Sentenza n. 4/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1959 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2r.d. 1015/1941
- art. 1legge 1470/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, del R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29
dicembre 1941, n. 1470, e dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1952, n.
29, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1957 dal Tribunale di
Taranto nel procedimento civile vertente tra Augenti Francesco ed altri
e Vinci Luigi e Longo Albino, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze
1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del
25 gennaio 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1958 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Giuseppe Chiarelli per Augenti Francesco ed altri,
l'avv. Arturo Carlo Jemolo per Vinci Luigi e il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Malinconico per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1952 Augenti
Francesco conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Longo
Albino, chiedendo dichiararsi la proprietà di esso istante su un
appartamento vendutogli dal Longo con scrittura privata in data 30
marzo 1940, registrata nel 1952.
Il Longo dichiarava in giudizio di avere ceduto ogni diritto
sull'immobile a Vinci Luigi, intestatario del suolo edificatorio fin da
epoca precedente alla costruzione dell'immobile controverso.
L'Augenti allora conveniva in giudizio anche il Vinci, il quale
resisteva alla domanda e in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la
nullità della scrittura privata sopra indicata, perché non registrata
tempestivamente, a norma dell'art. 2, primo comma del R.D. 27 settembre
1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470.
Precisava al riguardo che la scrittura medesima era ancora soggetta
alla sanzione di nullità prevista dal detto D.L. n. 1015 per il caso
di omessa o non tempestiva registrazione, giacché alla legge 20 marzo
1945, n. 272, che lo aveva abrogato, non poteva, per costante
giurisprudenza, riconoscersi effetto retroattivo, e, d'altra parte, la
successiva legge 26 gennaio 1952, n. 29, con la quale la sanzione
medesima era stata limitata alle sole scritture contenenti patti non
ancora eseguiti dalle parti, non poteva giovare all'attore, in quanto
appunto, nella specie, il pagamento del prezzo non era avvenuto
integralmente e non poteva quindi parlarsi di avvenuta esecuzione del
contratto.
Azioni analoghe a quella esperita dall'Augenti venivano, nel
frattempo, proposte contro il Longo ed il Vinci da Cacciapaglia
Tommaso, Conte Angelo, Quero Adele, Ruggieri Maddalena e Simonetti
Maria in ordine ad altri immobili, in parte venduti ed in parte
promessi in vendita in loro favore dal Longo nello stesso periodo di
tempo, pure con scritture private registrate soltanto nel 1952. Nei
detti giudizi il Vinci formulava le stesse deduzioni e domande spiegate
nei confronti dell'Augenti. I vari giudizi vennero riuniti.
Gli attori sollevarono, in via incidentale, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del citato R.D.
n. 1015 e dell'art. 1 della sopraindicata legge n. 29, limitando
l'impugnazione, quanto a quest'ultima, "alla sola parte che
implicitamente conferma" la nullità delle scritture private non
registrate sancita dal R.D. del 1941.
La censura di illegittimità costituzionale veniva così formulata:
1) violazione del principio generale di ordine costituzionale sulla
irretroattività della legge espressamente confermato nell'art. 11
delle disposizioni sulla legge in generale contenute nel Codice civile,
in quanto le norme impugnate avrebbero disposto con efficacia
retroattiva, incidendo su diritti acquisiti;
2) violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione sulle garanzie a favore della proprietà privata, già
acquistata dagli attori in forza delle scritture non registrate, e
coattivamente trasferita al di là dei limiti entro i quali la
disposizione della Costituzione consente l'espropriazione.
Il Tribunale di Taranto con ordinanza 15 novembre 1957 dichiarava
manifestamente infondata la prima questione e rimetteva gli atti alla
Corte costituzionale per la decisione della seconda.
2. - Con la detta ordinanza il Tribunale, dopo avere osservato che
l'art. 42, primo e terzo comma, della Costituzione dispone che la
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge e può
essere espropriata solo per motivi di interesse generale nei casi
preveduti dalla legge e salvo indennizzo, precisa che tale ultima norma
si riferisce indubbiamente ai soli casi di espropriazione per pubblica
utilità, intesa questa in senso lato, con riferimento a tutti quei
procedimenti di espropriazione che sono consentiti dalla legge
allorché, per il soddisfacimento di un interesse collettivo, sia
necessario disporre della proprietà privata e quindi spogliarne il
titolare. Oltre tali casi - afferma il Tribunale - la proprietà può
perdersi solo per trasferimento consensuale, per morte del
proprietario, per perimento della cosa o per espropriazione forzata.
D'altra parte la sanzione di nullità comminata dall'art. 2, primo
comma, del R.D. 1015, e confermata dall'art. 1 della legge n. 29 per
le scritture private concernenti contratti di trasferimento
immobiliare, al fine di assicurare all'erario il pagamento dell'imposta
di registro, "si risolveva" - secondo il Tribunale - in una vera
espropriazione in danno degli acquirenti ed a favore dei venditori di
quei beni la cui proprietà, in virtù del contratto, a norma dell'art.
1470 Cod. civ., era già passata agli acquirenti stessi
indipendentemente dalla registrazione. Poiché tale forma di
espropriazione - sempre a giudizio del Tribunale - sarebbe da ritenersi
"al di fuori di quelle che la citata norma costituzionale consente, in
quanto il trasferimento coattivo della proprietà non veniva disposto
per il raggiungimento di un fine generale conseguibile attraverso il
trasferimento stesso, ma soltanto come mezzo di coercizione, con
funzione strumentale, per il conseguimento di utilità di ordine
fiscale", sarebbe da ravvisarsi, almeno prima facie, un contrasto tra
la norma impugnata e l'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione.
L'ordinanza del Tribunale, comunicata ai Presidenti delle due
Camere e notificata al Presidente del Consiglio il 6 dicembre 1957, è
stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 1958.
3. - I signori Augenti Francesco, Cacciapaglia Tommaso, Conte
Angelo, Quero Adele, Ruggieri Maddalena e Simonetti Maria si sono
costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe
Chiarelli e Raffaele De Palma.
Nelle deduzioni difensive, a sostegno della enunciata tesi di
illegittimità costituzionale, vengono riproposte sostanzialmente le
argomentazioni svolte dal Tribunale di Taranto, nell'ordinanza di
rinvio, circa il contrasto fra l'art. 42 della Costituzione e il
decreto del 1941. Si osserva inoltre che se, ai sensi dello stesso art.
42 della Costituzione, "i modi di acquisto della proprietà possono
determinarsi con legge ordinaria", ciò non vuol dire che possano, con
legge ordinaria, annullarsi i trasferimenti di proprietà già
avvenuti, poiché in tal modo perderebbe ogni valore la garanzia
costituzionale della proprietà privata.
4. - Il Vinci Luigi si è pure costituito in giudizio,
rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Cesare
Picaro, mediante deposito delle deduzioni nella cancelleria della
Corte.
I patroni del Vinci prospettano, innanzi tutto, la tesi secondo cui
la legge 26 gennaio 1952 non potrebbe essere oggetto dell'impugnazione,
giacché la legge stessa si limita semplicemente ad attribuire valore
parzialmente retroattivo all'abrogazione delle norme del R.D. del 1941,
disposta col richiamato decreto legislativo 20 marzo 1945, stabilendo
l'inefficacia delle norme abrogate anche per il periodo precedente
all'entrata in vigore della legge abrogante, nell'ipotesi in cui i
contratti siano stati eseguiti.
Premesso che, in tal modo, la questione di legittimità
costituzionale rifletterebbe "solo situazioni e norme anteriori alla
Costituzione", la difesa del Vinci formula al riguardo un'eccezione di
carattere pregiudiziale, affermando che il giudizio di legittimità
costituzionale è ammissibile, per le leggi abrogate prima della
Costituzione, se le stesse "siano state applicate sotto l'impero della
vigente Costituzione, e si tratti appunto di vedere se potessero avere
vigore sotto l'impero della Costituzione". In caso contrario verrebbe
ad affermarsi implicitamente l'assurdo criterio, secondo cui il
legislatore sarebbe vincolato da principi costituzionali ancora di là
da venire con la conseguenza - altrettanto assurda che la Corte
costituzionale potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulla
conformità di norme di legge, ad es., allo Statuto Albertino o ad
altri testi ugualmente superati.
Passando al merito, la difesa del Vinci contesta la sussistenza del
vizio denunciato, affermando che rientra indubbiamente nelle facoltà
del legislatore esigere talune forme per il trasferimento di
determinati tipi di proprietà e di stabilire che il passaggio della
proprietà stessa non si operi se non attraverso quelle forme, così
come avviene, ad esempio, per la forma scritta, l'atto pubblico ecc.
L'obbligo della registrazione a pena di nullità dovrebbe pertanto
riguardarsi come l'imposizione da parte del legislatore di una speciale
forma per certi tipi di contratto.
D'altra parte - sempre secondo la difesa del Vinci - il profilo
dell'espropriazione delineato nell'ordinanza di rinvio sarebbe da
ritenere artificioso, "non trattandosi di togliere un bene a Tizio per
darlo a Caio, bensì d'imporre a Tizio di perfezionare in un dato modo,
avendo tutto il tempo di farlo, il passaggio della proprietà di un
bene da Caio a lui".
I patroni del Vinci pertanto concludono chiedendo dichiararsi la
palese infondatezza della questione "e la carenza di giurisdizione
della Corte": comunque, in subordine, ritenersi la legittimità
costituzionale del R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, e della legge di
conversione relativa.
5. - Si è costituita altresì in giudizio l'Avvocatura generale
dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e nelle deduzioni scritte ha - da parte sua - formulato una
eccezione pregiudiziale analoga a quella posta dalla difesa del Vinci,
sia pure sotto diverso profilo.
Sostiene infatti l'Avvocatura dello Stato che non possono formare
oggetto del sindacato di legittimità costituzionale quelle leggi che,
emanate prima dell'entrata in vigore della Costituzione, sono state
espressamente abrogate. A sostegno di questa tesi l'Avvocatura afferma
che scopo del giudizio di legittimità costituzionale è l'eventuale
eliminazione dall'ordinamento giuridico di quelle norme che si
presentino in contrasto con la Costituzione, e che tale scopo non
potrebbe essere perseguito nel caso che le norme stesse siano già
state eliminate "col procedimento normale dell'abrogazione". Né
potrebbe assumersi in contrario, che la necessità del giudizio può
sussistere in vista della più ampia portata della pronunzia di
illegittimità costituzionale, poiché, in entrambi i casi,
"resterebbero pur sempre salvi gli effetti prodotti dalla legge
anteriormente alla sua abrogazione o alla sua dichiarazione di
illegittimità".
Dovendosi escludere pertanto la possibilità di un sindacato
giurisprudenziale di legittimità costituzionale riguardo al decreto
del 1941, eguale esclusione dovrebbe farsi - secondo l'Avvocatura - nei
riguardi della legge 26 gennaio 1952: "innanzi tutto perché
l'ordinanza di rinvio limita i profili di incostituzionalità di detta
legge solo a quanto di essa residua nel citato R.D. n. 1015"; e poi
perché "sarebbe assurdo prospettare l'incostituzionalità di una legge
che, con effetto retroattivo, ha mitigato i rigori del decreto legge in
parola e della sua pura e semplice abrogazione".
Nel merito l'Avvocatura osserva che non devono confondersi le
conseguenze materiali derivanti dalla nullità di un atto, con gli
effetti giuridici prodotti dall'ordine con cui le autorità,
nell'esercizio di un potere commesso dalla legge, provoca il
trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Ed invero - secondo
l'Avvocatura - il decreto del 1941 si limitava a comminare l'assoluta
improduttività di effetti di un atto a seguito del mancato ossequio ad
un precetto di legge, senza per nulla giungere ad eliminare ex post
effetti già verificatisi, mentre, d'altra parte, manca quell'atto
positivo dell'autorità diretto a provocare il passaggio del bene da un
soggetto ad un altro, che è caratteristico dell'espropriazione.
Sarebbe quindi inaccettabile l'opinione che vorrebbe ricondurre ad una
non prevista e quindi incostituzionale forma di espropriazione
l'effetto del R.D. del 1941. Dovrebbe, al contrario - secondo
l'Avvocatura - affermarsi la rispondenza delle norme impugnate ai
principi costituzionali, riguardando le stesse una semplice modifica
delle disposizioni del Codice civile in tema di compravendita, che non
esorbita dal campo della legittimità costituzionale, in quanto la
Costituzione non si occupa dei modi di acquisto della proprietà,
affidando la disciplina di tale materia alla legge ordinaria.
L'Avvocatura conclude chiedendo dichiararsi inammissibile o
comunque rigettarsi la questione di legittimità costituzionale
proposta dal Tribunale di Taranto con la citata ordinanza.
6. - La difesa dell'Augenti ed altri, in data 4 dicembre 1958, ha
depositato una memoria con cui, in primo luogo, sostiene la
infondatezza delle eccezioni pregiudiziali proposte dalle controparti.
Per quanto attiene alla eccezione formulata dalla difesa del Vinci,
afferma che il decreto n. 1015 del 1941, benché abrogato, spiega
tuttora, in forza delle disposizioni della legge n. 29 del 1952, una
vera e propria ultrattività nei casi in cui i patti contenuti nelle
scritture non registrate non siano stati eseguiti, il che
legittimerebbe la proposizione dell'incidente di incostituzionalità
vertente su norme efficaci anche sotto l'impero della Costituzione.
Per quanto attiene all'ecceziorie formulata dalla Avvocatura dello
Stato, si richiama alla differenza fra abrogazione delle leggi e
dichiarazione di illegittimità costituzionale, ed alla maggiore
ampiezza di questo mezzo, per inferirne che può farsi luogo al
giudizio di legittimità costituzionale anche in riferimento ad una
norma abrogata che, come quella del 1941, produca ancora qualche
effetto.
Contestando poi, in particolare, quanto affermato dalla difesa del
Vinci circa la limitata portata della legge del 1952, sostiene che la
stessa, "a parte la derivazione dal decreto del 1941", pone una
comminatoria di nullità di carattere autonomo, "emanata sotto l'impero
della Costituzione vigente", e rispetto alla quale, pertanto, "non pare
possa mettersi in dubbio la giurisdizione della Corte costituzionale".
Quanto al merito, insiste - sviluppandole - nelle tesi già svolte
nelle precedenti deduzioni.
La difesa del Vinci ha pure presentato, nella stessa data, una
memoria con la quale lamenta che il Tribunale di Taranto non si sia
determinato in senso negativo sull'incidente di legittimità
costituzionale, essendo irrilevante - a dire della stessa difesa - la
questione proposta ai fini della causa, giacché gli immobili in
controversia erano stati costruiti su terreno di proprietà del Vinci,
mai da lui alienato, e quindi "non gli si sarebbe potuta opporre la
vendita di cose sue fatta da un terzo". Insiste poi sulle tesi già
svolte, tendenti ad escludere dall'oggetto del giudizio la legge n. 29
del 1952 ed a sostenere l'infondatezza, nel merito, della questione di
legittimità costituzionale.
L'Avvocatura generale dello Stato, infine, ha pure presentato il 4
dicembre 1958 una memoria illustrativa, con cui ribadisce i concetti
già sviluppati, a suo tempo, e sostiene, fra l'altro, che l'osservanza
della formalità della registrazione deve, in linea generale,
assimilarsi ad un onere il cui adempimento la legge pone come
condizione della protezione dell'atto, ai fini del raggiungimento dello
scopo pratico al quale è preordinato, per cui deve essere esclusa,
sotto qualsiasi profilo, la figura dell'espropriazione in relazione al
decreto del 1941, col quale, appunto, si subordina la validità del
contratto all'onere della registrazione. Considerato in diritto :
1. - Fra le varie eccezioni pregiudiziali sollevate nel presente
giudizio deve per prima essere esaminata quella formulata dalla difesa
del Vinci, che si riferisce al giudizio di rilevanza fatto dal
Tribunale di Taranto per poter proporre a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale. Rileva, infatti, la difesa del Vinci che
il Tribunale, prima di sollevare tale questione, avrebbe dovuto
esaminare se la causa non poteva esser decisa sulla base delle difese
presentate, con le quali si era affermato che si contendeva in merito a
costruzioni fatte su di un suolo del Vinci, mai da lui alienato,
sicché non si sarebbe potuta al medesimo opporre la vendita di cose
sue fatta da un terzo. Giacché è certo - così conclude la detta
difesa - che il giudice deve sollevare la questione di legittimità
costituzionale solo quando, per decidere la causa, egli deve applicare
la norma di cui si denuncia la illegittimità, non già allorché può
assolvere al suo compito prescindendo da essa.
Giova, in proposito, premettere che, nel corso del giudizio
principale, gli attori ebbero a precisare le loro conclusioni di
merito, chiedendo che il Vinci ed il Longo fossero dichiarati
solidalmente tenuti a trasferire a ciascuno di essi attori la
proprietà degli immobili a suo tempo venduti.
Ciò posto, è da ricordare che, secondo la giurisprudenza, ormai
pacifica, di questa Corte, il giudizio di rilevanza - del quale è
esclusivamente competente il giudice a quo - è suscettibile di
sindacato da parte della Corte solo nel caso di omessa o insufficiente
motivazione. Tenuto fermo tale principio e considerato che l'ordinanza
ha riconosciuto la pregiudizialità della questione di legittimità
costituzionale, con l'affermare che dall'eventuale dichiarazione di
incostituzionalità deriverebbe il "riconoscimento del diritto di
proprietà in favore di quegli attori che stipularono il contratto
definitivo di compravendita, laddove, qualora le norme impugnate
dovessero risultare conformi ai precetti della Costituzione, il diritto
di proprietà non potrebbe essere accertato per quelle parti che non
hanno adempiuto all'obbligo del pagamento del prezzo", è da ritenere
che tale ragionamento costituisca una sufficiente motivazione cui
l'ordinanza perviene, almeno per quanto concerne il Longo, venditore
degli appartamenti. Invero, anche prescindendo dalla posizione del
Vinci, che si assume proprietario degli immobili venduti in quanto
costruiti su proprio suolo - e del quale peraltro bisogna ricordare la
richiesta degli attori, di condanna in solido col Longo-, il Tribunale,
in relazione alla domanda formulata contro il Longo, deve indubbiamente
decidere se le scritture impugnate hanno forza obbligatoria nei di lui
confronti ai sensi dell'art. 1478 del Codice civile, secondo cui il
venditore di cosa altrui è obbligato a procurarne l'acquisto al
compratore. E l'accertamento sulla costituzionalità delle norme
impugnate, incidendo sulla validità delle scritture, è
necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio
principale.
Questa prima eccezione, pertanto, è da ritenersi infondata.
2. - Per passare all'esame delle altre eccezioni pregiudiziali
sollevate sia dalla stessa difesa del Vinci, sia dall'Avvocatura dello
Stato, e con le quali si sostiene, sia pure sotto diverso profilo, la
inammissibilità dell'attuale giudizio, ritiene la Corte opportuno, per
meglio lumeggiare tali eccezioni e per i riflessi di merito che ne
possono derivare, esaminare il contenuto dei decreti del 1941 e del
1945, e della legge del 1952, e rilevare le reciproche relazioni di
questi testi legislativi.
Col primo comma dell'art. 1 del R.D. 27 settembre 1941, n. 1015,
venne stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, gli atti stipulati per scrittura privata non
autenticata, sotto qualsiasi denominazione, aventi per oggetto
trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari erano "nulli di
pieno diritto". Ad evitare siffatta comminatoria di nullità, il primo
comma dell'art. 2 concedeva un termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del decreto stesso per la registrazione tardiva, con
esenzione dalla soprattassa.
Non occorre indugiare, ai fini del presente giudizio, sulla natura
giuridica della sanzione di nullità stabilita nel decreto: se, cioè,
la formalità della registrazione entro il termine prescritto doveva
riguardarsi come un elemento integratore dell'esistenza degli atti
posti in essere mediante scrittura privata non autenticata; o se una
invalidazione dell'atto si sarebbe verificata solo successivamente,
allo scadere del termine prorogato per la registrazione, qualora questa
non avesse avuto luogo. Certo è - e ciò bisogna avere ben presente ai
fini che interessano nel presente giudizio - che il decreto
espressamente e tassativamente stabiliva una nullità assoluta:
"nullità di pieno diritto".
Tale comminatoria cadeva nel nulla con il D.L.L. 20 marzo 1945, n.
272, che abrogava le disposizioni del decreto del 1941: "Le
disposizioni contenute nel R.D. 27 settembre 1941, n. 1015, sulla
nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto
trasferimenti di beni immobiliari, convertito con modificazione nella
legge 29 dicembre 1941, n. 1470, sono abrogate". Questo decreto di
abrogazione, non contenendo alcuna menzione di eventuali effetti
retroattivi, non poteva avere effetto, e quindi applicazione, che
soltanto per l'avvenire, come qualsiasi altra legge (art. 11
disposizioni sulla legge in generale), e pertanto riguardare
esclusivamente i nuovi rapporti che sarebbero sorti dal giorno della
sua entrata in vigore, e non già quelli che erano sorti
precedentemente e che erano stati regolati - e rimanevano regolati -
dal decreto del 1941. Ciò venne riconosciuto anche dalla Corte di
cassazione, che negò ogni efficacia retroattiva al D.L.L. 20 marzo
1945.
E appena il caso di ricordare che i rapporti che hanno dato luogo
ai giudizi vertenti dinanzi al Tribunale di Taranto sono tutti
anteriori al decreto del 1945 e allo stesso decreto del 1941: quindi le
relative scritture sono colpite dalla sanzione di nullità assoluta per
non essere state registrate nel termine prorogato dal decreto del
settembre 1941.
3. - Considerazione a parte merita la legge 26 gennaio 1952, n. 29.
Essa venne emanata, come risulta chiaro dai lavori preparatori, appunto
per smorzare, in situazioni meritevoli dell'attenzione del legislatore,
l'asprezza che deriva dal decreto del 1941, per effetto della
comminatoria, in tutti i casi, della nullità assoluta dei contratti di
compravendita stipulati con scrittura privata non registrata.
Stabiliva, pertanto, con l'art. 1, che non poteva "essere dichiarata",
ai sensi del decreto 27 settembre 1941, la nullità degli atti
stipulati sotto qualsiasi denominazione, che avevano per oggetto
trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti
immobiliari, "qualora - così si esprimeva la legge - già abbiano
avuto luogo l'immissione in possesso e l'esecuzione della
controprestazione dovuta".
Data tale precisa dizione, è da notare, anzitutto, che questa
legge non può dirsi confermativa del decreto del 1941. D'altronde tale
decreto non aveva bisogno di alcuna conferma, anche per la
considerazione pratica che esso era stato abrogato successivamente col
decreto luogotenenziale del 1945, avente effetto per i rapporti posti
in essere dopo la sua entrata in vigore. Gli effetti già prodotti dal
decreto del 1941-e cioè la nullità di diritto per i contratti non
registrati nel termine prorogato - rimanevano fermi, non in conseguenza
di una assunta conferma, o, meglio, del semplice - per quanto
necessario - richiamo al decreto del 1941, ma per diretta,
inequivocabile conseguenza dello scopo della legge del 1952, scopo del
tutto limitato ad una considerazione benevola della condizione nella
quale si erano venuti a trovare quei contraenti che avevano non
soltanto ottenuto la immissione in possesso del bene acquistato, ma ne
avevano pagato completamente il prezzo. Ma se così limitata era la
portata della legge del 1952; se era rimasta ferma la "nullità di
pieno diritto" stabilita dal decreto del 1941, consegue,
necessariamente, che la legge del 1952 poneva una norma nuova che si
sovrapponeva a quella del 1941, per i rapporti nati da questa ed allora
ancora in controversia (tanto che la legge del 1952 si espresse con la
parole "non può essere dichiarata la nullità ecc."); sicché la
giurisprudenza, subito su di essa formatasi, ritenne che non innovasse
al decreto del 1941, ma che regolasse e disciplinasse ex novo la
materia nel particolare caso che avessero avuto luogo l'immissione in
possesso e l'esecuzione della controprestazione dovuta.
4. - Al lume di questo sommario esame delle disposizioni
legislative invocate e delle mutue loro relazioni, ritiene la Corte che
le eccezioni di inammissibilità del giudizio dedotte - ma sotto
diverso profilo, come ora si dirà - sia dall'Avvocatura dello Stato,
sia dalla difesa del Vinci non abbiano fondamento.
Deduce l'Avvocatura dello Stato l'inammissibilità del giudizio
sotto il riflesso dell'avvenuta abrogazione del decreto del 1941,
dichiarata dal decreto luogoten. del 1945; onde nessun margine
rimarrebbe per l'attuale giudizio e per la conseguente pronuncia di
illegittimità costituzionale delle norme del menzionato decreto del
1941.
Questa Corte ha già chiarito, con la sentenza n. 1 del 1956, quali
siano le sostanziali differenze fra l'istituto giuridico
dell'abrogazione e le pronunzie di illegittimità costituzionale di
una legge. Ha precisato, infatti, che si tratta di istituti giuridici
che si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con diverse
competenze, rilevando, inoltre, che "il campo dell'abrogazione è più
ristretto in confronto di quello della illegittimità costituzionale e
i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per
incompatibilità, secondo i principi generali, sono più limitati di
quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una legge".
Tale distinzione è stata seguita ininterrottamente dalla
successiva giurisprudenza di questa Corte e di recente confermata con
la sentenza n. 40 del 24 giugno 1958, anche nel caso che l'abrogazione
di una norma legislativa sia stata dichiarata, per effetto e in
conseguenza di una disposizione della stessa Costituzione, in modo
costante dalle varie autorità giurisdizionali.
5. - Ciò spiana la via per l'esame della uguale eccezione di
inammissibilità del giudizio sotto diverso profilo dedotta dalla
difesa del Vinci. Questa, infatti, non trae motivo per sostenere il
proprio punto di vista, in particolar modo, dall'avvenuta abrogazione
del decreto del 1941, quanto dalla applicazione delle leggi anteriori e
dalla loro concordanza con la vigente Costituzione, o, in ogni modo,
dal vigore che ad esse possa riconoscersi sotto l'impero della
Costituzione. Senza una tale limitazione - essa osserva - si
giungerebbe all'assurdo di pretendere che nell'emanare una legge, in
tempo anteriore alla Costituzione, il legislatore avrebbe dovuto a
questa conformarsi, mentre questa non ancora esisteva. Non è infatti
seriamente contestabile - così conclude - che, come ogni atto è
legittimo o meno secondo il diritto vigente allorché viene posto in
essere, del pari ogni legge è costituzionale o meno secondo le norme
costituzionali vigenti nel momento in cui essa è formata. Con
l'ulteriore conseguenza che la Corte costituzionale dovrebbe
pronunciarsi non soltanto sulle questioni di conformità o meno della
Costituzione della Repubblica, ma anche su quelle di conformità agli
Statuti o Carte costituzionali anteriori.
Evidentemente dalla affermazione di alcuni principi, sulla cui
esattezza non è lecito sollevare dubbi, si trae una conseguenza che
non può essere in pieno accettata. Nel presente giudizio non si tratta
di vedere se il decreto del 1941 era costituzionalmente legittimo di
fronte alle disposizioni dello Statuto albertino, ma di ben altro. Si
fa valere in giudizio, ora, una pretesa, basata - fondatamente o meno,
questo non importa in questa sede - sopra una vecchia legge, per
giunta abrogata, e questa pretesa la si vuole attuare, com'è ovvio,
ora, e cioè in costanza di un nuovo ordinamento costituzionale,
instaurato con la vigente Costituzione, rispetto al quale ordinamento
si assume che quella legge sarebbe in contrasto. Ed allora si tratta,
appunto, di vedere - come pur si esprime la difesa del Vinci, che ha
sollevato essa stessa l'eccezione di inammissibilità - se la pretesa
che si vuol fondare sulla vecchia legge possa essere attuata sotto
l'impero della nuova Costituzione.
Già dai principi innanzi richiamati, circa la differenza fra
abrogazione di una norma legislativa e dichiarazione della sua
illegittimità costituzionale, e su gli effetti dell'una e dell'altra,
deriva che, appunto per il carattere del giudizio di costituzionalità
e dato l'ambito che esso abbraccia, indubbiamente più ampio, rispetto
all'istituto dell'abrogazione, non è consentito dichiarare, in via
preliminare, l'inammissibilità del giudizio in un caso come quello in
esame. Non può infatti escludersi, in linea astratta, che, nonostante
sia stata dichiarata l'abrogazione di una norma, permangano nel campo
giuridico situazioni tali, la cui rilevanza, sul piano costituzionale,
giustifichi la proponibilità del giudizio dinanzi a questa Corte. Nel
caso in esame si tratta, appunto, di regolare i rapporti tra il Longo,
il Vinci e gli attori in ordine ai contratti di cui alle scritture non
registrate sopra richiamate, secondo le norme del decreto del 1941, sia
pure successivamente abrogato. Si tratta, in altri termini, di norma
legislativamente abrogata ma pur sempre oggi rilevante in giudizio e,
come tale, sottoposta al sindacato di legittimità della Corte
costituzionale. Rispetto ad una situazione simile la Corte medesima si
è pronunciata con la sentenza n. 26 del 31 marzo 1958, con la quale
ha stabilito la propria competenza a giudicare della legittimità di
una norma che, sebbene in quel caso non abrogata, aveva tuttavia
esaurito la propria funzione prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, nel caso in cui formava oggetto di discussione
l'efficacia della norma stessa nei confronti della causa di merito. Ma
allo stesso risultato non può non giungersi anche nel caso in cui la
norma sia stata abrogata. Ed invero l'effetto della dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una legge consiste nel provocare la
cessazione dell'efficacia della legge stessa dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione, con la conseguenza che la legge
medesima, dallo stesso momento, non può più trovare applicazione
(art. 136 della Costituzione). Da ciò deriva che il sindacato della
Corte costituzionale può e deve essere esercitato, per incontrastabile
conseguenza, tutte le volte che di "efficacia" (citato art. 136 Cost.)
ed "applicazione" (art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge
possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della
medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro
i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi
nel tempo.
Deve pertanto ritenersi ammissibile la questione sollevata dal
Tribunale di Taranto e occorre vedere se possa o meno essere ritenuta
fondata.
6. - Brevi osservazioni potranno valere a dimostrarne
l'infondatezza.
Infatti, ammesso, in astratto, che una legge, sia pure abrogata,
possa essere presa in esame, sotto il punto di vista della legittimità
costituzionale, quando però produca ancora degli effetti,
limitatamente ai quali si possa dire che essa sia ancora efficace ed
applicabile, bisogna vedere in concreto, nel caso attuale, se tali
effetti siano stati idonei a produrre il decreto del 1941.
Questa Corte non può entrare nel merito degli effetti e delle
conseguenze, di natura reale o patrimoniale, che il decreto del 1941
produsse inter partes, il che è compito del Tribunale adito; ma,
fermandosi al punto della mera questione di costituzionalità, non può
non rilevare che, essendo rimasta ferma la nullità stabilita da quel
decreto per gli atti di compravendita non registrati nel termine
prorogato, e riferendosi la legge del 1952 - come innanzi si è
chiarito - ad un nuovo rapporto, cioè ad un rapporto sorto ex novo con
cui si facevano rivivere, sotto determinate condizioni - che nel caso
in esame non si verificarono - contratti che già erano stati colpiti
da nullità assoluta, il decreto del 1941 ebbe ad avere completa
attuazione senza che possa dirsi residuato alcun effetto ora
costituzionalmente rilevabile.
Ciò, d'altra parte, è confermato dalla considerazione dell'unico
argomento che il Tribunale di Taranto con la sua ordinanza di
trasmissione degli atti a questa Corte prospetta al fine di delineare
una questione di carattere costituzionale; ipotizza cioè il Tribunale
un avvenuto passaggio della proprietà ai compratori, al momento della
stipula dell'atto non registrato, in conseguenza del consenso
manifestato dalle parti sulla cosa e sul prezzo, e un successivo
passaggio della cosa stessa venduta dai compratori ai venditori, sotto
il profilo di una espropriazione della proprietà, a seguito della
emanazione del decreto del 1941, che comminava la nullità delle
compravendite fatte con scritture private non registrate. Ma giova
osservare che questa costruzione di un ipotetico duplice passaggio
della proprietà non ha giuridico fondamento, una volta che il decreto
del 1941 stabiliva la nullità assoluta, "di pieno diritto", degli atti
di trasferimento non registrati; sicché se un primo trasferimento non
erasi avverato per la radicale, insanabile nullità dell'atto di
trasferimento, tanto meno poteva dirsi avverato un secondo
trasferimento per conseguenza di una assunta espropriazione
costituzionalmente illegittima.
Non può poi essere seguita la difesa dell'Augenti e consorti in
lite quando sostiene che, con l'imporre la registrazione degli atti
entro un determinato termine a pena di nullità, si veniva a porre nel
nulla lo stesso diritto di proprietà. Sta di fatto che con l'aver
posto il legislatore l'obbligo della registrazione quale condizione
indispensabile per la validità degli atti di trasferimento, non si
intese sopprimere alcuna garanzia del diritto di proprietà o tanto
meno il diritto stesso. Si trattava di una particolarità accessoria
riguardante il regime contrattuale della proprietà, di portata
limitata e di durata temporanea, giustificata da necessità fiscali ed
economiche di quel tempo, come tale irrilevante sotto il profilo di una
presunta questione di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali;
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
Tribunale di Taranto in data 15 novembre 1957 sulla legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, del R.D. 27 settembre 1941,
n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, e dell'art.
1 della legge 26 gennaio 1952, n. 29, in riferimento all'art. 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte