Sentenza n. 393/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59legge 449/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 29
dicembre 1998, dal pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Ripamonti Maria Rosa ed altra e il Fondo pensioni per il
personale Cariplo ed altra, iscritta al n. 158 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Ripamonti Maria Rosa ed altra e
della Cariplo S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Guido Alpa per Ripamonti Maria Rosa ed altra,
Paolo Tosi per la Cariplo S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo
Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dei giudizi, successivamente riuniti, promossi da
due dipendenti della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
(Cariplo S.p.a.), onde ottenere l'accertamento del proprio diritto al
conseguimento della "pensione diretta di anzianità", erogata,
"previa rassegnazione delle dimissioni", dal Fondo pensioni per il
personale di detta Cassa in base ai requisiti di 30 anni di
anzianità contributiva e 50 anni di età, il pretore di Milano, con
ordinanza del 29 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella
parte in cui stabilisce che, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, per
tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, "il
trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e
con la decorrenza previsti dalla disciplina generale obbligatoria di
appartenenza".
1.1. - Premette l'ordinanza, in punto di fatto, che le ricorrenti
hanno dedotto, a sostegno della pretesa azionata, l'esistenza di "una
situazione di incertezza sulla possibilità di beneficiare del
trattamento in questione", insorta a seguito dell'entrata in vigore
della legge n. 449 del 1997, la quale, proprio in forza del
menzionato comma 3 dell'art. 59, ha determinato l'innalzamento dei
requisiti di età per il diritto alla pensione di anzianità
stabiliti dallo statuto del Fondo pensioni; pertanto, le medesime
istanti hanno eccepito, in via pregiudiziale all'esame del merito,
l'incostituzionalità della predetta disposizione.
Tanto premesso, il giudice a quo sostiene che la rilevanza della
questione è da ravvisarsi nel fatto che il diritto alla prestazione
pensionistica complementare vantato dalle ricorrenti nel giudizio a
quo "è direttamente condizionato ... dalla rimozione della norma
sospettata di illegittimità".
1.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva, anzitutto, che la disposizione censurata "si inserisce nelle
linee di intervento in materia previdenziale, dirette, secondo le
indicazioni dei lavori preparatori, ad un generale obiettivo di
riduzione della spesa sociale", nonché di armonizzazione delle forme
previdenziali sostitutive, esonerative ed integrative con la
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, sì da stabilire
"un legame funzionale diretto tra la previdenza pubblica e la
previdenza privata, fino ad uniformarne il livello di tutela, di
fronte alla riduzione del grado di copertura offerta dal sistema di
base".
Del resto, si argomenta ancora nell'ordinanza, una previsione
analoga a quella contemplata dalla norma denunciata era stata già
introdotta dall'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, aggiunto dall'art. 15, comma 5, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Si trattava, peraltro, di una modifica
(concernente solo i vecchi fondi già esistenti all'entrata in vigore
della legge n. 421 del 1992) che faceva espressamente "salvi i
diritti acquisiti dai lavoratori subordinati che erano iscritti ai
fondi pensione complementari prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 124 del 1993, ai quali continuava ad applicarsi il
precedente regime statutario".
Il giudice a quo rammentato che, avverso il menzionato art. 15
della legge n. 335 del 1995, sono stati prospettati, a suo tempo,
dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della
Costituzione e, "per i pesanti limiti alla libertà contrattuale
delle parti sociali, all'art. 39 ed all'art. 41", ritiene che "i
medesimi sospetti di illegittimità sono ravvisabili per la
disposizione dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997,
laddove l'intervento legislativo ha limitato, in via assoluta e senza
alcuna deroga, i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali
private".
Quanto all'art. 39 della Costituzione, il rimettente assume che
"la contrattazione collettiva ha rappresentato un ineludibile momento
di definizione delle contribuzioni e delle prestazioni del Fondo
pensioni, come elemento rilevante del complessivo trattamento
economico e normativo dei dipendenti Cariplo" (accordo aziendale del
19 aprile 1994); un ruolo, questo, riconosciuto dallo stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993 (art. 3), tanto da potersi affermare "che
spetta alle parti sociali, attraverso lo strumento della negoziazione
contrattuale, la valutazione della opportunità di una revisione
delle prestazioni previdenziali a carico del Fondo".
In tale contesto, l'intervento del legislatore avrebbe alterato
"la disciplina e gli equilibri realizzati dall'autonomia collettiva,
invalidando il contenuto delle clausole in vigore, e pregiudicando
per il futuro la libera determinazione dell'autonomia collettiva
riguardo all'aspetto fondamentale della misura e dei requisiti delle
prestazioni".
Donde la "lesione della iniziativa sindacale", non giustificata
da "esigenze eccezionali e temporanee o dalla salvaguardia di
superiori interessi generali", fattori costituenti "il limite di
ammissibilità della compressione legale della libertà sindacale".
Le medesime valutazioni fondano, ad avviso del giudice a quo il
contrasto anche con l'art. 41 della Costituzione, "che tutela il
libero esercizio dell'attività economica", giacché la
"partecipazione della previdenza complementare al sistema di
sicurezza sociale" non è tale da giustificare "la perdita dei
connotati di autonomia organizzativa e gestionale che consentono la
incentivazione ed espansione dei fondi, rese necessarie proprio dalla
riduzione del trattamento pubblico".
Quanto poi all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza sostiene
che la disposizione denunciata, "a differenza del precedente regime,
non prevede alcun esonero dal divieto di anticipata prestazione,
incide sui diritti maturati e sulle aspettative degli iscritti per il
conseguimento dei trattamenti previdenziali secondo le regole del
fondo di appartenenza".
Di qui l'irragionevolezza dell'art. 59, comma 3, della legge
n. 449 del 1997, che compromette, in violazione del principio
dell'affidamento, "situazioni consolidate", senza che il sacrificio
imposto determini benefici per la finanza pubblica, "trattandosi di
prestazioni a finanziamento privato".
1.3. - Il giudice a quo ritiene, invece, manifestamente infondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale della medesima
disposizione ulteriormente prospettata dalle ricorrenti nel giudizio
principale, sia per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
ragione della disparità di trattamento tra gli iscritti ai fondi
pensione prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 124 del 1993, sia per contrasto con gli artt. 38, quinto comma, e
47 della Costituzione, sotto il profilo della "illegittimità di ogni
forma di intrusione da parte del legislatore che non sia dettata da
ragioni di tutela del lavoratore-risparmiatore".
Quanto alla prima censura, il rimettente osserva che le
situazioni poste in comparazione non sono omogenee, considerato che
soltanto "le forme complementari preesistenti stabiliscono
prestazioni definite".
In riferimento alle altre censure, l'ordinanza sostiene che la
"rigida separazione delle funzioni della previdenza pubblica e
privata" è concezione oramai superata secondo il modello delineato
dalla normativa vigente, avendo il legislatore del 1993 e del 1995
"mostrato di coltivare l'intento di una collocazione della previdenza
complementare all'interno della complessiva struttura diretta ad
attuare la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione".
In tal senso, la "funzione di concorso della previdenza privata
alla realizzazione del principio di adeguatezza della prestazione ed
il principio solidaristico che ad essa inerisce", hanno mutato il
"modello organizzativo della sicurezza sociale", laddove il
potenziamento e l'incentivazione della previdenza complementare,
"anche con vantaggi fiscali e contributivi, vengono visti come misure
necessarie per far fronte alla crisi del welfare state".
Di qui la conclusione che "la disciplina limitativa e di
coordinamento, che persegua gli obiettivi previsti dall'art. 38 della
Costituzione", non costituisce "di per sé diretta lesione della
libertà della previdenza privata, fatta salva la valutazione,
affidata alla Corte costituzionale, e nei termini espressi, dei
limiti della discrezionalità del legislatore".
2. - Si sono costituite in giudizio le ricorrenti nel giudizio a
quo per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma
denunciata, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 38, 39 e 41
della Costituzione.
2.1.- Nella memoria congiuntamente depositata, le predette parti
private, muovendo dalla ricostruzione del sistema di previdenza
sociale, evidenziano il ruolo della "previdenza privata", alla quale
è attribuita "la funzione di soddisfare bisogni diversi rispetto a
quelli di pertinenza dell'ordinamento pubblicistico" (ad es. "il
mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'attività
lavorativa").
Essa, pertanto, è riconosciuta e tutelata come "libera"
dall'art. 38, quinto comma, della Costituzione, secondo una
formulazione "volutamente perentoria", tale da doversi ritenere che
"il diritto che ne scaturisce, a differenza di altre libertà, non
soffre di limitazione alcuna".
Senonché, una siffatta "lettura" dell'art. 38 della
Costituzione, che caratterizza un "sistema previdenziale
pluralistico", è stata messa in "crisi" dal decreto legislativo
n. 124 del 1993 il quale, nel dichiarato obiettivo - ribadito dalla
legge n. 335 del 1995 - di agevolare le "forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura previdenziale", ha imposto rilevanti vincoli all'erogazione
delle prestazioni, così stabilendo "un nesso funzionale tra la
previdenza pubblica e quella privata".
L'anzidetto sistema pluralistico sarebbe "stato poi
definitivamente cancellato" dalla disposizione denunciata, "che ha
accomunato di fatto la previdenza pubblica a quella privata,
mortificando la garanzia delle libertà previdenziali
costituzionalmente protette".
Richiamato quell'orientamento secondo il quale tale complessivo
disegno legislativo sarebbe volto alla "attrazione della previdenza
complementare all'interno della sfera di applicazione del secondo
comma dell'art. 38 della Costituzione", per la "necessità di porre
rimedio alla crisi finanziaria del sistema della solidarietà
pubblica", la memoria osserva che la "nuova disciplina della
previdenza complementare svuota di contenuto l'autonomia che è
sempre stata riconosciuta alle fonti istitutive", contrastando con
l'art. 38, quinto comma, della Costituzione e con il "principio del
pluralismo previdenziale ivi disegnato".
2.2. - Nel sostenere, altresì, l'irragionevolezza della medesima
disposizione, le parti private osservano che la stessa ha ricondotto
tutti i fondi a prestazioni definite sotto la regola restrittiva di
cui all'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo n. 124 del
1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 335 del 1995;
regola alla quale i fondi integrativi del settore creditizio (di cui
alla legge n. 218 del 1990 ed al decreto legislativo n. 357 del
1990), e tra questi il Fondo Cariplo, erano rimasti estranei,
giacché l'art. 3, comma 19, della citata legge n. 335 consentiva,
comunque, di mantenere inalterato quanto disposto in sede di
contrattazione collettiva e, dunque, l'intera disciplina statutaria.
Invero, si sostiene nella memoria, nell'ottica perequativa
perseguita dal legislatore, i predetti fondi integrativi "sono stati
ingiustamente e immotivatamente valutati dal legislatore come un
privilegio accordato ad un ristretto numero di dipendenti", laddove,
invece, le prestazioni da essi erogate derivano dalla corresponsione
di contributi ben più elevati rispetto alla generalità dei fondi
privati "ed aggiuntivi rispetto a quelli versati all'assicurazione
generale obbligatoria".
Assumono ancora le parti private che il suddetto obiettivo di
perequazione "non può essere qualificato come interesse pubblico di
natura superiore rispetto ai diritti dei lavoratori
costituzionalmente tutelati dagli articoli 38, 39 e 41 della
Costituzione": detta misura, infatti, non arreca vantaggio alcuno
all'"equilibrio della finanza pubblica", incidendo esclusivamente su
un "regolamento di interessi di natura prettamente privata".
Né, del resto, risulta condivisibile il rilievo per cui la
misura restrittiva alle prestazioni pensionistiche private sarebbe
dettata dalla necessità di garantire l'equilibrio dei fondi, atteso
che l'ordinamento previdenziale già dispone "di una serie di
controlli per garantire l'effettività delle prestazioni erogate dai
fondi di previdenza privati".
2.3. - Le parti private, nel ricostruire le vicende relative alla
disciplina dei fondi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990,
della cui natura privata non sarebbe dato dubitare, sostengono che la
disposizione censurata ha "mortificato" la libertà delle parti
sociali di determinare il trattamento previdenziale ed i requisiti
per il suo conseguimento, ponendo le rappresentanze dei lavoratori
"su un piano di oggettiva debolezza contrattuale nei confronti dei
datori di lavoro che ... hanno goduto di un considerevole risparmio
sui contributi versati ai fondi pensione", mentre i lavoratori "si
sono visti limitare le prestazioni senza ricavare alcun beneficio
compensativo".
E questo - si osserva ancora nella memoria - senza che sussista,
come già detto, "un interesse pubblico che possa giustificare il
pregiudizio causato alla libertà sindacale", in presenza,
oltretutto, di una norma che "ha riflessi neutri sul contenimento
della spesa pubblica o comunque di impossibile quantificazione".
Con particolare riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione,
le parti costituite ritengono che il denunciato art. 59, comma 3,
limiti fortemente la "possibilità per il datore di lavoro di
determinare la configurazione delle prestazioni previdenziali
aziendali, impedendo di dar attuazione agli obblighi già assunti in
sede sindacale".
La memoria svolge, infine, argomentazioni analoghe a quelle
addotte dal rimettente in ordine alla prospettata violazione
dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della vanificazione
delle aspettative dei lavoratori per il tempo successivo alla
cessazione della attività.
3. - Si è costituita, altresì, la Cariplo - Cassa di Risparmio
delle Province Lombarde S.p.a., parte intervenuta nel giudizio a quo
la quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione.
Ad avviso della Cassa, gli argomenti utilizzati dal rimettente,
per fugare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle
parti ricorrenti in riferimento all'art. 38 della Costituzione, "sono
proprio, succintamente, quelli che segnano la giustificabilità non
solo alla stregua dell'art. 38, ma anche alla stregua degli artt. 39,
41 e 3 della Carta costituzionale, di una ... disciplina limitativa e
di coordinamento, al servizio degli obiettivi generali di un nuovo
welfare".
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale, nel riservarsi "di illustrare con successiva memoria la
questione", ha chiesto che la stessa sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
5. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie
illustrative sia le parti private costituite, sia l'intervenuto
Presidente del Consiglio dei Ministri.
5.1. - Le ricorrenti nel giudizio a quo nel ribadire, con ampie
argomentazioni, le conclusioni già rassegnate nell'atto di
costituzione, osservano che, con la denunciata disposizione, essendo
stato subordinato, "senza distinzioni di sorta, l'accesso alle
prestazioni per vecchiaia e anzianità assicurate dalle forme
pensionistiche private alla liquidazione del trattamento
pensionistico obbligatorio", si è venuti a pregiudicare le
situazioni giuridiche "di coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti dallo statuto per il trattamento di anzianità e di coloro
che, prossimi alla maturazione dei suddetti requisiti, nutrivano
l'aspettativa del tutto legittima di usufruire del trattamento
integrativo".
Né può ritenersi, ad avviso delle medesime parti, che la ratio
della norma sia rinvenibile nella necessità di salvaguardia
dell'equilibrio dei fondi pensione integrativi a prestazione
definita, giacché un siffatto postulato prescinde dalla
considerazione che non tutti i predetti fondi sono "strutturati con
un meccanismo di ripartizione del finanziamento tra lavoratori in
attivo e pensionati", come, appunto, il Fondo pensioni Cariplo, il
quale "è dotato di un patrimonio adeguato all'adempimento degli
obblighi statutari".
È, comunque, "inammissibile che le parti interessate siano state
private della possibilità di valutare l'esistenza o la potenziale
minaccia dello squilibrio finanziario, in relazione al concreto
meccanismo di alimentazione finanziaria e di erogazioni
pensionistiche di ogni singolo fondo".
La memoria contesta, inoltre, la tesi che valorizza il nesso
funzionale tra previdenza complementare e previdenza pubblica in
vista della realizzazione dell'obiettivo posto dall'art. 38, secondo
comma, della Costituzione e che interpreta il quinto comma dello
stesso art. 38 come volto alla tutela costituzionale del risparmio
privato ("he ha il suo emblema nella classica polizza vita").
Si tratta, infatti, di tesi che porta, oltretutto, a concludere,
contrariamente a quanto risulta dalla disciplina attuale, per la
necessaria "obbligatorietà della partecipazione dei lavoratori ai
piani di previdenza complementare".
Quanto al contrasto con l'art. 39 della Costituzione, le parti
private - dopo aver rammentato che la norma denunciata, laddove
riconosce alla contrattazione collettiva "il potere di derogare agli
ordinamenti dei regimi aziendali" nelle ipotesi di
ristrutturazione-riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale, suscita dubbi di legittimità costituzionale se
interpretata nel senso che detto potere di deroga abbia "efficacia
erga omnes pregiudicando situazioni soggettive consolidate" -
evidenziano che "la necessità astratta (e tutta da dimostrare) di
salvaguardia dei patrimoni, anziché essere il fondamento e la
giustificazione delle limitazioni ai requisiti di accesso,
rappresenta proprio la violazione della libertà e della autonomia
delle parti sociali, private della possibilità di verificare nel
concreto la necessità di procedere alla rideterminazione della
disciplina delle prestazioni e del finanziamento in presenza, ad
esempio, di innovazioni del regime di base".
In riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione, la memoria,
nel ritenere i fondi pensione espressione della libertà di
iniziativa economica delle imprese, esclude che siffatta libertà
possa soggiacere a limiti per effetto della previsione di cui al
secondo comma del medesimo art. 41, atteso che "la collettività trae
un beneficio rilevante dall'esistenza dei fondi pensione, in quanto
gli stessi hanno lo scopo di garantire un maggior benessere materiale
per gli iscritti"; né, del resto, può invocarsi la riserva di legge
prevista dal terzo comma dello stesso articolo, giacché le
restrizioni al conseguimento delle prestazioni previdenziali private
contrastano, "in realtà, con le finalità sociali della stessa
previdenza privata, il cui scopo è quello di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale".
Infine, quanto all'art. 3 della Costituzione, le parti private
ribadiscono "l'inammissibilità della lesione di situazioni
giuridiche soggettive consolidate" e cioè sia quelle di coloro "che
alla data di entrata in vigore della norma avevano maturato i
requisiti biologici, contributivi e di anzianità considerati dalla
disciplina del Fondo ma che non hanno presentato domanda di pensione"
(o meglio, "non hanno avuto il tempo materiale per farlo"), sia
quelle di coloro che vantano "aspettative prossime a diventare
diritti".
5.2. - La Cariplo S.p.a., nell'insistere per l'infondatezza della
sollevata questione, sostiene, anzitutto, che la norma denunciata
"costituisce un tassello qualificante nella evoluzione e
nell'assestamento complessivo del sistema pensionistico, ove
previdenza pubblica e previdenza privata sono andate componendosi in
un quadro unitario diretto ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita quando termina il loro tempo lavorativo".
In questo quadro, osserva la memoria, il legislatore ha dovuto
contenere i costi della previdenza pubblica, corrispondentemente
favorendo l'espansione delle prestazioni della previdenza privata,
"ma in correlazione/ combinazione di queste con quelle": sicché,
nella prospettiva dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione,
trovano giustificazione sia le misure di sostegno alla previdenza
complementare, "sia il suo assoggettamento a vincoli di varia
natura".
Ad avviso della Cassa, l'importanza qualificante della norma
censurata è da rinvenirsi, per tutte le forme pensionistiche che non
siano a contribuzione definita, proprio nell'"aggancio" delle
prestazioni della previdenza complementare all'accesso alle
prestazioni del regime dell'assicurazione generale obbligatoria,
quale espressione "paradigmatica della complementarietà di
previdenza pubblica e privata".
Del resto, soggiunge la memoria, a riprova di ciò rileva il
fatto che il legislatore "ha statuito anche per le nuove forme
previdenziali a contribuzione definita" delle "limitazioni di
identica valenza"; e questo conferma che la disposizione denunciata
deve essere considerata "nel contesto complessivo del sistema
previdenziale e delle politiche legislative di attuazione degli
obiettivi costituzionali".
Proprio per questo, secondo quanto "rimarcato" anche dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995, il legislatore
avrebbe, da un lato, agevolato fiscalmente la previdenza
complementare (tanto che tali agevolazioni costituiscono "il
presupposto stesso della convenienza e praticabilità della scelta
istitutiva di un fondo di previdenza complementare"), e, dall'altro,
avrebbe "prefigurato un programma di ingerenze di vario genere",
sulle quali non è dato porre questioni di ordine costituzionale "in
sé per sé", ma soltanto sotto l'"angolazione della coerenza di
siffatte ingerenze con la ratio della legislazione di sostegno".
Secondo la memoria, nel ricordato "aggancio" al trattamento
pensionistico di base, "la previdenza complementare vede esaltata la
sua stessa funzione propriamente integrativa" che, nella prospettiva
della riforma pensionistica, è quella "che consente al lavoratore,
quando giunge al pensionamento, di conservare una apprezzabile
continuità di livello di reddito ... malgrado l'ineluttabile
progressivo smagrimento delle prestazioni" dell'assicurazione
generale obbligatoria.
Ad avviso della Cariplo, i dubbi sul contrasto della norma
denunciata con gli artt. 39 e 41 della Costituzione sono, pertanto,
destinati a dissolversi, collocandosi "al di là della tutela
apprestata da tali articoli la pretesa che la autonomia privata
(individuale e collettiva) fruisca di vantaggi e al tempo stesso sia
avulsa da vincoli". Sicché, dalle menzionate norme costituzionali,
"si può estrarre solo la garanzia che contrattazione individuale e
contrattazione collettiva rimangano libere di prevedere forme di
assicurazione, anche finanziate dal datore di lavoro (sul modello
delle c.d. polizze vita), sottratte ai vincoli stabiliti per le forme
di previdenza complementare, ma anche prive dei vantaggi per esse
previsti".
5.3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri,
nell'insistere per l'infondatezza della sollevata questione,
sostiene, anzitutto, che la disposizione denunciata si inserisce
coerentemente in quell'articolato intervento normativo che, nel
ridefinire "l'assetto della complessiva copertura previdenziale", ha
attribuito alla previdenza complementare un "ruolo fondamentale",
accordando alla stessa "benefici fiscali e contributivi per favorirne
lo sviluppo" e ponendola, al tempo stesso, in "stretta correlazione
alla struttura del regime obbligatorio".
Quanto alle specifiche censure mosse dal rimettente, la memoria
osserva che la libertà e l'autonomia sindacale, tutelate
dall'art. 39 della Costituzione, trovano preminente rilievo nella
fase di costituzione del fondo complementare, "aspetto questo che non
viene minimamente riguardato dalla norma impugnata" e che, in ogni
caso, non investe "i soggetti iscritti a gestioni integrative del
trattamento obbligatorio istituite per legge o atto normativo e
caratterizzate dall'obbligatorietà dell'iscrizione".
Nel dubitare, poi, di una competenza esclusiva delle parti in
relazione all'eventuale riequilibrio finanziario dei fondi, la parte
pubblica intervenuta respinge la tesi secondo la quale la
disposizione denunciata comprometterebbe gli equilibri che
l'autonomia sindacale ha contribuito a determinare nel concordare
"misura e requisiti della prestazione", giacché, così opinando, si
verrebbe a configurare una garanzia costituzionale di ogni accordo
sindacale, "non suscettibile di limitazioni ad opera del
legislatore".
Quanto all'art. 41 della Costituzione, la difesa erariale rileva
che la stessa norma costituzionale stabilisce "che sia la legge a
determinare programmi e controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica (e privata) possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali".
La norma denunciata, lungi dal limitare l'autonomia organizzativa
e gestionale che consente l'incentivazione dei fondi, risulta,
quindi, "funzionale proprio alla realizzazione di quell'equilibrio
tra trattamento pubblico e privato cui è ispirato l'intero sistema
previdenziale".
Infine, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la memoria
rileva che l'art. 59, comma 3, si sottrae alla censura di
irragionevolezza, tutelando, piuttosto, il lavoratore, attraverso
misure che assicurano l'equilibrio non solo delle gestioni
previdenziali integrative, ma anche della finanza pubblica, "la cui
stabilità potrebbe essere compromessa dagli effetti di induzione che
una previdenza complementare non delimitata in ordine all'accesso
alle prestazioni comporterebbe".
Pertanto, la temporanea limitazione delle "aspettative" di alcuni
lavoratori ("non ancora assurte a diritti quesiti") avviene soltanto
"a tutela del superiore interesse di tutta la categoria al corretto
funzionamento del sistema previdenziale nella sua articolazione tra
assicurazione generale obbligatoria e fondi complementari".
Inoltre, argomenta ancora l'Avvocatura, le agevolazioni fiscali
di cui godono le forme di previdenza complementare non costituiscono
"una mera forma di incentivazione", ma un vero e proprio "spostamento
di risorse economiche dalla finanza pubblica ai fondi, che sono
dunque uno strumento previdenziale da inserire nel sistema misto
pubblico-privato", soggetto alle modificazioni dettate dalle
"esigenze di assestamento che si vanno delineando in materia".
Talché non risulta irragionevole che il legislatore, nel ridurre il
fenomeno del pensionamento anticipato "in relazione ai costi
intollerabili che esso comporta per la collettività", agisca anche
sui fondi privati, "adeguando la loro decorrenza a quella
dell'assicurazione generale obbligatoria" ed estendendo anche ai
relativi iscritti "l'indirizzo generale di slittamento dei tempi di
fruizione" del trattamento pensionistico obbligatorio.
Si osserva, poi, nella memoria che l'anticipata maturazione del
diritto alla prestazione complementare rispetto al "trattamento
previdenziale ordinario" determina il venir meno delle contribuzioni,
alterando, quindi, l'equilibrio della spesa previdenziale, che si
fonda "sulle previsioni di durata delle contribuzioni rapportata alla
vita lavorativa".
Sicché, conclude la parte pubblica intervenuta, non può
condividersi la tesi "suggestiva", sostenuta dalle parti private,
"secondo cui la normativa censurata avrebbe riflessi neutri sul
contenimento della spesa pubblica", atteso che "essa va considerata
in relazione agli effetti indiretti della manovra che non si possono
agevolmente prevedere né tanto meno quantificare". Considerato in diritto
1. - Il pretore di Milano dubita, con l'ordinanza in epigrafe,
della legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui tale disposizione stabilisce che, con
decorrenza dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui
confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, "il trattamento si
consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza
previsti dalla disciplina generale obbligatoria di appartenenza".
Nel denunciare il contrasto della menzionata disposizione,
anzitutto, con l'art. 39 della Costituzione, sotto il profilo della
"lesione della iniziativa e ... della libertà sindacale", il
rimettente sostiene che la stessa altera "la disciplina e gli
equilibri realizzati dall'autonomia collettiva, invalidando il
contenuto delle clausole in vigore, e pregiudicando per il futuro la
libera determinazione dell'autonomia collettiva riguardo all'aspetto
fondamentale della misura e dei requisiti delle prestazioni".
Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 41
della Costituzione, "che tutela il libero esercizio dell'attività
economica", giacché la "partecipazione della previdenza
complementare al sistema di sicurezza sociale" non sarebbe tale da
giustificare "la perdita dei connotati di autonomia organizzativa e
gestionale che consentono la incentivazione ed espansione dei fondi,
rese necessarie proprio dalla riduzione del trattamento pubblico".
Il giudice a quo ravvisa, infine, un vulnus anche all'art. 3
della Costituzione, in quanto, "a differenza del precedente regime",
non è previsto "alcun esonero dal divieto di anticipata
prestazione", venendosi ad incidere, in difetto di "benefici per la
finanza pubblica, trattandosi di prestazioni a finanziamento
privato", "sui diritti maturati e sulle aspettative degli iscritti
per il conseguimento dei trattamenti previdenziali secondo le regole
del fondo di appartenenza", sì da essere irragionevolmente
compromesse, "in violazione del principio dell'affidamento",
situazioni ormai consolidate.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, denunciato
nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il trattamento
integrativo assicurato da un fondo pensionistico (Fondo Cariplo)
rientrante fra quelli disciplinati dal decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, non può essere letto disgiuntamente dalla
complessa opera riformatrice del sistema previdenziale, a cui il
legislatore ha posto mano sin dalla legge delega 23 ottobre 1992,
n. 421, con la quale (art. 3), avendo di mira la stabilizzazione del
rapporto tra la spesa previdenziale ed il prodotto interno lordo,
unitamente alla garanzia, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione,
di trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, ha inteso favorire
anche la costituzione di forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti complementari del sistema obbligatorio pubblico, volti a
realizzare in conformità delle indicazioni contenute nell'art. 3,
comma 1, lettera v), della stessa legge n. 421 del 1992 "più elevati
livelli di copertura previdenziali".
In vista del riordino del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici così perseguito, veniva emanato, anzitutto, il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, tra le varie
misure adottate, rendeva più rigorosi, elevando i relativi minimi,
gli allora vigenti requisiti di età e contribuzione per il
conseguimento delle pensioni di vecchiaia ed anzianità, secondo una
scelta confermata, dapprima, con l'art. 11 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e poi definitivamente affermata con la riforma
generale del sistema pensionistico (art. 1, commi da 25 a 28, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e, da ultimo, comma 6 dello stesso
art. 59 della legge n. 449 del 1997); scelta alla quale si ricollega
anche la sospensione, a suo tempo prevista, dei pensionamenti
anticipati (decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; art. 13 della
citata legge n. 724 del 1994).
2.1. - Il disposto innalzamento, seppur graduale e modulato,
dell'età pensionabile e della contribuzione utile ai fini del
pensionamento nel regime di assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è venuto ad
investire, giusta quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo
n. 503 del 1992, anche le posizioni degli iscritti alla gestione
speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e
cioè alla gestione costituita presso l'INPS a seguito della
soppressione dei regimi c.d. esclusivi o esonerativi degli istituti
di credito pubblici soggetti alla privatizzazione in base alla legge
30 luglio 1990, n. 218.
A questo proposito giova rammentare che, in base alla delega
conferita al Governo da quest'ultima legge (art. 3, comma 3) per
l'emanazione di disposizioni dirette a disciplinare, secondo le norme
dell'assicurazione generale obbligatoria, il trattamento
previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza dei
menzionati enti pubblici creditizi il citato decreto legislativo
n. 357 del 1990 aveva, a suo tempo, stabilito, per un verso,
l'iscrizione all'INPS, con decorrenza dal periodo di paga in corso al
1° gennaio 1991, dei dipendenti dei medesimi enti (art. 1) e
previsto, per altro verso, la contestuale trasformazione (art. 5) dei
relativi fondi pensionistici (tra i quali va annoverato anche il
Fondo Cariplo) in fondi integrativi dell'assicurazione generale
obbligatoria, restando affidata a questi ultimi la funzione di
garantire il trattamento previdenziale complessivo di miglior favore
già goduto (art. 4, comma 1), attraverso l'erogazione della
differenza rispetto alla pensione, o quota di pensione, a carico
della gestione speciale (art. 4, comma 2).
Il criterio, desumibile dalla normativa testé ricordata, di
ricondurre il personale in parola nell'ambito delle disposizioni
dell'assicurazione generale obbligatoria, sia pure attraverso
l'iscrizione ad una gestione speciale, è stato, poi, confermato
dalle successive norme intervenute in materia (artt. 9 del decreto
legislativo n. 503 del 1992 e 3, comma 19, della legge n. 335 del
1995), le quali hanno anche provveduto ad individuare le disposizioni
della disciplina generale applicabili ai fondi aziendali integrativi,
con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 357 del 1990, facendo, però, salva la
facoltà, per la contrattazione collettiva, di disporre diversamente
e cioè, in definitiva, la facoltà di rinegoziare e ripristinare il
regime di miglior favore.
2.2. - Nel delineato contesto ha trovato attuazione, con il
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (e le "disposizioni
correttive" ad esso immediatamente apportate dal decreto legislativo
30 dicembre 1993, n. 585), anche il disposto dell'art. 3, comma 1,
lettera v), della citata legge n. 421 del 1992, dettandosi, da un
lato, la complessiva disciplina delle nuove forme pensionistiche
complementari e, segnatamente, le regole per la scelta del regime dei
fondi (a contribuzione definita o a prestazione definita: art. 2),
per l'istituzione dei fondi medesimi (art. 3), per i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche (art. 7), per il
finanziamento dei fondi (art. 8) e per il regime di agevolazioni
tributarie (artt. 13 e 14) e, dall'altro, provvedendosi a regolare
(art. 18) quelle stesse forme pensionistiche che risultavano già
istituite alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421
del 1992.
In occasione delle ulteriori disposizioni modificatrici contenute
nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (artt. 3, comma 25, e da 4 a 16),
il legislatore ha introdotto anche la norma che, per le forme
complementari già istituite alla data di entrata in vigore della
legge n. 421 del 1992, le quali garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, subordina
l'accesso alle prestazioni integrative alla liquidazione del
trattamento obbligatorio (art. 15, comma 5, che ha aggiunto il comma
8-quinquies al citato art. 18 del decreto legislativo n. 124 del
1993).
2.3. - In linea con tale tendenza limitativa si è venuto a
porre, infine, il denunciato art. 59, comma 3, della legge n. 449 del
1997, nel prevedere che "a decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i
soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio... il trattamento si consegue
esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti
dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria di appartenenza".
Giova, peraltro, precisare che l'enunciato divieto di conseguire
il trattamento integrativo, prima della maturazione dei requisiti e
della decorrenza della pensione in regime obbligatorio, non riveste
carattere assoluto, giacché lo stesso comma 3 dell'art. 59 consente,
proprio in riferimento ai regimi aziendali integrativi di cui al
decreto legislativo n. 357 del 1990, di discostarsene, abilitando la
contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, a
"diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei
menzionati regimi aziendali".
Così come ad accordi sindacali è rimessa, da parte della
medesima disposizione in esame, la determinazione di trasformare le
forme pensionistiche a prestazione definita in forme pensionistiche a
contribuzione definita.
3. - Alla stregua dell'evidenziato quadro normativo non può
essere posta in dubbio la scelta del legislatore, enunciata sin dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, via via, confermata nei successivi
interventi, di istituire - così come, del resto, non sfugge allo
stesso rimettente - un collegamento funzionale tra previdenza
obbligatoria e previdenza complementare, collocando quest'ultima nel
sistema dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
E ciò secondo una tendenza riformatrice la cui portata è stata
già colta, anche per quanto attiene alle implicazioni di carattere
costituzionale, dalla giurisprudenza di questa Corte, quando, proprio
in virtù dell'accennato collegamento funzionale, ha avuto modo di
affermare che, a seguito della legge delega n. 421 del 1992, così
come attuata dal decreto legislativo n. 124 del 1993, la definizione
legislativa dei fondi complementari, come "fondi di previdenza ... al
fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale",
ha inserito gli stessi nel sistema dell'art. 38, tanto che, dopo
queste leggi, le contribuzioni degli imprenditori al loro
finanziamento non possono più definirsi "emolumenti retributivi con
funzione previdenziale", ma costituiscono, strutturalmente,
contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione
di retribuzione imponibile agli effetti dell'assicurazione INPS
(sentenza n. 421 del 1995).
Né a tale conclusione contraddice il contributo di solidarietà,
imposto dalla legge, sulle somme versate dai datori di lavoro a detti
fondi, trattandosi, come la Corte stessa ha precisato, di una
contropartita necessaria di tale estraneità, in esplicazione del
"principio di razionalità-equità (art. 3 della Costituzione)
coordinato col principio di solidarietà, con il quale deve
integrarsi l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione". E questo onde far sì che la tutela dell'interesse
individuale dei lavoratori ad usufruire di forme di previdenza
complementare non vada disgiunta, in misura proporzionata, da un
"dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le
prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai
soggetti economicamente più deboli" (sentenze n. 421 del 1995,
n. 292 del 1997, n. 178 del 2000).
3.1. - Alla luce anche dei chiarimenti addotti dalla
giurisprudenza costituzionale, è da ritenere, dunque, che la
disposizione denunciata si collochi nel delineato disegno normativo,
quale coerente espressione, essa stessa, del ricordato legame
funzionale. E ciò, con l'intento, per un verso, di accomunare sotto
la medesima disciplina fondi integrativi e aggiuntivi, quale che sia
la loro fonte istitutiva (legale o contrattuale, obbligatoria o
facoltativa) ed il settore interessato (dipendenti pubblici o
privati), sì da conferire omogeneità al complessivo ambito della
previdenza complementare, e, per altro verso, di precisare e
generalizzare, per quanto potesse occorrere, il divieto di conseguire
il relativo trattamento a prescindere dalle regole vigenti per
l'assicurazione generale obbligatoria, secondo un criterio, per il
vero, al quale si rifà anche la già ricordata precedente previsione
del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 335 del 1995.
Nell'accennata ottica di armonizzazione, resa ancor più evidente
dalla uniforme disciplina dettata, per tutte le forme pensionistiche,
in tema di capitalizzazione (art. 59, comma 2, della legge n. 449 del
1997) e perequazione delle relative prestazioni (art. 59, comma 4,
della citata legge), nonché di regime di cumulo tra prestazioni
stesse e redditi da lavoro dipendente ed autonomo (ancora il
menzionato comma 4), il censurato comma 3 dell'art. 59 opera, dunque,
in funzione riequilibratrice del sensibile scostamento che,
altrimenti, si sarebbe determinato tra disciplina dei fondi
integrativi e disciplina del regime obbligatorio, dopo quelle scelte
legislative di riforma che hanno reso più restrittivo, attraverso
l'innalzamento dell'età pensionabile e del requisito contributivo,
l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità previsto nel
regime generale.
Uno scostamento, quello appena ricordato, che, in proiezione
futura, avrebbe, da un lato, sensibilmente inciso sul gettito della
contribuzione al sistema obbligatorio di base, e, dall'altro,
determinato un onere insostenibile a carico dei fondi integrativi
erogatori di prestazioni definite, in quanto tenuti a sopportare, per
un più lungo periodo, l'obbligo di erogazione del trattamento di
integrazione rispetto a quello dell'assicurazione generale. E ciò a
tacere della ben più gravosa eventualità dell'assunzione, da parte
dei medesimi, di detto onere in via definitiva, nelle ipotesi in cui
a fronte di prestazioni integrative destinate ad assolvere anche una
funzione sosti tutiva - per essere le medesime comunque assicurate
nel caso di accesso anticipato rispetto al trattamento di base (così
come previsto per i regimi integrativi di cui al decreto legislativo
n. 357 del 1990, e tra questi il Fondo Cariplo) - si fosse
determinata l'impossibilità per l'iscritto di accedere, per difetto
del requisito di contribuzione, al trattamento del regime
obbligatorio.
Si può, pertanto, concludere nel senso che, nel rammentato
contesto normativo, in cui il nesso strutturale tra previdenza
obbligatoria e previdenza complementare è stato voluto dal
legislatore quale momento essenziale della complessiva riforma della
materia, la disciplina censurata concorre ad assicurare funzionalità
ed equilibrio all'intero sistema pensionistico, in corrispondenza
dell'obiettivo perseguito dal legislatore di coniugare l'entità
della spesa pensionistica, da ricondurre a parametri sostenibili, con
un più adeguato livello di copertura previdenziale. Giova
considerare, per altro verso, che la disciplina di cui trattasi,
benché non incida in via diretta ed immediata sulla spesa pubblica,
non risulta, contrariamente a quanto sembrerebbe assumere
l'ordinanza, del tutto indifferente per quest'ultima, se non altro
perché concorre ad escludere quelle distonie tra previdenza pubblica
e previdenza complementare, entrambe ormai componenti del sistema
stesso, che potrebbero indurre ripercussioni negative, anche d'ordine
finanziario, sui rispettivi ambiti (come, ad esempio, la minore
contribuzione all'INPS, da un lato, e i maggiori oneri a carico dei
fondi integrativi, dall'altro) e, in definitiva, sulla tenuta
complessiva del sistema delle assicurazioni sociali.
4. - Tanto premesso, deve reputarsi privo di fondamento,
anzitutto, il dubbio di costituzionalità che il rimettente solleva
nei confronti del censurato art. 59, comma 3, sotto il profilo del
contrasto con l'art. 39 della Costituzione, a causa della lesione che
esso recherebbe alla iniziativa e alla libertà sindacale.
Come la Corte ha più volte rammentato, l'autonomia collettiva
non esclude la configurabilità di limiti legali, potendo essa venire
compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti, non solo
quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto
dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di
superiori interessi generali (sentenze n. 143 del 1998, n. 124 del
1991 e n. 34 del 1985). E ciò tanto più se la cura e la
regolamentazione di tali interessi costituiscano attuazione di
precetti costituzionali (sentenze n. 697 del 1988 e n. 120 del 1963).
Talché, una volta riconosciuto - come, del resto, non manca di
ammettere lo stesso giudice a quo - che la norma denunciata si pone
come espressione della tendenza, ormai radicata nell'ordinamento, ad
assegnare alla previdenza integrativa il compito di concorrere, in
collegamento con quella obbligatoria, alla realizzazione degli scopi
enunciati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, non
possono non trovare giustificazione i limiti ed i vincoli addotti
all'autonomia collettiva, per quanto attiene, segnatamente, alla
disciplina dell'accesso ai relativi trattamenti.
Va, del resto, aggiunto che la peculiare conformazione data dal
legislatore agli assetti pensionistici integrativi non è priva di
contropartite, rinvenibili segnatamente nella normativa di favore di
cui i fondi godono dal punto di vista tributario, in virtù di ampie
agevolazioni, volte a sostenere e favorire la crescita dell'intero
sistema della previdenza complementare (tra le varie disposizioni, si
rammentano: artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
come modificati dagli artt. 11 e 12 della legge n. 335 del 1995;
art. 18, commi 1 e 7, del medesimo decreto legislativo n. 124 del
1993, come modificato dall'art. 15 della citata legge n. 335 del
1995; art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 314 del
1997; art. 8 del decreto legislativo n. 299 del 1999 e, da ultimo, il
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma, in
vigore dal prossimo 1° giugno 2001, della disciplina fiscale della
previdenza complementare, emanato in attuazione della delega
conferita al Governo dall'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133).
Agevolazioni che, risolvendosi, tra l'altro, in un onere per la
fiscalità generale, in tanto si giustificano in quanto si tenga
conto anche dei limiti apportati all'esercizio dell'autonomia
collettiva.
E questo a tacere, comunque, del fatto che non risulta trascurato
dal legislatore un opportuno contemperamento degli interessi che
vengono in rilievo nello specifico ambito, ove si consideri che,
proprio con riferimento ai regimi aziendali integrativi di cui al
decreto legislativo n. 357 del 1990, i vincoli introdotti dalla
denunciata disposizione - quanto ai modi e tempi di conseguimento del
relativo trattamento pensionistico (e comunque non già alla misura
dello stesso, contrariamente a quanto ipotizzato dal rimettente) -
sono suscettibili di deroga, ad opera della contrattazione
collettiva, nei casi in cui emerga la necessità di interventi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, dai quali derivi un
esubero di personale (art. 59, comma 3).
Una circostanza, questa, che evidenzia - in contrasto con la
assolutezza del postulato dal quale sembra muovere il giudice a quo -
il recupero della piena competenza sulla materia da parte
dell'autonomia collettiva in momenti in cui si pone l'esigenza della
concreta ponderazione degli effetti complessivi, non ultimi quelli
finanziari, dell'esubero di personale sul fondo pensionistico che
dovrà sopportare i relativi costi.
Sullo stesso piano non può, del pari, ignorarsi la riserva
all'iniziativa sindacale della facoltà, prevista dalla stessa norma
denunciata, di operare la trasformazione delle forme pensionistiche a
prestazione definita in forme pensionistiche a contribuzione
definita.
5. - Non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 41
della Costituzione, parametro evocato dal giudice a quo per lamentare
la compromissione che il principio di libera iniziativa economica
subirebbe a causa dei condizionamenti recati, all'autonomia
organizzativa e gestionale dei fondi di previdenza complementare, dai
vincoli di allineamento alle prestazioni pensionistiche del regime di
base.
A questo proposito, è da ricordare, in linea di principio, che
la libertà di iniziativa economica, cui il precetto costituzionale
si riferisce, è quella che, come questa Corte ha avuto occasione di
chiarire, trova il suo normale svolgimento nell'esercizio
dell'impresa (sentenza n. 268 del 1994), giovandosi di una tutela
assicurata, indirettamente, anche all'autonomia negoziale, nei limiti
in cui questa costituisca strumento, per l'appunto, di tale esercizio
(vedi la già citata sentenza n. 268 del 1994, nonché, tra le altre,
sentenze n. 241 del 1990 e n. 159 del 1988).
Ciò posto, pur ammettendo che un fondo pensionistico di
previsione legale, quale quello Cariplo, destinato, in forza del
decreto legislativo n. 357 del 1990, alla garanzia del trattamento
previdenziale di miglior favore degli iscritti (art. 5, comma 2, del
citato decreto legislativo), possa rientrare nell'ambito di tutela
del menzionato art. 41 della Costituzione, resterebbe pur sempre da
considerare che la lamentata compressione dell'autonomia
organizzativa e gestionale dei fondi null'altro sarebbe che un
effetto riflesso della sostituzione della fonte eteronoma a quella di
matrice collettiva; sostituzione nella quale il rimettente ravvisa,
come già detto, un attentato all'autonomia sindacale quale
"ineludibile momento di definizione delle contribuzioni e delle
prestazioni" del Fondo Cariplo (come, in effetti, si è avuto per
tramite, in particolare, dell'accordo aziendale dell'aprile 1994,
richiamato dall'ordinanza di rimessione).
In questi termini è evidente che la doglianza non assume
autonomo rilievo rispetto all'altra di violazione dell'art. 39 della
Costituzione, nella quale resta, pertanto, assorbita.
In ogni caso, pur a prescindere da quanto testé osservato, non
potrebbe qui non valere l'orientamento già altre volte da questa
Corte espresso, nel senso che anche l'autonomia negoziale e la
libertà di iniziativa privata devono comunque cedere di fronte a
interessi di ordine superiore, economici e sociali, che assumono
rilievo a livello costituzionale.
6. - Le finalità ed i criteri ai quali, secondo quanto sopra
detto, si ispira la norma denunciata consentono di superare anche la
residua censura concernente la lamentata violazione dell'art. 3 della
Costituzione, dovuta, secondo l'ordinanza, ad una disciplina che non
contemplerebbe, diversamente dal regime precedente, "alcun esonero
dal divieto di anticipata prestazione", e che, violando il "principio
dell'affidamento", comprometterebbe situazioni ormai consolidate,
senza che il sacrificio imposto comporti benefici per la finanza
pubblica.
Proprio sul piano della verifica di quella congrua ponderazione
dei vari interessi che l'ordinanza parrebbe sollecitare, occorre,
anzitutto, ricordare che l'affidamento del cittadino nella sicurezza
giuridica non impedisce al legislatore di emanare norme modificatrici
della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole per i
beneficiari, quando tali disposizioni non trasmodino in un
regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi
precedenti.
Nel caso oggetto di scrutinio, la censurata disposizione, nel
fissare al 1° gennaio 1998 il momento dal quale viene a trovare
applicazione (anche per le prestazioni che qui interessano, e cioè
quelle dei fondi disciplinati dal decreto legislativo n. 357 del
1990) la regola che non consente il conseguimento delle prestazioni
dei fondi se non in concomitanza con quelle proprie del trattamento
obbligatorio, non può non riguardare, come è ovvio, che quelle
fattispecie pensionistiche, afferenti alla previdenza complementare,
che, all'epoca, non erano ancora giunte a compimento.
Ciò posto, le finalità di raccordo delle varie forme di
previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base,
sulle quali si è già avuta occasione di indugiare, dimostrano non
solo che la norma non si può reputare irragionevole, ma che essa non
prescinde, nemmeno, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo
da considerazioni relative alle esigenze di equilibrio del quadro
complessivo della finanza pubblica. Al tempo stesso, non può neppure
dirsi che la disciplina introdotta escluda ogni ipotesi di esonero
dal divieto di anticipata prestazione, trovando ciò smentita,
infatti, nella circostanza che, seppure a fronte di significative
congiunture, il vincolo imposto al conseguimento delle prestazioni
integrative del trattamento di base risulta, per le forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, non
solo sensibilmente attenuato, ma, in definitiva, rimesso alla
disponibilità delle parti sociali, con adeguato opportuno
apprezzamento, dunque, delle aspettative dei destinatari delle
prestazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte