Sentenza n. 39/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894
del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Gadino Iolanda ed altri e Aprile
Alfredo, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1982 dal Pretore di S. Vito al
Tagliamento nel procedimento civile vertente tra Cappello Luisa e
Cappello Delma iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno
1982;
3) ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dal Pretore di Busto
Arsizio nel procedimento civile vertente tra Rinaldi Ugo e Mari Augusto
iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno, 1984. Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. Il Tribunale di Genova, nel corso del giudizio civile di appello
tra le sorelle Gadino e Aprile Alfredo, concernente l'estirpazione di
una mimosa e di sedici cipressi lambertiani, piantati a distanza non
legale, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 3 aprile 1978,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 (distanze per
gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del codice civile, per
violazione degli artt. 9, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost..
Osserva il Tribunale che le norme denunciate contrastano con i
suindicati precetti costituzionali, in quanto ricollegano il diritto
del vicino a pretendere l'estirpazione degli alberi al mero
accertamento dell'inosservanza della distanza legale, senza consentire
al giudice la previa valutazione dell'eventuale valore paesaggistico
delle piante da eliminare.
La tutela del paesaggio, imposta dall'art. 9, risulta, invero, in
tal modo subordinata alle ragioni della proprietà, contraddicendo
altresl' la "funzione sociale" di quest'ultima.
Il contenuto della "funzione sociale" della proprietà (art. 42,
comma secondo, Cost.) va infatti precisato con riferimento ad altri
valori costituzionali preminenti, e tra questi è certamente compreso
il paesaggio, come attesta la collocazione dell'art. 9 tra i principi
fondamentali della Costituzione.
Quest'ultima disposizione - rileva ancora il giudice a quo - tutela
il paesaggio come espressione del valore culturale del rapporto tra
ambiente e comunità umana, e non già nei ristretti limiti della
legislazione previgente (l. n. 1497/1939), che ricollegava il valore
paesaggistico al rilievo estetico del "quadro naturale".
Il paesaggio, come ambiente naturale, è caratterizzato anche dalla
vegetazione, e sotto tale profilo appaiono censurabili le norme
denunciate, che non consentono al giudice di valutare se l'eliminazione
degli alberi, tenuto conto del loro inserimento in un determinato
assetto territoriale, comporti un apprezzabile e pregiudizievole
mutamento del paesaggio, il che può avvenire anche per la soppressione
di poche piante in ragione della loro peculiare collocazione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata iscritta
al n. 658 del R.O. del 1978 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59
del 28 febbraio 1979.
Non vi è stata costituzione delle parti private. Il Presidente del
Consiglio dei ministri è intervenuto sollecitando la declaratoria di
infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che gli artt. 892 e 894 c.c.
tendono esclusivamente a regolare i contrastanti interessi dei
proprietari limitrofi, e non incidono, né prevalgono, sui meccanismi
di tutela previsti dalla legislazione speciale, che consente
l'imposizione di vincoli sui beni costituenti bellezza naturale. Nella
specie, nota l'interveniente, gli alberi da estirpare non sono stati
assoggettati a vincolo.
2. - Nel corso del giudizio civile di primo grado instaurato da
Cappello Luisa contro Cappello Delma, per ottenere l'estirpazione di un
filare di cipressi argentati sorgenti a distanza inferiore a quella
legale rispetto al confine dei rispettivi fondi, il Pretore di S. Vito
al Tagliamento, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1982, ha sollevato,
su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art.
894 c.c. in relazione all'art. 892 c.c., per contrasto con gli artt. 9,
comma secondo, e 42, comma secondo, Cost..
Osserva l'ordinanza che la norma denunciata appare lesiva dei
suindicati precetti costituzionali, in quanto non subordina il diritto
a conseguire l'estirpazione di alberi e siepi piantati a distanza non
legale: da un lato, all'accertata sussistenza di apprezzabili ragioni
del proprietario richiedente, collegate a situazioni di effettivo danno
o disagio provocate dalla violazione delle distanze; dall'altro,
all'acclarata insussistenza di alterazioni pregiudizievoli dell'assetto
naturalistico-paesaggistico e di quello urbanistico del territorio.
Quanto al profilo paesaggistico-naturalistico l'art. 9, comma
secondo, Cost. - ad avviso del giudice a quo - non si limita a tutelare
le bellezze naturali protette alla stregua della l. 29 giugno 1939, n.
1497, in quanto costituenti "quadri naturali", ma tutela il paesaggio
come ambiente naturale, inteso come sede della continua interazione tra
comunità umana e natura. A siffatta tutela, di ampio respiro, si
collega la esigenza di in adeguato controllo sull'ambiente, onde
consentire che gli interventi dell'uomo si inseriscano armonicamente
nel paesaggio. Ne deriva che le scelte del privato, suscettibili di
ripercuotersi sull'assetto ambientale nattiralistico-paesaggistico
(come quella che comporti l'abbattimento di un cospicuo filare di
piante di alto fusto), possono ricevere protezione solo se
corrispondono ad esigenze apprezzabili e non già ad istanze meramente
egoistiche - in ragione della "funzione sociale" assegnata alla
proprietà dall'art. 42, comma secondo, Cost. -, e non si risolvano in
una degradazione dell'assetto ambientale.
Per quanto concerne, poi, il profilo urbanistico, osserva
l'ordinanza che non può essere ignorata la potestà di programmazione
e di vigilanza riconosciuta al Comune, in materia di trasformazione del
territorio, dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10. A siffatta funzione si
raccorda l'esigenza che l'abbattimento di alberi, costituenti elementi
del paesaggio, non sia rimessa al mero arbitrio del vicino, ma sia
subordinata, per assicurare la funzione sociale della proprietà, ad un
provvedimento dell'amministrazione comunale, ispirato alle esigenze
dell'ordinato svolgersi delle attività di trasformazione del suolo.
L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata, è stata iscritta
al n. 206 R.O. del 1982 e pubblicata sulla G. U. n. 255 del 15
settembre 1982.
Non vi è stata costituzione delle parti private. È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha sollecitato la
declaratoria di infondatezza della questione, svolgendo argomentazioni
coincidenti con quelle riassunte nel precedente n. 1.
3. - Nella causa civile introdotta da Rinaldi Ugo contro Mari
Augusto, per conseguirne la condanna all'estirpazione di una magnolia e
di un pino, sorgenti presso il confine dei fondi di rispettiva
proprietà a distanza inferiore a quella legale, il Pretore di Busto
Arsizio, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1983, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 894 c.c.
in relazione all'art. 892 c.c., per contrasto con gli artt. 9, comma
secondo, e 42, comma secondo, Cost..
Il giudice a quo svolge considerazioni sostanzialmente coincidenti
con quelle espresse dal Pretore di San Vito al Tagliamento, e riassunte
al precedente n. 2.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata iscritta
al n. 370 R.O. del 1984 e pubblicata sulla G. U. n. 259 del 19
settembre 1984.
Nessuna delle parti private si è costituita. È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando gli argomenti già
esposti nel precedente n. 1. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe è impugnata, in riferimento agli
stessi parametri, vale a dire agli artt. 9, comma secondo, Cost., in
tema di tutela del paesaggio, e 42, comma secondo, Cost., in tema di
funzione sociale della proprietà, la normativa, che risulta dagli
artt. 892 e 894 c.c., concernente la distanza da osservare nelle
piantagioni e il potere del vicino di esigere l'estirpazione degli
alberi e delle siepi piantati o nati a distanze inferiori a quelle
prescritte.
Attesa la sostanziale identità delle questioni, i giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I giudici a quibus premettono che la nozione di paesaggio ai
sensi dell'art. 9 Cost. deve ora ritenersi comprensiva di ogni elemento
naturale ed umano attinente alla forma esteriore del territorio e che
ad ogni elemento del genere deve ritenersi potenzialmente estesa (si
intende: al di là dei vincoli positivamente imposti nei modi previsti
dalla legislazione di settore) la protezione assicurata dal precetto
costituzionale.
Quindi essi sospettano che la normativa impugnata sia suscettiva di
frustrare il precetto stesso ed in pari tempo l'art. 42 Cost., siccome
la funzione sociale della proprietà ripete anche dalla protezione del
paesaggio contenuti concreti. Ciò in quanto, con il sancire che il
vicino possa incondizionatamente pretendere, ed il giudice debba
necessariamente ordinare, l'abbattimento di piante poste in violazione
della distanza, la normativa stessa non consente la comparazione (in
relazione al caso concreto) fra interesse paesaggistico ed interesse
proprietario. Tale comparazione dovrebbe - secondo il Tribunale di
Genova - essere effettuata ad opera dello stesso giudice; mentre le
altre due autorità rimettenti (Pretori di S. Vito al Tagliamento e di
Busto Arsizio) postulano che l'abbattimento degli alberi in violazione
delle distanze legali sia condizionato all'accertamento positivo di un
danno concreto per il vicino: o, in mancanza, a una comparazione tra
interesse paesaggistico e interesse proprietario da parte delle
autorità investite della cura dell'interesse paesaggistico e/o della
gestione urbanistica del territorio.
3. - Occorre anzitutto osservare che la questione si connota per
aspetti peculiari.
Essa è, cioè, posta nei termini di un conflitto fra la disciplina
dei rapporti di vicinato e un valore costituzionalmente protetto,
prospettandosi che il rigore col quale i limiti reciproci fra vicini
sono stabiliti, o almeno il rigore col quale l'osservanza di tali
limiti è sanzionata, in quanto si risolve in un eccesso del potere
proprietario del vicino, può urtare contro il valore anzidetto
implicandone (con certezza o eventualmente) il sacrificio.
La denunciata illegittimità costituzionale della disciplina dei
rapporti di vicinato (cioè dei limiti reciproci delle rispettive
proprietà) presuppone peraltro non soltanto che la detta disciplina
trascuri di considerare l'ipotesi di incidenza del valore
costituzionalmente protetto, sibbene anche che l'ordinamento escluda
l'incidenza stessa imponendo che i conflitti fra i vicini siano
incondizionatamente risolti senza tenerne conto, o non offrendo
comunque i mezzi perché essa possa effettivamente esplicarsi.
Ma al riguardo non può ignorarsi che la giurisprudenza risalente
della cassazione civile (sent. 10 luglio 1934, n.2527) e la dottrina
costante affermano che il diritto del vicino alla estirpazione degli
alberi posti a distanza non legale cede di fronte all'eventuale vincolo
della vegetazione secondo la legislazione di settore relativa alle
bellezze naturali (all'epoca la legge n. 778 del 1922, successivamente
la legge n. 1497 del 1939), legislazione di settore che ora assume
funzione attuativa del valore costituzionalmente protetto di cui si
tratta.
Né può ignorarsi che, al di fuori dell'ipotesi di vincolo già
imposto, chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi
posti a distanza non legale (il proprietario del terreno in cui essi
sono posti o altri) può sollecitare l'attivazione dei poteri della
Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali (art. 82
d.P.R. 616/1977, anche in riferimento alla legge 1497/1939).
Se, quindi, l'ordinamento, lungi dal sancire la reciproca
indifferenza tra sfera della legislazione di settore attuativa del
valore costituzionale e sfera codicistica, offre, secondo il diritto
vivente, mezzi per realizzare l'incidenza della legislazione di
settore, e per suo tramite del valore costituzionalmente protetto, sui
rapporti interprivati, la censura non può trovare ingresso se non in
quanto diretta a denunciare l'inadeguatezza della cennata legislazione
di settore.
Del resto siffatta inadeguatezza implicitamente postulano le
ordinanze di rimessione quando pretendono che la protezione non sia
attuata in relazione ai soli beni di particolare pregio paesistico
singolarmente individuati secondo la legge n. 1497 del 1939, o secondo
la legislazione urbanistica - cfr. artt. 10 della legge n. 1150 del
1942, come modificato dall'art. 3 della legge n. 765 del 1967, e 7
della suindicata legge n. 1150, come modificato dall'art. 1 della legge
n. 1187 del 1968 -, ma sia attuata in relazione a qualsiasi pianta
(soprattutto se facente parte di pluralità di piante, ordinate o no)
mediante una valutazione globale da effettuare ad opera dell'autorità
preposta alla tutela dei beni ambientali, ovvero ad opera
dell'autorità preposta al rilascio della concessione edilizia o alla
vigilanza sulle modificazioni territoriali, in occasione di ogni
intervento esterno.
Ma in tal caso è la legislazione (o le legislazioni) di settore
che le ordinanze avrebbero dovuto prendere specificamente di mira. La
denuncia delle norme codicistiche sui limiti reciproci delle proprietà
finitime si palesa pertanto, sotto questo profilo, come frutto di una
aberratio ictus, implicante l'inammissibilità della questione.
4. - In ogni caso, la questione è inammissibile perché la
pronuncia additiva - qual'è sollecitata dai giudici a quibus - non
può consistere qui nell'adozione di una soluzione obbligata,
immediatamente desumibile dalle norme costituzionali assunte a
parametro o da altri principi dell'ordinamento. Viceversa questa Corte
dovrebbe operare una scelta tra più soluzioni possibili: quali sono
appunto quelle, fra loro significativamente non tutte compatibili,
proposte o implicitamente postulate dai giudici a quibus (come la
previsione di una valutazione paesaggistica relativamente ad ogni
intervento su piante affidata, unicamente alla comparazione di
interessi che essa implica, al giudice o all'autorità preposta al
settore paesaggistico e/o a quello urbanistico; il coordinamento in
fase di cognizione o in fase di esecuzione tra tutela giurisdizionale e
tutela amministrativa) ed altre ipotizzabili. Ma una scelta del genere
non può che spettare al legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 892 e 894 c.c., sollevata, in riferimento agli artt. 9,
comma secondo, e 42, comma secondo, Cost., con ordinanze del Tribunale
di Genova del 3 aprile 1978, del Pretore di S. Vito al Tagliamento del
5 febbraio 1982 e del Pretore di Busto Arsizio del 12 dicembre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte