Sentenza n. 401/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma
secondo, del codice di procedura penale promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Vagheggi Paolo, iscritta al n. 184 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Nicora Caterina, iscritta al n. 287
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
3) ordinanza emessa il 5 marzo 1991 dalla Corte d'appello di
Brescia nel procedimento penale a carico di Olivari Claudio Evaristo
ed altro, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'11 dicembre 1990, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, su
eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, per
contrasto con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della legge
delega n. 81 del 1987 e, perciò, con gli artt. 76 e 77 Cost., "nella
parte in cui detta disposizione non prevede che non possa partecipare
alla successiva udienza preliminare il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale, che abbia ordinato al P.M., ai sensi
dell'art. 409, 5° co, del codice, di formulare l'imputazione".
L'ordinanza prende le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 496
del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
medesima norma nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza
di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice. Sottolinea,
in particolare, che a tale decisione la Corte è pervenuta
considerando che "il regime delle incompatibilità indicato nella
delega risponde, invero, all'esigenza di evitare che la valutazione
di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia)
condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle
precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei
relativi atti processuali"; e che "respingendo la richiesta di
archiviazione ed ordinando, conseguentemente, di formulare
l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie infatti
una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle
indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie
per l'assoggettare l'imputato al giudizio di merito".
Queste stesse ragioni, ad avviso del giudice rimettente, valgono a
far ritenere che non debba poter partecipare all'udienza preliminare
il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale che abbia
in precedenza ordinato di formulare l'imputazione, dato che con ciò
egli ha già espresso la propria valutazione sui risultati acquisiti
nella fase delle indagini preliminari ed implicitamente, ma
inequivocabilmente, anche sulla sussistenza delle condizioni
necessarie per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato.
1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura rileva che, nella direttiva n. 67, l'incompatibilità
è riferita solo al giudice del dibattimento e sussiste solo per il
compimento di taluni atti tipici costituiti dalle decisioni "conclusive" che il giudice per le indagini preliminari assume dopo
l'esercizio dell'azione penale. L'art. 34, secondo comma, ha ampliato
l'ambito dell'incompatibilità considerato nella delega, riferendola
a qualsiasi "giudizio"; e la Corte, nella citata sentenza, si è
mantenuta in questo solco, estendendola al giudizio abbreviato ma
tenendo fermo che essa può venire in considerazione solo rispetto
alla funzione di "giudizio".
Il giudice remittente muove perciò, secondo l'Avvocatura, da una
premessa errata, in quanto non considera che l'udienza preliminare ha
una funzione squisitamente processuale e non può essere assimilata
ad una fase qualificabile come "giudizio", dato che in essa il
giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza o meno
dell'imputato, ma solo a delibare la fondatezza dell'accusa secondo
un parametro rigorosamente circoscritto alla non manifesta
superfluità del dibattimento.
Perciò, l'ordine di formulare l'imputazione, se può essere
assimilato - come ha fatto la Corte - al provvedimento conclusivo
dell'udienza preliminare ai fini dell'incompatibilità riferita al
successivo giudizio, non può valere - invertendo l'ordine del
ragionamento - come atto idoneo a precludere al medesimo giudice la
celebrazione di una udienza destinata unicamente a vagliare la
necessità del giudizio. Non conta, ad avviso dell'Avvocatura, che
dopo l'imputazione "coatta" l'esito dell'udienza possa ritenersi
prevedibile; conta, invece, che rispetto al sistema della delega
sarebbe antinomica un'incompatibilità interna alla fase, per di più
fondata su un malinteso appello alla "terzietà" del giudice.
2. - L'art. 34, secondo comma, del codice è stato impugnato, in
riferimento allo stesso parametro, con ordinanza del 19 febbraio
1991, anche dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di La Spezia, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al successivo giudizio abbreviato - cui si era nella specie dato ingresso - il giudice per le indagini preliminari che abbia
in precedenza ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art.
409, comma quinto, del codice.
Trattasi - rileva il giudice rimettente - di un caso analogo a
quello già deciso, in relazione al procedimento pretorile, con la
citata sentenza n. 496 del 1990, per il quale dovrebbero perciò
valere le medesime ragioni di incostituzionalità.
2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo nel
predetto giudizio, si è riportato alle conclusioni riassunte sub
1.1.-.
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Olivari
Claudio Evaristo ed altro, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Brescia, dopo aver convalidato il fermo e
disposto la misura cautelare della custodia in carcere, ordinava, su
richiesta del pubblico ministero, che si procedesse con giudizio
immediato: indi, su richiesta dell'imputato e col consenso del
pubblico ministero, disponeva procedersi con rito abbreviato.
All'udienza, la difesa proponeva istanza di ricusazione, sostenendo
che detto giudice versava nella situazione d'incompatibilità di cui
all'art. 34, secondo comma, del codice di rito: ma l'istanza veniva
rigettata.
Avverso la successiva sentenza di condanna, gli imputati
proponevano appello, deducendone la nullità in forza della sentenza
di questa Corte n. 496 del 1990.
Con ordinanza del 5 marzo 1991, la Corte d'appello di Brescia, pur
premettendo che da quest'ultima pronuncia - fondata tra l'altro sulla
necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti di cui
alla direttiva n. 103 della legge delega - non può inferirsi
l'incostituzionalità della diversa situazione qui considerata, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc.
pen., "nella parte in cui non prevede che al giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale che ha disposto il giudizio immediato
sia inibito di partecipare al giudizio abbreviato successivamente
disposto, su richiesta dell'imputato e con il consenso del p.m.".
Nel disporre il giudizio immediato - osserva la Corte rimettente -
il giudice per le indagini preliminari opera una scelta tra le due
soluzioni offertegli dall'art. 455, che univocamente dimostra che
egli condivide la valutazione del pubblico ministero circa l'evidenza
della prova della responsabilità dell'imputato, presupposto di detto
giudizio. Perciò, il fatto che lo stesso giudice passi poi a
decidere con giudizio abbreviato - caratterizzato dal divieto di
acquisizione di ulteriori prove - menomerebbe la garanzia di
imparzialità ed indipendenza sottesa agli invocati disposti
costituzionali, i quali richiedono che il giudice sia assolutamente
libero da convincimenti formatisi prima o fuori dal processo e non
possa ritenersi condizionato, neppure presuntivamente, da una
pregressa valutazione del merito.
3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
predetta questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, la scelta tra rinvio a giudizio e
restituzione degli atti al pubblico ministero demandata al giudice
per le indagini preliminari, ai fini del promovimento o meno del
giudizio immediato, è di natura puramente procedimentale, dato che
il requisito dell'"evidenza" non riguarda la prova della
responsabilità dell'imputato (valutazione, questa, rimessa al
giudice competente a decidere nel merito), ma solo la concludenza
delle indagini compiute dal pubblico ministero, in mancanza della
quale il fumus di fondatezza dell'accusa va verificato nel
contraddittorio delle parti. Esula perciò, qualsiasi "pregiudizio"
in ordine alla responsabilità.
D'altra parte, l'incompatibilità a partecipare al giudizio
dibattimentale prevista dalla norma impugnata in capo al giudice che
ha disposto il giudizio immediato si ricollega, secondo l'Avvocatura,
non ad una pregressa valutazione del merito ma al fatto che il
giudice, avendo preso cognizione degli atti di indagine, non è in
grado di valutare le prove scaturenti dal dibattimento in assenza di
condizionamenti derivanti dalle suddette diverse fonti di conoscenza:
condizione, questa, che è invece irrilevante ai fini del giudizio
abbreviato, che è fondato sugli atti di indagine preliminare. Considerato in diritto
1. - I tre giudizi investono, pur se sotto profili diversi, la
medesima disposizione di legge. Essi vanno pertanto riuniti e decisi
con un'unica sentenza.
2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale contrasti con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della
legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e, perciò, con gli artt. 76 e
77 Cost. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale che abbia ordinato al pubblico
ministero di formulare l'imputazione, ai sensi dell'art. 409, quinto
comma, dello stesso codice: incompatibilità che dovrebbe discendere
dall'avere egli già espresso, in tal modo, la propria valutazione
sui risultati delle indagini preliminari e quindi anche -
implicitamente, ma inequivocabilmente - sulla sussistenza delle
condizioni necessarie per disporre l'invio a giudizio.
La questione non è fondata.
3. - Con l'art. 34, secondo comma, del codice, il legislatore
delegato si è limitato a riprodurre i tre casi di incompatibilità a
partecipare al giudizio espressamente indicati nella citata direttiva
n. 67 (prima parte, secondo periodo), e cioè l'avere il giudice
emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o
disposto il giudizio immediato o emesso il decreto penale di
condanna; aggiungendovi solo, "per identità di ratio" (Relazione al
progetto preliminare, pag. 19), quello della decisione
sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
Tali casi presentano alcuni caratteri comuni, che valgono a
definire nel suo nucleo sostanziale la situazione in presenza della
quale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione
dell'incompatibilità fosse necessario presidio del valore
dell'imparzialità del giudice.
Innanzitutto, l'incompatibilità ha rilievo solo rispetto al
"giudizio", cioè rispetto alla decisione sul merito della
regiudicanda, e non anche a decisioni assunte ad altri fini.
Inoltre, occorre che il giudice abbia previamente compiuto, sulla
base dei risultati complessivi delle indagini preliminari
(eventualmente integrati da quelli acquisiti all'udienza
preliminare), una valutazione contenutistica della consistenza
dell'ipotesi accusatoria, finalizzata al controllo sulla legittimità
dell'esercizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del
giudizio (eventuale, nel caso del decreto penale di condanna).
Nella fattispecie qui considerata, ricorre indubbiamente il
secondo di tali requisiti, dato che - come già si è rilevato nella
sentenza n. 496 del 1990 - ordinando di formulare l'imputazione il
giudice per le indagini preliminari compie "una valutazione non
formale, ma di contenuto, dei risultati" di queste "e della
sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato
al giudizio di merito", ed anzi "dà ex officio l'impulso
determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una
sentenza"; non ricorre, invece, il primo, dato che il termine di
raffronto non è la decisione di merito ma un'ulteriore decisione
processuale, finalizzata ad accertare la legittimità della domanda
di giudizio (cfr. sentenza n. 64 del 1991).
L'eventualità che chi ha ordinato di formulare l'imputazione si
orienti per il rinvio a giudizio non esplica invece alcun rilievo,
dato che il legislatore delegante ha ritenuto - in accordo, del
resto, con la tradizionale configurazione dell'istituto in questione
- che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato solo
rispetto al "giudizio" vero e proprio.
Ritenere che ciò basti a radicare l'incompatibilità sarebbe,
anzi, in contraddizione con la scelta - rispondente a razionali
motivi di economia processuale - della "concentrazione, ove
possibile, in capo allo stesso giudice .. di tutti i provvedimenti
relativi allo stesso procedimento" (direttiva n. 40, ultima parte,
dell'art. 2 della legge delega).
4. - Fondata è, invece, la censura che - sempre in riferimento
alla direttiva n. 67 e, quindi, agli artt. 76 e 77 Cost. - muove
all'art. 34, secondo comma, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di La Spezia (r.o. n. 287 del 1991), nella parte
in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari che
abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409,
quinto comma, del codice di rito non possa partecipare al successivo
giudizio abbreviato.
Si tratta, infatti, di una fattispecie del tutto analoga a quella
considerata nella citata sentenza n. 496 del 1990; e la circostanza
che nel procedimento davanti al Tribunale (art. 409) - a differenza
che in quello davanti al Pretore (art. 554) - l'ordine di formulare
l'imputazione segua ad una procedura camerale è, all'evidenza,
irrilevante ai fini del riconoscimento dell'incompatibilità.
Di conseguenza poiché con l'ordine di cui all'art. 409, quinto
comma, il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione
contenutistica dei risultati di queste e dà anzi ex officio
l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di
una sentenza, l'art. 34, secondo comma, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il
giudice che ha emanato tale ordine non possa partecipare al
successivo giudizio abbreviato.
5. - L'art. 34, secondo comma è, altresì, impugnato dalla Corte
d'appello di Brescia (r.o. n. 315 del 1991) nella parte in cui non
prevede che sia inibita la partecipazione al giudizio abbreviato del
giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio
immediato (artt. 455 e 458 cod. proc. pen.): ciò che, a suo avviso,
contrasta con le garanzie di imparzialità e di indipendenza sottese
ai disposti degli artt. 25 e 101 della Costituzione, dato che il
giudizio reso nel rito abbreviato potrebbe ritenersi condizionato
dalla valutazione circa l'"evidenza" della prova già effettuata ai
fini dell'introduzione del giudizio immediato.
Poiché la norma impugnata già prevede che non possa "partecipare
al giudizio il giudice che .. ha disposto il giudizio immediato", la
questione muove, evidentemente, dall'implicito presupposto che per
"giudizio" debba intendersi il solo giudizio che si estrinseca nel
dibattimento.
Tale interpretazione non può però essere condivisa, in quanto
contraddetta sia dalla lettera che dalla ratio della disposizione.
Sotto il primo profilo, è da rilevare che la locuzione "giudizio"
è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè
ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una
decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito
abbreviato. Anzi, la circostanza che tale ampia locuzione sia stata
adottata in luogo di quella restrittiva ("divieto di esercitare le
funzioni di giudice del dibattimento ..") contenuta nella citata
direttiva n. 67 è indice univoco di una precisa determinazione in
tal senso del legislatore delegato.
Sotto il secondo profilo, sarebbe evidentemente illogico ritenere
che la ragione dell'incompatibilità stabilita dalla norma ricorra
solo per il dibattimento e non anche per il giudizio abbreviato,
quando entrambi seguono alla richiesta di giudizio immediato.
Il già effettuato giudizio sull'"evidenza" della prova - e cioè
sulla verosimile attribuibilità del fatto all'imputato - è infatti
suscettibile di influire sulla decisione di merito in entrambi i
casi; ed anzi, il fatto che il giudizio abbreviato sia reso sulla
base degli stessi atti valutati al momento di disporre il giudizio
immediato rende ancor più consistente il pericolo di "pregiudizio"
che ha indotto il legislatore a prevedere l'incompatibilità,
coerentemente con la garanzia costituzionale d'imparzialità del
giudice.
In tali sensi, la questione deve ritenersi non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia
emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo
codice;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui al
predetto art. 409, quinto comma, a partecipare all'udienza
preliminare, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma con ordinanza dell'11 dicembre 1990 (r.o. n.
184/1991);
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34,
secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia
disposto il giudizio immediato a partecipare al giudizio abbreviato,
sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 5 marzo 1991 (r.o.
n. 315/1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte