Sentenza n. 379/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 12 luglio 1999 dal Tribunale di Monza nel
procedimento civile vertente tra il Fallimento "Progetto Cam" s.r.l.
e la Banca popolare di Milano, iscritta al n. 590 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio civile promosso dalla curatela del
fallimento della P.C. s.r.l. nei confronti di una banca il Tribunale
di Monza in composizione monocratica ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli articoli 3,
primo comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della
Costituzione, nella parte in cui tale norma assoggetta a revocatoria
fallimentare anche atti leciti e doverosi come i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili effettuati dal fallito, nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento.
Osserva innanzitutto il giudice a quo che la questione è
rilevante ai fini della decisione, perché la domanda sulla quale
egli è chiamato a pronunciarsi impone l'applicazione della norma
impugnata; oltre a ciò, la domanda non sembra poter essere respinta
ictu oculi, perché da un lato il curatore del fallimento ha già
dimostrato che la banca convenuta era a conoscenza dello stato di
decozione del debitore, dall'altro i pagamenti eseguiti da
quest'ultimo in favore della banca risultano compiuti in presenza di
scoperti di conto corrente, sicché dovrebbero considerarsi
revocabili in base alla pacifica giurisprudenza della Cassazione.
Ciò posto in punto di rilevanza, il Tribunale di Monza ritiene
che la norma impugnata sia in conflitto con i citati parametri
costituzionali.
La violazione dell'art. 3 della Costituzione consegue
all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di
cassazione con la sentenza 11 novembre 1998, n. 11350, ormai da
assumersi in termini di diritto vivente, secondo cui le imprese
esercenti un'attività in regime di monopolio legale sono escluse
dalla revocatoria fallimentare, in quanto il monopolista non può
rifiutarsi di contrarre con chiunque glielo chieda. Sostiene il
giudice a quo che le argomentazioni usate dalle Sezioni unite,
peraltro da lui non condivise in relazione al caso del monopolista,
consentono di ravvisare una violazione del principio di uguaglianza,
perché, trattandosi della revoca di atti solutori, non c'è motivo
per differenziare il pagamento compiuto in favore del monopolista
legale rispetto a quello eseguito in favore di qualsiasi altro
creditore. La revocatoria si giustifica per gli atti previsti
dall'art. 67, primo comma, legge fallimentare; ma tutti i pagamenti
di cui al secondo comma di detto articolo debbono ritenersi atti
dovuti, indipendentemente dalla situazione di chi li riceve, perché
il debitore è obbligato ad eseguirli ed anche il creditore è tenuto
a riceverli, a meno di non voler incorrere nella mora credendi; da
tanto deriva che la diversificazione compiuta dalle Sezioni unite si
risolve in una violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Quanto agli ulteriori parametri costituzionali invocati, il
rimettente osserva che il sistema attualmente vigente priva tutti i
creditori, senza distinzioni, della possibilità di fruire di una
tutela processuale preventiva contro il rischio di revocatoria dei
pagamenti ricevuti. Ed infatti, nonostante una certa giurisprudenza
riconosca al creditore il diritto di avvalersi dell'art. 1461 cod.
civ. in presenza di una situazione di dissesto economico della
controparte, vero è che, qualora il debitore, benché in
difficoltà, offra regolarmente il proprio adempimento, il creditore
deve accettarlo, perché l'art. 1461 citato non può essere, in
realtà, applicato in un caso del genere. Ne deriva che l'unico
strumento a disposizione del creditore per evitare le conseguenze
della revocatoria fallimentare è quello di rifiutare l'adempimento,
incorrendo negli effetti della mora credendi anche se il creditore,
per costante giurisprudenza, non può mai ritenersi obbligato a tale
comportamento, essendo l'adempimento un atto comunque lecito.
È evidente, perciò, che ammettere l'esercizio della revocatoria
fallimentare nei confronti dei pagamenti eseguiti con mezzi normali
è irrazionale e non risulta in sintonia con la struttura tipica di
quest'azione, che si fonda sul principio della frode alle ragioni dei
creditori; né costituisce adeguata tutela di questi ultimi il fatto
che la curatela del fallimento sia onerata della prova circa la
cosiddetta scientia decoctionis. Il sacrificio delle ragioni
creditorie in funzione dell'attuazione della par condicio potrebbe
legittimamente giustificarsi, a detta del Tribunale di Monza,
soltanto in relazione ai pagamenti eseguiti successivamente alla
dichiarazione di fallimento, secondo il dettato dell'art. 44 della
legge fallimentare, perché l'esistenza di una procedura già aperta
dà ragione della deroga alle regole comuni che impongono al debitore
l'adempimento dei debiti scaduti ed al creditore l'accettazione di
tale adempimento. E d'altronde il debitore, benché ormai prossimo al
fallimento, è tenuto all'adempimento delle proprie obbligazioni
secondo quanto risulta indirettamente dagli artt. 54 e 55 della legge
fallimentare, che pongono a suo carico l'onere di ristorare gli
interessi moratori maturati prima della dichiarazione di fallimento a
causa dell'eventuale inadempimento.
Nella norma impugnata, infine, il giudice a quo ravvisa anche una
violazione dell'art. 41 Cost., poiché la stessa "pone un limite
insormontabile alla autodeterminazione dei terzi contraenti del
fallito anche nel libero esercizio di un'attività economica
perfettamente lecita, non già impedendola direttamente (...), ma
sanzionandola successivamente nella fase del rapporto riguardante
l'esecuzione satisfattiva".
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto
1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in
cui assoggetta a revocatoria fallimentare anche atti leciti e
doverosi come i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati
dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con
mezzi normali di pagamento.
Il giudice del Tribunale di Monza ravvisa un contrasto della
predetta norma con gli articoli 3, 24 e 41 Cost.:
a) per lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza,
in relazione all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite
della Corte di cassazione (sentenza 11 novembre 1998, n. 11350),
assunto in termini di diritto vivente, secondo cui le imprese
esercenti un'attività in regime di monopolio legale sono escluse
dalla revocatoria fallimentare, non esistendo in subiecta materia
un'effettiva distinzione tra la posizione del legalmonopolista e
quella di qualsiasi altro creditore;
b) per mancanza di una tutela processuale adeguata per il
creditore di prestazioni liquide ed esigibili, che si trova costretto
a scegliere tra l'accettazione dell'adempimento offertogli dal
debitore, con conseguente esposizione al rischio della revocatoria,
ed il rifiuto del medesimo, con applicazione delle norme sulla mora
credendi; il tutto in presenza di un pagamento che il debitore aveva
l'obbligo di compiere e che il creditore aveva il pieno diritto -
dovere di ricevere;
c) per lesione della libertà d'iniziativa economica, in quanto
la norma "pone un limite insormontabile alla autodeterminazione dei
terzi contraenti del fallito anche nel libero esercizio di
un'attività economica perfettamente lecita, non già impedendola
direttamente (...), ma sanzionandola successivamente nella fase del
rapporto riguardante l'esecuzione satisfattiva".
2. - La questione è infondata.
3. - L'azione revocatoria fallimentare, pur collocandosi sulla
linea della revocatoria ordinaria e pur essendo, perciò, un mezzo di
conservazione della garanzia patrimoniale, si inserisce nel
particolare àmbito della procedura fallimentare, la quale ha
connotati peculiari che danno ragione delle notevoli diversità
esistenti tra i due tipi di azione. È noto che principi animatori
della materia fallimentare sono quelli dell'universalità
dell'esecuzione (che si rivolge contro l'intero patrimonio del
fallito anziché contro uno o più singoli beni) e della sua
concorsualità, da intendersi nel senso che tutti i creditori hanno
diritto di partecipare all'attività di liquidazione e di soddisfarsi
sul ricavato in posizione di tendenziale parità.
La centralità della par condicio creditorum - rafforzata dalla
previsione, in certi casi, del reato di bancarotta - è stata
ribadita anche da questa Corte (v. sentenze n. 32 del 1992 e n. 204
del 1989), costituendo nell'attuale disciplina la chiave di lettura
di vari istituti, fra i quali la revocatoria fallimentare. È quindi
evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori può
significare anche derogare alle regole generali, per consentire la
ricostruzione del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i
creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione,
eventuali perdite.
In relazione alle esigenze ora descritte, il legislatore ha
costruito l'azione revocatoria fallimentare per contemperare
l'interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la
maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con
quello al normale svolgimento dell'attività economica ed alla
stabilità dei diritti. La legge, perciò, ha modulato la revocatoria
in relazione alla diversità degli atti compiuti dal fallito nel
cosiddetto periodo "sospetto" che precede la dichiarazione di
fallimento periodo che può essere di uno oppure di due anni -
graduando l'onere della prova della conoscenza o dell'ignoranza dello
stato di insolvenza a seconda della maggiore o minore idoneità
dell'atto a suscitare il ragionevole dubbio che possa essere stato
compiuto allo scopo di favorire o danneggiare certi creditori.
Rispetto a tale coerente disegno normativo, altre leggi ritengono
tuttavia giustificate varie deroghe all'art. 67, espressamente
disponendo che determinati atti o pagamenti non siano assoggettati a
revocatoria fallimentare (così l'art. 6 della legge 21 febbraio
1991, n. 52, richiamato anche dal giudice a quo e l'art. 4, comma 3,
della legge 30 aprile 1999, n. 130).
4. - L'ordinanza di rimessione, anche in considerazione
dell'esistenza di questi casi legali di esclusione delle normali
regole della revocatoria fallimentare, invoca - a sostegno della
presunta lesione del principio di eguaglianza ed al fine di una
generale esclusione della revocatoria prevista dal secondo comma
dell'art. 67 - l'ulteriore deroga del monopolista legale,
riconosciuta dalla citata sentenza delle Sezioni unite della
Cassazione. Da quest'ultima esclusione, di derivazione
giurisprudenziale, il Tribunale di Monza, pur dimostrando di non
condividere le argomentazioni della Corte suprema, deduce che gli
atti di pagamento eseguiti con mezzi normali nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento non dovrebbero essere mai revocabili,
poiché nessuna sostanziale differenza è ravvisabile tra il
monopolista legale e qualsiasi altro creditore.
La censura del giudice rimettente in riferimento al principio di
eguaglianza è priva di fondamento. Egli, infatti, invoca un tertium
comparationis consistente non in una norma derogatoria, ma in
un'interpretazione della giurisprudenza su una particolare ipotesi di
esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista), per
farne discendere la necessità, sul piano costituzionale, della
caducatoria della stessa regola prevista dalla norma impugnata per
tutte le ipotesi di pagamento di debiti liquidi ed esigibili con
mezzi normali. Ed è altresì innegabile che le due situazioni
giuridiche messe a confronto non sono omogenee.
A quest'ultimo proposito, senza prendere posizione sulla delicata
questione, dibattuta dinanzi ai giudici ordinari e prospettata
nell'ordinanza di rimessione, circa la possibilità o meno di
riconoscere una differenza tra creditore legalmonopolista ed altri
creditori in relazione al diritto di avvalersi dell'art. 1461 cod.
civ. in caso di crisi patrimoniale del debitore, certo è che, ai
sensi dell'art. 2597 cod. civ., il monopolista, a differenza degli
altri imprenditori, ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda
le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, con il
consequenziale affidamento sulla controprestazione.
5. - In ordine alla censura di irragionevolezza della norma, è
sufficiente osservare che l'assoggettabilità degli atti leciti di
pagamento alla revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 67
legge fallimentare trova adeguata giustificazione nelle esigenze di
tutela della par condicio cui sopra si è fatto cenno. Il legislatore
non ha trascurato di considerare le differenze rispetto alle ipotesi
di cui al primo comma di detta norma (pagamenti con mezzi anormali e
atti a titolo oneroso viziati da grave squilibrio nella
controprestazione), riservando per i debiti scaduti e per gli atti
normali di pagamento un trattamento meno rigoroso, che si concretizza
nella maggior brevità del periodo sospetto e nell'onere della prova
della scientia decoctionis posto a carico del curatore.
Appare improprio, inoltre, prospettare l'alternativa degli
strumenti a disposizione del creditore nel rifiuto dell'adempimento,
con la conseguente mora credendi o nell'accettazione del pagamento
col rischio della revocatoria; e ciò per farne discendere una
violazione dell'art. 24 della Costituzione. Da un lato, invero,
questa norma costituzionale riguarda le garanzie processuali e non
quelle sostanziali; dall'altro, il creditore non incorre nella mora
quando non riceve il pagamento per un motivo legittimo (art. 1206
cod. civ.). In ogni caso, se egli accetta detto pagamento,
potenzialmente soggetto al rischio della revocatoria, non
necessariamente dovrà soccombere nell'eventuale giudizio che il
curatore dovesse promuovere, proprio in considerazione delle
precedenti osservazioni sull'onere della prova.
6. - Ugualmente priva di fondamento è la censura proposta dal
rimettente, peraltro in via residuale, relativa all'art. 41 della
Costituzione.
Deve in proposito considerarsi che tale norma, dopo avere
proclamato la libertà dell'iniziativa economica privata, soggiunge
che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale".
Invero questa Corte ha precisato, in altra e diversa situazione, che
l'attuale regolazione della revocatoria fallimentare "rientra
comunque nel bilanciamento - non irragionevolmente operato dal
legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità - con la
utilità sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto
funzionamento del mercato e con la parità di trattamento tra tutti i
creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice" (sentenza
n. 110 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo
comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della
Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Monza con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte