Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 6 novembre 2001, iscritta

al n. 31 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 6 novembre 2001 il Tribunale di

Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 455

del codice di procedura penale, nella parte in cui "non prevede che

il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di

giudizio immediato o di rigettare la richiesta del pubblico

ministero, debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a

livello meramente cartolare";

che il tribunale - che procede a seguito di decreto di

giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari su

richiesta del pubblico ministero premette che il difensore ha

eccepito l'illegittimità costituzionaledegli artt. 453, 454 e 455

cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., in

quanto consentono l'emissione del decreto di giudizio immediato in

assenza di contraddittorio con la difesa, che, "se sentita, avrebbe

potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante";

che ad avviso del rimettente la fase processuale conseguente

alla richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, che si

svolge effettivamente "in assenza di ogni forma di contraddittorio e

senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire", se poteva

conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore

della legge costituzionale che ha modificato l'art. 111 Cost., appare

ora in evidente distonia con i principi del giusto processo;

che le recenti riforme legislative (quali la legge sul giusto

processo, sulla difesa d'ufficio, sulle indagini difensive) sarebbero

appunto volte a garantire l'effettività del diritto di difesa in

ogni stato e grado del procedimento e ad assicurare il pieno

contraddittorio e la parità delle parti sin dalla fase delle

indagini preliminari, dando così attuazione ai principi enunciati

dall'art. 111 Cost. "in ogni fase del procedimento, come emerge dal

contenuto del terzo comma [...] che attiene anche alle indagini

preliminari";

che, anche ove "si volesse dissentire da tale

interpretazione", non vi sarebbe dubbio che "la richiesta del

pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato,

integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale

[...], determini il sorgere della fase processuale in senso proprio";

che tale fase non potrebbe quindi prescindere dalle garanzie

del contraddittorio e della parità tra le parti, mentre la

disciplina censurata "consente l'emissione del decreto di giudizio

immediato sulla base della sola richiesta del pubblico ministero,

senza alcuna possibilità di contraddittorio con la difesa, sia pure

a livello meramente cartolare";

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente

precisa che "l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullità di

ordine generale del decreto di giudizio immediato e la regressione

del procedimento";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, sul

presupposto che prima di richiedere il giudizio immediato il pubblico

ministero debba comunque notificare all'imputato l'avviso di

conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e

in quanto l'art. 111 Cost., "nel prevedere l'effettività del diritto

di difesa", fa espresso riferimento alla sola fase del processo.

Considerato che il rimettente vorrebbe che l'art. 455 cod. proc.

pen. abilitasse la difesa ad interloquire, sia pure mediante una

forma di contraddittorio meramente "cartolare", sulla richiesta di

giudizio immediato del pubblico ministero;

che la disciplina censurata violerebbe gli artt. 24 e 111

Cost., grazie ai quali l'effettività del diritto di difesa deve

essere garantita in ogni stato e grado del procedimento e il pieno

contraddittorio e la parità delle parti dovrebbero essere assicurati

sin dalla fase delle indagini preliminari;

che l'emissione del decreto di giudizio immediato,

determinando l'inizio della fase processuale e costituendo il momento

di passaggio al dibattimento, non potrebbe comunque prescindere dalla

garanzia del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,

secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 111 Cost;

che, diversamente da quanto ritiene il rimettente, i

presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non

privano la difesa della possibilità di interloquire prima

dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio;

che, infatti, il pubblico ministero può presentare richiesta

di giudizio immediato solo se, secondo quanto disposto dall'art. 453,

comma 1, cod. proc. pen., la persona sottoposta alle indagini sia

stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova,

ovvero se - a seguito di invito a presentarsi emesso a norma

dell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente

anche l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta

l'evidenza della prova e l'avvertimento che potrà essere presentata

richiesta di giudizio immediato - la persona indagata non sia

comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non

sia irreperibile;

che, attraverso l'interrogatorio svolto con l'osservanza di

tali garanzie, la persona sottoposta alle indagini è posta in

condizione di esercitare le più opportune iniziative defensionali,

anche mediante la presentazione al giudice per le indagini

preliminari di memorie ex art. 121 cod. proc. pen., al fine di

contestare la fondatezza dell'accusa e, quindi, di contrastare

l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato

(v. ordinanza n. 203 del 2002);

che quella forma di contraddittorio, quantomeno cartolare,

che ad avviso del giudice rimettente consentirebbe di porre rimedio

alla supposta incostituzionalità della norma censurata, risulta

pertanto già assicurata dalla disciplina vigente;

che al giudice del dibattimento è altresì attribuito, ex

artt. 178, comma 1, lettera c), e 180 cod. proc. pen., il potere di

sindacare la ritualità, formale e sostanziale, del presupposto del

previo interrogatorio, per la cui validità è necessario che

all'imputato, con specifico riferimento al fatto per cui è tratto a

giudizio, siano state effettivamente contestate le prove d'accusa e

sia stata effettivamente offerta la possibilità di esporre le

proprie linee difensive;

che, sotto il profilo della possibilità di esercitare il

diritto di difesa al fine di evitare l'emissione del decreto che

dispone il giudizio immediato, non è pertanto ravvisabile alcuna

violazione dei parametri evocati;

che, quanto alle censure formulate in riferimento

all'art. 111, secondo comma, Cost., questa Corte ha avuto

recentemente occasione di affermare che il principio per il quale il

processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in

condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme

introduttive del giudizio (v., per quanto riguarda il giudizio

abbreviato, sentenza n. 115 del 2001), le quali, per quanto concerne

il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari

esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che

connotano tale rito alternativo (v. ordinanza n. 203 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata in relazione ad entrambi i parametri costituzionali

richiamati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte