbe in contrasto con la costante
giurisprudenza di legittimità; donde la necessità di sollecitare
l'intervento del giudice delle leggi.
Effettivamente, era stato costantemente affermato dalla Suprema
Corte di cassazione che l'unico limite quantitativo che
l'assicuratore incontra, quando agisce in surroga ai sensi
dell'articolo 1916 del codice civile o in regresso ai sensi
dell'articolo 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per il recupero di
quanto corrisposto all'assicurato a titolo di indennizzo o di
indennità, va individuato nell'ammontare complessivo del
risarcimento dovuto dal terzo (o dal datore di lavoro) responsabile,
senza che sia possibile distinguere tra le varie componenti del danno
subito dall'assicurato, neppure con riferimento, in particolare, al
caso in cui fra di esse vi siano voci non coperte dalla garanzia
assicurativa.
Riconoscendo che tale consolidato indirizzo giurisprudenziale
rappresentava il diritto vivente nella materia regolata dalle
disposizioni suddette, la Corte costituzionale, con le già citate
sentenze nn. 356 e 485 del 1991, ha osservato che, allorquando la
copertura assicurativa, in virtù delle norme di legge o di contratto
che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure
si limiti ad indennizzare la perdita o la riduzione di alcune
soltanto delle capacità del soggetto, consentire che l'assicuratore,
nell'esercizio del proprio diritto di surroga o di regresso nei
confronti del responsabile, si avvalga anche del diritto
dell'assicurato al risarcimento del danno biologico non coperto dalla
prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto
dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con
conseguente violazione dell'articolo 32 della Costituzione, non
essendo logicamente possibile spiegare altrimenti l'operatività del
meccanismo: non è infatti ipotizzabile - ha osservato la Corte - che
l'esistenza di una pretesa risarcitoria estranea alla copertura
assicurativa sia di per sé idonea ad alterare, riducendoli, i
termini, le condizioni e l'oggetto di quest'ultima.
Da tali pronunzie, la Corte di cassazione ha tratto l'occasione e
lo spunto per una revisione della propria precedente interpretazione
della disciplina in oggetto. Nell'assenza di elementi di
interpretazione letterale univocamente cogenti in un senso o
nell'altro, è stato posto in rilievo come le suddette dichiarazioni
di illegittimità costituzionale avessero fatto venir meno il
principio interpretativo secondo cui il danno risarcibile, anche se
comprende diverse componenti, costituisce un complesso unitario e
sostanzialmente indifferenziato, sicché veniva a riacquistare
preminente rilievo la considerazione del fatto che l'azione di
surroga o di regresso, formalmente diretta contro il terzo, incide
sostanzialmente sul patrimonio dell'assicurato, il quale viene
privato, in tutto o in parte del suo credito di risarcimento. Si
intende, quindi, "come i limiti dell'azione debbano essere ricercati
nel rapporto assicurativo e nella sua funzione indennitaria,
escludendosi dunque dall'ambito della surroga quelle componenti del
danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo che siano
estranee alla copertura assicurativa", ché, altrimenti, l'assicurato
verrebbe espropriato del suo diritto all'integrale risarcimento del
danno, con conseguente palese violazione del principio generale
espresso dall'articolo 2043 del codice civile (Cass. 20 giugno 1992
n. 7577).
Da tali premesse, la Corte di cassazione, con una serie di successive pronunzie conformi, che hanno riguardato sia l'articolo 1916 del
codice civile, sia gli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
ha tratto la conclusione che il diritto di surroga o di regresso non
può, in generale, essere esteso al danno non coperto da garanzia
assicurativa, ed in particolare non può essere esteso al danno morale previsto dall'articolo 2059 del codice civile, quando tale danno
sia estraneo al rischio assicurato. Deve quindi rilevarsi che
l'opzione interpretativa perseguita dal giudice a quo - e che il
medesimo non ha ritenuto di poter autonomamente adottare in concreto
per la presenza di un consolidato indirizzo contrario della
giurisprudenza di legittimità - è stata invece fatta propria dalla
stessa Corte di cassazione, con pronunzie che hanno ricostruito la
razionalità del sistema normativo risultante dagli interventi
correttivi di questa Corte. La questione di costituzionalità
sottoposta all'esame di questa Corte deve quindi ritenersi superata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 10, sesto e settimo comma e dell'articolo 11, primo e
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli
2, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ravenna con
ordinanza del 15 aprile 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte