Sentenza n. 400/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/11/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo
comma, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), promossi con
n. 4 ordinanze emesse l'11 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Modena sui ricorsi proposti dall'Ufficio II.DD. di
Modena contro Lanna Isacco, Ciappetti Giuseppe, Fulginiti Francesco e
Tibis Bernardi Eleonora ed altri, rispettivamente iscritte ai nn.
616, 617, 618 e 619 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Modena ha
sollevato, con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, tutte in
data 11 marzo 1986, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, primo comma,
89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, nella parte in cui dispongono l'assoggettamento delle indennità
di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. all'imposta di ricchezza mobile
e a quella complementare, quale reddito di lavoro subordinato.
Nelle ordinanze di rimessione il giudice a quo svolge,
innanzitutto, argomentazioni volte a dimostrare la tempestività
delle domande di rimborso proposte dai ricorrenti alle Intendenze di
finanza e dei ricorsi aventi ad oggetto la restituzione delle imposte
di ricchezza mobile e complementare.
Si sottolinea, quindi, la rilevanza della questione sollevata
poiché, in base alle norme impugnate, le indennità di buonuscita
erogate dall'E.N.P.A.S. vanno assoggettate ad imposta di ricchezza
mobile e complementare e solo se esse siano dichiarate
incostituzionali le domande di rimborso potrebbero essere accolte. In
particolare si sottolinea che nessuna influenza sui giudizi a quibus
ha la l. 26 settembre 1985, n. 482, la quale ha modificato il
trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, ma è
inapplicabile alle indennità per le quali il diritto alla percezione
è insorto prima dell'1 gennaio 1984 e, comunque, non ha eliminato
l'imposizione sulle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.
Riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, nelle
ordinanze si prospetta la violazione, da parte delle norme impugnate
dell'art. 3 Cost. Esse avrebbero irragionevolmente sottoposto a
tassazione le indennità di buonuscita, mentre sino all'emanazione
della l. n. 482 del 1985 erano lasciate esenti da imposizione le
somme percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita.
Del pari irragionevolmente, esse tratterebbero in modo uguale ed
assoggetterebbero al medesimo criterio impositivo le indennità di
buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e le indennità di fine rapporto
erogate ai lavoratori privati, non ostante che le prime abbiano
natura previdenziale e siano alimentate anche da contributi versati
dagli aventi diritto, mentre le seconde hanno natura di retribuzione
differita e sono erogate interamente dai datori di lavoro.
Le norme impugnate, inoltre, secondo le ordinanze di rimessione,
violerebbero anche l'art. 38 Cost. in quanto, con il prelievo
dell'imposta su un'indennità corrisposta a fini previdenziali, una
parte di essa verrebbe illegittimamente distratta da tali fini.
Violerebbero, infine, anche l'art. 53 Cost., giacché la natura
previdenziale delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.
comporterebbe che esse non possano essere considerate reddito e non
possano costituire indice di capacità contributiva.
2. - Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata.
Nell'atto di costituzione si afferma al riguardo che i profili
d'incostituzionalità prospettati nelle ordinanze di rimessione in
relazione agli artt. 38 e 53 Cost. sono già stati ritenuti non
fondati da questa Corte con sentenza 7 luglio 1986, n. 178, con
riferimento alla normativa sull'IRPEF applicabile all'indennità di
buonuscita. Parimenti è stato ritenuto non fondato il profilo
riguardante il più favorevole trattamento fatto ai capitali
percepiti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., connessa al
rilievo che le norme impugnate stabiliscono identici criteri di
tassazione per le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e
per le indennità di fine rapporto relative al lavoro privato, senza
tenere conto che solo per le prime gli aventi diritto versano
contributi, l'Avvocatura generale dello Stato nega che in proposito
possa pervenirsi alle stesse conclusioni della richiamata sentenza di
questa Corte. Infatti, l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del
1958 (nel testo modificato con l'art. 2 legge 4 dicembre 1962, n.
1682), non attiene, alle modalità di tassazione dell'indennità di
fine rapporto, limitandosi a prevederne l'assoggettamento all'imposta
mobiliare; l'ultimo comma dell'art. 89 del citato d.P.R. stabilisce
soltanto una esenzione assoluta per le indennità d'importo non
superiore a un milione di lire; l'ultimo comma dell'art. 140 del
d.P.R. n. 645 del 1958 concerne l'imposta complementare e cioè un
tributo la cui funzione e le cui caratteristiche non autorizzano ad
estendergli le considerazioni svolte circa la tassazione dei singoli
redditi da lavoro dipendente. Considerato in diritto
3. - La Corte è chiamata a decidere sulla legittimità
costituzionale degli artt. 87, primo comma (nel testo di cui alla l.
4 dicembre 1962, n. 1682), 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui dispongono
l'assoggettamento alle imposte di ricchezza mobile e complementare,
quali reddito di lavoro subordinato, delle indennità di buonuscita
corrisposte dall'E.N.P.A.S. Tali norme, secondo il giudice a quo,
contrasterebbero con l'art. 53 Cost., giacché la natura
previdenziale delle indennità di buonuscita comporterebbe che esse
non possano essere considerate reddito e costituire indice di
capacità contributiva. Contrasterebbero, inoltre, con l'art. 38
Cost. in quanto il prelievo d'imposta sulle indennità di buonuscita,
aventi finalità previdenziali, sottrarrebbe una parte di esse a tali
fini, in contrasto con la garanzia stabilita dalla su detta norma
costituzionale. Violerebbero, infine, anche l'art. 3 Cost. in primo
luogo sotto il profilo che irragionevolmente avrebbero sottoposto a
tassazione le indennità di buonuscita, mentre sino all'emanazione
della l. n. 482 del 1985 erano lasciate esenti da imposizione le
somme percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita;
in secondo luogo sotto il profilo che irragionevolmente trattavano in
modo uguale ed assoggettavano al medesimo criterio impositivo le
indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti
statali e le indennità di fine rapporto erogate ai lavoratori
privati, non ostante che le prime abbiano natura previdenziale e
siano alimentate anche da contributi versati dagli aventi diritto,
mentre le seconde hanno natura di retribuzione differita e sono
erogate interamente dai datori di lavoro, senza che gli aventi
diritto versino alcun contributo.
4. - Va precisato che la normativa impugnata riguarda il sistema
d'imposizione diretta vigente prima dell'entrata in vigore della
riforma tributaria e dell'istituzione, con il d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, dell'I.R.P.E.F.
Il d.P.R. n. 645 del 1958, nel titolo V, agli artt. 81 e seguenti,
regolava l'imposta di ricchezza mobile, il cui presupposto era
costituito dalla produzione di un reddito netto, continuativo od
occasionale, derivante da capitale o lavoro, o dal concorso di
entrambi, ovvero da qualsiasi altra fonte, non assoggettabile ad
imposta fondiaria.
L'art. 87, primo comma, del d.P.R. nel testo di cui alla legge n.
168 del 1962, stabiliva che, ai fini della sottoposizione all'imposta
di R.M., (Cat. C/2: aliquota dell'8%) "le indennità di anzianità e
di previdenza sono assimilate al reddito di lavoro subordinato".
L'art. 89 prescriveva che per "le indennità di anzianità e di
previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del
rapporto di lavoro, la quota esente è di lire quarantamila per ogni
anno di servizio prestato".
Lo stesso d.P.R. n. 645 del 1958 nel titolo sesto, agli artt. 130
e seguenti, disciplinava l'imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo, la quale, com'è noto colpiva il coacervo dei
redditi annualmente percepiti dalle persone fisiche, ancorché già
assoggettati alle altre imposte dirette. Ai fini di tale imposizione,
l'art. 140, ultimo comma, prevedeva che sulle indennità di
licenziamento, anzianità, previdenza e su ogni altra somma percepita
una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro,
l'imposta fosse "liquidata separatamente dagli altri redditi del
contribuente, sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di
ricchezza mobile, con l'aliquota corrispondente al quoziente della
indennità globale percepita, divisa per il numero degli anni di
servizio prestati".
Con la riforma tributaria si è proceduto, alla eliminazione delle
preesistenti imposte dirette a carattere reale, sostituendosi ad
esse, nonché alle imposte di ricchezza mobile e complementare,
l'I.R.P.E.F., alla quale sono stati assoggettati, in linea di
principio, tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti dalle
persone fisiche, con l'applicazione di aliquote progressive.
Anche nel nuovo sistema, peraltro, tutte le indennità dovute in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro furono sottoposte
a tassazione, prevedendosi agli articoli 12 e 14 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, la tassazione di esse separatamente dagli
altri redditi percepiti dal soggetto nello stesso anno e con
modalità particolari.
Essendo state prospettate alcune questioni di legittimità
costituzionale di tali ultime norme, alcune delle quali dalla stessa
Corte costituzionale come giudice a quo, il legislatore emanò la
legge 26 settembre 1985, n. 482. Con questa legge il trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto disposto dal d.P.R. n.
597 del 1973 (e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita) fu in parte modificato, con effetto
parzialmente retroattivo.
5. - Questa Corte ha già deciso, con sentenza 7 luglio 1986, n.
178, varie questioni di legittimità costituzionale - per molti
aspetti analoghe a quelle sollevate dalla Commissione tributaria di
Modena - relative all'assoggettamento ad I.R.P.E.F., previsto dal
d.P.R. n. 597 nel 1973 e dalla l. n. 482 del 1985, delle indennità
di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.
Con l'anzidetta decisione è stata dichiarata non fondata -
innanzitutto - la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2 e 4 della l. 26 settembre 1985, n. 482, sollevata sotto il
profilo che tali norme, considerando reddito le indennità di
buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. ed assoggettandole ad
imposizione fiscale, avrebbero violato gli artt. 38 e 53 Cost.,
poiché dette indennità hanno natura previdenziale e, pertanto, non
potrebbero essere assunte ad indice di capacità contributiva. In
proposito nella sentenza è sottolineato che per capacità
contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi
l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal
presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata,
presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di
ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il
controllo di costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o
irrazionalità. Sotto questo profilo, pertanto, secondo la citata
sentenza, pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia
previdenziale dall'art. 38 della Costituzione, l'allegata natura
previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.,
non ne esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi
indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali, secondo
valutazioni che competono al legislatore.
Parimenti, con detta sentenza, si è ritenuta non fondata la
questione di legittimità cosituzionale della normativa dettata dai
suddetti articoli, sollevata sotto il profilo della violazione
dell'art. 3 Cost. in quanto le buonuscite erogate dall'E.N.P.A.S.
erano state assoggettate ad un diverso e meno favorevole trattamento
fiscale rispetto ai capitali percepiti in relazione a contratti di
assicurazione sulla vita. Al riguardo questa Corte ha rilevato che
trattasi di somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione
a fattispecie che presentano - al di là di alcune analogie -
elementi di differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini
del giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di
uguaglianza. Infatti, i capitali percepiti in base a contratti di
assicurazione sulla vita, lo sono in conseguenza di un atto
previdenziale volontario - il contratto il assicurazione - retto da
una particolare disciplina, caratterizzata dalla proporzionalità tra
premio e rischio e dall'essere il premio pagato dall'assicurato e il
rischio assunto dall'impresa assicuratrice, secondo una logica che
rapporta il capitale assicurato al premio pagato in base al calcolo
di probabilità dell'evento. Viceversa, le indennità di buonuscita
erogate dall'E.N.P.A.S. sono prestazioni previdenziali obbligatorie,
caratterizzate dall'automaticità e dalla mancanza di un rapporto
sinallagmatico tra contributi versati e indennità di buonuscita, non
essendo i primi rapportati ad un rischio, bensì alla retribuzione
del pubblico dipendente. Inoltre il fondo per le liquidazioni erogate
dall'E.N.P.A.S. è costituito da contributi erogati dallo Stato, con
obbligo di rivalsa
per una quota imputabile al pubblico dipendente. La diversità delle
situazioni legittima quindi il differente regime tributario e rientra
nella discrezionalità del legislatore prevedere per i premi
assicurativi e per i capitali percepiti in relazione a contratti di
assicurazione sulla vita, forme di totale o parziale esenzione
fiscale, quali mezzi d'incentivazione della previdenza volontaria,
secondo i propri indirizzi di politica legislativa.
Ingiustificata e, quindi, illegittima è stata invece ritenuta
dalla Corte la sottoposizione delle indennità di buonuscita erogate
dall'E.N.P.A.S. allo stesso trattamento tributario delle indennità
di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato,
tenuto conto che alla formazione dell'indennità di buonuscita
concorre il contributo del dipendente statale avente diritto. In
relazione a tale profilo d'incostituzionalità, con la suindicata
sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli
artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n.
482, "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da
assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla
percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del
d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla
data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a
carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del
contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza
dell'E.N.P.A.S.".
La circostanza che alle indennità erogate dall'E.N.P.A.S.
concorrano anche i contributi del pubblico dipendente, oltre che
dello Stato, è un elemento che conferisce ad esse struttura e
fisionomia differenziate, che dovevano essere congruamente valutate e
trattate dal punto di vista fiscale, tenendo conto, nella
determinazione dell'imponibile, dell'ammontare dei contributi
gravanti sul pubblico dipendente.
6. - Venendo all'esame delle questioni ora sottoposte alla Corte,
va osservato che le differenze sopra menzionate, esistenti tra le
imposte di ricchezza mobile e complementare (previste dal d.P.R. n.
645 del 1958) e l'I.R.P.E.F., che le ha sostituite nel nuovo sistema
tributario, non incidono sulla sostanziale identità delle questioni
in esame con quelle decise con la sentenza n. 178 del 1986. Infatti,
i profili d'incostituzionalità ora allegati attengono anch'essi
all'assoggettamento ad imposizione diretta delle indennità di
buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ed alla loro dedotta
intassabilità, in relazione agli artt. 38, 53 e 3 della
Costituzione. Le questioni prospettate, vanno perciò decise in base
ai principi affermati in detta sentenza.
Alla stregua di essi, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, nel testo di
cui alla l. n. 1682 del 1962, va dichiarata non fondata.
Come sopra si è visto, tale articolo dispone che, ai fini
dell'imposta di ricchezza mobile, "le indennità di anzianità e di
previdenza sono assimilate al reddito di lavoro subordinato". Secondo
le ordinanze di rimessione detta assimilazione contrasterebbe con gli
artt. 38, 53 e 3 della Costituzione, comportando l'assoggettamento
all'imposta di ricchezza mobile delle indennità di buonuscita
erogate dall'E.N.P.A.S., in quanto esse non costituirebbero reddito,
ma erogazioni con finalità previdenziali; sarebbero state fatte
oggetto di un trattamento fiscale ingiustificatamente diverso da
quello previsto per i capitali percepiti in relazione ai contratti di
assicurazione sulla vita; irragionevolmente sarebbero state
sottoposte allo stesso trattamento tributario previsto per le
indennità di fine rapporto dei lavoratori privati, senza tener conto
che gl'impiegati statali, a differenza di essi, alimentano con propri
contributi le indennità erogate dall'E.N.P.A.S.
Su quest'ultimo profilo va osservato che la doglianza non può
inficiare la norma in esame, attenendo non alla tassazione in sé, ai
fini dell'imposta di ricchezza mobile, delle indennità di
buonuscita, ma al meccanismo impositivo, che è regolato dall'art. 89
e di cui si dirà appresso.
Quanto agli altri profili, in conformità a quanto stabilito nella
sentenza n. 178 del 1986, va ritenuto che anche la percezione delle
indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. è, ai sensi
dell'art. 53 Cost., un indice rivelatore di ricchezza, idoneo a
giustificare un'imposizione fiscale, purché congrua e razionale.
Parimenti, pur tenendo conto della garanzia apprestata dall'art. 38
Cost., l'allegata natura previdenziale dell'indennità in questione
non ne esclude la tassabilità, al di là dei limiti indispensabili a
garantire l'assolvimento delle sue finalità previdenziali, secondo
valutazioni riservate al legislatore nei limiti delle razionalità.
A prescindere dall'indagine, omessa nelle ordinanze di rimessione,
su quale fosse il regime impositivo, durante il vigore del d.P.R. n.
645 del 1958, dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita, neppure è censurabile un più favorevole
trattamento eventualmente fatto a questi ultimi, trattandosi, come
già si è posto in rilievo, di somme dovute in base a titoli diversi
e non comparabili.
7. - Passando all'esame delle rimanenti questioni, riguardanti gli
artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del
1958, va sottolineato che tali articoli ineriscono - assieme alle
norme che determinano le aliquote - alle modalità di tassazione,
rispettivamente ai fini delle imposte di ricchezza mobile e
complementare, delle indennità di fine rapporto.
In relazione al particolare carattere di tali indennità essi
prevedevano taluni accorgimenti, connessi alla loro origine e
funzione.
Anche in relazione a tali norme vanno dichiarati non fondati i
profili di incostituzionalità vòlti a contestare in radice la
tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.,
sotto il profilo che esse non costituirebbero reddito - data la loro
natura previdenziale - e avrebbero avuto, irrazionalmente, un
trattamento tributario deteriore rispetto a quello previsto per i
capitali riscossi in relazione a contratti di assicurazione sulla
vita.
Fondata è, invece, nei limiti che si diranno, l'eccezione
d'incostituzionalità prospettata sotto il profilo che le indennità
di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. non potevano essere sottoposte
allo stesso trattamento tributario previsto per le indennità di fine
rapporto dei lavoratori privati.
Invero, a norma dell'art. 15 del D.lgs.lgt. C.P.S. 5 agosto 1947,
n. 778, all'Opera di previdenza dell'E.N.P.A.S. veniva versato un
contributo del 4%, ripartito in parti uguali tra Amministrazione e
personale, così come stabilito dall'art. 20 del D.lgs.lgt. 21
novembre 1945, n. 722. In seguito, l'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965,
n. 759 elevò, dall'1 marzo 1966, il contributo dovuto al fondo di
previdenza al 5,10% di cui il 2,50% a carico dell'iscritto e la parte
restante a carico dell'Amministrazione, stabilendo che, a partire
dall'1 gennaio 1968, ogni due anni, il contributo fosse maggiorato, a
carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50% fino a
raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10%. Ulteriori modifiche di
tali disposizioni - ma sempre con la previsione di una contribuzione
del 2,50% della base imponibile da parte del dipendente - furono poi
introdotte dall'art. 37 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'art. 18
della l. 20 marzo 1980, n. 75. Ne deriva che, essendo le indennità
di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. alimentate, in parte, da
contributi dei dipendenti statali, anche in riferimento agli artt.
89, ultimo comma, e 140 del d.P.R. n. 645 del 1958, vale la
considerazione (cfr. la più volte citata sentenza n. 178 del 1986)
secondo la quale, per la parte afferente in via virtuale a tali
contribuzioni, dette indennità non possono essere considerate
reddito e non potevano essere, quindi, sottoposte ad imposizione ai
fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare. La loro
tassazione, per quella parte, ha leso, infatti, il principio di
capacità contributiva, tenuto anche conto - come affermato da questa
Corte nella più volte citata sentenza n. 178 del 1986 - che l'art.
53, primo comma, Cost. va interpretato nel senso che a situazioni
uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e,
correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario
disuguale: cosicché il legislatore avrebbe potuto e potrebbe
legittimamente trattare in modo unitario il regime tributario
dell'indennità di fine rapporto, soltanto in assenza, tra le diverse
indennità, di sostanziali elementi di differenziazione. Viceversa,
la circostanza che le indennità erogate dall'E.N.P.A.S. siano
formate anche con contributi del pubblico dipendente, oltre che dello
Stato, è un elemento che conferisce ad esse struttura e fisionomia
differenziate, che dovevano essere congruamente valutate e trattate
dal punto di vista fiscale.
Con riguardo al contributo del lavoratore, deve, dunque, ritenersi
che, per ricondurre il sistema di tassazione stabilito dagli artt.
89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, al
rispetto dell'art. 53 Cost., è indispensabile che l'imponibile ivi
previsto sia preceduto anche dalla detrazione di una somma pari alla
percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto
esistente (alla data del collocamento a riposo) tra il contributo del
2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva
del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di
previdenza dell'E.N.P.A.S.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo
comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U.
delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono
che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche
una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita
corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a
riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico
dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale
obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 87, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte