Sentenza n. 381/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26
marzo 1998 dal pretore di Belluno nel procedimento penale a carico di
Aurelio Corrado, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Aurelio Corrado nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale promosso con
l'imputazione di diffamazione (art. 595 cod. pen.) in danno di un
magistrato che aveva esercitato le funzioni di Procuratore della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Belluno, ma che al
momento del fatto per il quale si procedeva già prestava servizio in
un altro distretto giudiziario, il pretore di Belluno, con ordinanza
emessa il 26 marzo 1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,
24, 97, 101 e 107 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede lo spostamento della
competenza territoriale nel caso in cui un magistrato già in
servizio nel distretto assuma la qualità di persona offesa o
danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo
trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio
delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto.
La disposizione denunciata, nel disciplinare la competenza per i
procedimenti riguardanti i magistrati, stabilisce che quando secondo
le regole generali sarebbe competente per territorio un ufficio
giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato imputato,
persona offesa o danneggiata dal reato esercita le sue funzioni,
ovvero le esercitava al momento del fatto, la competenza è
attribuita al giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di
corte d'appello più vicino.
Il pretore di Belluno considera questa disciplina una eccezione
alle regole generali sulla competenza per territorio e ritiene che,
non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica,
essa non trovi applicazione al caso sottoposto al suo giudizio.
Tuttavia, se i fatti commessi successivamente al trasferimento del
magistrato in altro distretto siano riferiti all'esercizio delle
funzioni da lui in precedenza svolte, ricorrerebbe lo stesso pericolo
di condizionamento psicologico e di concreto pregiudizio
dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità delle sue
decisioni, che ha indotto il legislatore a spostare la competenza
territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati. Ad avviso
del giudice rimettente, la mancata previsione, anche nel caso che
viene prospettato, dello stesso spostamento di competenza violerebbe
i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.), di
soggezione del giudice soltanto alla legge (artt. 101 e 107 Cost.),
di imparzialità nell'esercizio delle pubbliche funzioni (art. 97
Cost.).
La stessa esigenza di garantire l'assoluta terzietà del giudice,
così evitando il sospetto di una possibile menomazione del diritto
di difesa (art. 24 Cost.), sussisterebbe non solo quando vi sia
esercizio attuale, o al momento del fatto, di funzioni giudiziarie
nel distretto, ma anche quando il fatto, pur commesso successivamente
al trasferimento del magistrato, si riferisca alle funzioni che egli
ha esercitato nel distretto dove sarebbe altrimenti radicata, secondo
le regole generali, la competenza per il giudizio.
2. - Si è costituito dinanzi alla Corte l'imputato che aveva
proposto l'eccezione di legittimità costituzionale nel procedimento
penale, sostenendo la fondatezza della questione.
Ad avviso della parte privata, l'art. 11 cod. proc. pen. dispone lo
spostamento della competenza territoriale per i procedimenti che
riguardano i magistrati, con lo scopo di garantire che i legami
personali che possono instaurarsi tra magistrati, i quali svolgono
funzioni giudiziarie nello stesso distretto, non influiscano sulla
serenità ed imparzialità di giudizio quando uno di essi assuma la
qualità di imputato, di parte offesa o danneggiata dal reato.
La parte privata ammette che il legislatore può discrezionalmente
stabilire l'ambito della deroga alle regole generali della competenza
territoriale; ma ritiene irragionevole non prevedere la stessa deroga
quando i fatti penalmente perseguibili, pur commessi dopo il
trasferimento del magistrato ad altro distretto, si riferiscano alle
funzioni svolte nella sede nella quale si procede. Anche in questo
caso, difatti, potrebbero essere turbate la serenità e
l'obiettività del giudizio, soprattutto se la consecuzione
cronologica rispetto all'avvenuto trasferimento del magistrato sia
così ristretta, da non poter essere ravvisata una significativa
soluzione di continuità.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura ricorda che, nel valutare altre situazioni nelle quali
i rapporti interpersonali tra giudici potrebbero far dubitare della
loro serenità ed imparzialità, la giurisprudenza costituzionale ha
affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore
stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano nell'ambito
dell'organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli, influiscano
sulla determinazione della competenza.
Questa scelta non sarebbe sindacabile nel giudizio di
costituzionalità, se non concreta un mero arbitrio: questa ipotesi
non ricorrerebbe nel caso in esame, essendo giustificato sul piano
logico distinguere, ai fini della individuazione del giudice
competente, i fatti commessi in danno del magistrato nell'attualità
dell'esercizio delle sue funzioni in un ufficio giudiziario compreso
nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole
generali, dai fatti commessi in epoca successiva alla cessazione
dell'esercizio delle funzioni nello stesso distretto, anche se
collegati ad esse. Non sarebbe, difatti, irrazionale considerare
nella prima ipotesi più elevato il rischio che vincoli di
solidarietà tra magistrati possano influire sulla serenità ed
imparzialità del giudizio. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina della competenza per territorio nei procedimenti che
riguardano i magistrati. L'art. 11 del codice di procedura penale
dispone che, quando un magistrato assume la qualità di imputato, di
persona offesa o danneggiata da un reato, il procedimento che,
secondo le regole generali, sarebbe attribuito alla competenza di un
ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato
esercita le sue funzioni, o le esercitava al momento del fatto, è
attribuito alla competenza del giudice, egualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello
più vicino.
Il pretore di Belluno ritiene che questa disposizione possa essere
in contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede lo stesso spostamento di competenza
territoriale per il reato commesso successivamente al trasferimento
del magistrato in un ufficio giudiziario di altro distretto, quando
tuttavia i fatti siano riferiti unicamente ed immediatamente alle
funzioni esercitate nel distretto in cui si procede penalmente.
Difatti, il mancato spostamento della competenza determinerebbe il
rischio di un condizionamento psicologico del giudice, tale da
pregiudicarne l'indipendenza e l'imparzialità, così menomando anche
il diritto di difesa. Inoltre il rischio derivante dal rapporto di
colleganza professionale sarebbe lo stesso sia quando l'esercizio
delle funzioni nel distretto è attuale, o lo era al momento del
fatto, sia quando il fatto, pur commesso successivamente al
trasferimento del magistrato, si riferisca all'attività da lui
svolta in quel distretto.
2. - Successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione
denunciata è stata sostituita dall'art. 1 della legge 2 dicembre
1998, n. 420, che ha dettato nuovi criteri per individuare il giudice
competente nei procedimenti riguardanti i magistrati; criteri che si
applicano, come espressamente prevede l'art. 8 della stessa legge, ai
procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua
entrata in vigore.
La questione di legittimità costituzionale, che continua ad avere
per oggetto l'art. 11 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della
legge n. 420 del 1998, mantiene integra la sua rilevanza nel giudizio
principale, indipendentemente dalla identità e continuità del
contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione.
3. - La questione non è fondata.
La struttura del processo può essere articolata secondo una
molteplicità di modelli, i cui istituti sono discrezionalmente
determinati e disciplinati dal legislatore, il quale può adottare
strumenti diversi ma egualmente idonei a garantire il rispetto dei
princìpi costituzionali, assicurando in particolare l'indipendenza e
l'imparzialità del giudice, che costituiscono presupposto e
requisito essenziale di ogni giusto processo. Risponde a questa
esigenza la previsione, in deroga alle regole generali, di una
particolare disciplina della competenza per i procedimenti che
riguardano i magistrati, quando il magistrato interessato al processo
eserciti le sue funzioni nello stesso ufficio che sarebbe competente
per il giudizio, oppure in altro ufficio a questo collegato da un
rapporto organizzativo o funzionale, sì da poter far dubitare della
indipendenza ed imparzialità del giudice. In questo caso lo
spostamento della competenza si giustifica e costituisce un
meccanismo tradizionalmente adottato dal legislatore, già nella
prima codificazione unitaria (art. 37 cod. proc. pen. del 1865), pur
se varia è la regolamentazione che si è succeduta nel tempo. L'art.
11 cod. proc. pen. ha stabilito lo spostamento della competenza
territoriale secondo un criterio predeterminato ed automatico,
diretto a rispondere al principio di precostituzione del giudice
(art. 25 Cost.).
La disposizione denunciata, attribuendo rilievo alle funzioni
svolte da uno dei soggetti del processo ed alla relazione che ne
deriva con l'ufficio giudicante, ha stabilito una eccezione alle
regole generali della competenza territoriale, ancorate al luogo del
commesso reato. Ma questa eccezione alle regole, pur se è
determinata dalla qualità di uno dei soggetti del processo, rimane
nell'ambito della logica propria dei criteri di determinazione della
competenza, in quanto ancorata ad elementi oggettivi di luogo e di
tempo (nella specie costituiti dall'ufficio presso il quale il
magistrato esercita o esercitava le funzioni al momento del fatto).
Questi elementi richiedono una ricognizione estrinseca del reato per
il quale si procede, senza che siano necessari apprezzamenti
valutativi o discrezionali, quali si vorrebbero invece introdurre
estendendo i casi di spostamento della competenza sia in base al
nesso tra il fatto oggetto del giudizio e le funzioni esercitate dal
magistrato interessato, sia in base alla vicinanza temporale della
commissione del fatto rispetto al pregresso esercizio di tali
funzioni nell'ufficio giudiziario competente secondo le regole
generali.
Un apprezzamento valutativo è, invece, inerente ad altri istituti,
quali l'astensione e la ricusazione, egualmente diretti ad assicurare
la imparzialità del giudice, sempre coessenziale al giudizio, quando
rilevino profili soggettivi connessi al rapporto che egli, sia pure
per ragioni del suo ufficio, possa avere con una delle parti del
processo.
4. - Se viene attribuito rilievo alle funzioni svolte da uno dei
soggetti del processo per spostare l'ordinaria competenza
territoriale, è sempre necessario che siano delimitati l'estensione
e l'ambito territoriale della deroga. Altrimenti, considerando nella
sua più ampia latitudine l'incidenza di tali funzioni ed il rapporto
di colleganza tra magistrato-giudice e magistrato-parte del processo,
la deroga alla competenza sarebbe tale da potersi tradurre nella
incompetenza di qualsiasi ufficio giudiziario, sino a non rendere
possibile l'esercizio della stessa giurisdizione.
Se è dunque sempre necessaria la delimitazione da parte del
legislatore dei casi di spostamento della competenza, rientra nella
sua discrezionalità, da esercitare nei limiti della ragionevolezza,
determinarne l'ambito, con una scelta che può essere sindacata nel
giudizio di costituzionalità solo se arbitraria o palesemente
irragionevole, tenendo conto anche della necessaria generalità delle
norme sulla competenza, in rispondenza al principio del giudice
naturale precostituito per legge. Questi limiti non sono superati dal
criterio territoriale e temporale di deroga alla ordinaria competenza
stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., che attribuisce rilievo, dal
punto di vista territoriale, alle funzioni esercitate dal magistrato
nell'ambito del distretto giudiziario, che costituisce una unità
organizzativa e funzionale che comprende l'ufficio di appartenenza,
e, dal punto di vista temporale, alla coincidenza di tali funzioni
con il servizio prestato al momento del giudizio o al momento del
fatto per il quale si procede. Questa delimitazione della eccezione
alle regole generali della competenza territoriale, ancorata a
giustificati criteri obiettivi, non appare arbitraria o irrazionale
né lesiva delle garanzie preordinate ad un giusto processo, indicate
dal giudice rimettente, tanto più se si considera che altre
situazioni nelle quali si possa in concreto dubitare della
imparzialità del giudice, in ragione di rapporti personali,
innestati sul rapporto di ufficio, possono e debbono trovare
soluzione ricorrendo ai già menzionati istituti della astensione e
della ricusazione, egualmente preordinati a garantire tale
indefettibile imparzialità.
5. - La questione non è fondata neppure sotto il profilo della
denunciata lesione del principio di eguaglianza. Le situazioni poste
a raffronto, difatti, non sono identiche: diverso è il rapporto
inerente all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto
competente per il giudizio o all'esercizio di esse al momento del
fatto, rispetto alle molteplici situazioni che possono verificarsi
quando l'esercizio delle funzioni sia cessato e, quindi, vi è un
distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio.
6. - Ugualmente insussistente è la denunciata violazione del
principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione,
alla cui realizzazione è vincolata l'organizzazione dei pubblici
uffici (art. 97 Cost.). Questo principio riguarda gli organi
dell'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene
all'ordinamento amministrativo, mentre non si estende all'esercizio
della giurisdizione (tra le molte: sentenze n. 53 del 1998 e n. 313
del 1995; ordinanze n. 68 del 1999 e n. 189 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione, dal
pretore di Belluno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte