Sentenza n. 381/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice
di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal Pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Ferrero Federico, iscritta al n. 544
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal Pretore di Padova,
sezione distaccata di Piove di Sacco, nel procedimento penale a
carico di Bartolami Stefano, iscritta al n. 707 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 6 giugno 1994 (r.o. n. 544/94), il Pretore
di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dell'art. 513
del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che,
qualora l'imputato o le persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si
avvalgano della facoltà di non rispondere, sia data lettura anche
dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede
di interrogatorio delegato dal p.m. ex art. 370.1 del c.p.p.".
Il giudice remittente premette che, in sede di esame di persona
imputata in procedimento connesso avvalsasi della facoltà di non
rispondere, il pubblico ministero ha chiesto di dare lettura delle
dichiarazioni da essa rese alla polizia giudiziaria, in sede di
interrogatorio delegato, ma che tale richiesta non può essere
accolta in base al disposto dell'art. 513 del codice di procedura
penale. Ciò posto, ad avviso del giudice a quo, tale preclusione
viola, da un lato, gli artt. 3 e 111 della Costituzione, per
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad atti con
identica valenza probatoria che vengono invece acquisiti al fascicolo
del dibattimento se utilizzati per le contestazioni (art. 503, comma
5, del codice di procedura penale), con conseguente perdita di fonti
di prova tale da influire anche sull'obbligo costituzionale di
motivazione delle sentenze; dall'altro, l'art. 76 della Costituzione,
per contrasto con la legge delega n. 81 del 1987, la cui direttiva n.
76 prevede, all'ultimo periodo, "una specifica diversa disciplina per
gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una
assoluta impossibilità di ripetizione".
2.1. - Con ordinanza del 18 ottobre 1994 (r.o. n. 707/94), il Pretore di Padova - sezione distaccata di Piove di Sacco - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 109 e 112 della Costituzione, dell'art. 513 del codice di
procedura penale "nella parte in cui non consente che, nel caso in
cui imputato o persona indicata dall'art. 210 c.p.p. sia contumace o
assente o si rifiuti di sottoporsi all'esame, sia data lettura dei
verbali delle dichiarazioni rese dal soggetto alla polizia
giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, alla presenza del
difensore ex art. 350.3 del c.p.p.".
Il giudice remittente premette che, in sede di esame di persona
imputata in procedimento connesso avvalsasi della facoltà di non
rispondere, il pubblico ministero ha chiesto di dare lettura delle
dichiarazioni da essa rese, in sede di sommarie informazioni, alla
polizia giudiziaria, ma che tale richiesta non è allo stato
accoglibile ai sensi dell'art. 513 del codice di procedura penale
(pur dopo la sentenza di questa Corte n. 254 del 1992). Ciò posto,
ad avviso del giudice a quo, quest'ultima norma contrasta con l'art.
3 della Costituzione, per disparità di trattamento in tema di
letture, non giustificata dall'identità dell'interrogante (tanto
più alla luce delle modifiche apportate all'art. 503, comma 5, del
codice di procedura penale); con l'art. 109 della Costituzione, in
quanto il pubblico ministero si vede contrastato nell'utilizzazione
della polizia giudiziaria anche per atti legittimi e necessari
perché il nuovo processo penale possa utilmente funzionare; infine,
con l'art. 112 della Costituzione, in quanto si determina una perdita
di fonti di prova ritualmente acquisite, senza che ciò sia
giustificato dalla tutela di alcun confliggente diritto.
2.2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione,
già decisa con sentenza n. 476 del 1992. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione hanno
ad oggetto la medesima norma di legge, per cui i relativi giudizi
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1. - Con ordinanza del 6 giugno 1994 (r.o. n. 544 del 1994), il
Pretore di Padova, nel corso di un dibattimento nel quale una persona
imputata in procedimento connesso si è avvalsa della facoltà di non
rispondere ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del
codice medesimo (in particolare la censura deve intendersi riferita,
in aderenza alla fattispecie, al comma 2), nella parte in cui non
prevede che, verificandosi la indicata evenienza, possa darsi lettura
dei verbali delle dichiarazioni rese dalle suddette persone alla
polizia giudiziaria in sede di interrogatorio da questa effettuato su
delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370 del codice di
procedura penale.
Ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato, gli artt. 3
e 111 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ad atti con identica valenza probatoria (il riferimento è
all'art. 503, comma 5, del codice di procedura penale, il quale
prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, se utilizzate
per le contestazioni, delle dichiarazioni assunte dalla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero), con conseguenze anche
sull'obbligo di motivazione delle sentenze; dall'altro, l'art. 76
della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76 della legge
di delega n. 81 del 1987.
2.2. - La questione non è fondata, in quanto, a seguito della
sentenza di questa Corte n. 60 del 1995 (successiva all'ordinanza di
rimessione), la medesima deve ormai intendersi chiaramente risolta
nel senso auspicato dal remittente.
Con la predetta pronuncia, infatti, è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice,
ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali
delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria
su delega del pubblico ministero".
A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base della
essenziale considerazione che l'interrogatorio effettuato dalla
polizia giudiziaria a ciò delegata si svolge (così come, del resto,
avviene per gli altri atti delegabili, ai sensi dell'art. 370, comma
1, del codice di procedura penale) con le stesse modalità
garantistiche di quello compiuto personalmente dal pubblico
ministero, ed è anzi assistito dall'ulteriore garanzia della
presenza obbligatoria del difensore. Ne derivava una irrazionale
disparità di disciplina nel regime di utilizzazione processuale, in
deroga al criterio di assimilazione seguito nello stesso codice (cfr.
il citato art. 503, comma 5), tra atti diretti ed atti delegati.
Ciò posto, appare evidente l'immediato riflesso di tale pronuncia
sulla disciplina dettata dall'impugnato coma 2 dell'art. 513 del
codice di procedura penale - relativo, come detto sopra, all'esame
delle persone indicate nell'art. 210 -, il quale rinvia al comma
precedente in ordine alla individuazione del novero delle
dichiarazioni rese prima del dibattimento, dei cui verbali,
ricorrendone i presupposti (tra i quali, a seguito della sentenza n.
254 del 1992 di questa Corte, anche l'essersi avvalsi della facoltà
di non rispondere), può essere disposta la lettura. Del resto, come
questa Corte ha evidenziato nella sentenza da ultimo citata, dalla
circostanza che, in presenza di procedimenti connessi o collegati, si
addivenga o meno al simultaneus processus non possono derivare
disparità di regime in tema di lettura, e quindi di utilizzabilità,
delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli
imputati di detti procedimenti.
3.1. - Con ordinanza del 18 ottobre 1994 (r.o. n. 707 del 1994),
il Pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, nel corso
di un dibattimento in cui una persona imputata in procedimento
connesso si è avvalsa della facoltà di non rispondere ai sensi
dell'art. 210 del codice di procedura penale, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice medesimo
(anche in questo caso la censura deve intendersi riferita
specificamente al comma 2), nella parte in cui non prevede che,
verificandosi detta evenienza, sia data lettura dei verbali delle
dichiarazioni rese dalle indicate persone alla polizia giudiziaria in
sede di assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 350
del codice di procedura penale, con l'assistenza del difensore.
Ad avviso del remittente, la norma viola gli artt. 3 (per
disparità di trattamento probatorio non giustificata, data la
presenza del difensore, dall'identità del soggetto interrogante,
polizia giudiziaria o pubblico ministero), 109 (in quanto il pubblico
ministero "si vede contrastato nell'utilizzazione della polizia
giudiziaria") e 112 della Costituzione (poiché ne deriva una perdita
di fonti di prova non motivata da esigenze di tutela di alcun
confliggente diritto).
3.2. - La questione è manifestamente infondata.
Con sentenza n. 476 del 1992 (seguita dalle ordinanze nn. 176 e
338 del 1993), questa Corte ha dichiarato non fondate (e poi
manifestamente infondate) analoghe questioni, sia pure specificamente
relative all'art. 513, comma 1, del codice, sulla base della
considerazione che la norma citata, escludendo dalla possibilità di
lettura le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex
art. 350 del codice di procedura penale, non è certamente
irragionevole, data la sostanziale differenza, sotto l'angolo visuale
delle garanzie difensive dell'imputato, tra tale atto d'indagine
della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dal pubblico
ministero, soltanto quest'ultimo essendo soggetto alla disciplina
garantistica di cui all'art. 65 del codice. Si è poi aggiunto che,
proprio perché la norma in esame attiene, come s'è detto, al tema
delle garanzie difensive dell'imputato, il richiamo ad altri
parametri costituzionali (quali, in quelle occasioni, gli artt. 24 e
112) risulta inconferente.
Ciò posto, appare evidente che le anzidette argomentazioni non
possono non valere anche per il caso ora in esame, nel quale non è
ravvisabile alcun argomento nuovo che possa indurre a diverse
conclusioni (il richiamo all'art. 109 della Costituzione è del tutto
fuori luogo), e tenuto conto di quanto detto sopra in ordine alla
identità di disciplina che, sul punto in discussione, deve
sussistere tra il primo e il secondo comma dell'art. 513 del codice
di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dal Pretore di
Padova con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 109 e 112
della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di
Piove di Sacco, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte