Sentenza n. 371/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
della Regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso
alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la
continuità delle funzioni dirigenziali apicali), promosso con
ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso
proposto da Gualdi Marcello contro la Regione Lazio ed altri,
iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Chiarenza Franco ed altri e
della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Angelo Clarizia per Chiarenza Franco ed altri e
Vito Bellini e Achille Chiappetti per la Regione Lazio;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione
staccata di Latina, con ordinanza dell'8 novembre 1991, emessa sul
ricorso proposto da Marcello Gualdi contro la Regione Lazio ed altri,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104,
primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale del
Lazio 2 aprile 1991, n. 13.
Il ricorrente, che aveva partecipato alla selezione (di cui
all'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6)
per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale, aveva
lamentato, nel giudizio a quo, di essere stato collocato in una
posizione deteriore nella graduatoria ed aveva chiesto l'annullamento
della deliberazione della Giunta regionale del Lazio 6 novembre 1987,
n. 6715, sollevando, in via subordinata, l'eccezione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 25 citato (per l'insindacabile
discrezionalità consentita alla Commissione nell'assegnazione del
punteggio ai candidati), in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione. Finalmente, nella pubblica udienza dell'8 novembre
1991, rilevato il contrasto dell'art. 5 della legge n. 13 del 1991
con gli artt. 24, 3 e 97 della Costituzione, chiedeva che la Sezione
rimettesse gli atti a questa Corte.
Il giudice a quo - premessa la sostanziale analogia del caso in
esame con altri in cui la Commissione regionale di scrutinio avrebbe
fatto uso di potere discrezionale illimitato - pur non ritenendo di
doversi discostare da precedenti pronunce in cui tale operato è
stato dichiarato illegittimo, rileva che una nuova sentenza di
annullamento sarebbe ostacolata dall'art. 5 della legge regionale del
Lazio 2 aprile 1991, n. 13, secondo cui il personale che, in prima
attuazione della legge regionale n. 6 del 1985, è stato inquadrato
nella qualifica funzionale superiore con provvedimenti approvati
dalla Commissione di controllo, rimane inquadrato in suddetta
qualifica.con la decorrenza fissata nel provvedimento di
inquadramento".
Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata, consolidando
definitivamente la graduatoria, fa sì che il ricorso dovrebbe essere
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse,
venendo meno, per il ricorrente, anche in caso di nuovo annullamento,
la possibilità di accedere alla qualifica con la procedura di cui
alla legge n. 6 del 1985. Inoltre, interferendo sui giudizi in corso,
la definizione dei giudizi di appello sarebbe vincolata in senso
contrario a quello prevedibile e pertanto contrasterebbe con l'art.
24 della Costituzione e, poiché la legge impugnata ha fatto seguito
a una serie di pronunce concordi, si determinerebbe l'effetto di
interrompere tale giurisprudenza, imponendo di fatto, ai giudici già
aditi, di dichiarare di ufficio l'improcedibilità dei giudizi in
qualsiasi grado e stato si trovino, con conseguente vulnus degli
artt. 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della
Costituzione.
La nuova norma, poi, sanerebbe, con decorrenza dal momento
dell'adozione, determinazioni amministrative già ritenute dal
Tribunale rimettente illegittime per contrasto con l'art. 25 della
legge regionale n. 6 del 1985 e con i princip/' che impongono
un'adeguata motivazione degli atti amministrativi discrezionali. Né
può considerarsi causa giustificativa (anzi sarebbe in contrasto col
principio costituzionale del pubblico concorso: art. 97 della
Costituzione) l'esigenza della Regione di far conservare la qualifica
superiore a chi l'abbia conseguita in base a un procedimento
considerato illegittimo dal giudice amministrativo.
La suddetta "sanatoria" contrasterebbe poi col principio della
pari opportunità (artt. 3 e 51 della Costituzione), in quanto la
norma impugnata renderebbe privo di tutela il diritto del concorrente
a non subire ingiuste discriminazioni.
2. - La difesa della Regione, in una memoria presentata
nell'imminenza dell'udienza, insiste per l'infondatezza della
questione, osservando che il giudice a quo si basa sul pregiudizio
che la normativa impugnata sarebbe stata approvata solo per frustrare
le pretese degli aspiranti nei vari giudizi pendenti.
Rilevato che il giudice a quo ha sollevato la questione su
disposizione non applicabile nel giudizio a quo (e non sull'art. 25
della legge regionale n. 6 del 1985), la difesa osserva che la legge
n. 13 del 1991 non ha "consolidato" la graduatoria impugnata, ma ha
solo stabilito, in aggiunta all'art. 25, che i dipendenti già
inquadrati rimangono nella seconda qualifica se hanno svolto senza
demerito le funzioni per un biennio. La questione apparirebbe poi
prospettata in via meramente ipotetica e sarebbe rilevante solo in un
futuro giudizio o, al massimo, nell'ipotetico giudizio di
ottemperanza. La disposizione impugnata non avrebbe inoltre riflessi
nel giudizio determinandone l'estinzione, in quanto essa non ha
formalmente sancita la loro estinzione, né escluderebbe una
eventuale ripetizione della selezione in futuro.
Infondata sarebbe pure la denuncia di violazione del principio
d'irretroattività, non avendo la norma impugnata modificato
retroattivamente la disciplina dell'art. 25 della legge n. 6 del
1985, ma solo introdotto - in aggiunta al procedimento di
inquadramento previsto in prima attuazione - un ulteriore
straordinario procedimento d'inquadramento traverso il riscontro del
disimpegno di fatto, senza demerito, delle funzioni per due anni.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, la
difesa ricorda che il principio del pubblico concorso concerne
l'accesso nella p.A., mentre la normativa impugnata "riguarda il
reinquadramento in qualifiche superiori di personale già in servizio
presso la p.A.".
3. - Ha presentato altresì una memoria, nel- l'approssimarsi
dell'udienza, la difesa di Franco Chiarenza, Giuseppe Bottino e Maria
Carla Claudi che, svolgendo ulteriori argomentazioni, insiste per
l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione
staccata di Latina, con ordinanza dell'8 novembre 1991 (Reg. Ord. n.
160 del 1992), solleva, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102,
104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
della Regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso
alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la
continuità delle funzioni dirigenziali apicali), che recita: "Il
personale, che, in sede di prima attuazione della legge regionale 11
gennaio 1985, n. 6, è stato inquadrato a seguito di procedura
selettiva effettuata a norma dell'art. 25 della stessa legge nella
qualifica funzionale superiore a quella rivestita alla data del 1°
gennaio 1983 con provvedimenti dei quali la Commissione di controllo
sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso,
rimane inquadrato nella suddetta qualifica funzionale superiore con
la decorrenza fissata nel provvedimento di inquadramento, a
condizione che abbia, anche di fatto, svolto le relative funzioni
senza demerito per almeno due anni".
2. - La questione è inammissibile.
La materia del contendere nel giudizio a quo è regolata dall'art.
25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6, e non è
affatto incisa dalla norma impugnata, la quale si limita a
consolidare situazioni derivanti dalla procedura selettiva in
contestazione, senza che ne derivi impedimento alcuno all'attività
giurisdizionale in corso.
Non si verifica infatti "sopravvenuta carenza d'interesse", a
seguito della norma denunziata, perché questa non rende intangibile
la graduatoria conclusiva della selezione, che può essere sempre
annullata dal giudice amministrativo, e rinnovata, in sede di
ottemperanza, dall'Amministrazione.
Pertanto non sono prospettabili né in atto, né in ipotesi, i
profili di violazione degli invocati parametri costituzionali.
La ratio decidendi, tuttavia, si fonda sulla estraneità della
norma sospettata rispetto al giudizio principale, il che rende una
pronuncia di merito sulla sua costituzionalità inutiliter data
riguardo al tema di decisione del giudice rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13
(Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale
dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni
dirigenziali apicali), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 51,
97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte