Sentenza n. 372/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1989 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 7legge 6/1989
- art. 18Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 19Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 22Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 24Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 2 gennaio
1989, n. 6, (Ordinamento della professione di guida alpina) promossi
con ricorsi della Regione Piemonte, della Provincia autonoma di
Trento e della Regione Lombardia, notificati il 10 febbraio 1989,
depositati in cancelleria il 17 febbraio 1989 ed iscritti ai nn. 13,
14 e 15 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e
Umberto Pototschnig per la Provincia autonoma di Trento e per la
Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 10 febbraio 1989 (Ric. n. 13/89) la
regione Piemonte ha impugnato la legge 2 gennaio 1989, n. 6,
(Ordinamento della professione di guida alpina), lamentando la
lesione delle competenze legislative e amministrative regionali in
materia di istruzione professionale e di turismo ed industria
alberghiera, sancite dall'art. 117 Cost.
La dedotta violazione discenderebbe dall'impianto complessivo
della legge impugnata, tesa a disciplinare dettagliatamente la
professione di guida alpina e a sottrarre alla Regione qualsiasi
potere di intervento e di controllo al riguardo, tramite
l'attribuzione delle relative funzioni amministrative ad organi
statali o ad organismi di autogoverno della categoria.
In particolare, sarebbero illegittimi in quanto invasivi della
competenza regionale: l'art. 1, che individua l'oggetto della legge
nella fissazione dei "principi fondamentali" della materia, mentre la
stessa legge conterrebbe in realtà disposizioni concrete e
dettagliate; l'art. 3, terzo comma, che vieta all'aspirante guida di
esercitare l'insegnamento al di fuori di una scuola di alpinismo o di
sci-alpinismo; l'art. 7, che disciplina la formazione professionale
delle guide; l'art. 11, terzo comma, che statuisce la compatibilità
dell'esercizio della professione con impieghi pubblici o privati e
con altre attività di lavoro autonomo; l'art. 12, che attribuisce al
Ministero del turismo il potere di approvazione delle tariffe minime
per le prestazioni professionali delle guide; l'art. 19, sulle scuole
di alpinismo; l'art. 22, sull'elenco speciale degli accompagnatori di
media montagna; l'art. 24, che detta le norme transitorie. Viene poi
contestata la legittimità degli artt. 4, 5, 13 e 17, in quanto
attribuiscono al collegio delle guide alpine, in cui non è prevista
alcuna diretta partecipazione della Regione, poteri di intervento e
di sorveglianza che dovrebbero spettare alla Regione stessa, nonché
dell'art. 18, sull'esercizio abusivo della professione, poiché non
chiarirebbe se l'attività della guida alpina debba ritenersi tuttora
subordinata al rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art.
123 del testo unico legge di pubblica sicurezza.
2. - Con ricorso notificato il 10 febbraio 1989 (Ric. n. 14/89) la
Provincia di Trento ha impugnato la stessa legge, per violazione
della competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia in
materia di "turismo e industria alberghiera" ("compresi le guide, i
portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci"), e in materia
di "addestramento e formazione professionale", ex art. 8 n. 20 e 29
dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, nonché delle
relative competenze amministrative, di cui all'art. 16 dello stesso
Statuto.
Ove la legge impugnata fosse ritenuta applicabile alla Provincia
di Trento, anche al di fuori degli articoli che le si riferiscono
espressamente, la ricorrente - dopo aver sottolineato che la materia
è già stata organicamente disciplinata dalla legge provinciale 22
luglio 1980 n. 22 - chiede che essa venga dichiarata incostituzionale
nel suo complesso.
Le censure basate sull'art. 8, n. 20 dello Statuto speciale
riguardano, in primo luogo, il fatto che l'organizzazione della
attività di guida alpina (elevata dalla legge impugnata al rango di
professione autonoma) è affidata ad organismi di autogoverno della
categoria professionale, i quali possono considerarsi o articolazioni
dell'amministrazione statale (nel qual caso la materia risulterebbe
totalmente avocata allo Stato) o strutture pararegionali (nel qual
caso l'intervento delle Regioni al riguardo sarebbe comunque troppo
limitato). Si lamenta inoltre la contraddizione con la disciplina
generale delle professioni turistiche fissata dalla legge-quadro per
il turismo (legge 17 maggio 1983 n. 217) e, in particolare, con il
principio fissato nell'art.11, che rimette alle Regioni il potere di
"accertare" - e quindi anche di determinare - i requisiti necessari
all'esercizio dell'attività di guida alpina. Tali requisiti
sarebbero invece esaustivamente indicati dalla legge impugnata (art.
5), che ammette inoltre il trasferimento della guida dall'albo di una
Regione a quello di altra Regione (artt. 4, 5, 6), precludendo di
fissare requisiti ulteriori e diversi (quali ad es. "la sicura
conoscenza della geografia montana della provincia di Trento",
richiesta dalla citata legge prov. n. 22 del 1980). Si rileva,
infine, che la previsione di un collegio nazionale delle guide,
dotato del potere di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti
disciplinari adottati dai collegi regionali e di coordinare
l'attività di questi ultimi (artt. 15 e 16), equivale ad
estromettere le Regioni dall'effettivo governo del settore.
La violazione dell'art. 8, n. 29 dello Statuto speciale
deriverebbe, invece, dal fatto che l'organizzazione dei corsi di
formazione professionale (art. 7) e di aggiornamento delle guide
(art. 9), nonché dei corsi per l'abilitazione degli accompagnatori di
media montagna (art. 22) è totalmente sottratta alla Provincia, che
per di più è costretta a farsi carico delle spese relative (art. 7,
comma 9). Né la previsione dell'intesa con la Regione (art. 22) o
della vigilanza regionale (art. 7) sembra alla ricorrente idonea a
sanare la dedotta lesione, perché non è dato vedere in che cosa
esattamente può tradursi questa vigilanza e perché, ex art. 7,
comma 3, il collegio regionale può affidare l'organizzazione dei
corsi al collegio nazionale o al collegio regionale di altra regione,
nel qual caso la prevista vigilanza sarebbe senz'altro da escludersi.
L'art. 25, infine, che è specificamente intitolato alle Regioni a
statuto speciale, sarebbe illegittimo in quanto obbliga queste ultime
a considerare come "minimi" i programmi e i criteri stabiliti dal
collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministero del turismo
e dello spettacolo.
La ricorrente aggiunge che vi sarebbero peraltro fondate ragioni
per ritenere l'inapplicabilità della legge impugnata, nel suo
insieme, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome che
hanno competenza primaria in materia di guide alpine, in primo luogo
perché esse sono richiamate solo in alcune disposizioni (e
precisamente negli artt. 15, secondo comma, 22, ottavo comma e 25);
indi perché la dizione testuale dell'art. 1, riferendosi ai
"principi fondamentali" per la legislazione regionale e alla legge 17
maggio 1983 n. 217 (che a sua volta fa salve le attribuzioni delle
Regioni speciali e delle Province autonome) si baserebbe chiaramente
sull'art. 117 Cost.; e infine perché l'art. 15, riferendosi ad
"organismi analoghi" ai collegi regionali delle guide da istituire
nelle dette Regioni e Province, sembrerebbe presupporre che la
disciplina della legge impugnata non si applichi a queste ultime,
quanto meno direttamente o immediatamente. Ove la legge impugnata
fosse ritenuta applicabile alla Provincia solo nelle disposizioni che
le si riferiscono direttamente, la ricorrente chiede che venga
dichiarata la illegittimità costituzionale dei citati artt. 15,
secondo comma, e 25, nella parte in cui obbligano la Provincia di
Trento ad istituire "organismi analoghi" ai collegi regionali delle
guide e a considerare come "minimi" i programmi dei corsi e i criteri
per le prove d'esame stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 7.
3. - Con ricorso notificato il 10 febbraio 1989 (Ric. 15/89) anche
la Regione Lombardia ha impugnato la legge di cui è causa, per
violazione degli artt.117 e 118 della Costituzione, con riguardo alle
competenze legislative e amministrative regionali in materia di
turismo e industria alberghiera e in materia di istruzione artigiana
e professionale.
La ricorrente - premesso di aver già dettato una disciplina
organica della materia con la legge regionale 2 gennaio 1980 n. 2 fa
valere censure analoghe a quelle prospettate dalla Regione Piemonte e
dalla Provincia di Trento, al fine di richiedere la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata. In
subordine la Regione chiede che venga dichiarato illegittimo l'art.
1, nella parte in cui definisce le disposizioni della intera legge
come principi fondamentali per la legislazione regionale, senza
distinguere tra norme derogabili e non derogabili dalla legge
regionale; e in via ancora più subordinata, che venga dichiarato
illegittimo l'art. 25, nella parte in cui esclude dalla relativa
previsione le Regioni a statuto ordinario.
4. - Si è costituito nei tre giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
In relazione al ricorso promosso dalla Provincia di Trento (Ric.
14/89) il resistente osserva che, anche in base ai lavori
preparatori, la legge impugnata deve ritenersi applicabile alle
Regioni e Province a statuto speciale solo con riguardo alle
disposizioni che espressamente le considerano e che sono state
adottate dal legislatore nazionale nell'esercizio della funzione di
indirizzo e coordinamento: chiede pertanto che il ricorso sia
dichiarato infondato rispetto a queste disposizioni e inammissibile
per il resto.
Il resistente chiede inoltre il rigetto dei ricorsi proposti dalle
Regioni Piemonte e Lombardia (Ric. nn. 13 e 15/89), dovendosi tener
conto della necessità che per l'insegnamento di attività pericolose
e sempre più diffuse come l'alpinismo siano stabiliti a livello
nazionale canoni inderogabili (come già previsto dalla legge 21
dicembre 1978 n. 845, art. 3 lett. h), con la conseguente
legittimità di norme di indirizzo e coordinamento, anche di
dettaglio.
La legge impugnata lascerebbe del resto ampi spazi alla competenza
regionale né traviserebbe i principi indicati dalla legge-quadro sul
turismo, dato che quest'ultima rimette alle Regioni il potere di
"accertare", e non anche di "individuare" i requisiti necessari per
lo svolgimento di un'attività professionale turistica.
5. - In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia di
Trento e le Regioni Piemonte e Lombardia hanno illustrato i propri
ricorsi con ampie memorie, replicando alle difese spiegate
dall'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto
1. - I tre ricorsi investono la stessa legge sotto profili in
larga parte coincidenti: si presenta pertanto opportuna la loro
riunione al fine di addivenire ad un'unica pronuncia.
2. - Vanno in primo luogo esaminati i ricorsi proposti dalla
Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia, che assumono come
parametri di riferimento gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in
relazione alle competenze legislative e amministrative spettanti alle
Regioni ordinarie in tema di "turismo e industria alberghiera" e
"istruzione artigiana e professionale". Con riferimento a tali
profili, ambedue le Regioni chiedono innanzitutto la dichiarazione di
illegittimità costituzionale nei confronti della legge 2 gennaio
1989 n. 6 considerata nel suo complesso, cui viene contestato in
generale: a) di aver posto - nonostante l'esplicito richiamo
formulato nell'art. 1 ai soli "principi fondamentali" in materia di
"ordinamento della professione di guida alpina" - norme di dettaglio
che non lascerebbero spazi ulteriori alla competenza legislativa
regionale; b) di aver istituito, nel modellare la nuova professione
di guida alpina, organismi di autogoverno della categoria, quali i
collegi regionali ed il collegio nazionale delle guide, destinati a
sottrarre alla sfera regionale poteri amministrativi, di intervento e
di controllo, spettanti alle stesse Regioni.
La Regione Piemonte impugna, inoltre, della stessa legge, più
specificamente gli artt. 1 (oggetto della legge); 3 (gradi della
professione); 4 (albo professionale delle guide alpine); 5
(condizioni per l'iscrizione all'albo); 7 (abilitazione tecnica
all'esercizio della professione di guida alpina); 11 (doveri della
guida alpina); 12 (tariffe professionali); 13 (collegi regionali
delle guide); 17 (sanzioni disciplinari e ricorsi); 18 (esercizio
abusivo della professione); 19 (scuole di alpinismo); 22 (elenco
speciale degli accompagnatori di media montagna) e 24 (norme
transitorie); mentre la Regione Lombardia rivolge, in linea
subordinata, censure specifiche nei confronti degli artt. 1 (oggetto
della legge) e 25 (Regioni a statuto speciale).
3. - Le doglianze formulate nei confronti della legge nel suo
complesso non possono essere prese in autonoma considerazione dal
momento che non può assumere rilievo un richiamo generico alla
lesione di competenze regionali operata da una legge che enuncia i
"principi fondamentali" di una materia, indipendentemente dall'esame
dei contenuti delle singole disposizioni che avrebbero ecceduto i
legittimi confini della legislazione di principio (cfr. sent. 195 del
1986, punto n. 3).
Serve, peraltro, richiamare, ai fini della decisione sulle singole
disposizioni impugnate, sia la ratio che gli obiettivi generali che
hanno ispirato l'intervento del legislatore espresso attraverso la
legge n. 6 del 1989.
Secondo quanto viene illustrato nella relazione alla proposta
presentata alla Camera dei Deputati il 30 novembre 1987 con il n.
1989, la legge in esame è stata determinata dalla necessità di dare
"un doveroso riconoscimento giuridico e un'adeguata disciplina"
all'attività delle guide alpine, che "superando l'originario
carattere amatoriale, si è trasformata in una vera e propria
professione": e questo anche in relazione al forte incremento
dell'attività sportiva legata all'escursionismo alpino, che ha
imposto di "prevedere adeguate garanzie di preparazione tecnica e
professionale a tutela dell'incolumità degli alpinisti".
Muovendo da tali esigenze, la legge n. 6 del 1989 ha regolato
l'ordinamento della professione di guida alpina attraverso la
formulazione di norme di diversa portata: alcune destinate a
integrare e, in parte, a modificare taluni principi già enunciati
nella legge-quadro per il turismo (legge 17 maggio 1983 n. 217: con
riferimento particolare all'art. 11); altre dirette a regolare,
nell'ambito della materia turistica, gli aspetti di rilevanza
nazionale relativi al riconoscimento di una nuova professione
liberale, mediante la definizione dell'oggetto di tale professione e
delle condizioni per il suo esercizio, l'istituzione di collegi ed
albi professionali, la previsione - attraverso tali strumenti - di
particolari diritti, doveri e controlli connessi all'esercizio delle
attività in esame, al fine di garantire sia il livello qualitativo
degli esercenti la professione che l'affidamento degli utenti. Il
rilievo nazionale degli interessi sottesi a questo secondo aspetto
della disciplina può risultare evidente, ove si consideri, tra
l'altro, sia il fatto che l'iscrizione della guida alpina nell'albo
professionale tenuto dal collegio regionale abilita all'esercizio
stabile della professione non solo nell'ambito del territorio
regionale, ma in tutto il territorio nazionale (art. 4, comma terzo),
sia il fatto che l'ordinamento della professione viene a trovare la
sua struttura di vertice nel collegio nazionale delle guide, come
organismo di coordinamento dei vari collegi regionali (art. 15).
In questa ottica - e aldilà dell'esplicito richiamo ai "principi
fondamentali" espresso nell'art. 1 - i confini tra competenze statali
e competenze regionali nella submateria dell'"ordinamento della
professione di guida alpina" non potranno non risultare diversi
rispetto a quelli già tracciati, per la materia "turismo e industria
alberghiera", dalla legge n. 217 del 1983. In altri termini, pur
restando l'attività di guida alpina connessa alla materia turistica,
una diversità nei limiti verrà, infatti, a rappresentare la
conseguenza naturale delle connotazioni nuove che l'attività di
guida assume quando da semplice esercizio sportivo ed amatoriale si
trasformi in vera e propria professione liberale, riconosciuta e
garantita dalla legge attraverso l'istituzione di un particolare
ordinamento professionale. Nella nuova situazione che si determina in
conseguenza di tale riconoscimento, ai limiti ordinari della materia
espressi attraverso i principi posti dalla legge-quadro, non potranno
non aggiungersi limiti ulteriori - suscettibili di esprimersi anche
attraverso discipline di dettaglio - conseguenti al riconoscimento
formale della attività professionale ed alle condizioni del suo
esercizio: limiti, nella specie, giustificati sia dall'esigenza di
far salvo "il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte
del territorio nazionale la loro professione" (art. 120, terzo comma,
Cost.), sia dall'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità
personale di quanti intendano ricorrere alle prestazioni della guida
alpina professionista.
In proposito basti solo ricordare come questa Corte, muovendo dal
richiamo ad analoghi principi, abbia già avuto modo di affermare, in
ripetute occasioni, e indipendentemente dall'appartenenza della
materia, la competenza statale in ordine alla istituzione di albi
professionali, la cui tenuta risulti "affidata ad ordini o collegi
costituiti dagli stessi iscritti, alla disciplina dei quali gli
ordini o collegi presiedono" (cfr. sentt. n. 13 del 1961; n. 82 del
1970 e n. 155 del 1985).
4. - Sulla scorta di queste premesse, vengono a cadere, in quanto
infondate, le censure formulate - con riferimento ad un preteso
eccesso di copertura normativa da parte dello Stato - nei confronti
(oltre che dell'art. 1) delle varie disposizioni concernenti la
definizione della professione e dei suoi caratteri (art. 3),
l'istituzione dell'albo e dei collegi professionali (artt. 4, 5, 13),
nonché le condizioni per l'esercizio, sotto il controllo degli
stessi collegi, dell'attività professionale (artt. 11, 12, 17, 18):
questa disciplina attiene, infatti, a interessi di rilievo nazionale,
in quanto destinata - attraverso le forme ordinamentali proprie delle
autonomie professionali (albi e collegi) - a regolare l'esercizio,
non limitato territorialmente, di una nuova professione liberale.
Per quanto concerne, in particolare, le censure formulate dalla
Regione Piemonte nei confronti degli artt. 18, 19, 22 e 24 della
legge, tali censure vanno dichiarate inammissibili o perché estranee
al sindacato di costituzionalità (come nel caso dell'art. 18) o
perché del tutto carenti di motivazione (come nel caso degli artt.
19, 22 e 24).
5. - Diversa valutazione va, invece, operata in relazione alle
impugnative formulate sia dalla Regione Piemonte che dalla Regione
Lombardia nei confronti dell'art. 7, nonché dalla sola Regione
Lombardia nei confronti degli artt. 9 e 22 della legge, sotto il
profilo della lesione delle competenze regionali in materia di
"istruzione artigiana e professionale".
Ai sensi dell'art. 7, l'abilitazione tecnica all'esercizio della
professione di guida alpina si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
Tali corsi, finanziati dalle Regioni nell'ambito dei programmi
regionali relativi alla formazione professionale (art.7, ultimo
comma): a) sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai
collegi regionali delle guide (che possono affidare l'organizzazione
anche al collegio nazionale o ai collegi di altre Regioni) (art. 7,
secondo e terzo comma); b) si svolgono secondo programmi definiti al
pari dei criteri per le prove di esame - dal direttivo del collegio
nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello
spettacolo (art. 7, comma 7); c) si concludono con esami condotti da
commissioni nominate dal direttivo del collegio delle guide alpine
che ha organizzato il corso (art. 7, sesto comma). A sua volta,
l'art. 9 affida ai collegi regionali, senza prevedere alcuna
partecipazione delle Regioni, l'organizzazione dei corsi di
aggiornamento professionale che le guide alpine sono tenute a
frequentare ogni tre anni, corsi i cui contenuti o modalità sono
stabiliti dai direttivi degli stessi collegi regionali (art. 9, primo
e secondo comma). Infine, l'art. 22, per gli accompagnatori di media
montagna, prevede un'abilitazione tecnica da conseguire mediante la
frequenza (con il superamento dei relativi esami) di appositi corsi
teorici-pratici organizzati, d'intesa con la Regione, dai collegi
regionali delle guide, secondo programmi e modalità stabiliti dagli
stessi collegi, sempre d'intesa con le Regioni (art. 22, quinto e
settimo comma).
Tale disciplina - nelle sue diverse articolazioni - determina una
indebita compressione del ruolo riservato alle Regioni in materia di
istruzione professionale, dal momento che affida l'organizzazione dei
corsi professionali, di abilitazione o di aggiornamento, agli stessi
organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle
guide, escludendo, di contro, la presenza regionale (come nel caso
dell'art. 9), ovvero limitandola alla sola vigilanza (come nel caso
dell'art. 7) o, al massimo, all'intesa con gli stessi collegi (come
nel caso dell'art. 22). La giurisprudenza di questa Corte, in
precedenti occasioni, non ha mancato di sottolineare come, in materia
di istruzione professionale, la definizione dei programmi e
l'organizzazione dei corsi spetti alla sfera delle attribuzioni
regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e
controllo centrale dirette a garantire "standards" minimi
quantitativi e qualitativi, relativi ai corsi, nonché verifiche
relative alla fase della valutazione finale del risultato della
frequenza ai corsi, ove questa comporti il rilascio di titoli
abilitanti su scala nazionale (sentenze n. 216 del 1976, n. 89 del
1977 e n. 165 del 1989). Questo non conduce, peraltro, a escludere la
possibilità che, ai fini dell'organizzazione dei diversi corsi
professionali e della definizione dei criteri didattici e dei
programmi, sia dato spazio adeguato anche all'apporto collaborativo
degli organismi rappresentativi della categoria professionale, (si
tratti dei collegi professionali o del Club alpino italiano, già
investito, in materia, delle competenze di cui all'art. 2 della legge
24 dicembre 1985 n. 776, richiamate anche dagli art. 20 e 26 della
legge in esame): tale apporto - ben giustificato in relazione al
peculiare contenuto tecnico e di esperienza proprio delle materie
oggetto dei corsi professionali di cui è causa - potrà essere
definito, in forme appropriate, tanto in sede di eventuale
formulazione di nuovi principi da parte della legge statale quanto in
sede di legislazione regionale.
6. - Resta a questo punto da esaminare il ricorso proposto dalla
Provincia autonoma di Trento sia nei confronti della legge n. 6/89
nel suo complesso sia - in linea subordinata - nei confronti degli
artt. 15, secondo comma, e 25 della stessa legge, in relazione agli
artt. 8 n. 20 e 29 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, dove si attribuisce alla stessa Provincia competenza
legislativa primaria in materia di "turismo e industria alberghiera,
compresi le guide, i portatori alpini i maestri e le scuole di sci"
ed in materia di "addestramento e formazione professionale".
L'impugnativa della legge n. 6/89 nel suo insieme viene
prospettata in relazione al presupposto che la legge stessa possa
essere ritenuta applicabile al territorio della Provincia autonoma,
anche al di fuori degli articoli (15, secondo comma; 22, ottavo comma
e 25) che le si riferiscono espressamente.
In proposito va rilevato che sia i lavori preparatori della legge
che le formulazioni adottate nell'art. 1 (dove appare sottinteso il
richiamo all'art. 117 Cost.) nonché negli artt. 15, secondo comma,
22, ottavo comma, e 25 (dove viene fatto esplicito riferimento alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome dotate di
competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle
professione di guida alpina) inducono chiaramente a ritenere che la
volontà espressa dal legislatore statale sia stata nel senso di
limitare la disciplina in esame alle sole Regioni ordinarie, salva in
ogni caso la possibilità di una successiva estensione della stessa
disciplina, con i dovuti adattamenti, anche ai soggetti dotati di
autonomia speciale titolari nella materia di competenza primaria.
Allo stato - in assenza di una immediata e diretta operatività della
legge nei confronti della Provincia ricorrente - resta peraltro
esclusa la possibilità di un autonomo rilievo, in questa sede, della
valutazione degli aspetti della disciplina posta dalla stessa legge
n. 6 del 1989 suscettibili di vincolare, in ragione del carattere
nazionale degli interessi sottesi, la competenza primaria di cui
all'art. 8 n. 20 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
L'impugnativa formulata dalla Provincia di Trento nei confronti
della legge nel suo complesso va, pertanto, dichiarata inammissibile
per difetto d'interesse.
7. - Risulta, invece, ammissibile, ma infondata l'impugnativa
proposta nei confronti dell'art. 15, secondo comma, della legge,
relativo alla formazione del direttivo del collegio nazionale: tale
impugnativa viene formulata sul presupposto che la norma di cui è
causa possa essere intesa nel senso di vincolare la Provincia
ricorrente ad istituire "organismi analoghi" ai collegi regionali
delle guide così come disciplinati, per le Regioni ordinarie, dalla
legge in esame. Questo presupposto non risulta, peraltro,
sussistente, dal momento che la norma contestata si limita
semplicemente a regolare il meccanismo di formazione del direttivo
del collegio nazionale, senza nulla prevedere in ordine alla presenza
di particolari vincoli od obblighi per i soggetti di autonomia
speciale, relativi alla istituzione od alle modalità di formazione
degli organismi rappresentativi della categoria.
8. - La Provincia autonoma di Trento impugna anche l'art. 25 della
legge, nell'ipotesi in cui la norma posta in tale articolo si dovesse
intendere nel senso che la Provincia è comunque tenuta ad osservare
i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame stabiliti
dal collegio nazionale delle guide ai sensi del settimo comma
dell'art. 7. Lo stesso art. 25 viene impugnato, per motivi diversi (e
in certo senso opposti), dalla Regione Lombardia, che chiede
l'estensione della norma anche alle Regioni ordinarie.
In proposito va soltanto rilevato che la disposizione in esame è
stata sostituita, nella sua interezza e con efficacia retroattiva,
dall'art. 1 della legge 24 maggio 1989 n. 194: l'assenza di
qualsivoglia effetto riferibile all'atto formale impugnato rende, di
conseguenza, improponibili, in questa sede, le censure di cui è
causa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi;
1. dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7,
secondo, terzo, sesto e settimo comma; 9, primo e secondo comma; 22,
quinto e settimo comma, della legge 2 gennaio 1989, n. 6,
(Ordinamento della professione di guida alpina);
2. dichiara inammissibili: a) le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte e Lombardia nonché
dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'intera legge,
in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 8, n. 20 e 29, e
16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto
1972 n. 670); b) le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 18, 19, 22
e 24 della stessa legge, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.; c)
le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia
autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art.
25 della stessa legge, in relazione agli artt. 8 n. 29 e 16 dello
Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118
Cost.;
3. dichiara non fondate: a) le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte e Lombardia nei
confronti degli artt. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 17, della stessa legge
in relazione agli artt. 117 e 118 Cost; b) la questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di
Trento nei confronti dell'art. 15 della stessa legge in relazione
agli artt. 8 n. 20 e 29 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto
Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte