Sentenza n. 4/1962
Altra decisione · depositata il 14/02/1962 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1366/1929
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 5r.d.l. 118/1931
- art. 6r.d.l. 118/1931
- art. 1r.d.l. 118/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
29 giugno 1929, n. 1366, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre
1960 dal Pretore di Thiene nel procedimento penale a carico di Zucchi
Giovanni ed altri, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 24
dicembre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nei processi penali promossi avanti al Pretore di Thiene, e riuniti
per connessione, contro Zucchi Giovanni e altri sette, tutti imputati
del reato di cui agli artt. 4 e 8 della legge 29 giugno 1929 n. 1366,
per aver tenuto un maschio bovino intero di età superiore a quella
prescritta dal vigente regolamento per la Provincia di Vicenza, senza
avere conseguito l'approvazione per la monta privata la difesa degli
imputati ha sollevato la questione della costituzionalità di dette
disposizioni di legge, nella considerazione che esse contrastino con
gli artt. 41 e 42 della Costituzione. Il Pretore, avendo ritenuto che
il regolamento ministeriale delle stazioni di monta taurina del 10
marzo 1934 per detta Provincia permette l'allevamento a scopo di
procreazione solo di alcune razze bovine e che l'art. 4 della legge
predetta, il quale consente tale disciplina, può far sorgere il
dubbio, non manifestamente infondato, di essere in contrasto con l'art.
41 della Costituzione, che garantisce la libertà dell'iniziativa
economica privata, dubbio la cui risoluzione è presupposto per la
definizione dei detti procedimenti, ha con sua ordinanza del 10
novembre 1960, disposto la loro sospensione e l'invio degli atti a
questa Corte.
L'ordinanza predetta, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1960.
Le parti private non si sono costituite, mentre è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le sue deduzioni il 3 dicembre
1960. In tali deduzioni essa fa presente come le norme per le quali è
stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità sono ispirate al
fine di incrementare e migliorare la produzione zootecnica, stabilendo
programmi e controlli, in specie sulla produzione bovina, in relazione
alle esigenze economiche generali e con riguardo alle speciali
condizioni delle singole Provincie. E poiché questi fini rivestono
indubbio carattere di utilità sociale, se ne deve dedurre la piena
compatibilità dei limiti imposti (e delle pene irrogate per la loro
violazione) con l'art. 41 che, appunto, consente che fini di tal genere
circoscrivano la libertà della iniziativa economica privata,
condizionandone l'esplicazione all'osservanza anche di programmi e
controlli. Conclude chiedendo che la questione sollevata sia
dichiarata infondata.
Con successiva memoria depositata il 7 dicembre 1961 l'Avvocatura
ha ribadito le considerazioni già svolte e fatto rilevare come le
esigenze di pubblica utilità volute soddisfare con le norme denunciate
chiaramente emergono dalla relazione ministeriale che ha accompagnato
il disegno della legge che le contiene, nonché da quelle delle
Commissioni parlamentari, le quali hanno fatto presente come condizione
di successo della politica zootecnica sia la organicità e continuità
dell'azione da svolgere per il miglioramento degli allevamenti, e che
tali condizioni vengono appunto realizzate dalla legge in esame, che
prescrive programmi di intervento per ciascuna Provincia onde
intensificare e migliorare la produzione del bestiame, con riduzione
dei costi. E poiché la selezione della produzione del bestiame è
strumento necessario per tale incremento, e questo a sua volta assume
importanza essenziale per l'alimentazione e perciò stesso appare
fattore determinante del progresso biologico umano e della salute, che
è oggetto di apposita tutela costituzionale, deve concludersi che il
denunciato art. 4, lungi dal contrastare, risulta in piena armonia con
l'art. 41. Pertanto, insiste nel richiedere il rigetto dell'eccezione
proposta. Tale richiesta è stata confermata nella discussione orale,
nella quale si è fatto richiamo anche alle risultanze di un
"Simposium" sulla genetica applicata ed in particolare sulla
discendenza dei bovini, tenutosi a Saint Vincent. Considerato in diritto :
1. - l'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione
zootecnica, denunciato per violazione dell'art. 41 Cost. in quanto
contrastante con la libertà dell'iniziativa economica privata, pone il
divieto per chiunque di tenere, a qualsiasi titolo, maschi bovini
interi che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica
o privata, e demanda poi ai Consigli provinciali dell'economia di
compilare appositi regolamenti (dei quali poi tratta il successivo art.
5) dettanti le norme per la graduale applicazione della legge stessa,
ed in particolare quelle relative alle condizioni e modalità
necessarie ad ottenere l'approvazione predetta.
Per giudicare della fondatezza dell'eccezione proposta è da
rilevare che l'art. 41 della Costituzione, pur affermando la libertà
dell'iniziativa economica privata, ha consentito l'apposizione di
limiti al suo esercizio subordinandola però ad una duplice condizione:
e cioè richiedendo, sotto l'aspetto sostanziale, che essi
corrispondano all'utilità sociale, e sotto quello formale, che ne sia
effettuata la disciplina per opera della legge.
Non è dubbio che le restrizioni al diritto di tenere bovini idonei
alla riproduzione quando non sia stata previamente accertata la loro
capacità alla procreazione di soggetti selezionati, che il citato art.
4 impone ai privati, corrispondano a fini di utilità sociale. Infatti,
l'incremento quantitativo ed il miglioramento genetico del bestiame
bovino garantiscono la soddisfazione degli interessi sociali collegati
alla massima utilizzazione del bestiame stesso, in tutte le varie forme
in cui essa si rende possibile, mirando a conciliare l'esigenza del
più elevato rendimento con quella del minor costo dei prodotti
stessi.
E non può neppure esser dubbio che per il conseguimento delle
finalità prospettate si rendano necessari interventi della pubblica
autorità, rivolti all'accertamento tecnico (quale può essere
effettuato con il sussidio della scienza e della sperimentazione
genetica) non solo della immunità dei riproduttori da malattie atte a
compromettere la salute della prole, ma altresì del possesso da parte
loro dei caratteri (rilevabili anche attraverso l'istituzione di
appositi alberi genealogici) che ne assicurino una razionale selezione.
2. - Ammessa così la sussistenza nei confronti della norma
denunciata di una delle condizioni che legittimano, ai sensi dell'art.
41, l'imposizione di limiti all'iniziativa economica privata, è ora da
accertare se la norma denunciata soddisfi anche all'altra della riserva
di legge. Che tale riserva, espressamente prescritta dall'ultimo comma
del detto art. 41, debba ritenersi necessaria anche per l'emanazione
delle misure di cui al comma precedente (che viene in considerazione
nella specie) si desume, secondo è stato altre volte statuito dalla
Corte (con le sent. nn. 50 e 103 del 1957, 47 e 52 del 1958) tanto dai
principi generali informatori dell'ordinamento democratico, secondo i
quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna
del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta
investitura, quanto dall'esigenza che la valutazione relativa alla
convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata
avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali
nell'economia inserendolo armonicamente in esso, e, pertanto, debba
competere al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico
generale dello Stato. Ciò posto, è da precisare che, riferendosi i
limiti di cui si tratta a diritti su mezzi o su attività rivolte alla
produzione economica, la riserva di legge di cui all'art. 41 in parola
non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto
normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente che questo
determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben
delineato l'esercizio tanto dell'attività normativa secondaria quanto
di quella particolare e concreta di esecuzione affidate al Governo,
evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale.
L'art. 4 della legge n. 1366 non soddisfa a siffatta esigenza
poiché null'altro dispone, come si è già rilevato, se non il rinvio
ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e
procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei
singoli in ordine alla proprietà e disponibilità dei bovini, e
d'altra parte i successivi artt. 5, 6, 7, lungi dallo specificare sia
pure genericamente criteri idonei a dirigere l'attività della pubblica
Amministrazione, si limitano semplicemente a indicare (ed in termini
molto vaghi) l'oggetto della regolamentazione affidata al potere
esecutivo (come la determinazione dell'età o della razza dei bovini da
approvare, o le misure da adottare per impedire la utilizzazione a
scopo riproduttivo di quelli non approvati, oppure il deferimento ad
apposite commissioni del compito di concretare l'indirizzo generale da
seguire nelle operazioni di visita, o infine l'imposizione di consorzi
obbligatori quando le autorità locali ritenessero che il numero dei
tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina
locale).
Il mancato rispetto della riserva di legge rende, pertanto,
incostituzionale l'art. 4 di cui all'ordinanza del Pretore di Thiene.
In applicazione poi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
Corte deve dichiarare la illegittimità costituzionale anche degli
artt. 5, 6 e 7, nonché dell'art. 8 che stabilisce le pene per le
contravvenzioni agli articoli precedenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in riferimento all'art. 41, secondo comma, della
Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
29 giugno 1929, n. 1366;
dichiara in conseguenza, in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale degli artt. 5, 6
(modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della
legge predetta n. 1366 del 1929.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI
MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte