Sentenza n. 38/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1966 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, nn.
2, 3 e 4, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, promossi con
cinque ordinanze emesse il 14 gennaio 1964 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi di Ajroldi Luigi ed
altri, Mastrogiovanni Tasca Lucio, Società Raytheon - Elsi ed altri,
Carpinteri Vitale Francesco ed altri e Pottino Gaetano ed altri contro
la Regione siciliana e il Comune di Palermo ed altri, iscritte ai un.
55, 71, 115, 119 e 132 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 2 maggio 1964, n. 126
del 23 maggio 1964, n. 182 del 25 luglio 1964 e n. 212 del 29 agosto
1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione del Presidente della Regione siciliana, di
Ajroldi Luigi ed altri, di Mastrogiovanni Tasca Lucio, della Società
Raytheon-Elsi ed altri, di Agnello Luigi e Guido e del Comune di
Palermo;
udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Guido Aula, Salvatore Orlando Cascio, Enrico
Restivo, Luigi Maniscalco Basile e Antonio Sangiorgi, per le parti
private, l'avv. Camillo Orlando, per il Comune di Palermo, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Alcuni gruppi di proprietari di zone di terreno comprese nel
perimetro del piano regolatore generale per la città di Palermo, con
separati ricorsi, hanno impugnato davanti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana: nei confronti della Regione,
del Comune di Palermo e di altri convenuti, il decreto del Presidente
della Regione in data 28 giugno 1962, n. 110/A (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione n. 9 del 3 febbraio 1963), che ha
approvato il predetto piano regolatore, chiedendone l'annullamento, con
gli atti del procedimento amministrativo, inerenti al decreto stesso.
Con cinque ordinanze della stessa data (14 gennaio 1964, un. 55,
71, 115, 119 e 132 del Registro ordinanze 1964), il Consiglio di
giustizia amministrativa, ritenendola rilevante ai fini della
definizione del giudizio, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, nn. 2, 3 e 4, della legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150, in riferimento all'art. 42, commi secondo e
terzo, della Costituzione. Circa la non manifesta infondatezza, il
Consiglio di giustizia amministrativa, per quanto attiene al dedotto
contrasto con il secondo comma dell'art. 42, in sintesi ha osservato:
1) che, in questa disposizione sarebbe contenuta una riserva di
legge, non soltanto relativamente al modo di acquisto e al godimento
del diritto di proprietà, ma altresì riguardo ai limiti che possono
essere autoritativamente imposti sulla proprietà privata
nell'interesse generale;
2) che, appunto in relazione alle accennate limitazioni, dalla
riserva di legge conseguirebbe che soltanto il legislatore dovrebbe
preventivamente determinarne in astratto la natura, le caratteristiche
e l'estensione pur rimettendone ai competenti organi amministrativi
l'applicazione, in concreto, nei singoli casi;
3) che invece nel n. 2 del citato art. 7, sarebbe contenuto un
generico deferimento all'autorità amministrativa di "imporre vincoli
di zona da osservarsi nell'edificazione", delineando in tal modo un
criterio meramente territoriale, senza stabilirne alcun altro per la
determinazione delle caratteristiche e dell'ampiezza dei vincoli
consentiti nell'ambito della zona; ed, in particolare, senza indicare
fino a che punto possa, da tali vincoli, restare compresso il diritto
di proprietà e possano essere imposti eventualmente anche obblighi ed
oneri positivi di fare, essendo da tenere anche presente che, in base
all'art. 40 della predetta legge urbanistica, i vincoli di zona non
sono indennizzabili.
In collegamento con l'accennato profilo di incostituzionalità il
Consiglio di giustizia amministrativa ha inoltre rilevato, in linea
generale, che, dai precetti, contenuti nell'art. 42 della Costituzione,
risulterebbe implicita l'esigenza che le accennate limitazioni non
dovrebbero incidere radicalmente sul contenuto del diritto dominicale,
ma dovrebbero riguardare soltanto la compressione di facoltà
accessorie, o soltanto l'attenuazione di facoltà essenziali al diritto
stesso.
Che se invece, si osserva nelle ordinanze, dall'imposizione dei
vincoli derivasse la soppressione degli attributi essenziali, inerenti
al godimento ed all'utilizzazione della proprietà privata, pur senza
che si proceda all'espropriazione, potrebbe profilarsi anche un
contrasto col terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, un'elusione
cioè dello spirito informatore di tali precetti, i quali riconoscono e
garantiscono la proprietà, ammettendone restrizioni per finalità
sociali d'interesse generale e sociale.
L'opinione seguita da un prevalente indirizzo giurisprudenziale,
nel senso che il diritto all'indennizzo sorgerebbe soltanto dal
trasferimento coattivo della proprietà, non escluderebbe che se si
considerassero compresi nelle limitazioni anche vincoli dai quali
derivasse un pregiudizio, sostanzialmente analogo a quello prodotto dal
procedimento formale dell'espropriazione, potrebbe ipotizzarsi un caso
di eccesso di potere legislativo; poiché si utilizzerebbe il potere di
imposizione dei limiti (comma secondo dell'art. 42 della Costituzione)
per fini ed effetti diversi, equivalenti cioè ad una vera e propria
espropriazione (comma terzo dell'art. 42), con la soppressione del
diritto all'indennizzo, oggetto della garanzia preveduta ed imposta da
tale precetto.
Applicando gli accennati principi fattispecie che hanno formato
oggetto dei ricorsi in sede di giustizia amministrativa, nelle
ordinanze si prospetta il dubbio di un contrasto, con i precetti
costituzionali, delle disposizioni della legge urbanistica circa i
vincoli sulle zone destinate a "verde pubblico"; vincoli che, sebbene
compresi in una categoria di limiti in qualche modo, determinata dalla
legge (art. 7, n. 3), peraltro sottrarrebbero, immediatamente ed a
tempo indeterminato, ai proprietari l'jus aedificandi. Il quale si
prospetterebbe come essenziale, in relazione alla natura pacificamente
edificatoria delle aree, gravate da tale vincolo, senza che ai
proprietari sia riconosciuto alcun diritto all'indennizzo. Questo
diritto, infatti, sussisterebbe soltanto nel caso in cui il Comune
procedesse all'espropriazione dell'area per adibirla alle finalità
predette; esproprio per il quale non sarebbe preveduta alcuna
determinazione di tempo.
Analoghe considerazioni si leggono nelle ordinanze n. 71 e n. 115,
oltreché per le aree destinate a verde pubblico anche per quelle
assoggettate al vincolo di "verde privato" e di "verde agricolo", come
pure per le zone destinate ad edificazione scolastica (art. 7, n. 4,
della legge).
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto invece
manifestamente infondata la questione, che era stata sollevata in
alcune controversie sottoposte al suo esame, relativa all'art. 6,
secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1956, n. 12
(contenente provvedimenti per il piano regolatore di Palermo e per il
piano regolatore di coordinamento), in quanto si assumeva contrastante
con gli artt. 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana.
Le anzidette ordinanze sono state regolarmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
I ricorrenti, nei giudizi avanti al Consiglio di giustizia
amministrativa, costituiti in questa sede, sono rappresentati dagli
avvocati Aula, Orlando Cascio, Restivo, Maniscalco Basile e Sangiorgi,
depositando nei termini di rito le deduzioni.
Si sono pure costituiti il Comune di Palermo rappresentato dagli
avvocati Greco Scribani, Camillo Orlando, Noto Sardegna e Sansone,
depositando le deduzioni il 2 maggio, il 20 giugno e il 31 luglio 1964;
il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione,
rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le
deduzioni il 2, il 13 e il 16 aprile 1964, il 16 maggio, il 26 e il 28
giugno successivi.
Le difese delle parti, nelle deduzioni, si riportano
sostanzialmente alle ordinanze di rimessione, sia per quanto attiene
alle disposizioni denunziate, sia riguardo alle argomentazioni ed alle
conclusioni.
Nei predetti scritti difensivi si pone in rilievo il fatto che il
n. 2 dell'art. 7 della legge urbanistica lascerebbe all'Amministrazione
un potere pressoché illimitato, mentre una corretta interpretazione
del precetto costituzionale (art. 42 comma secondo) condurrebbe a
ritenere che la norma ordinaria, non soltanto dovrebbe stabilire i
confini dei poteri dell'Amministrazione nella pianificazione
urbanistica, ma altresì individuare, con rigorosa previsione, i
vincoli di zona e le caratteristiche afferenti ai medesimi, o quanto
meno, le categorie dei vincoli da imporre nelle singole zone.
Per ciò che riguarda poi la seconda questione, relativa
all'indennizzo per i vincoli nelle varie zone, si pone in rilievo che
si tratterebbe di limitazioni di immediata attuazione e di carattere
permanente, perciò assimilabili ad una vera e propria espropriazione,
col conseguente diritto all'indennità.
La difesa del Comune di Palermo, circa la riserva di legge obietta,
in sostanza, che il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, in
relazione allo spirito informatore della norma ed in conformità ai
precedenti storici e tradizionali, col deferire alla legge, non
soltanto il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata, ma
anche la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e le
limitazioni, intenderebbe riferirsi al potere generale dello Stato. Il
quale, attraverso le norme legislative, stabilirebbe il regime e il
funzionamento del diritto di proprietà nell'ordinamento, in vista
della funzione sociale, alla quale esso deve essere indirizzato. E ciò
a differenza del terzo comma dello stesso art. 42, dove il termine
"legge" sarebbe usato in senso tecnico, per la determinazione dei casi
in cui la proprietà privata può essere espropriata. Dovendosi
peraltro rilevare che la riserva di legge, contenuta nel predetto terzo
comma lascerebbe, data la genericità della statuizione, un ampio campo
di discrezionalità a favore dell'Amministrazione, apponendo soltanto
il limite dell'interesse generale. Onde, anche se si ammettesse che,
pure nel secondo comma fosse contenuta una riserva di legge, questa non
potrebbe avere una portata più rigorosa di quella risultante dal terzo
comma.
Conclude quindi, su questo punto, ai fini dell'infondatezza della
questione, ponendo il dilemma: o il secondo comma dell'art. 42, non
contiene alcuna riserva di legge; oppure se si riscontrasse tale
riserva sarebbe del tutto relativa analogamente a quella contenuta nel
terzo comma.
Del pari infondata sarebbe, secondo la difesa del Comune, la
questione relativa alla violazione del terzo comma dell'art. 42.
Si sostiene, in proposito, che l'indennizzo sarebbe preveduto non
già per le limitazioni anche estese, delle facoltà di edificare,
bensì soltanto per il caso in cui l'Amministrazione procedesse
all'espropriazione delle aree gravate dal vincolo.
L'indennizzo, infatti, non avrebbe una funzione risarcitoria, di
carattere generale, per ogni e qualsiasi limitazione imposta alla
proprietà privata per ragioni di interesse generale, bensì una
finalità specifica e determinante di controprestazione, quando si
proceda al trasferimento della titolarità del bene. Donde la
conseguenza che le disposizioni della legge urbanistica, denunziate con
le ordinanze, non violerebbero il comma terzo dell'art. 42, salvo che
si giungesse ad un'applicazione analogica della norma stessa, non
consentita in questa sede, in quanto importerebbe un completamento o
una correzione della legge ordinaria.
L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni, non contesta che, nel
secondo comma dell'art. 42 sarebbe contenuta una riserva di legge di
carattere relativo. Ritiene però che nessuna violazione potrebbe
riscontrarsi nella disposizione impugnata, poiché in essa, si
riscontrerebbe una sufficiente determinazione del contenuto dei vincoli
urbanistici, tenuto conto sia della finalità della legge, sia del
fatto stesso della "zonizzazione", con le particolari caratteristiche
inerenti a ciascuna zona, in cui è diviso il territorio comunale dal
piano regolatore.
Per ciò che riflette poi la seconda questione sollevata dalle
ordinanze, l'Avvocatura accenna all'inammissibilità della questione
stessa, in quanto la si volesse considerare sotto il profilo di un
eccesso di potere legislativo riguardo alla portata, estensione ed
effetti dei limiti: indagine che non sarebbe consentita in questa sede,
secondo la giurisprudenza di questa Corte.
Si tratterebbe comunque di questione infondata.
Muovendo dal presupposto che i vincoli, di che trattasi, non
comportano alcun trasferimento, ne della proprietà né delle facoltà
ad essa inerenti, in favore della pubblica Amministrazione, si osserva
che tali vincoli sarebbero compresi nell'ambito del secondo comma
dell'art. 42 della Costituzione. Costituirebbero perciò vere e proprie
limitazioni imposte nell'interesse generale e sociale, non equiparabili
ad espropriazioni delle facoltà attribuite ai proprietari:
espropriazioni che potrebbero invece effettuarsi in base al piano
particolareggiato di esecuzione.
Non sussisterebbe quindi nessuna elusione del precetto contenuto
nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Conclude pertanto perché si dichiarino non fondate le questioni
sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa.
Le difese di alcuni gruppi di proprietari hanno depositato memorie
in data 19, 20 e 21 ottobre 1965, nelle quali si dà un ulteriore
sviluppo alle tesi già enunciate nelle deduzioni a sostegno della
incostituzionalità delle disposizioni impugnate.
Circa l'inosservanza della riserva di legge, pur confermandosi il
concetto che si tratterebbe di riserva di carattere assoluto, si fa
rilevare tuttavia (con ampi richiami alla giurisprudenza di questa
Corte) che l'illegittimità non potrebbe negarsi anche se si ritenesse,
come sostiene l'Avvocatura, trattarsi di riserva relativa. La
disposizione della legge urbanistica, infatti, non avrebbe posto alcun
limite al potere discrezionale dell'Amministrazione, non essendo
neppure circoscritto a particolari categorie di vincoli. Né, d'altra
parte, sarebbe sufficientemente delimitato in vista delle finalità
della legge, in quanto intesa alla pianificazione; ovvero per il fatto
della "zonizzazione"; dato che la legge non fornisce criteri atti a
stabilire le caratteristiche delle varie zone con i conseguenti
vincoli.
In altra memoria si fa altresì notare, per chiarire vieppiù la
deficienza della norma impugnata rispetto alla riserva di legge, che
soltanto in base ad un'interpretazione giurisprudenziale, vi sarebbero
compresi tra i vincoli di zona oltre al "verde pubblico" anche il
"verde privato", il "verde agricolo", i vincoli monumentali ecc.; dal
che ne sarebbe derivato un indiscriminato potere dell'Amministrazione,
di imporre alla proprietà privata limitazioni di varia natura, a tempo
indeterminato, senza alcun indennizzo e senza procedere
all'espropriazione. Situazione analoga si sarebbe altresì creata per
l'inutilizzazione edilizia in attesa della realizzazione di opere di
pubblico interesse (art. 7, n. 4).
Particolare rilievo viene dato in tutte le memorie alla dedotta
violazione del comma terzo dell'art. 42 della Costituzione.
Muovendo dal presupposto, sancito dal secondo comma dell'art. 42
della Costituzione, che la proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, si sostiene, in sostanza, che il concetto di
espropriazione non potrebbe ritenersi circoscritto esclusivamente al
trasferimento del titolo dominicale, ma che, invece, il fenomeno
ablativo ricorrerebbe altresì quando, pur in mancanza di un atto
formale di trasferimento, la proprietà privata venisse compressa nella
sua sostanza e ne restasse paralizzato, in tutto o nella maggior parte,
il contenuto economico, in rapporto al godimento e alla disponibilità.
In tali casi, ed in relazione appunto al principio che starebbe alla
base dell'art. 42 della Costituzione, cioè il riconoscimento e la
garanzia della proprietà, non si sarebbe più in presenza di limiti
compresi nel secondo comma dell'art. 42, bensì si tratterebbe di
ipotesi espropriative in senso lato. Onde non sarebbe legittimo
prescindere dall'indennizzo, dato che le limitazioni, pur essendo
imposte nell'interesse sociale della collettività, verrebbero ad
incidere non già nella generalità dei proprietari, bensì su una
categoria precisamente individuata dei medesimi.
Un siffatto principio risulterebbe, del resto, anche dall'art. 46
della legge 20 giugno 1865, n. 2359, in quanto ammette il pagamento di
una indennità, nel caso in cui la proprietà sia gravata
dall'esecuzione di un'opera pubblica, da una servitù o risenta
pregiudizio per la perdita o diminuzione di un diritto.
Si fa, d'altra parte rilevare che un'interpretazione, non
strettamente legata alla formulazione letterale del terzo comma
dell'art. 42, sarebbe autorizzata anche dalla giurisprudenza di questa
Corte come risulterebbe dalla sentenza n. 70, del 1960, nel senso che,
non alla lettera del precetto costituzionale sarebbe necessario
attenersi, bensì alla sostanza del precetto stesso; a parte il rilievo
che un concetto restrittivo dell'espropriazione, in senso tecnico,
potrebbe anche integrare, sotto certi aspetti, una violazione del
principio di eguaglianza.
Da tutto ciò si trae quindi la conseguenza, in relazione alle
attuali controversie, che se detti principi non sarebbero applicabili,
nell'ipotesi di vincoli, come ad esempio quelli di zona, intesi ad una
disciplina organica delle costruzioni, lo sarebbero invece quando si
tratta, come nella fattispecie in esame, di limitazioni, o vincoli,
tali da privare i proprietari di talune sostanziali facoltà di
godimento o di utilizzazione, particolarmente per quanto riguarda l'jus
aedificandi. Ciò si verificherebbe appunto per quanto riguarda le
limitazioni prevedute nei un. 3 e 4 dell'art. 7 della legge
urbanistica, da ritenersi immediatamente operative, fin dal momento
dell'approvazione del piano regolatore generale.
Posto tutto ciò, si aggiunge, per ritenere l'illegittimità delle
disposizioni denunziate non sarebbe necessario ricorrere all'ipotesi di
un eccesso di potere legislativo, nel senso indicato nelle ordinanze.
Nelle memorie delle parti ricorrenti si fa cenno infine all'ipotesi
che l'imposizione dei vincoli per destinazione a verde pubblico, a
verde privato, o a verde agricolo, potrebbe ritenersi in contrasto
anche con l'art. 3 della Costituzione. E ciò in quanto, in concreto,
ne deriverebbe una disparità di trattamento: riguardo ai proprietari
di zone destinate a verde pubblico, fra quelli espropriati prima e
indennizzati, quelli espropriati dopo, o non espropriati; per i
proprietari di aree destinate a verde privato e a verde agricolo, fra i
proprietari di aree soggette al vincolo e proprietari di aree non
vincolate, particolarmente riguardo alle proprietà contigue, le quali,
esenti dalle limitazioni verrebbero valorizzate.
Nella memoria depositata il 21 ottobre 1965 la difesa dello Stato e
della Regione, nel confermare le tesi sostenute nelle deduzioni,
chiarisce ulteriormente in base a quali elementi non potrebbe ritenersi
violato il precetto costituzionale della riserva relativa. Elementi
deducibili anzitutto dalla finalità stessa della legge, nel senso già
precisato da questa Corte con la sentenza n. 64 del 1963. La legge
inoltre determinerebbe il contenuto del piano regolatore generale, la
cui formazione sarebbe la risultante di un complesso procedimento di
carattere tecnico-giuridico, che si svolge attraverso le fasi della
compilazione, dell'approvazione e dell'esecuzione, e che deve
rispondere alle diverse esigenze inerenti alle varie zone, in cui viene
diviso il territorio comunale.
In tale situazione, secondo l'Avvocatura, la legge non potrebbe
contenere un'elencazione particolareggiata delle limitazioni, a cui
deve essere assoggettata la proprietà privata; limitazioni derivanti
da fattori topografici, demografici, storici e inerenti alla viabilità
ed al traffico.
Per quanto riguarda in particolare l'jus aedificandi, il vincolo,
nota l'Avvocatura, troverebbe base sufficientemente determinata nella
disposizione impugnata e dalla medesima circoscritta in virtù delle
finalità da perseguire. In quanto cioè la limitazione (caratteri e
vincoli di zona inerenti alla edificabilità) sarebbe logicamente e
strettamente collegata ai diversi fattori inerenti alle esigenze delle
singole zone, integrando, in sostanza, quelle prescrizioni di carattere
tecnico-giuridico necessarie per una compiuta disciplina
dell'espansione urbanistica, più o meno intensive, a seconda delle
varie esigenze delle costruzioni urbane.
Per quanto attiene al n. 3 dell'art. 7 della legge impugnata,
l'Avvocatura, a parte l'inammissibilità della questione, precisa che,
per ciò che riguarda l'jus aedificandi, la destinazione delle aree a
"verde pubblico" o ad opere ed impianti di interesse pubblico, il
vincolo non avrebbe attuazione concreta fino al momento dell'emanazione
del piano particolareggiato. Fino a quel momento, si osserva, il
privato conserverebbe integra la disponibilità del bene, restando
peraltro esposto all'obbligo della demolizione, senza indennizzo.
Quanto alla configurazione di tali vincoli si rileva che si
tratterebbe di limiti di diritto pubblico al contenuto della proprietà
privata, relativi ad un regolamento generale della medesima, per
esigenze di carattere generale, ed in relazione alla funzione sociale
della detta proprietà, con una estensione non circoscritta nemmeno
agli obblighi negativi. E perciò, in quanto concernenti il normale
esercizio del diritto stesso, tali limiti sarebbero al di fuori
dell'istituto dell'espropriazione, al quale non potrebbero essere
equiparati, neppure in via di analogia, in dipendenza del contenuto
menomativo, più o meno intenso, di alcuni fra i limiti accennati.
L'Avvocatura, per questa parte, riferendosi ad un orientamento
dottrinale e richiamando anche una decisione del Consiglio di Stato n.
269 del 27 febbraio 1959, conferma la tesi che l'indennizzo non
costituirebbe un elemento essenziale inerente sia in generale alle
limitazioni, sia in particolare, alle servitù di diritto pubblico, ma
sarebbe esclusivamente collegato all'espropriazione in senso tecnico e
tradizionale; cioè quando, in seguito al prescritto procedimento, sia
effettuato il trasferimento della titolarità del diritto dominicale.
Tale sistema sarebbe stato confermato dalla Costituzione ed, in
particolare, dall'art. 42, secondo comma; nel quale, si assume, sarebbe
stata accolta una disciplina pubblicistica più rigorosa di quella di
cui alla precedente legislazione. Ciò per quanto attiene appunto alle
limitazioni imposte alla proprietà privata in relazione anche al
disposto dell'art. 832 del Codice civile, con incidenza sulle facoltà
di godimento e di disposizione del titolare, mediante quelle
restrizioni giustificate dalla funzione sociale della proprietà
stessa, e non limitate all'imposizione di obblighi soltanto negativi.
Ciò che il terzo comma dell'art. 42 ha inteso garantire sarebbe
soltanto che, all'espropriazione dei beni si addivenga nei casi dalla
legge stessa preveduti, fermo restando il disposto del secondo comma
quanto alle limitazioni.
Secondo il sistema dell'art. 42 della Costituzione perciò nessun
indennizzo sarebbe dovuto per le limitazioni prevedute nel secondo
comma; indennizzo dovuto invece in relazione al terzo comma che prevede
appunto tale corresponsione, qualora si effettui l'esproprio in senso
tecnico e restrittivamente inteso. Tale sistema troverebbe ulteriore
conferma sia nelle disposizioni dell'art. 43 della Costituzione che
impone il pagamento dell'indennizzo nei casi ivi indicati, sia in
quelle dell'art. 44, che invece non prevede l'indennità nei casi di
limitazione della proprietà terriera per ragioni di interesse
generale.
Da tutto ciò deriverebbe l'infondatezza della questione sollevata
nelle ordinanze circa i vincoli di destinazione a verde o ad impianti
pubblici. Anzitutto perché sarebbero attuabili in tempo successivo al
piano regolatore generale, e d'altra parte, non integrerebbero ipotesi
di limitazione totalmente ablative delle facoltà inerenti al godimento
ed alle disponibilità dei beni, pur determinando un'alterazione del
contenuto economico dei beni stessi, effetto questo normale derivante
dall'incidenza delle restrizioni di diritto pubblico.
Ad ulteriore conferma e illustrazione delle tesi già prospettate,
l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria aggiuntiva in data 7
gennaio 1966. Considerato in diritto :
Le cause indicate nell'epigrafe, trattandosi delle stesse
questioni, possono essere riunite e decise con unica sentenza.
1. - Le ordinanze di rimessione prospettano il dubbio sulla
legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nei nn. 2, 3 e
4 dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Circa il n. 2, come si è accennato, si osserva che, in quanto
autorizza l'imposizione, mediante i piani regolatori generali, di
"vincoli di zona nell'edificazione", importerebbe la violazione della
riserva legislativa, di cui al secondo comma dell'art. 42 della
Costituzione. La disposizione impugnata, infatti, si limiterebbe ad
indicare l'ambito territoriale, entro il quale in concreto
funzionerebbero i vincoli predetti, conseguente alla spartizione in
zone del territorio comunale, senza peraltro contenere, come sarebbe
necessario ai fini della legittimità, alcun altro elemento idoneo a
determinare la natura, le caratteristiche e sopra tutto la portata
delle limitazioni (negative o positive) alla proprietà privata,
imposte dai piani.
2. - La questione non è fondata.
Indubbiamente il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione,
contrariamente a quanto sostiene la difesa del Comune di Palermo,
contiene una riserva legislativa di carattere analogo a quella del
precedente art. 41, come ha già affermato questa Corte con la sentenza
n. 40 del 1964. Nella quale si pone in luce che l'art. 42 fa parte di
un sistema unitario, comprendente precetti costituzionali variamente
operanti nell'ambito della libertà economica privata (artt. da 41 a
44), e si chiarisce altresì che, pure l'art. 42. concernente il
godimento e l'utilizzazione dei beni, demanda al legislatore ordinario,
al pari dell'art. 41, la normazione relativa a posizioni subiettive
ritenute costituzionalmente rilevanti, con la possibilità che la
disciplina concreta delle medesime sia attribuita alla pubblica
Amministrazione.
Ora, è noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, formatasi specialmente in riferimento all'art. 23 ed al citato
art. 41, tale attribuzione di potere è da ritenere legittima, qualora,
nella legge ordinaria, siano contenuti elementi e criteri idonei a
delimitare chiaramente la discrezionalità dell'Amministrazione.
3. - Si tratta perciò di vedere se, anche nella fattispecie,
l'accennata esigenza possa ritenersi osservata.
A questo fine, ed in relazione alle censure mosse dalle ordinanze e
dalle difese delle parti private, occorre anzitutto chiarire il
contenuto e la natura della disposizione impugnata, quali si desumono
dal necessario coordinamento con altre disposizioni della legge,
nell'ambito del sistema in cui è destinata ad operare.
Al n. 2 dell'art. 7, infatti, vanno collegati, non soltanto il
secondo comma dell'art. 11 ed il primo comma dell'art. 17, che parlano
rispettivamente delle linee e degli allineamenti dei fabbricati, ma
anche l'art. 33 della legge urbanistica; il quale contiene particolari
indicazioni in ordine alle caratteristiche dei fabbricati nelle varie
zone e circa gli altri vincoli inerenti alla "zonizzazione". È vero
che quest'ultimo articolo è stato dettato per la compilazione dei
regolamenti edilizi comunali; ma poiché, secondo il primo comma, le
relative prescrizioni devono essere armonizzate con quelle della legge,
la logica del sistema, considerato nel complesso unitario delle varie
norme, importa che, anche le prescrizioni stesse, debbano essere intese
come una specificazione della disposizione generale contenuta nel
citato n. 2, al fine della concreta attuazione della medesima.
Tutto ciò autorizza a ritenere che i vincoli di zona consistano
nelle limitazioni della proprietà privata inerenti alla costruzione,
modificazione e ricostruzione dei fabbricati; limitazioni che la
dottrina, formatasi anche in relazione alla pregressa legislazione in
materia, ha individuato negli allineamenti dei fabbricati rispetto alle
strade ed aree pubbliche e nelle altre prescrizioni che si ricollegano
alle varie particolari esigenze delle singole zone, secondo la loro
qualificazione (residenziali, a villini, a palazzine, industriali,
ecc.).
4. - Per la risoluzione della questione, in secondo luogo, non si
può prescindere dal considerare inoltre il carattere, l'oggetto, la
finalità della legge del 1942 ed il sistema che ha inteso instaurare.
È noto che detta legge è stata emanata per dare disciplina
unitaria, su scala nazionale, ad una materia che, in precedenza e in
tempi diversi, aveva formato oggetto di una legislazione differenziata,
riguardante i maggiori centri abitati, con gli inconvenienti rilevati
dalla dottrina e dalla pratica. Tale finalità risulta espressamente
enunciata nell'art. 5, secondo il quale sono subordinati alle
disposizioni della legge l'assetto e l'incremento edilizio dei centri
abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio nazionale:
finalità che, secondo il sistema, è da conseguire mediante la
formazione dei piani territoriali di coordinamento, dei piani
regolatori generali e dei piani particolareggiati di esecuzione; i
primi due a tempo indeterminato e il terzo della durata di dieci anni.
Ciò imprime alla legge, come si rileva anche nella relazione
ministeriale, carattere programmatico, a cui è collegato anche un
piano di finanziamento, secondo quanto dispone l'art. 30: ed importa,
d'altra parte, che, per l'attuazione concreta della legge stessa, debba
essere necessariamente riconosciuto ai Comuni (nella formazione dei
piani regolatori di loro competenza) un margine di discrezionalità,
sia per quanto concerne la ripartizione in zone del territorio comunale
(del che ora non si discute), sia per ciò che riguarda il regime della
proprietà privata nell'ambito delle singole zone, in relazione alle
esigenze, modificabili anche nel tempo, della vita moderna e
dell'espansione urbanistica.
La natura dei vincoli di zona, peraltro, secondo i rilievi sopra
esposti, sta a dimostrare che non si tratta di discrezionalità
indiscriminata ed incontrollabile - come si assume nelle ordinanze e si
sostiene dalle parti private - bensì di discrezionalità tecnica. La
quale, secondo il concetto espresso da questa Corte con le sentenze n.
122 del 1957 e n. 48 del 1961, essendo condizionata da elementi di
valutazione di carattere tecnico, importa che l'attività normativa
devoluta all'Amministrazione (nella specie ai Comuni), si deve svolgere
entro determinati confini di carattere obbiettivo, e che, per ciò
stesso, rimane, sotto questo aspetto, delimitata nella libertà
dell'apprezzamento.
5. - Occorre aggiungere poi che l'operato dei Comuni, nella
formazione dei piani regolatori generali, è pure soggetto a vari
controlli a tutela della proprietà privata. L'emanazione, infatti, dei
piani, con decreto del Capo dello Stato, è preceduta, nel sistema
della legge del 1942, da un complesso procedimento amministrativo,
delineato negli artt. 9 e 10 della legge. Esso ha inizio con
l'approvazione del piano (compilato dagli organi tecnici del Comune -
art. 41 della legge - ) mediante deliberazione del Consiglio comunale,
soggetta all'approvazione dell'autorità tutoria; deliberazione che è
preceduta dalla pubblicazione del progetto, affinché gli interessati
possano prospettare le proprie osservazioni (nella specie numerosissime
ed in parte accolte). Interviene quindi l'attività del Ministero dei
lavori pubblici che provvede, previo parere delle Amministrazioni
interessate e di concerto col Ministero dei trasporti se il piano
interessa impianti ferroviari, e sentito inoltre il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, organo di consulenza tecnica del Ministero per i
progetti e le questioni di carattere urbanistico (art. 2 della legge).
Da tutte le considerazioni esposte deriva pertanto che la garanzia
inerente alla riserva legislativa, di cui al secondo comma dell'art. 42
della Costituzione, deve ritenersi, nel caso, osservata. Donde
l'infondatezza della questione sollevata relativamente al n. 2
dell'art. 7 della legge n. 1150 del 1942.
6. - Per quanto attiene, invece, alla questione di legittimità
costituzionale relativa alle disposizioni contenute nei un. 3 e 4
dell'art. 7, le quali autorizzerebbero l'imposizione di limitazioni
incidenti sugli attributi essenziali del diritto di proprietà
(disponibilità ed utilizzazione) sopprimendo, nella specie, l'jus
aedificandi, senza prevedere al riguardo alcun indennizzo, la Corte
provvede con separata ordinanza di pari data.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause, indicate nell'epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, n. 2, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, in
riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte