Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice

di procedura penale e 69, nono comma, della legge 26 luglio 1975, n.

354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), promossi con n. 4

ordinanze emesse il 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991 dal Magistrato

di sorveglianza di Mantova iscritte rispettivamente ai nn. 201, 202,

203 e 204 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto (in data

21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991), emesse in sede di parere nel

corso di altrettanti procedimenti relativi a domande di grazia, il

Magistrato di sorveglianza di Mantova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 681 del codice di procedura

penale, e, qualora non lo si consideri implicitamente abrogato da

tale disposizione, anche dell'art. 69, comma 9, della legge

sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche);

che ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

violerebbe gli artt. 98, comma 3, 101, 104 e 138 della Costituzione

nella parte in cui, prevedendo, nel procedimento per la concessione

della grazia, il compimento di attività istruttoria e la

formulazione di un parere motivato da parte del magistrato di

sorveglianza, porrebbero quest'ultimo in posizioni di subordinazione

funzionale rispetto al Ministro di grazia e giustizia, e,

obbligandolo a partecipare ad una funzione di carattere politico,

mediante un giudizio espresso in base a meri criteri di opportunità,

determinerebbero una situazione di dipendenza e confusione tra poteri

dello Stato, modificando l'ordinamento costituzionale senza il

rispetto delle relative procedure di revisione;

che, peraltro l'art. 681 del codice di procedura penale è

autonomamente denunciato in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, per la ingiustificata diversità dei procedimenti che

da esso deriverebbe a seconda dell'organo cui viene presentata

l'istanza per la grazia, o a seconda dello stato di detenzione o

libertà dell'interessato;

che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato ritenendo le questioni sollevate in

via preliminare, inammissibili per difetto di legittimazione del

giudice a quo, e, comunque, infondate nel merito.

Considerato che le questioni sono state sollevate nel corso di un

procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, al

magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di

carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili

ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che

altra autorità adotterà nell'esercizio di una funzione non

giurisdizionale;

che, secondo quanto questa Corte ha avuto più volte occasione

di affermare, anche in relazione a fattispecie procedimentali

analoghe (vedi sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74 del

1979), il giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in

applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare

le relative questioni di legittimità costituzionale;

che pertanto, non sussistendo nella specie poteri decisori (vedi

ancora sentt. nn. 112 del 1964, 13 del 1966, 74 del 1971, 17 del

1980, 116 del 1983) propri del giudice che ha sollevato le questioni,

le stesse vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura

penale e 69, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) come modificata dalle leggi 12

gennaio 1977, n. 1 e, 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in

riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza di Mantova, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte