Sentenza n. 387/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/10/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma,
n. 4 e secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con
ordinanze emesse il 3 aprile 1997, il 28 luglio e il 9 dicembre 1997
dal pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 670 del
registro ordinanze 1997 ed al n. 182 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 e n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e
della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio
Italiani, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore
Riccardo Chieppa.
Uditi gli Avvocati Paolo Tosi per le Ferrovie dello Stato s.p.a.,
Sergio Vacirca per la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e
del Risparmio Italiani e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione
al decreto con il quale aveva respinto un ricorso ex art. 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 per repressione di condotta
antisindacale, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 (r.o. n. 182
del 1998), ha sollevato, su eccezione della parte ricorrente,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma,
n. 4, e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevede incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciatosi
con decreto ex art. 28, primo comma, della predetta legge n. 300, e
quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto di cui all'art.
28, terzo comma, della stessa legge. Ad avviso del rimettente, tale
mancata previsione violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione.
Sotto il primo profilo, la ordinanza rileva che la ratio della
disposizione di cui all'art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc.
civ. - che ha introdotto un'ipotesi di incompatibilità del giudice
nell'ambito dello stesso grado del processo, quella del reclamo al
collegio contro i provvedimenti cautelari adottati dal singolo
giudice, consistente nell'evitare il possibile condizionamento
psicologico che deriva dalla naturale tendenza a confermare il
giudizio già espresso in altro momento decisionale del procedimento
- appare estensibile al giudizio di opposizione ex art. 28 della
legge n. 300 del 1970, sicché la differente disciplina adottata per
situazioni simili potrebbe costituire violazione del principio di
uguaglianza.
Il giudice a quo sospetta poi la lesione del diritto alla tutela
giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, che sarebbe
originata dalla incompatibilità endoprocessuale dovuta alla
duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso
giudice. Infatti, osserva il pretore di Torino, il procedimento ex
art. 28 della legge n. 300 del 1970 seppure caratterizzato dalla
sommarietà, non ha natura cautelare (donde la inapplicabilità,
nella specie, delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 326 del 1997 sulla non assimilabilità del
giudizio di merito a quello cautelare), presupponendo, invece, un
accertamento pieno della condotta antisindacale realizzata e che,
ciò posto, nel giudizio di opposizione al decreto emesso ex art. 28
le valutazioni cadono sulla medesima res iudicanda.
In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo ha motivato
con riferimento alla tassatività dei motivi di astensione
obbligatoria ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., tra i
quali non è compreso il caso di specie, non versandosi in un diverso
grado di giudizio, ma in una diversa fase dello stesso grado; nonché
con riferimento alla insussistenza dei presupposti per la astensione
facoltativa, atteso che i criteri di assegnazione delle cause ai
magistrati della sezione lavoro, indicati nelle tabelle di
composizione dell'ufficio del rimettente, espressamente prevedono che
le cause di opposizione a decreto ex art. 28 della legge n. 300 del
1970 sono assegnate al giudice della prima fase del procedimento.
2. - Nel giudizio si è costituita la Federazione autonoma
lavoratori del credito e del risparmio italiani (FALCRI), ricorrente
nel procedimento a quo, concludendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della normativa denunciata, con
argomentazioni adesive a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.
3. - È altresì intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza della questione, osservando che la sussistenza della
incompatibilità di un giudice è subordinata alla precedente
valutazione di merito sulla medesima fattispecie resa dallo stesso
giudice in una diversa fase processuale, mentre, nel caso di specie,
mancherebbe una pregressa valutazione di merito sulla medesima res
iudicanda, in quanto il procedimento cautelare non tende a decidere
il merito della controversia, ma a tutelare temporaneamente il
diritto che ne è oggetto dal pregiudizio grave e irreparabile che lo
minaccia.
4. - La medesima questione è stata sollevata dal pretore di Torino
con ordinanza emessa il 28 luglio 1997 (r.o. n. 670 del 1997), sulla
base di argomentazioni analoghe a quelle già riferite sub 1. Anche
in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza
della questione.
5. - Con ordinanza emessa in data 3 aprile 1997 (r.o. n. 402 del
1997), nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ex art. 28
della legge n. 300 del 1970, nel quale la società ricorrente aveva
eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma,
n. 4, e secondo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, per la mancata previsione della
incompatibilità del giudice che abbia provveduto alla emissione del
decreto in materia di repressione della condotta antisindacale alla
trattazione del merito della causa promossa in opposizione al
medesimo decreto, il pretore di Torino ha ritenuto la non manifesta
infondatezza della questione, tenuto conto sia della causa di
incompatibilità enucleata dal giudice delle leggi in materia
processuale penale, rappresentata dalla c.d. forza della prevenzione,
sia dei riflessi di essa quanto al processo civile.
Peraltro, il giudice a quo rimette alla Corte la valutazione se i
principi elaborati con riferimento al processo penale che, a detta
dello stesso rimettente, avrebbero di fatto contribuito a paralizzare
il meccanismo processuale, siano da estendere anche al procedimento
civile.
Il pretore ha rilevato che il processo, oltre che giusto, deve
essere possibile, mentre l'accoglimento della impostazione della
difesa della società ricorrente, si osserva ancora nella ordinanza,
rischia di introdurre nella gestione degli uffici, già appesantita
da lentezze di varia natura, nuove difficoltà.
6. - Nel giudizio si è costituita la società Ferrovie dello
Stato, ricorrente nel procedimento a quo, che ha concluso per la
declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa
impugnata, osservando che la questione deve essere risolta
prescindendo dalle conseguenze che potrebbero derivare dalla sentenza
di accoglimento relativamente alla funzionalità degli uffici
giudiziari.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la inammissibilità o la infondatezza della questione.
7. - Nell'imminenza dell'udienza è stata depositata una memoria
nell'interesse delle Ferrovie dello Stato s.p.a., parte costituita
nel giudizio introdotto con ordinanza r.o. n. 402 del 1997, con la
quale si insiste per l'accoglimento della questione, sottolineando la
diversità di essa rispetto sia a quella dichiarata manifestamente
infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 356 del 1997, sia rispetto a
quella dichiarata non fondata con la sentenza n. 326 del 1997.
La fattispecie portata all'esame odierno della Corte sarebbe,
sempre ad avviso delle Ferrovie, invece, analoga a quelle che hanno
condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., con particolare
riferimento alla preesistenza di valutazioni, in relazione al merito
del giudizio, che cadrebbero sulla medesima res iudicanda.
Quanto alle paventate difficoltà di ordine pratico che potrebbero
nascere dalla estensione al processo civile dei principi sulla
incompatibilità già affermati dalla Corte costituzionale con
riguardo al processo penale, nella memoria si afferma che esse
potrebbero essere superate con la legge n. 254 del 1997 sulla
istituzione del giudice unico di primo grado, che ha attuato una
riforma strettamente connessa, per riconoscimento dello stesso
Consiglio superiore della magistratura, proprio con il tema della
incompatibilità del giudice. Considerato in diritto
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte da tre ordinanze
del pretore di Torino riguardano l'art. 51, primo comma, n. 4, e
secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la
incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciatosi con
decreto ex art. 28, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto di cui all'art.
28, terzo comma, della stessa legge.
Viene denunciata la violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione, per la irragionevole diversità di disciplina rispetto
all'ipotesi, del tutto simile, prevista dall'art. 669-terdecies,
secondo comma, cod. proc. civ., che ha introdotto un caso di
incompatibilità del giudice nell'ambito dello stesso grado del
processo (questione sollevata con ordinanze r.o. nn. 182 e 670 del
1997).
Inoltre viene denunciata la violazione dell'art. 24 della
Costituzione, per la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale,
sotto il profilo di esclusione della imparzialità del giudice
(questione sollevata con le ordinanze r.o nn. 182, 670 e 402 del
1997, nella quale ultima si invoca specificamente il secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione).
2. - Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei tre
giudizi stante l'identità della norma oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale e la connessione dei profili denunciati.
3. - Il profilo che logicamente per primo deve essere affrontato è
quello - prospettato dalla ordinanza n. 402 del 1997 e sviluppato
dalla memoria delle Ferrovie dello Stato s.p.a. - della
applicabilità alla fattispecie, riguardante l'opposizione a decreto
di cui all'art. 28, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
per repressione di condotta antisindacale, dei principi elaborati con
riferimento all'art. 34 del codice di procedura penale in ordine alla
incompatibilità del giudice per effetto della prevenzione, per avere
lo stesso giudice emesso un precedente provvedimento nel merito nella
stessa causa.
La Corte ha ripetutamente affermato che non sono applicabili al
giudizio civile ed a quello amministrativo, proprio per la
particolarità e le diversità dei sistemi processuali, le regole
delle incompatibilità soggettive per precedente attività
(tipizzata) svolta nello stesso procedimento penale, bensì le
disposizioni sull'astensione e la ricusazione del codice di procedura
civile, cui anche le norme proprie del processo amministrativo fanno
rinvio (v., per le peculiarità dei sistemi processuali, sentenza n.
326 del 1997).
Le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice sono
risolvibili nel processo civile - per le sue caratteristiche -
attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione,
previsti dal codice di procedura civile (ordinanze nn. 359 del 1998 e
356 del 1997 e sentenza n. 326 del 1997).
4. - La Corte ha avuto occasione di notare che il principio di
imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore
costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in
relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare
attuazione (sentenze n. 51 del 1998; n. 326 del 1997), pur tuttavia
con le peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento,
dovendosi ancora una volta ribadire la netta distinzione fra processo
civile e processo penale: per la diversa posizione e i differenti
poteri di impulso delle parti.
Di modo che - ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre il
giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi
oggetto del processo - le soluzioni per garantire un giusto processo
non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i
due tipi di processo.
Infatti, è stato rilevato (sentenza n. 341 del 1998) che le
situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono
"tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che
siano di per sì incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni
giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle
modalità con cui la funzione è stata svolta, ovvero dal concreto
contenuto dell'atto preso in considerazione" (sentenza n. 351 del
1997; v. anche le sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997).
La medesima soluzione non è stata adottata dal legislatore per il
processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale
caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono
avvalere di particolari poteri di difesa, di modo che appare non
arbitraria la diversa scelta di garantire la imparzialità-terzietà
del giudice nel processo civile solo attraverso gli istituti
dell'astensione e ricusazione.
5. - La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art.
6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge), nell'ipotesi in cui il comportamento antisindacale sia
addebitabile ad una amministrazione statale o ad altro ente pubblico
non economico e con competenza attribuita al giudice amministrativo
(decreto del Tribunale amministrativo regionale ed opposizione nei
confronti del decreto davanti allo stesso tribunale), ha ritenuto che
tale disposizione ha il solo scopo di determinare uno spostamento
della competenza giurisdizionale da quella ordinariamente prevista
per la repressione della condotta antisindacale, attribuita al
Pretore. La Corte ha peraltro escluso che vi fosse alcun vincolo
nella composizione del collegio giudicante in sede di opposizione
avverso il decreto, e una qualsiasi preclusione di una eventuale
astensione o ricusazione (ordinanza n. 356 del 1997).
Nella anzidetta ordinanza venivano presupposte sia la valenza
costituzionale dell'obbligo di astensione, sia l'esistenza dei
poteri-doveri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle singole
udienze e ai relatori, con consequenziale determinazione del
collegio, nonché l'applicazione delle normali regole relative alla
imparzialità del giudice attraverso gli istituti della astensione e
della ricusazione.
Ed appunto la indicazione della via della doverosa astensione e
conseguente possibilità di ricusazione deve trovare, per la
fattispecie in discussione, il supporto normativo nella previsione
dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ.
Infatti, sul piano generale, esigenza imprescindibile, rispetto ad
ogni tipo di processo, è solo quella di evitare che lo stesso
giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario
logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per
dover ritenere una incompatibilità endoprocessuale è la
preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa res iudicanda
(cfr. sentenza n. 131 del 1996).
Nel processo civile la previsione contenuta nell'art. 51, n. 4,
cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha l'obbligo di
astenersi "se ha conosciuto (della causa) come magistrato in altro
grado del processo" trova fondamento nella "esigenza stessa di
garanzia che sta alla base del concetto di revisio prioris
instantiae", che postula l'alterità del giudice dell'impugnazione,
il quale si trova - per via del carattere del mezzo di gravame - a
dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguito onde
pervenire al provvedimento impugnato (ordinanza n. 359 del 1998;
sentenza n. 326 del 1997).
Nel sistema originario del procedimento di repressione della
condotta antisindacale, nel quale era prevista una fase davanti al
Pretore, il quale decideva in ordine alla richiesta di emissione del
decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ed una eventuale
opposizione avanti al Tribunale, non si poteva dubitare della
sussistenza di una duplicità di fasi processuali, la seconda delle
quali avanti al Tribunale assumeva tutte le caratteristiche di un
ulteriore grado di giudizio.
Pertanto, la fattispecie rientrava all'evidenza nell'ambito della
previsione dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., avuto riguardo
anche alla considerazione che il provvedimento ex art. 28 cit. aveva
una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei
rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e
provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma
anzi suscettibile - in caso di mancata opposizione - di assumere
valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le
parti.
Nello stesso tempo la valutazione delle condizioni che legittimano
il provvedimento ex art. 28 non divergeva - quanto a parametri di
giudizio - da quella che deve compiere il giudice dell'eventuale
opposizione, se non per il carattere del contraddittorio e della
cognizione sommaria; allo stesso modo, risultando identici l'oggetto
e il presupposto dell'azione di tutela contro la condotta
antisindacale nelle due fasi, la seconda di esse assumeva valore
impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae.
6. - Il rapporto tra le due fasi, sotto il profilo della
imparzialità-terzietà del giudice, non può, ora, ritenersi mutato
per il semplice sopravvenuto intervento di modifica (legge 8 novembre
1977, n. 847, art. 3, sostitutivo del terzo comma dell'art. 28 della
legge n. 300 del 1970) della sola norma sulla competenza con la
riunificazione di questa in capo al giudice monocratico, essendo
rimaste identiche le norme relative ai poteri del giudice nelle
diverse fasi, ai presupposti delle pronunce, nonché agli effetti e
alle altre regole dello speciale procedimento.
7. - Ancora, non può costituire ostacolo ad una applicazione,
nelle fasi del procedimento di repressione di condotta antisindacale,
della regola della alterità del giudice dell'impugnazione la dizione
del codice di procedura del 1942, cioè "magistrato in altro grado
del processo". Tale espressione deve, infatti, intendersi alla luce
dei principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto
processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela
giurisdizionale mediante azione (art. 24 della Costituzione) avanti
ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con
la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato
né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 della
Costituzione), né la stessa autonomia ed indipendenza della
magistratura (art. 104, primo comma, della Costituzione).
In altri termini, la espressione "altro grado" non può avere un
ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine
degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento giudiziario,
ma deve ricomprendere - con una interpretazione conforme a
Costituzione - anche la fase che, in un processo civile, si succede
con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio,
caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di
cui si discute) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle
stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella
prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario.
8. - Infine, non può impedire la anzidetta interpretazione
dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., la circostanza che l'ufficio
giudiziario rimettente abbia dei criteri di assegnazione delle cause
ai magistrati della sezione del lavoro, espressi nelle tabelle
periodiche, nel senso della identità del giudice delle due fasi,
posto che una determinazione organizzatoria-amministrativa, non può
derogare a principi contenuti nelle norme processuali e
costituzionali, dovendo il giudice disapplicarla - in quanto priva di
forza di legge - se in contrasto con detti principi.
Del resto, altri uffici giudiziari, sulla base di diverse tabelle
debitamente approvate, hanno da tempo applicato criteri del tutto
conformi ai principi costituzionali sopraindicati, disponendo
l'assegnazione delle cause di opposizione a decreto ex art. 28 della
legge n. 300 del 1970 sulla base degli ordinari criteri, con
esclusione specifica del giudice del primo procedimento.
Tantomeno può valere ad escludere l'anzidetta interpretazione la
considerazione di possibili rischi di lentezze e difficoltà nella
gestione degli uffici giudiziari, poiché deve ritenersi
assolutamente preminente il principio costituzionale della
imparzialità del giudice, da attuarsi nel processo civile per mezzo
dell'istituto dell'astensione e ricusazione. D'altro canto, le
prospettate difficoltà, mentre risultano già all'epoca smentite
dalla pacifica attuazione dei principi anzidetti in uffici giudiziari
con dimensioni di procedimenti tutt'altro che insignificanti, sono
ormai del tutto trascurabili a seguito della istituzione del giudice
unico di primo grado, che consentirà una possibilità di scelta più
ampia tra magistrati cui assegnare la seconda fase del procedimento a
seguito di opposizione.
9. - In definitiva, la questione deve essere dichiarata infondata
sotto tutti i profili denunciati dalle tre ordinanze del pretore di
Torino, essendo l'interprete tenuto ad una esegesi costituzionalmente
corretta della norma denunciata, tale da ricomprendere, tra le
ipotesi, dalla stessa contemplate, di obbligo di astensione del
giudice per avere conosciuto della causa in un altro grado, quella
dell'opposizione a decreto dallo stesso emesso ex art. 28, primo
comma, della legge n. 300 del 1970.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
51, primo comma, numero 4, e secondo comma, del codice di procedura
civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Torino con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte