Corte costituzionale

Ordinanza n. 374/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/11/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 566legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 383 e 566,

comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 29 novembre 1997 dal pretore di Livorno, iscritta al n. 58

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che, in presenza di un imputato condotto davanti a lui

perché arrestato ad opera di privati per il reato di furto aggravato

ex art. 625, n. 2, prima parte, del codice penale, per la convalida e

per il contestuale giudizio direttissimo, il pretore di Livorno,

sospeso il giudizio sulla convalida ed applicata all'imputato la

misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha,

con ordinanza del 29 novembre 1997, denunciato, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, gli artt. 383 e 566 del codice di

procedura penale;

che, premesso che nel caso di specie l'arrestato non è stato

presentato al pretore dagli stessi ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria che hanno proceduto all'arresto o che hanno avuto in

consegna l'arrestato, secondo il giudice a quo l'art. 383 del codice

di procedura penale violerebbe l'art. 2, n. 32, della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, non essendo prevista alcuna conseguenza quando

tale presentazione avvenga non ad opera dei predetti ma da parte di

ufficiali od agenti che non hanno avuto in consegna l'arrestato,

derivandone che "le condizioni della flagranza vengono riferite al

giudice doppiamente de relato";

che l'art. 566, comma 2, contrasterebbe, invece, con l'art. 2, n.

43, della legge-delega, il quale prevede che solo il pubblico

ministero e non anche la polizia giudiziaria possa presentare

l'imputato al giudice per il giudizio direttissimo;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

Considerato che entrambe le questioni sono manifestamente

infondate: la prima, in quanto l'ultima sub-direttiva dell'art. 2,

n. 32, della legge-delega si limita a prescrivere l'"obbligo della

polizia di porre a disposizione del pubblico ministero al più presto

e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le

persone arrestate o fermate", senza nulla disporre in ordine

all'ufficiale di polizia giudiziaria che deve procedere alla

presentazione, tanto più nei casi, come quello di specie, in cui si

sia proceduto a seguito di arresto ad opera di privati, un istituto

del quale il rimettente non contesta la legittimità costituzionale;

quanto alla seconda, perché la presentazione per il giudizio

direttissimo da parte degli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria non rappresenta un'attività ad iniziativa della polizia

giudiziaria, ma una sorta di attività delegata dal pubblico

ministero e che si esplica sotto il costante controllo di

quest'ultimo, al quale deve essere data immediata notizia

dell'arresto e che, a norma dell'art. 566, comma 1, del codice di

procedura penale, è tenuto a formulare l'imputazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 383 e 566, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte