Sentenza n. 374/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1994 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sui ricorsi
riuniti proposti da Masini Benedetto contro il Ministero delle
finanze, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso da un pubblico dipendente per
l'annullamento della sua destituzione dall'impiego, il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con ordinanza
del 26 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre
1994) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 97,
terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato) nella parte in cui dispone che, per i casi di proscioglimento
dell'impiegato sottoposto a procedimento penale, con formula diversa
da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", il
procedimento disciplinare debba avere inizio entro 180 giorni dalla
data in cui la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile
e non invece dalla data del deposito della sentenza che ha
determinato l'irrevocabilità del proscioglimento.
Nella specie era avvenuto che, con sentenza della Corte di appello
di Bari del 5 novembre 1990, depositata il 3 dicembre 1990, il
pubblico dipendente era stato assolto dal reato di associazione per
delinquere per insussistenza del fatto e prosciolto per amnistia e
prescrizione relativamente ai reati di truffa e falso in bilancio.
A seguito di impugnativa proposta avverso detta sentenza, la Corte
di cassazione, con decisione n. 6149 resa il 28 febbraio 1992 (ma
depositata il 22 maggio 1992), ha dichiarato inammissibile il
ricorso, con la conseguenza che la sentenza della Corte di appello è
divenuta irrevocabile nella stessa data del 28 febbraio 1992.
L'amministrazione centrale di appartenenza (il Ministero delle
finanze) è venuta, però, a conoscenza della citata sentenza n. 6149
del 1992 della Corte di cassazione soltanto il 21 settembre 1992, per
il tramite dell'ufficio periferico che le ha trasmesso la decisione.
Il procedimento disciplinare a carico del dipendente veniva così
avviato, con la contestazione degli addebiti, in data 17 novembre
1992 e concluso con decreto del Ministro in data 9 giugno 1993,
notificato il successivo 14 giugno.
Ciò premesso, il giudice a quo - ricordato che, a tenore
dell'art. 97 del testo unico n. 3 del 1957, il procedimento
disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni "dalla data in cui è
divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od
entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato
all'amministrazione la sentenza stessa", e ritenuta la perentorietà
del primo termine - si duole che la norma impugnata non faccia invece
decorrere i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare almeno
dal verificarsi di un evento certo, quale il deposito della sentenza.
Nell'ordinanza di rimessione si dà atto che, con sentenza n. 264
del 1990, la Corte ha già dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 97 ora impugnato, ma, al fine
di superare la inammissibilità di una mera riproposizione della
stessa questione, si sostiene che il mutato contesto storico-sociale,
dipendente dall'espandersi di fenomeni di illegalità nel campo della
pubblica amministrazione, che non si sarebbe ancora rivelato in tutta
la sua virulenza all'epoca della adozione della sentenza n. 264
citata, giustifica una nuova valutazione del "bilanciamento di
interessi e valori coinvolti" che fece allora la Corte; ciò al fine
di consentire che, con un accurato controllo disciplinare sul
personale pubblico, possa ottenersi la migliore tutela del valore del
buon andamento dell'amministrazione. Ma tale controllo non potrebbe
essere efficacemente esercitato perché, in virtù della norma
censurata, il termine per l'inizio dell'azione disciplinare viene a
decorrere al verificarsi di avvenimenti che l'amministrazione non è
in grado di conoscere tempestivamente perché o non è o non può
costituirsi in giudizio; ciò avviene nel caso di lettura del
dispositivo in udienza (art. 648, comma 2, c.p.p.) o di pronunzia del
provvedimento camerale (artt. 611, 615 c.p.p.).
L'irragionevolezza dell'assetto normativo denunciato emerge ancor
più evidente se si considera la lentezza dei procedimenti penali,
che sovente si concludono con declaratorie di cause estintive dei
reati contestati.
Altro profilo di illegittimità costituzionale della norma
denunciata sarebbe ravvisabile, poi, nel fatto che, mentre
sembrerebbe sussistere nell'ordinamento un implicito, generico
obbligo dell'amministrazione della giustizia "di trasmettere la
notizia dell'irrevocabilità delle sentenze di proscioglimento" alla
amministrazione di appartenenza dell'imputato, mancherebbe però
idonea sanzione per i casi di trasmissione tardiva delle notizie,
tale da non consentire più il tempestivo esercizio dell'azione
disciplinare. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 97,
terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), il quale prevede che il procedimento disciplinare nei
confronti di un dipendente dello Stato deve avere inizio entro 180
giorni "dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza
definitiva di proscioglimento". Si sostiene nell'ordinanza di rinvio
che far decorrere il termine di 180 giorni, entro il quale, a pena di
decadenza, deve essere iniziata l'azione disciplinare, dalla data in
cui la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile è
irragionevole e contrario al principio del buon andamento, per la
difficoltà che la pubblica amministrazione incontra a conoscere il
momento in cui tale evento si verifica indipendentemente dal deposito
della sentenza conclusiva dell'iter processuale.
È stata altresì sollevata questione di legittimità
costituzionale della medesima norma, in riferimento agli stessi
parametri costituzionali sopra detti, nella parte in cui essa non
prevede a carico dei funzionari dell'amministrazione della giustizia
un espresso obbligo, sanzionato penalmente o amministrativamente, di
trasmettere la notizia della intervenuta irrevocabilità della
sentenza di proscioglimento alla pubblica amministrazione di
appartenenza del dipendente, ai fini del tempestivo esercizio
dell'azione disciplinare.
2.1. - La prima questione è fondata, relativamente al profilo in
cui è censurata l'irrilevanza della data di deposito del
provvedimento che determina o dichiara la formazione del giudicato
penale di proscioglimento.
Come la stessa ordinanza di rimessione mostra di farsi carico, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma,
del testo unico degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957, è
stata già esaminata da questa Corte che la dichiarò non fondata con
la sentenza n. 264 del 1990.
La questione oggetto del presente giudizio è stata prospettata,
però, in termini diversi da quelli disattesi con la citata sentenza,
che escluse la possibilità di una pronuncia correttiva, nei termini
allora invocati. Nell'ordinanza di rinvio si sottolineava l'esigenza
che il detto termine di 180 giorni, stabilito a pena di decadenza per
l'esercizio dell'azione disciplinare, decorresse, invece che dalla
data in cui la sentenza definitiva fosse divenuta irrevocabile, dalla
data della comunicazione della sentenza stessa da parte degli uffici
giudiziari all'amministrazione di appartenenza del dipendente. In
relazione a questa prospettazione, la Corte ha ritenuto, nella
menzionata sentenza n. 264 del 1990, che nel bilanciamento tra i
contrapposti interessi, quale "quello dell'amministrazione a non
vedersi impedito l'esercizio del potere disciplinare e quello
dell'impiegato a vedere definita la sua posizione", non fosse
irragionevole far decorrere tale termine di 180 giorni da un evento
obiettivo e certo quale il passaggio in giudicato della sentenza
penale definitiva di proscioglimento, in luogo di un evento incerto,
quale quello della comunicazione della sentenza all'amministrazione,
rimesso all'iniziativa o alla collaborazione degli addetti agli
uffici giudiziari.
2.2. - Nel presente giudizio la questione viene prospettata sotto
un profilo diverso, in quanto si denuncia l'irragionevolezza della
norma ponendosi in risalto, come si è ricordato, le difficoltà che
incontra l'amministrazione a conoscere, prima del deposito della
sentenza (o ordinanza) terminativa del processo, il momento in cui si
è verificata la irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento
quando, come nella specie, questo momento non coincida, perché
precedente, con il deposito della sentenza (o ordinanza) con cui
l'iter processuale si conclude.
Orbene, proprio muovendo dalle considerazioni svolte nella
menzionata sentenza n. 264 del 1990 - secondo cui risponde alle
esigenze di bilanciamento fra i contrapposti interessi riferire ad un
evento certo la decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio
dell'azione disciplinare - non può considerarsi ragionevole ancorare
il decorso del termine anzidetto ad un evento che non presenta i
requisiti di certezza che soli possono derivare dal deposito del
provvedimento che conclude il processo, quando tale deposito sia
successivo alla data di formazione del giudicato di proscioglimento
(adottato per motivi diversi da quelli dell'insussistenza del fatto e
della non commissione del fatto da parte dell'imputato).
In proposito, si deve osservare che la norma impugnata si riferisce
genericamente, nello stabilire il dies a quo del termine di decadenza
di 180 giorni, alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza
di proscioglimento.
Ma questo evento può verificarsi sia per effetto della stessa
sentenza (poi divenuta) irrevocabile, come nel caso di sentenza di
merito non impugnata nel termine stabilito dalla legge, sia per
effetto di altro provvedimento, emesso dal giudice investito
dell'impugnazione avverso l'anzidetta sentenza, provvedimento a sua
volta divenuto irrevocabile.
Mentre è da ritenersi pacifico che, nel caso in cui si tratti di
sentenza di merito non impugnata, l'irrevocabilità della pronuncia
non può prescindere dal deposito della relativa motivazione,
necessariamente anteriore, diverso è il caso della sentenza di
merito impugnata, anche tardivamente.
Basta al riguardo considerare, fra le varie possibili, l'ipotesi,
verificatasi nel giudizio a quo, in cui l'irrevocabilità maturi a
seguito di declaratoria di inammissibilità (o, anche, di rigetto)
del ricorso per Cassazione, formandosi il giudicato di
proscioglimento alla data della lettura del dispositivo (art. 648,
comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale), ma
verificandosi il deposito della motivazione in un tempo, anche
sensibilmente, successivo (cfr. art. 617 c.p.p.). Analogamente, può
verificarsi una significativa scissione temporale tra data di
formazione del giudicato e deposito del provvedimento conclusivo
dell'intero iter processuale quando questo sia rappresentato da una
declaratoria di inammissibilità del gravame, segnatamente per
tardività dell'impugnazione proposta; vicenda, questa, che comporta,
secondo gli orientamenti della giurisprudenza, la formazione del
giudicato con decorrenza dalla scadenza del termine per impugnare la
pronuncia di merito, solo formalmente dichiarata dalla successiva
decisione del giudice dell'impugnazione.
2.3. - A seguirsi la disposizione censurata, che prescinde in ogni
caso dal momento di deposito del provvedimento giurisdizionale che
conclude in via definitiva l'iter del processo, determinando o
dichiarando l'irrevocabilità della statuizione di proscioglimento,
si manifesta, come posto in risalto nell'ordinanza di rinvio, una reale incertezza per l'amministrazione: sia in ordine alla conoscenza
tempestiva della data di irrevocabilità, giacché, in particolare
nella seconda ipotesi sopra fatta, è pendente comunque una
impugnazione, anche se successivamente ne sia verificata
l'inammissibilità; sia in ordine alla valutazione del fatto da
apprezzare in ambito disciplinare, conoscibile talvolta nella sua
completezza oggettiva e soggettiva solo in base alla motivazione del
provvedimento conclusivo dell'intero processo.
Nelle ipotesi considerate, dunque, l'esercizio dell'azione
disciplinare potrebbe risultare aleatorio o anche precluso,
risultandone vulnerato quel requisito di certezza obiettiva
sottolineato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 264 del
1990, quale elemento di ragionevole bilanciamento dei contrapposti
interessi sottesi alla potestà disciplinare della pubblica
amministrazione.
2.4. - Da quanto precede risulta il contrasto della norma
impugnata con i parametri costituzionali invocati, sia sotto il
profilo della ragionevolezza che sotto quello del buon andamento
della pubblica amministrazione, perché, prescindendosi dal momento
del deposito del provvedimento (sentenza o ordinanza) che dichiara o
che stabilisce l'irrevocabilità del proscioglimento, per determinare
l'evento dal quale decorre il termine previsto per l'inizio del
procedimento disciplinare, si rende estremamente difficoltoso
l'esercizio della relativa potestà amministrativa, che può
addirittura risultare in talune ipotesi impedita.
Per ricondurla a conformità con i parametri costituzionali detti,
la norma impugnata deve essere pertanto dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o
ordinanza che pronunci in sede di impugnazione, che il procedimento
disciplinare debba avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento,
indipendentemente dalla data di deposito della decisione, conclusiva
dell'iter processuale, resa appunto in sede di impugnazione, se detta
data sia successiva a quella di formazione del giudicato di
proscioglimento.
3. - La questione relativa alla richiesta addizione normativa di
un obbligo positivo e sanzionato espressamente, a carico dei
"funzionari del Ministero di grazia e giustizia" (recte: dei
responsabili amministrativi degli uffici giudiziari), di
comunicazione della notizia della intervenuta irrevocabilità della
sentenza terminativa, già disattesa da questa Corte nella citata
sentenza n. 264 del 1990, deve, per le considerazioni ivi svolte,
essere dichiarata manifestamente infondata, tanto più alla luce
dell'accoglimento della prima questione sollevata, idoneo a garantire
le esigenze poste dal remittente a base dell'ulteriore censura, senza
interferire in ambiti di scelte affidate alle determinazioni legislative nella materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 97, terzo
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza
che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare
deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla
data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del
procedimento, se successiva alla data in cui si verifica
l'irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), relativamente alla parte in cui non
prevede a carico dei responsabili degli uffici giudiziari un obbligo
di trasmissione della notizia della irrevocabilità della sentenza di
proscioglimento alla pubblica amministrazione di appartenenza del
dipendente sottoposto a procedimento penale, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte