Sentenza n. 40/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119
del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati), promossi con le seguenti
ordinanze:
1 ) ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 dal Pretore di Borgonovo
Val Tidone nel procedimento civile vertente tra Idaspe Mario ed altri e
l'Ente nazionale per l'energia elettrica, iscritta al n. 587 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 1976;
2) ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dal Tribunale di Novara
nel procedimento civile vertente tra Corsano Vincenzo ed altri e
l'Associazione Irrigazione Est Sesia, iscritta al n. 70 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 101 del 1978.
Visti l'atto di costituzione dell'Associazione Irrigazione Est
Sesia e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Giovanni Compagno per l'Associazione Irrigazione Est
Sesia e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 24 ottobre 1975, il Pretore di
Borgonovo Val Tidone ha impugnato - in riferimento al terzo comma
dell'art. 36 Cost. - l'art. 119 del testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361),
per cui le pubbliche amministrazioni e i privati datori di lavoro
"sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere
funzioni presso gli Uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite,
senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi
sindacali o aziendali in vigore". Il giudice a quo sostiene che,
"qualora il lavoratore sia chiamato a svolgere le funzioni elettorali
in giorni (normalmente il sabato e la domenica) in cui matura il suo
diritto al riposo settimanale..., il godimento del diritto stesso,
costituzionalmente garantito", verrebbe sacrificato, "senza che tale
sacrificio possa apparire giustificato in vista della tutela di altri
interessi ugualmente... garantiti".
Del pari, il Tribunale di Novara - con ordinanza emessa il 24
novembre 1977 - ha sollevato identica questione di legittimità
costituzionale: assumendo che l'impugnata disciplina legislativa
comprima "l'irrinunciabile diritto al riposo settimanale" e dunque
contrasti con il terzo comma dell'art. 36 Cost., "in quanto il
lavoratore, nei tre giorni di c.d. ferie retribuite, svolge attività
assai più gravose e prolungate nel tempo... delle ordinarie attività
lavorative", senza nemmeno aver diritto ad una "indennità
sostitutiva" per il riposo non goduto. Tuttavia, lo stesso tribunale,
"ritenuto... che dall'eventuale accoglimento della presente eccezione
di legittimità costituzionale deriverebbe un ulteriore non
indifferente aggravio... per i datori di lavoro", ha impugnato
altresì l'articolo 119 - "condizionatamente all'accoglimento della
prima questione" - per pretesa violazione degli artt. 3, primo comma,
e 53, primo comma, della Costituzione, in quanto tale norma "pone a
carico dei datori di lavoro, anziché della P.A. e quindi di tutti i
membri della collettività in ragione delle rispettive capacità
contributive, un onere economico in favore dei dipendenti, designati
come Presidenti e segretari di seggi elettorali o scrutatori".
2. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza
delle predette questioni.
Da un lato, l'art. 119 del testo unico per l'elezione della Camera
dei deputati non contrasterebbe con il terzo comma dell'art. 36
Cost., poiché la disposizione così denunciata non farebbe che
regolare le conseguenze della mancata prestazione dell'attività del
lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali; ma non
comporterebbe che tali funzioni siano equiparabili ad una prestazione
effettivamente svolta alle dipendenze del datore di lavoro, con il
conseguente diritto - costituzionalmente garantito - al riposo
settimanale.
D'altro lato, dall'infondatezza della prima questione deriverebbe
necessariamente l'assorbimento della seconda impugnativa. Ma questa
andrebbe in ogni caso rigettata, dal momento che il datore di lavoro
potrebbe pur sempre venire assoggettato - per legge - "a speciali
obblighi anche di contenuto squisitamente sociale".
3. - S'è inoltre costituita l'Associazione Irrigazione Est Sesia
(A.I.E.S.), quale parte convenuta nel giudizio pendente presso il
Tribunale di Novara.
La difesa dell'Associazione deduce anzitutto che la questione
sollevata in riferimento al terzo comma dell'art. 36 Cost. sarebbe
irrilevante, ai fini del giudizio a quo, poiché la pretesa degli
attori sarebbe stata avanzata "a titolo di ferie non godute e non già
di riposo settimanale non goduto". Nel merito, la questione sarebbe
comunque infondata, poiché il diritto al riposo settimanale
atterrebbe ai rapporti di lavoro, ma non riguarderebbe pubbliche
funzioni svolte presso uffici elettorali. Ed anzi varrebbe in tal
senso l'analogia con il caso dei lavoratori chiamati a prestare
servizio militare oppure a fungere da giudici popolari.
Quanto invece all'ulteriore impugnativa che il Tribunale di Novara
ha promosso in via condizionata, l'Associazione insiste per
l'accoglimento di essa, ma solo nella "non creduta" ipotesi che
venisse accolta l'impugnativa principale.
4. - Già chiamate e discusse nella pubblica udienza del 19 marzo
1980, le cause sono state rinviate a nuovo ruolo - per effetto
dell'ordinanza n. 145 del 1980 - e quindi ridiscusse nella pubblica
udienza del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - I giudizi instaurati dal Pretore di Borgonovo Val Tidone e dal
Tribunale di Novara possono venire riuniti e decisi con unica
sentenza.
Entrambi i giudizi hanno infatti per tema due gruppi di ricorsi
promossi da lavoratori dipendenti che avevano svolto funzioni
elettorali, in occasione del referendum popolare indetto nel 1974 o
delle elezioni politiche del 1976: nei quali si chiede che sia
riconosciuto ai ricorrenti il diritto ad usufruire di tutti e "tre
giorni di ferie retribuite" - letteralmente previsti dall'art. 119 del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - anche se due dei giorni impegnati
presso gli uffici elettorali (sabato e domenica) non erano lavorativi.
I giudici a quibus hanno viceversa ritenuto - secondo
l'interpretazione delle parti convenute - che l'art. 119 si sia
limitato a garantire ai lavoratori interessati l'intera retribuzione
("senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di
accordi sindacali o aziendali in vigore"), ma non abbia attribuito
loro il diritto a ricevere un quid pluris, quale compenso per
l'attività prestata nelle eventuali giornate festive. Precisamente in
tal senso, tuttavia, entrambe le ordinanze hanno impugnato l'art. 119,
adducendo in via esclusiva o principale la violazione del terzo comma
dell'art. 36 Cost., nella parte in cui esso proclama il "diritto al
riposo settimanale" (o, quanto meno, ad una indennità sostitutiva).
2. - Anche in base alla predetta interpretazione restrittiva della
norma in esame, che la Corte non ha ragione di disattendere, la
questione si rivela non fondata.
Nella sentenza n. 35 di quest'anno, si è già precisato che
l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 configura "una specifica misura
agevolativa, discrezionalmente disposta dal legislatore", per meglio
assicurare "il regolare svolgimento delle operazioni elettorali
politiche" (nonché di altre consultazioni assimilate, quali sono i
referendum disciplinati dalla legge n. 352 del 1970). Un'agevolazione
siffatta non contraddice il principio costituzionale di eguaglianza, ma
certo non esige di essere estensivamente intesa ed applicata - in
forza d'una pronuncia di questa Corte - come invece vorrebbero le
ordinanze di rimessione. Né giova far richiamo al terzo comma
dell'art. 36 Cost.; tanto più che nei casi in esame si tratta di
lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere - al di fuori del rapporto
di lavoro e delle relative garanzie previste dalla Costituzione -
"funzioni presso gli Uffici elettorali".
Tale conclusione preclude l'esame dell'ulteriore impugnativa
proposta dal Tribunale di Novara - "condizionatamente all'accoglimento
della prima questione" - per il preteso contrasto che ne
discenderebbe fra l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 e il combinato
disposto degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata dal Pretore
di Borgonovo Val Tidone e dal Tribunale di Novara - in riferimento
all'art. 36, terzo comma, della Costituzione - con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte