Sentenza n. 393/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 448/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 7 e 9,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il
4 maggio 2000 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Messina e il
10 luglio 2000 dal Tribunale di Venezia, rispettivamente iscritte ai
nn. 518, 519, 520 e 587 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Antonino Arena ed altri, di
Ermanno Cesaro' ed altri e delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Paolo Tosi per le Ferrovie dello Stato S.p.a. e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Messina con ordinanza del 4 maggio 2000,
resa nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni ex-dipendenti
delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti di quest'ultima, ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in
riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione.
1.1. - Il Tribunale rimettente espone in fatto che i ricorrenti,
in possesso dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il
collocamento a riposo per pensionamento di vecchiaia, erano stati
collocati a riposo d'ufficio in virtù del d.l. 10 settembre 1998,
n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali
per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.) non
convertito, che prevedeva la sospensione fino al 1 gennaio 2002, nei
confronti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle
disposizioni legislative che consentivano il mantenimento in servizio
oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo d'ufficio per il
pensionamento di vecchiaia e la risoluzione dei rapporti di lavoro,
dalla data di entrata in vigore di tale decreto-legge, nei casi in
cui il detto mantenimento in servizio avesse già avuto corso. Il
d.l. non era stato convertito, ma la successiva legge 23 dicembre
1998, n. 448, al comma 9 dell'art. 43, aveva espressamente previsto
che restavano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed erano
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del citato d.l. n. 324 del 1998, contestualmente dettando
(al comma 7) una disciplina per il futuro che prevedeva la
concertazione sindacale nella gestione degli esuberi di personale.
I ricorrenti quindi hanno adito il Tribunale rimettente al fine
di sentire dichiarare l'illegittimità della risoluzione del loro
rapporto di lavoro perché in violazione di norme legali e
contrattuali regolatrici della materia.
Secondo il Tribunale rimettente la disposizione censurata si
porrebbe innanzi tutto in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che
risultano previste due diverse discipline, nel settimo e nel nono
comma della citata legge n. 448 del 1998, per un'identica tipologia
di lavoratori, determinando così una ingiustificata disparità di
trattamento.
Il Tribunale ritiene poi leso anche l'art. 39 Cost., che sancisce
la libertà di organizzazione sindacale, atteso che, nella specie,
gli accordi stipulati dalla società con le organizzazioni sindacali
sarebbero stati del tutto disattesi.
Infine il Tribunale ritiene violato l'art. 41 Cost., avendo il
legislatore imposto alla società FF.SS. il collocamento a riposo dei
dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi in luogo del
diverso criterio scelto dallo stesso imprenditore in accordo con le
organizzazioni sindacali.
1.2. - Con due ulteriori ordinanze, emesse nella stessa data
(4 maggio 2000) il Tribunale di Messina, in analoga controversia tra
le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altri suoi ex-dipendenti, ha
sollevato, con le medesime argomentazioni, questione incidentale di
costituzionalità del medesimo art. 43, comma 9, della legge n. 448
del 1998, in riferimento all'art. 3 Cost.
1.3. - In tutti i giudizi si è costituita le Ferrovie dello
Stato S.p.a., concludendo per la manifesta inammissibilità o
infondatezza della questione.
1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
1.5. Nel giudizio di cui all'ordinanza n.520/2000 si sono
costituiti anche i lavoratori ricorrenti, aderendo alla
prospettazione dell'ordinanza e chiedendo quindi la declaratoria di
incostituzionalità dell'art. 43, comma 9, della legge n. 448 del
1998.
2. - Con ordinanza del 10 luglio 2000, il Tribunale di Venezia,
nel corso di un analogo giudizio civile promosso da alcuni
ex-dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti di
quest'ultima società, ha sollevato questione di costituzionalità
del medesimo art. 43, commi 7 e 9, della legge n. 448 del 1998, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
Secondo il Tribunale, la normativa censurata differenzia
ingiustificatamente una singola impresa rispetto ad altre del settore
e nello stesso tempo, precludendo solo ai suoi dipendenti di
esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503
del 1992, li differenzia da altri lavoratori, negando solo a loro la
possibilità di migliorare ulteriormente la propria posizione
contributiva, in violazione anche dell'art. 38 Cost.
2.1. - Si sono costituiti i lavoratori ricorrenti aderendo alla
prospettazione dell'ordinanza e chiedendo quindi la declaratoria di
incostituzionalità della disposizione censurata.
2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata.
3. - In prossimità dell'udienza le parti costituite e
l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memorie. Considerato in diritto
1. - È stata innanzi tutto sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), nella parte in cui prevede che restano salvi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del d.l. 10 settembre
1998, n. 324 (Disposizioni urgenti in materia di interventi
previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a.), così consolidando la cessazione ex lege del rapporto di
lavoro (e quindi il collocamento a riposo d'ufficio) dei lavoratori
dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., i quali, prima della
data di entrata in vigore di tale decreto-legge, avevano optato per
la prosecuzione del servizio oltre i raggiunti limiti di età per il
pensionamento di vecchiaia.
Deve premettersi che l'art. 1 del d.l. n. 324 del 1998 aveva
introdotto al primo comma la sospensione temporanea (dalla data di
entrata in vigore del d.l. fino al 1 gennaio 2002), per i dipendenti
delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del beneficio, accordato in
generale ai lavoratori subordinati, di optare per la prosecuzione del
rapporto di lavoro oltre il ricordato limite di età, al fine di
incrementare l'anzianità contributiva (art. 6 d.l. 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.54, e successive
modificazioni); e aveva previsto anche, al secondo comma, la
sostanziale neutralizzazione degli effetti delle opzioni già
esercitate, nel senso che, nel caso di mantenimento in servizio per
effetto di opzioni esercitate prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge, i rapporti di lavoro erano risolti dalla stessa
data.
Il d.l. non è stato convertito, ma gli effetti prodottisi sono
stati fatti salvi dall'art. 43, comma 9, della legge n. 448 del 1998,
oggi impugnato. Dal suo canto, il comma 7 di questo articolo conferma
la sospensione della facoltà di opzione fino al 1 gennaio 2002, e
però precisa che tale sospensione opera unicamente nei confronti dei
lavoratori in esubero "nel numero che sarà concordato con le
organizzazioni sindacali di categoria dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a." così riconoscendo espressa rilevanza alla verifica e alla
concertazione sindacale in materia di esuberi dei lavoratori che
abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Inoltre,
l'ultimo periodo dello stesso comma 7 prevede che, ove il
mantenimento in servizio sia iniziato prima della data di entrata in
vigore della legge, "i rapporti di lavoro sono risolti dalla data
stessa".
I giudici rimettenti ritengono che il comma 9 dell'art. 43 violi:
l'art. 3 Cost., sotto il profilo di una duplice lesione del
principio di eguaglianza: da un lato, il trattamento dei lavoratori
dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in possesso dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia, collocati in quiescenza
in forza del d.l. n. 324 del 1998, sarebbe ingiustificatamente
deteriore rispetto a quello dei dipendenti della stessa società in
possesso dei medesimi requisiti collocati in quiescenza nel vigore
dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998, in quanto la risoluzione
del rapporto di lavoro avverrebbe ope legis per i primi, mentre per i
secondi avrebbe come presupposto la previa valutazione della loro
condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali
di categoria; e d'altro lato, la normativa censurata differenzierebbe
ingiustificatamente una singola impresa rispetto ad altre del settore
e, nello stesso tempo, precluderebbe solo ai suoi dipendenti
l'esercizio del diritto di opzione in esame, così differenziandoli
dagli altri lavoratori;
l'art. 38 Cost., perché la normativa censurata preclude ai
soli dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di migliorare
ulteriormente, con l'opzione, la propria posizione contributiva;
l'art. 39 Cost., per violazione della libertà di
organizzazione sindacale, in quanto la normativa censurata non tiene
conto che le organizzazioni sindacali avevano concordato (con le
Ferrovie dello Stato) il collocamento a riposo solo per i dipendenti
che avessero raggiunto i 37 anni di anzianità contributiva;
l'art. 41 Cost., per violazione del principio di libertà di
iniziativa economica privata, in quanto il legislatore ha imposto
alle Ferrovie dello Stato S.p.a. il collocamento a riposo dei
dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi, in luogo del
diverso criterio (raggiungimento di 37 anni di anzianità
contributiva) da essa concordato con le organizzazioni sindacali.
2. - I giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto (almeno
in parte) la medesima disposizione.
3. - La questione non è fondata.
4. - Il quadro normativo risultante dal d.l. n. 324 del 1998 e
dalla legge n. 448 del 1998 deve essere considerato alla luce del
principio sovente affermato da questa Corte (ex plurimis, sentenze
nn. 190 e 520 del 2000), secondo cui il vizio di illegittimità
costituzionale non sussiste ove sia possibile l'interpretazione
conforme a Costituzione, per cui, a fronte di più interpretazioni
della norma della cui legittimità si dubita, occorre seguire quella
conforme ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati.
Orbene, può ritenersi che il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 324
del 1998 - di cui l'impugnato comma 9 dell'art. 43 della legge n. 448
del 1998 ha fatto salvi gli effetti - abbia predisposto, in via
eccezionale e transitoria, un meccanismo risolutorio ad nutum senza
preavviso, che però rimaneva pur sempre nella disponibilità delle
parti (ed essenzialmente della società datrice di lavoro) e quindi
presupponeva l'atto di recesso dal rapporto (non diversamente dalla
fattispecie contemplata, per l'ipotesi del raggiungimento della
massima anzianità contributiva, dall'ultimo comma dell'art. 6 del
citato d.l. n. 791 del 1981, e dall'ultimo comma dell'art. 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407).
Tale meccanismo - poi reiterato nell'ultimo periodo del comma 7
del medesimo art. 43 della legge n. 448 del 1998 - preserva
l'autonomia delle parti, onde l'esercizio del recesso non esonera la
società datrice di lavoro dalle conseguenze dell'inadempimento di
eventuali obblighi assunti con le organizzazioni sindacali in accordi
aziendali in tema di esuberi di personale.
In realtà, sia il d.l. n. 324 del 1998, non convertito, sia il
comma 9 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998, che ne fa salvi gli
effetti, presuppongono un quadro di concertazione sindacale in atto e
ben noto, tant'è che la relazione al disegno di legge di conversione
del decreto ricollegava l'urgenza di provvedere alla "difficoltà di
chiudere la trattativa sindacale sugli esuberi in presenza di una
norma che rendeva possibile la permanenza in servizio a chi ha
maturato il limite di età per il pensionamento di vecchiaia".
L'intento di agevolare la trattativa sindacale spiega quindi tanto la
sospensione dell'esercizio della facoltà di opzione, che pareva
rappresentasse per le parti una difficoltà di ordine normativo,
quanto la neutralizzazione delle opzioni già esercitate in passato,
con la previsione di una risoluzione immediata del rapporto senza
preavviso. Le due misure infatti consentivano che gli esuberi
potessero essere gestiti dalle parti sociali senza i vincoli
derivanti all'ordinario regime dell'opzione.
Coerente a tale finalità, sottesa alla normativa in esame, è
anche il comma 7 dell'art. 43 della legge n. 448 del 1998 che -
disponendo per il futuro - eleva l'accordo sindacale a presupposto
legale della sospensione della facoltà di opzione, così esprimendo
una decisa scelta a favore della concertazione sindacale.
Del resto, il quadro complessivo di questo particolare intervento
di settore offre elementi di conferma dell'interpretazione della
disposizione censurata: tanto il comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 324
del 1998, che il comma 7, prima parte, dell'art. 43 della legge
n. 448 del 1998 presuppongono chiaramente un atto di recesso; ed
anche il comma 8 del medesimo art. 43, che disciplina taluni aspetti
della risoluzione, implica l'esistenza di un tale atto.
5. - Così ricostruita la disposizione impugnata, le censure di
costituzionalità devono ritenersi infondate.
5.1. - Quanto all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo
della disparità di trattamento interna all'azienda, ravvisata nella
comparazione tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in
possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, che avevano
optato per la prosecuzione del rapporto, considerati dal d.l. n. 324
del 1998, e i dipendenti della stessa società, in possesso di
medesimi requisiti, che avevano esercitato identica opzione,
considerati dalla legge n. 448 del 1998 - deve escludersi che i primi
siano collocati in quiescenza ex lege mentre per i secondi la
risoluzione del rapporto di lavoro sia condizionata alla previa
valutazione della condizione di esubero da concordarsi con le
organizzazioni sindacali di categoria. In entrambe le ipotesi,
infatti, la risoluzione discende dal recesso unilaterale della
società, e gli accordi sindacali sono esterni alla risoluzione
prevista dalla legge, pur se rilevano sul piano dell'inadempimento
contrattuale.
Quanto poi all'altra censura di disparità di trattamento
ravvisata nella comparazione tra i dipendenti delle Ferrovie dello
Stato S.p.a. ed i lavoratori di tutti gli altri settori produttivi,
è sufficiente richiamare le esigenze di risanamento dell'azienda,
risultanti anche dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che ha
all'uopo previsto uno speciale fondo; tali esigenze congiunturali
rappresentano un elemento differenziale sufficiente a giustificare
una disciplina speciale e transitoria dell'opzione per la
prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. anche, in materia di
prepensionamento, la sentenza n. 456 del 1990).
5.2. - Neppure sussiste la violazione dell'art. 39 Cost.
Pur se il riconoscimento dell'autonomia sindacale, contenuto nel
parametro evocato, non implica una riserva in suo favore nella
materia della disciplina dei rapporti di lavoro (cfr. sentenza n. 419
del 2000), la quale rientra pur sempre nella discrezionalità del
legislatore, tuttavia quest'ultimo "non può comprimere la libertà
di azione dei sindacati che certamente comprende anche l'autonomia
negoziale" (sentenza n. 697 del 1988).
Nella fattispecie però la censurata disposizione del d.l. non
comprime affatto gli spazi dell'autonomia sindacale, atteso che -
come già rilevato - il fatto che la società possa giovarsi della
risoluzione immediata del rapporto anche nei confronti di coloro che
abbiano già optato per la sua prosecuzione, non pregiudica
l'ottemperanza agli impegni assunti negli accordi sindacali.
5.3. - Parimenti infondata è la censura relativa all'art. 41
Cost., atteso che, nella menzionata prospettiva interpretativa, la
libertà di iniziativa economica è pienamente salvaguardata, essendo
la società datrice di lavoro libera di esercitare o meno il recesso.
6. - Infine infondata, sotto ogni prospettiva interpretativa, è
la censura di violazione dell'art. 38 della Costituzione. Questa
Corte ha infatti più volte ritenuto che non c'è garanzia
costituzionale dell'aspettativa del lavoratore a raggiungere il
massimo dell'anzianità contributiva, in quanto "sul piano
costituzionale il bene protetto è rappresentato dal conseguimento
della pensione al minimo, mentre non gode uguale protezione il
raggiungimento del trattamento pensionistico al massimo" (ex plurimis
ordinanza n. 195 del 2000).
7. - Il Tribunale di Venezia ha anche sollevato la questione di
legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 43 della legge
n. 448 del 1998 (che dispone per l'avvenire, per il periodo che va
dall'entrata in vigore della stessa legge fino al 1 gennaio 2002), in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
La questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza.
Infatti tutti i giudizi a quibus concernono vicende di dipendenti
delle Ferrovie dello Stato S.p.a. collocati a riposo d'ufficio ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 324 del 1998, non convertito,
e cioè vicende relative ad un periodo anteriore all'entrata in
vigore della norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal
Tribunale di Messina e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze
indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte