Sentenza n. 388/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 297/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con
ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dal Tribunale di Rieti nel
procedimento civile vertente tra l'INPS e Marzetti Carlo, iscritta al
n. 695 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile di appello, promosso
dall'INPS avverso la sentenza con cui il Pretore di Rieti aveva
accolto la domanda di ricalcolo della misura della pensione proposta
da Marzetti Carlo - già dipendente della S.N.I.A. Viscosa S.p.a. e
della Società Sviluppo Industriale, collocato in regime di
integrazione salariale nei periodi dal 1 agosto 1979 al 30 aprile
1981 (Snia) e dal 1 maggio 1981 al 31 maggio 1988 (Società Sviluppo
Industriale-Gepi), e titolare di pensione VO con decorrenza 1 gennaio
1989 (prepensionamento) -, il Tribunale di Rieti, in funzione di
giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1994, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui
non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente prepensionato
perché sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già
conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità
assicurativa e contributiva obbligatoria, e per il quale la pensione
sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa,
non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore
a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della mera
contribuzione obbligatoria.
Affermata la rilevanza della questione, poiché il ricorrente
avrebbe avuto diritto, avendone maturato i requisiti, al trattamento
di anzianità nella maggiore misura calcolata sulla base della sola
contribuzione obbligatoria, e stante l'impossibilità di assumere la
fattispecie de qua nell'a'mbito della previsione normativa venutasi a
creare a seguito della sentenza di questa Corte n. 307 del 1989,
osserva il Tribunale remittente come non possa dubitarsi
dell'irragionevolezza della norma in esame, dichiarata illegittima
anche dalla successiva sentenza n. 264 del 1994. Nel caso, infatti,
in cui il lavoratore, pur avendo maturato il requisito della
contribuzione previdenziale minima in costanza di rapporto di lavoro,
viene collocato in regime di integrazione salariale e perciò
assoggettato a contribuzione figurativa - cronologicamente
coincidente, in tutto o in parte, con le ultime 260 settimane
contributive antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico
-, il parametro della retribuzione annua pensionabile viene calcolato
sulla base di un salario notoriamente inferiore a quello percepito in
precedenza, così che, nonostante l'incremento del parametro
dell'anzianità contributiva, la misura del trattamento pensionistico
è minore di quella calcolata sulla sola contribuzione obbligatoria.
Osserva, inoltre, il giudice a quo come l'irrazionalità della
norma e l'iniquità del risultato cui conduce una sua indifferenziata
applicazione sono ancora più evidenti ove si consideri che la
flessione del parametro della retribuzione annua pensionabile non è,
nell'ipotesi prospettata, ascrivibile a libera scelta del lavoratore,
il quale, oltre la falcidia salariale impostagli da eventi esterni
alla sua volontà (e solo in parte recuperabile con l'ammissione al
regime di integrazione salariale), deve anche subire un
ingiustificato depauperamento del trattamento pensionistico.
2. - Si è costituito l'INPS, il quale s'è rimesso alla decisione
della Corte, rilevando che quest'ultima ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con le sentenze
n. 264 del 1994, n. 428 del 1992 e n. 307 del 1989, e peraltro
sottolineando, in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza,
la diversità, rispetto alle fattispecie che hanno dato origine alle
menzionate sentenze, di quella oggetto del giudizio a quo, il quale
non attiene ad una ipotesi "normale" di pensione di vecchiaia o di
anzianità. Ciò in quanto, nei casi di pensionamento anticipato, gli
interessati conseguono il diritto a pensione non solo prima del
compimento della età pensionabile normale ma anche prima di aver
maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Rieti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione
- dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore
dipendente prepensionato perché sottoposto ad integrazione
salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di
lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva
obbligatoria, e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del
concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque
liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe
spettata tenendo conto soltanto della mera contribuzione
obbligatoria.
Secondo il collegio remittente, nel caso di un lavoratore che
venga collocato in regime di integrazione salariale ed assoggettato a
contribuzione figurativa - cronologicamente coincidente, in tutto o
in parte, con le ultime 260 settimane contributive antecedenti la
decorrenza del trattamento pensionistico -, l'applicazione
indifferenziata della norma impugnata perverrebbe all'irrazionale ed
iniquo risultato di determinare, nonostante l'incremento del
parametro dell'anzianità contributiva, una riduzione dell'ammontare
della pensione, la cui misura, calcolata sulla base di un salario
notoriamente inferiore a quello percepito in precedenza, è minore
rispetto a quella che sarebbe spettata qualora fosse stata calcolata
sulla sola contribuzione obbligatoria.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma in esame, per violazione degli artt. 3 e 38 della
Costituzione, nella parte in cui "non prevede che, in caso di
prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore
dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di
lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la
pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe
spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della
sola contribuzione obbligatoria" (sentenza n. 307 del 1989,
relativamente alla pensione di vecchiaia, nonché, estensivamente
alla pensione di anzianità, sentenza n. 428 del 1992); e per
contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, "nella parte
in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo
quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita
da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta
anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere
comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento
dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i
periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del
requisito dell'anzianità contributiva minima" (sentenza n. 264 del
1994).
Constatati i paradossali effetti che il meccanismo previsto dalla
denunciata norma cagionava in talune particolari ipotesi di
prosecuzione della contribuzione di importo inferiore a quello della
contribuzione obbligatoria precedentemente versata, di per sé
sufficiente a radicare il diritto alla pensione, la Corte ha infatti
ritenuto privo di giustificazione che a maggior apporto contributivo
corrispondesse una riduzione del trattamento rispetto a quello che
sarebbe spettato ove il lavoratore avesse omesso di effettuare la
suddetta ulteriore contribuzione.
La Corte ha fra l'altro rilevato che l'irrazionalità di una tale
vanificazione degli effetti astrattamente favorevoli, derivanti dalla
prosecuzione dei versamenti e dal relativo aumento dell'anzianità
contributiva, si appalesa ancor più chiaramente in presenza di una
disposizione (come quella in esame) volta a comporre un sistema di
tutela delle singole posizioni soggettive, nel quale il riferimento
all'ultimo periodo lavorativo per la determinazione della
retribuzione pensionabile è diretto a garantire una più alta base
di calcolo per la liquidazione del trattamento (v., in particolare,
sentenza n. 264 del 1994).
3. - La diversità, rispetto ai precedenti, del caso che ha dato
origine al presente incidente di costituzionalità, in cui il
depauperamento dell'ammontare della pensione è conseguenza del
concorso della contribuzione figurativa del lavoratore collocato in
regime di integrazione salariale, non influisce sulla ratio decidendi
della questione. Ratio che rimane la medesima delle citate decisioni,
ed anzi viene rafforzata dal rilievo che, nella specie, la flessione
del parametro della retribuzione annua pensionabile non è in alcun
modo ascrivibile ad una autonoma scelta del lavoratore; il quale,
dunque, oltre a subire la falcidia salariale imposta da eventi
esterni alla sua volontà, verrebbe, per via della norma de qua, ad
essere colpito anche nel successivo trattamento pensionistico.
4. - La Corte deve ribadire e, per quanto occorre, sottolineare e
precisare che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito
minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la
natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata
unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi,
senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura
della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto, che si
appalesa irragionevole siccome non rispondente all'esigenza di
conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia e di equità
connaturati al principio sancito dall'art. 3 della Costituzione,
oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo
art. 38. Il che si verifica appunto con riguardo alla norma in esame,
dal cui contesto esula la previsione di una clausola di salvaguardia
della posizione acquisita attraverso il raggiungimento della detta
soglia minima di pensionabilità, che segna un limite intrinseco alla
discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del
criterio d'individuazione del periodo di riferimento della
retribuzione pensionabile.
5. - Tuttavia tale salvaguardia comporta soltanto l'attribuzione
al lavoratore della semplice facoltà di optare per il periodo di
contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità di sommare a
questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva
contribuzione figurativa, anche in termini di aumento dell'anzianità
contributiva.
Questa necessaria precisazione, che definisce i contorni delle
considerazioni di principio sopra svolte, vale di per sé a far
disattendere le obiezioni prospettate nella memoria dell'INPS col
richiamo ai vantaggi derivanti al lavoratore dal prepensionamento,
attraverso l'anticipazione del momento di percezione della pensione
di vecchiaia. Anticipazione naturalmente collegata ad un istituto che
ha una propria autonoma ratio, la quale si colloca nel quadro delle
misure volte a fronteggiare situazioni di crisi dell'impresa e dunque
rimane estranea al principio come sopra posto e definito, implicante
la mera sterilizzazione del periodo ulteriore a quello in cui è
stato raggiunto il minimo contributivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui
non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad
integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di
rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e
contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata
sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa
essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella
che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione
obbligatoria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte