Sentenza n. 40/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,
29, 67 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni degli immobili urbani) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1979 dal Pretore di Serracapriola
nel procedimento civile vertente tra Torzilli Anna Maria e Ciannilli
Antonio ed altro, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980;
2) ordinanza emessa il 28 maggio 1980 dal Pretore di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra Tiraboschi Ismaele e Valsecchi Pietro,
iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980;
3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1981 dal Giudice conciliatore di
Pulsano nel procedimento civile vertente tra D'Errico Maria e Vergallo
Giuseppe, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;
4) ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Montefiascone
nel procedimento civile vertente tra Borioli Amelia e Confaloni
Umberto, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 1982;
5) ordinanza emessa il 21 luglio 1982 dal Pretore di Ispica nel
procedimento civile vertente tra Mattioli Pietro e Mattioli Rosaria,
iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore dott. Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Torzilli Anna Maria, proprietaria di un immobile locato dal
1960 ed adibito ad usi agricoli, intimava licenza per finita locazione
all'8 settembre 1979 ai conduttori Ciannilli Antonio e Michele e li
citava per la convalida davanti al Pretore di Serracapriola.
Costituitisi gli intimati, la locatrice negava che il contratto in
questione fosse disciplinato dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, il cui
art. 27 non comprendeva tra le locazioni non abitative quelle di
immobili adibili all'agricoltura: non poteva perciò operare la proroga
di cui all'art. 67 l. cit.
Il Pretore, accogliendo questa tesi, con ordinanza del 1 ottobre
1979 (in G. U. n. 15 del 16 gennaio 1980; reg. ord. n. 818 del 1979)
sollevava questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 27
e 67, in quanto l'esclusione dell'attività di impresa agricola da
quelle soggette alla tutela della legge n. 392 del 1978 sembrava
contrastare con i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., di
tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost., e di tutela dell'iniziativa
economica privata di cui all'art. 41 Cost.
La stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Montefiascone
con ordinanza del 16 ottobre 1981 (in G.U. n. 185 del 7 luglio 1982;
reg. ord. n. 100 del 1982), emessa nel procedimento vertente tra
Borioli Amelia e Confaloni Umberto.
2. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Tiraboschi
Ismaele e Valsecchi Pietro, il Pretore di Bergamo con ordinanza del 28
maggio 1980 (in G. U. n. 242 del 3 settembre 1980; reg. ord. n. 502
del 1980) sollevava questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 27, 29 e 73 l. 27 luglio 1978 n. 392.
Osservava il magistrato che, ai sensi delle norme citate, il
locatore di un immobile non adibito ad abitazione e con contratto in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge citata, poteva
recedere ove avesse necessità di adibire l'immobile stesso
all'esercizio di un'attività industriale, commerciale o artigianale,
oppure di interesse turistico tra quelle di cui all'art. 2 l. n. 326
del 1968 o, ancora, di lavoro autonomo. La mancata previsione, tra le
cause di recesso, della necessità di adibire l'immobile all'esercizio
di impresa agricola poteva integrare un contrasto tra le dette norme e
l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato deteriore trattamento riservato
all'imprenditore agricolo.
La stessa questione veniva sollevata dal Conciliatore di Pulsano
con ordinanza del 28 febbraio 1981 (in G. U. n. 241 del 2 settembre
1981; reg. ord. n. 349 del 1981) emessa nel procedimento vertente tra
d'Errico Maria e Vergallo Giuseppe, nonché dal Pretore di Ispica con
ordinanza del 21 luglio 1982 (in G. U. n. 67 del 9 marzo 1983; reg.
ord. n. 678 del 1982) nel procedimento vertente tra Mattioli Pietro e
Mattioli Rosaria.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte
le cause, eccepiva l'infondatezza delle questioni sia perché la
corretta interpretazione delle norme denunciate portava a ritenere
compresa nella loro previsione anche l'impresa agricola, sia perché, a
voler accettare l'interpretazione data dai giudici rimettenti, la
differenza di trattamento era giustificata dalla già intensa tutela
riservata all'impresa agricola dalla legislazione speciale in materia.
Le parti private non si sono costituite. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni analoghe ovvero strettamente connesse: pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con i suddetti provvedimenti di rimessione i giudici a quibus
dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 27 l. 27 luglio
1978 n. 392 (c.d. legge dell'equo canone) nonché dei successivi artt.
29, 67 e 73 nella parte in cui richiamano detta disposizione; e ciò
perché le ricordate norme, nel disciplinare la durata delle locazioni
di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, si
riferirebbero soltanto agli immobili destinati ad attività
industriali, commerciali artigianali e turistiche nonché all'esercizio
abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo,
mentre ne rimarrebbero esclusi quelli destinati all'esercizio di
un'impresa agricola: il che porrebbe le norme stesse in contrasto con
gli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione.
3. - Le prospettate questioni sono infondate non ricorrendo, come
pregiudizialmente ha eccepito la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il presupposto logico - giuridico da cui muovono le ordinanze in
epigrafe, ossia la mancata considerazione della impresa agricola nella
disciplina impugnata.
In proposito giova ricordare che l'art. 2135 cod. civ. dispone nel
primo comma che è imprenditore agricolo chi esercita un'attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attività connesse; ed aggiunge, nel capoverso, che si
reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio
normale dell'agricoltura.
La norma distingue dunque - e la distinzione non è priva di
rilievo - tra attività essenzialmente agricole e attività agricole
per connessione. A queste ultime si riferiscono le ordinanze nn.
818/79, 349/81, 100/82 e 678/82 dei Pretori di Serracapriola, Ispica e
Montefiascone nonché del conciliatore di Pulsano, le quali hanno per
oggetto immobili adibiti o da adibire alla conservazione e alla
lavorazione di prodotti agricoli destinati al mercato.
Invece, l'ordinanza n. 502/80 del Pretore di Bergamo concerne
un'attività essenzialmente agricola, come "l'allevamento del
bestiame", il quale, secondo la nozione accolta dal codice civile,
riguarda non già l'allevamento in genere di animali, ma soltanto
quello caratterizzato da un sostanziale nesso funzionale con la terra
(il fondo) su cui l'allevamento stesso avviene.
4. - Un'osservazione preliminare, comune alle proposte questioni,
attiene alla natura del bene locato: questo deve appartenere alla
categoria degli immobili urbani, a cui esclusivamente si riferisce la
cit. l. n. 392 del 1978, intitolata appunto "Disciplina delle locazioni
di immobili urbani". Intuitivamente deve trattarsi di un bene
utilizzato dal locatario (o da utilizzare dal locatore nei casi
previsti dagli artt. 29 e 73) nell'esercizio dell'agricoltura perché
altrimenti il problema neppure si porrebbe, ma occorre pur sempre che
si tratti di un immobile urbano, e tale requisito, pur con qualche
inesattezza terminologica, è stato ritenuto sussistente dai giudici a
quibus, nel cui compito esclusivo rientra l'accertamento degli elementi
inerenti al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
5. - Ciò posto, sembra alla Corte che, per quanto riguarda le
attività agricole connesse, deve ritenersi, in base al "diritto
vivente", che esse sono comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge
sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29,
67 e 73.
Invero, la mancanza di una esplicita previsione nel ricordato art.
27 non ha impedito alla dottrina, che si è occupata della materia, e
alla giurisprudenza, che ha preso in esame il problema, di ritenere che
le attività agricole connesse siano comprese nella previsione delle
norme impugnate. In particolare, va osservato che la Corte di
Cassazione è pervenuta a detto risultato sul rilievo che la
disposizione dell'art. 2135, secondo comma, codice civile trova il suo
fondamento nell'intento legislativo di estendere per esigenze unitarie
la disciplina dell'impresa agricola ad attività le quali, pur avendo
un intrinseco carattere industriale o commerciale, sono intimamente
collegate con l'agricoltura; ciò - osserva la Cassazione - non esclude
che tali attività vadano considerate nella loro effettiva essenza,
sicché, tra l'altro, alle stesse deve essere applicato il nuovo regime
delle locazioni previsto dal citato art. 27 (e quindi anche dagli artt.
29, 67 e 73).
Tutto ciò non è stato tenuto presente nelle ordinanze di
rimessione, le quali, essendosi limitate a considerare soltanto
l'elemento letterale della formula legislativa, hanno ritenuto di
inferirne l'esclusione denunciata, esclusione che, invece, non è
consentita in base alla comune interpretazione delle norme impugnate.
6. - In termini non proprio coincidenti si presenta il problema
rispetto alle attività essenzialmente agricole, ma ciò non impedisce,
in definitiva, che la soluzione debba essere la medesima.
Per esse infatti non è possibile individuare un "diritto vivente",
poiché manca, oltre a qualsiasi apprezzabile apporto dottrinale, anche
una giurisprudenza di merito, mentre la Corte di Cassazione, nei soli
due casi in cui ha preso in esame il problema, si è orientata in senso
contrastante, affermando in uno che le attività agricole ora ricordate
non rientrano nella previsione del cit. art. 27 (e conseguentemente dei
successivi artt. 29, 67 e 73) e ritenendo invece nell'altro che la
formula legislativa si riferisce a tutte le attività produttive e
quindi non consente di escludere quelle agricole.
In tale situazione spetta a questa Corte procedere direttamente
all'interpretazione della norma.
Già si è visto, rispetto alle attività agricole connesse, come
l'argomento tratto dall'elemento letterale non abbia una effettiva
consistenza, e ciò vale intuitivamente anche per l'ipotesi qui
considerata.
È invece importante osservare, sotto il profilo logico, come nel
sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione
dell'art. 2135, l'agricoltura è considerata come attività d'impresa,
e non già di mero godimento, sul presupposto della sua preponderante
funzione produttiva diretta a soddisfare le necessità del mercato e,
come tale, creativa di ricchezza.
Sotto altro profilo, va rilevato che l'agricoltura non può essere
considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli altri
settori della economia, sussistendo invece strette connessioni e
reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre
crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare: e
questo esige, tra l'altro, l'impiego di tecnologie nuove, per cui sono
necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire
necessariamente in appositi locali.
Dalle superiori osservazioni consegue che il legislatore non poteva
prescindere dalla comunanza della natura imprenditoriale e dello
stretto nesso ora ricordato ed escludere perciò l'imprenditore
agricolo dalla più ampia protezione che le norme denunciate
attribuiscono agli altri imprenditori in tema di locazioni di immobili,
al fine di maggiormente tutelarne l'attività economica. Il che tanto
più è da ritenere se si considera che il citato art. 27, come sopra
è stato ricordato, comprende anche " qualsiasi attività di lavoro
autonomo", sicché non poteva essere escluso il lavoro svolto
nell'agricoltura e, in particolare, quello del coltivatore diretto
(sulla cui nozione vedasi anche l'art. 6 l. 3 maggio 1982 n. 203), che
l'art. 2083 cod. civ. definisce piccolo imprenditore.
Indubbiamente, gli statuti dell'imprenditore agricolo e di quello
commerciale sono diversi, ma tale eterogeneità non può avere riflessi
in subiecta materia, rispetto alla quale l'esigenza di una maggiore
tutela (relativa all'immobile utilizzato per l'esercizio dell'impresa)
ricorre in maniera sostanzialmente analoga anche per colui che svolga
l'attività prevista dal cit. art. 2135, primo comma, del codice
civile.
7. - Conclusivamente deve dirsi che, per entrambe le categorie di
attività agricole ora indicate, non ricorre il presupposto ritenuto
dalle ordinanze di rimessione, sicché le sollevate questioni risultano
prive di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27,
primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nonché dei
successivi artt. 29, 67 e 73 in quanto ad esso si riferiscono -
sollevate dai Pretori di Serracapriola, Montefiascone, Bergamo ed
Ispica e dal Conciliatore di Pulsano con le ordinanze indicate in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte