Sentenza n. 4/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 628/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.1. 27
giugno 1967, n. 460, convertito in legge 28 luglio 1967, n. 628
(vincolo di fabbricato a destinazione alberghiera promosso con
ordinanza emessa il 7 febbraio 1975 dal Consiglio di Stato, nel
procedimento civile vertente tra Torlonia Alessandro e Anna Maria e il
Ministero del Turismo e dello Spettacolo, iscritta al n. 189 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 7 febbraio 1975 la IV Sezione del
Consiglio di Stato ha, nel giudizio promosso con il ricorso di
Alessandro e Anna Maria Torlonia contro il Ministero del turismo e
dello spettacolo, sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del d.1. 27 giugno 1967, n. 460, convertito
nella legge 28 luglio 1967, n. 628, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost. La norma impugnata
dispone che il vincolo alberghiero, già prorogato con il d.1. 23
dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33,
sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968. Il giudice a quo -
occorre precisare - censura in questa sede la norma di proroga che ha
per ultima abilitato l'amministrazione ad adottare il provvedimento,
del cui controllo egli è investito; norma che dunque segue - e
rispettivamente precede - le molteplici altre, con le quali è stato
protratto il vigore del regime vincolistico in materia alberghiera,
originariamente introdotto dal r.d.1. 2 gennaio 1936, n. 274,
convertito nella legge 24 luglio 1936, n. 1692.
D'altra parte, la discriminazione, che sarebbe stata protratta in
violazione del principio di eguaglianza, vien fatta risalire, nella
serie temporale delle norme di proroga, al disposto dell'art. 1 della
legge n. 358 del 1951. Quest'ultima norma statuisce che il termine di
scadenza del vincolo alberghiero, previsto nell'art. 1 del d.lg.lgt. 19
marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951; la disposizione
del citato decreto, così richiamata, rimette, a sua volta, in vigore
le altre, di cui all'art. 4 del r.d.1. 16 giugno 1938, n. 1280. Ma il
legislatore del 1951 - si soggiunge nell'ordinanza di rinvio - non fa
alcun riferimento all'art. 2 del decreto n. 117 del 1945, che aveva
ripristinato il regime vincolistico anche con riguardo agli immobili
adibiti ad albergo successivamente alla data di pubblicazione del
decreto stesso. Di qui si deduce che - a partire, appunto, dalla legge
di proroga del 1951 - il regime vincolistico è stato fatto operare
esclusivamente con riferimento agli immobili destinati all'uso
alberghiero anteriormente alla data, in detta legge fissata attraverso
il richiamo del decreto del 1945. Con ciò sarebbe insorta quella
diversità di disciplina, che si assume illegittimamente prorogata con
la censurata disposizione del 1967.
La prospettata questione - rilevante, si osserva, perché
un'eventuale pronunzia di incostituzionalità della norma istitutiva
del vincolo implicherebbe l'annullamento del provvedimento impugnato
avanti al giudice a quo - sarebbe, altresì, non manifestamente
infondata. La previsione del vincolo alberghiero potrebbe infatti
rientrare nei limiti che circondano l'iniziativa e la proprietà
privata, ma solo a condizione di serbare quella effettiva rispondenza
alle finalità di pubblico interesse, o all'utilità sociale, che la
Costituzione esige perché la sfera qui garantita all'individuo sia
legittimamente compressa. Nessuna idonea ed attuale giustificazione
soccorrerebbe, tuttavia, per la discriminazione che nella specie
sussiste fra gli immobili soggetti e quelli sottratti al regime
vincolistico. Il criterio discretivo adottato dal legislatore poteva,
si dice, trovare una base razionale fino a quando si è reso necessario
mantenere, mediante il vincolo, il limitato patrimonio degli alberghi
preesistenti alla guerra, e promuoverne d'altro canto l'ampliamento,
eccettuando dalla proroga gli immobili di più recente costruzione e
destinazione all'uso alberghiero. Diversa conclusione si imporrebbe con
riguardo alle condizioni in cui sopravviene la norma censurata. Nel
1967 - avverte il giudice a quo - vi è già un patrimonio di nuove e
più confortevoli attrezzature che soddisfano adeguatamente le esigenze
del movimento turistico. Il vincolo sui vecchi alberghi avrebbe così
cessato di servire allo scopo che lo giustificava. La disposizione che
ne ha prorogato l'efficacia divergerebbe, in conseguenza, anche dai
canoni costituzionali che governano la limitazione della proprietà e
dell'attività economica private. La violazione degli artt. 41, terzo
comma, e 42, secondo comma, Cost. è perciò dedotta come corollario
dell'asserita arbitrarietà nella scelta del legislatore, che
offenderebbe il principio di eguaglianza.
L'ordinanza di rinvio è stata regolarmente notificata e
pubblicata.
2. - Nel presente giudizio non si è avuta costituzione di parte
privata. Si è costituita la Presidenza del Consiglio, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura dello Stato, per dedurre l'infondatezza della
questione. Il giudice a quo sviserebbe il senso e il fondamento della
norma censurata. I vecchi alberghi sono, si deduce, i soli soggetti a
vincolo perché grazie alla collocazione nel centro cittadino e alle
loro altre tradizionali peculiarità, attraggono il turismo di qualità
ed assolvono quindi ad una funzione infungibile rispetto a quella degli
alberghi di più recente istituzione, sorti in periferia e destinati al
turismo di massa, meno sensibile ai valori di ordine storico e
culturale. L'aver tenuto conto di questi dati non implicherebbe
l'adozione di alcun irrazionale criterio discretivo, dal quale possa
risultare la lamentata lesione dell'art. 3, primo comma, Cost.
Il procedimento discusso all'udienza del 16 gennaio 1980 veniva
rinviato a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e ridiscusso
all'udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - Nell'ordinanza di remissione è censurato in relazione agli
artt. 3, primo comma, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.,
l'art. 5 del d.1. 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28
luglio 1967, n. 628, e così testualmente formulato: "Il vincolo
alberghiero già prorogato con l'art. 3 del d.1. 23 dicembre 1964, n.
1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1968". Si tratta di un vincolo, infatti, più
volte prorogato (ovvero ripristinato addirittura, quando esso fosse
intanto venuto a scadere), con una serie di apposite norme, emesse non
solo prima, ma anche dopo quella di cui è denunziata l'illegittimità:
la quale ultima, com'è detto in narrativa, viene in rilievo in quanto
è la disposizione di proroga che, in ordine di tempo, precede
immediatamente il provvedimento impugnato innanzi al giudice a quo,
abilita l'autorità amministrativa ad adottarlo, e ne costituisce,
quindi, il fondamento. Quale esso è configurato nella legislazione che
lo ha originariamente previsto ed è stata successivamente prorogata,
il vincolo in questione grava sugli immobili adibiti ad albergo per
destinazione del proprietario o per concessione risultante dal
contratto d'affitto; tale destinazione è fissata dalla legge col
prescrivere che l'immobile non possa essere né venduto né dato in
locazione per uso diverso da quello alberghiero senza l'autorizzazione
degli organi competenti, l'autorizzazione è concessa solo se risulti
accertato che la destinazione alberghiera non sia necessaria alle
esigenze del movimento turistico (analoga disposizione è dettata per
il caso, contemplato nell'art. 2 del r.d.1. 16 giugno 1938, n. 1280, in
cui l'albergo si trovi in un edificio che non abbia prevalente
destinazione alberghiera); dove si accerta, invece, che la destinazione
alberghiera è necessaria per i fini considerati dalla legge, la
pubblica autorità, alla quale compete la suddetta autorizzazione,
viene investita di altri poteri, diretti ad assicurare che ogni
eventuale trasferimento o locazione dell'immobile avvenga nel rispetto
del regime vincolistico. Sempre in conformità degli intenti perseguiti
dal legislatore, locatori e locatari degli immobili interamente o
prevalentemente destinati ad albergo sono, dal canto loro, assoggettati
ad oneri di vario contenuto.
Ora, nell'ordinanza di rinvio non si nega - al contrario, si
riconosce pienamente - che l'incidenza della disciplina testé
descritta nella sfera spettante all'iniziativa economica o alla
proprietà privata possa trovare qualche idoneo supporto nella
Costituzione. La previsione del vincolo alberghiero - ritiene,
precisamente, il giudice a quo - sarebbe, per un verso, riconducibile
ai programmi e ai controlli che la legge determina, ai sensi dell'art.
41, terzo comma, Cost., per indirizzare l'attività economica, non
importa se pubblica o privata, e coordinarla ai fini sociali; per altro
verso - se si guarda all'immobile adibito ad albergo non già "come
elemento dell'azienda alberghiera", ma come "bene in se considerato,
rispetto al proprietario" - saremmo di fronte ad un limite del tipo
prefigurato dall'art. 42, secondo comma, Cost., che serve a garantire
ed attuare la funzione sociale della proprietà. Simili configurazioni
verrebbero, del resto, suffragate dal grande ed evidente rilievo socio
- economico dell'industria alberghiera, indispensabile al turismo di
qualità e di massa, e al decisivo apporto che ne consegue per la
bilancia valutaria. Le censure mosse alla norma in esame s'incentrano
invece sulla violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. A questo
proposito, il giudice a quo risale al punto in cui, nelle vicende della
legislazione, le disposizioni di proroga hanno, sì, mantenuto in
vigore il precedente regime vincolistico, ma in un ambito più ridotto
rispetto a quello dell'iniziale applicazione, lasciando ad esso
sottoposti solo certi determinati immobili (nonché, s'intende, i
soggetti che di questi sono proprietari o affittuari), e d'altro canto
eccettuandone tutti i rimanenti altri. Il criterio discretivo al
riguardo adottato - sebbene, si dice, giustificato nel momento in cui
è stato sancito dal legislatore - avrebbe con l'evolvere delle
circostanze perduto il suo razionale fondamento. Questo, in definitiva,
è anzi l'unico assunto sul quale la Corte debba pronunciarsi, giacché
necessariamente ed esclusivamente in base ad esso è anche argomentata
la lesione degli altri parametri costituzionali invocati nell'ordinanza
di rinvio. La disciplina del vincolo alberghiero - si assume invero -
è rimessa al prudente apprezzamento del legislatore, che può e deve
adeguarla al mutare delle condizioni di fatto; ciò - si osserva
d'altra parte - sempre in aderenza ai canoni di utilità pubblica e
sociale, che ex artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.
governano le limitazioni dell'iniziativa e della proprietà private.
Ma, appunto, da questi canoni la norma censurata sarebbe venuta a
divergere, sotto il riflesso dell'arbitrarietà della proroga, dedotta
in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.
2. - Così atteggiandosi il caso di specie, occorre, senz'altro,
fermare l'attenzione sulla norma di legge che avrebbe instaurato la
discriminazione, la cui successiva permanenza in vigore è denunziata
come illegittima. Il giudice a quo identifica tale norma nell'art. 1
della legge 29 maggio 1951, n. 358, che dispone: "il termine di
scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, secondo comma,
del d.lg.lgt. 19 marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951".
Si deve aggiungere che il citato articolo del d.lg.lgt. n. 117 del 1945
rimetteva in vigore le norme dell'art. 4 del r.d.1. 16 giugno 1938, n.
1280, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376: l'uno e l'altro
di questi atti legislativi avevano, a loro volta, disposto la proroga -
cessata alla data di scadenza prevista, il 31 dicembre 1943 - della
legge 24 luglio 1936, n. 1692, che detta la prima ed organica
disciplina del regime vincolistico qui considerato. Il d.lg.lgt. 19
marzo 1945 intende, quindi, ripristinare quest'ultimo corpo normativo
nella sua interezza, com'è ivi, al secondo comma dell'art. 1,
precisato: "La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avrà attuazione fino a
cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra". Senonché, osserva
il giudice a quo, la successiva legge n. 358 del 1951, sempre al fine
di prorogare il vincolo alberghiero, richiama espressamente il solo
art. 1 del suddetto decreto legislativo: essa non contiene, e nemmeno
potrebbe ritenersi che abbia sottinteso, alcun riferimento all'altra
norma di quell'atto legislativo (art. 2), in forza della quale, il
regime vincolistico del 1936 veniva a ricevere applicazione anche nei
confronti degli immobili destinati ad uso alberghiero successivamente
alla data di pubblicazione del decreto medesimo. Tutti gli immobili
adibiti ad albergo dopo tale data sono così rimasti - prosegue il
giudice a quo - eccettuati dal vincolo, di cui la legge di proroga del
1951, e le susseguenti altre, hanno protratto l'efficacia. La
differenza che ne risulta nel trattamento degli immobili sarebbe stata
ispirata al legislatore del 1951 da un duplice e concorrente ordine di
considerazioni: mantenere integro, grazie al vincolo che si prorogava,
un patrimonio fin lì, in buona sostanza, limitato alle attrezzature
turistiche preesistenti alla guerra; promuovere la costruzione di nuovi
impianti ricettivi - del resto agevolata con altre apposite misure
legislative - perseguendo al tempo stesso il più largo disegno della
ripresa edilizia.
In questa prospettiva si sarebbe consentita la libera conversione
ad altri usi degli immobili di recente destinazione alberghiera,
esclusi dalla proroga. Profondamente diverse, però, sarebbero le
condizioni in cui sopravviene la norma impugnata. Nel 1967, si osserva,
il patrimonio alberghiero è ormai ricostituito, e la domanda di più
moderni e confortevoli servizi viene adeguatamente soddisfatta dagli
alberghi costruiti dopo la legge del 1951; la distinzione posta in
detta legge tra gli immobili soggetti alla proroga e quelli invece
esonerati dal vincolo, avrebbe così cessato, con le conseguenze sopra
viste, di rispondere ai criteri di ragionevolezza e di utilità
sociale, che la giustificavano.
3. - La questione è fondata. Per meglio chiarirne i termini,
giova, tuttavia, subito considerare una norma della quale non si fa
menzione nell'ordinanza di rinvio, e che risulta emanata già nel
periodo compreso fra il d.lg.lgt. 117 del 1945 e la legge n. 358 del
1951: l'art. 26 del d.lg. del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre
1946, n. 424. Al primo comma, esso recita: "Le norme del decreto
legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, riguardanti la
disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero non si
applicano nei confronti degli immobili che siano destinati ad uso di
albergo, pensione o locanda, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto"; ed aggiunge, al secondo comma: "Le norme
indicate nel comma precedente cessano di aver vigore nei confronti
degli immobili precedentemente adibiti ad uso di albergo, pensione o
locanda che sono stati distrutti o danneggiati in maniera da essere
inservibili all'uso al quale erano destinati e che vengono
successivamente ricostruiti, qualunque destinazione essi ricevano".
La statuizione testé riferita esige un cenno di spiegazione. Il
legislatore vuole, fin da questo momento, fugare le remore che l'ancora
urgente ricostruzione edilizia può incontrare nel nostro settore, per
via del regime vincolistico, ripristinato poco prima, con le norme del
1945, in tutto il suo rigore. L'intento traspare nitidamente perfino
dal secondo comma, che da detto regime distrae gli immobili già
destinati, ma distrutti o altrimenti inservibili all'uso alberghiero, e
che vengono ricostruiti. Ma qui importa, beninteso, soprattutto la
disposizione del primo comma, la quale rimuove il vincolo, una volta
per tutte, con riguardo agli immobili adibiti ad albergo dopo l'entrata
in vigore dell'atto legislativo che la contiene: questa statuizione
abolitiva del vincolo - (per il futuro, nel senso testé chiarito) -
è, allora, evidentemente presupposta dalla successiva legge di proroga
del 1951, là dove, all'art. 1, si fa esplicito riferimento soltanto
agli immobili destinati all'uso alberghiero prima della data di
pubblicazione del decreto n. 117 del 1945. Il giudice a quo trascura
questo dato della previgente normativa vincolistica, quando riconnette
direttamente alla legge del 1951 - ed ambienta nel relativo contesto
temporale - l'insorgenza della suddetta discriminazione. Ma ciò non
tocca, va avvertito, quel che poi egli deduce in relazione alla
ingiustificatezza della proroga. La censura, qual essa è formulata,
deve, semmai, come è qui di seguito precisato, ritenersi fondata a
maggior ragione. Disposizioni di legge intervenute tra il decreto da
ultimo citato e il d.lg. Capo provvisorio dello Stato n. 424 del 1946,
accolgono, nel prevedere cospicue provvidenze a favore delle industrie
turistiche, il principio - anch'esso, d'altronde, operante nella
esperienza legislativa pre-bellica - di istituire un vincolo
alberghiero (venticinquennale, in questo caso, e soggetto a
pubblicità), sui fabbricati che fossero ricostituiti, costruiti, ed
ampliati con i contributi statali (art. 16 r.d.lg. 29 maggio 1946, n.
452: cfr. art. 1 r.d.1. 16 giugno 1938, n. 1280). È un diverso
approccio del legislatore al modo di vincolare l'uso dell'immobile, e
di instaurare quel controllo sulla proprietà e l'iniziativa private,
che costituisce il riflesso dell'interesse, e qui dello stesso aiuto
pubblico, all'espansione e al miglioramento dei servizi turistici. Ora,
il vincolo in questione sopravvive accanto alla coeva soluzione così
adottata, e grava di un onere in più gli immobili che avevano in
precedenza ricevuto la destinazione prescritta. Questo si spiega -
nelle circostanze del dopoguerra, e alla luce delle conseguenti scelte
del legislatore, che la Corte ha ricordato - solo per la necessità di
non diminuire le ridotte ed insostituibili attrezzature turistiche
allora esistenti. Ma una tale esigenza, pressante per quanto fosse a
suo tempo, è venuta affievolendosi, a misura che si è accresciuto ed
ammodernato il patrimonio alberghiero; mentre la discriminazione
introdotta nel regime vincolistico è troppo a lungo trascorsa da una
proroga all'altra, sconfinando oltre il ragionevole esercizio della
discrezionalità legislativa. L'Avvocatura dello Stato obietta, è
vero, che vi è una perdurante giustificazione della disciplina in
esame. Il vincolo insisterebbe solo sui vecchi alberghi in quanto - a
differenza dei nuovi, sorti in periferia e destinati al turismo di
massa - essi si trovano nel centro cittadino, spesso illustrato da
rilevanti fatti di storia e di cronaca, attraggono il turismo di
qualità, e concorrono a formare il patrimonio delle attrezzature oggi
disponibili con la loro peculiarità, consacrata dalla tradizione.
Senonché, l'asserita distinzione ed infungibilità dei vecchi
alberghi rispetto ai nuovi - a voler ammettere che essa sia mai stata,
e continui ad esser tenuta in conto dal legislatore - non rileva per
alcun verso nel presente giudizio. Il vincolo è stato imposto, sulla
base del puro e semplice momento della destinazione dell'immobile
all'uso alberghiero, per la esclusiva ed inattuale considerazione che
si è detta; non in ragione del fatto che l'albergo stia nel centro
urbano, e rivesta le caratteristiche preferite dalla clientela
sensibile ai valori di ordine storico e culturale. Per come è
congegnato, il regime censurato può in effetti - secondo la
discrezionale valutazione degli organi amministrativi - ben applicarsi
nei confronti di un qualsiasi immobile della periferia, e non,
viceversa, nei confronti di un pur antico e pregevole edificio nel
cuore della città: basta che il primo sia stato adibito ad albergo
prima della data stabilita dalla legge, ed il secondo dopo. Sussiste,
in conclusione, la lamentata lesione del principio costituzionale di
eguaglianza. Il che esime la Corte dall'esaminare gli ulteriori profili
della specie, prospettati in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e
42, secondo comma, Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.1. 27
giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte