Sentenza n. 394/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1992 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Labriola Vincenzo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Ferrari Ermentina e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubbica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione di Labriola Vincenzo, Ferrari
Ermentina e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Labriola
Vincenzo e Ferrari Ermentina, Aldo Catalano, Gian Carlo Perone e
Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio
D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Vincenzo
Labriola nei confronti dell'INPS per il pagamento di ratei arretrati
dell'assegno di invalidità più interessi legali e rivalutazione
monetaria, il Pretore di Genova, con ordinanza dell'11 febbraio 1992,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui
l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli
enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è portato in
detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior
danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del
suo credito.
Secondo il giudice remittente, soprattutto dopo l'aumento al dieci
per cento del saggio dell'interesse legale, è dubbia la correttezza
dell'interpretazione dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.,
accolta dalla giurisprudenza dominante, alla quale si è conformata
la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. Tale
interpretazione "attribuisce al titolare di crediti di lavoro una
posizione del tutto privilegiata", che gli procura una rendita "ben
superiore anche ad ogni investimento finanziario". Comunque, stante
la detta giurisprudenza consolidata, la norma impugnata non può
sottrarsi al sospetto di contrarietà agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, in quanto ripristina la disparità di trattamento dei
crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro censurata da
questa Corte.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
ricorrente chiedendo, in via principale, una dichiarazione di
inammissibilità della questione perché la norma impugnata non è
applicabile alle situazioni di ritardato pagamento verificatesi
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991; in
subordine, una dichiarazione di fondatezza per i motivi indicati
nell'ordinanza di remissione.
3. - Si è pure costituito l'INPS concludendo per l'infondatezza
della questione.
Secondo l'Istituto, la restituzione dei crediti previdenziali al
regime dei crediti di valuta, cui li aveva sottratti la sentenza n.
156 del 1991, non è arbitraria in relazione ai sostanziali elementi
di differenziazione riscontrabili rispetto ai crediti di lavoro,
malgrado la possibilità di un loro accostamento sotto il profilo
funzionale. D'altra parte, l'art. 429, cod. proc. civ., come
interpretato dalla giurisprudenza consolidata, suscita ormai sospetti
di illegittimità costituzionale per le ragioni riconosciute dallo
stesso giudice remittente, sicché l'indagine del giudice delle leggi
dovrebbe soffermarsi sulla verifica di legittimità della norma
assunta a tertium comparationis nell'ordinanza di rimessione.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
L'Avvocatura osserva che la norma impugnata non si pone in
contrasto con la citata sentenza di questa Corte perché si colloca e
si giustifica in un mutato contesto normativo determinato
dall'aumento al dieci per cento del saggio degli interessi legali,
garantendo in ogni caso al creditore la copertura integrale contro
l'inflazione qualora questa, dovesse risalire sopra il dieci per
cento. Sicché nessuna violazione si può ravvisare nemmeno rispetto
all'art. 38 Cost. Del resto, nel mutato contesto normativo, la
giurisprudenza di merito e la dottrina sono già avviate a rivedere
l'interpretazione dell'art. 429 nel senso chiarito dalla norma
impugnata per i crediti previdenziali.
5. - Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Modena,
con ordinanza del 28 gennaio 1992, nel corso di un giudizio civile
promosso contro l'INPS da Ermentina Ferrari, titolare di una pensione
di invalidità e di una pensione di riversibilità, per ottenere
l'integrazione al minimo della seconda con gli interessi legali e la
rivalutazione. Oltre agli artt. 3 e 38 Cost., questo giudice presume
violato anche l'art. 136 Cost. sul riflesso che la norma denunciata
avrebbe ripristinato una disciplina già dichiarata incostituzionale.
6. - Si sono costituiti la ricorrente e l'INPS ed è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri con argomentazioni e
conclusioni analoghe a quelle dedotte nel giudizio relativo
all'ordinanza dal Pretore di Genova. Considerato in diritto
1. - Dai Pretori di Genova e di Modena è sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 136 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, il quale dispone: "Gli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza
del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda.
L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle
somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal
titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo
credito".
2. - I due giudizi hanno per oggetto la medesima questione e,
pertanto, è opportuno disporne la riunione affinché siano decisi
con unica sentenza.
3. - La questione è inammissibile perché la norma impugnata non
è applicabile nei giudizi a quibus.
Occorre premettere che la legge n. 412 del 1991 non ha
ripristinato la disciplina dei crediti previdenziali dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 156
del 1991. La fattispecie degli effetti del pagamento ritardato resta
ferma nei termini risultanti dal dispositivo della sentenza,
differenziandosi quindi dal regime comune sia per il carattere
automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza
bisogno né di domanda dell'interessato, né di alcuna prova del
"maggior danno"), sia per la decorrenza non dal giorno della
maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per
l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della
prestazione previdenziale. Tuttavia la portata della norma non si
esaurisce in una semplice modificazione quantitativa degli effetti
del ritardo. L'esclusione del cumulo della rivalutazione con gli
interessi e la determinazione del diritto del creditore nella maggior
somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati
sulla somma nominale, producono un mutamento di natura del credito
previdenziale rispetto all'interpretazione dell'art. 429, terzo
comma, cod. proc. civ. prevalsa nella giurisprudenza.
Secondo tale interpretazione - alla quale questa Corte si è
adeguata nell'estendere la regola alle controversie in materia
previdenziale (salvo il diverso criterio di decorrenza della
rivalutazione e degli interessi) - l'art. 429, inteso come "forma di
attuazione dell'art. 36 Cost.", sottrae i crediti di lavoro al
principio nominalistico, così che la rivalutazione "deve
considerarsi parte del complesso credito del prestatore, scaturente
dallo stesso rapporto di lavoro", e conseguentemente gli interessi
vanno computati sulla somma capitale rivalutata. Per i crediti
previdenziali l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 -
intervenuta successivamente all'elevazione al dieci per cento del
saggio degli interessi legali (art. 1 della legge n. 353 del 1990) -
ha ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale, che ascrive
all'art. 429, terzo comma, il significato di norma speciale
all'interno del sistema dell'art. 1224 cod.civ.: gli interessi si
calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di
"maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa per il solo
fatto della svalutazione, quando risulti superiore al dieci per
cento.
4. - Così precisata la portata dell'innovazione, nel senso che
essa determina un nuovo contenuto del credito previdenziale
riconducendolo sotto il dominio del principio nominalistico, la Corte
di cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata, ne ha tratto la
conseguenza dell'inapplicabilità della norma in esame quando la
fattispecie costitutiva della responsabilità del debitore per
ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla data di
entrata in vigore della norma medesima (cfr. Cass. nn. 7221, 8264 e
8619 del 1992).
Tale ipotesi ricorre in entrambi i giudizi che hanno dato origine
al presente incidente di costituzionalità, onde la questione va
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 136
della Costituzione, dai Pretori di Genova e di Modena con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte