Sentenza n. 404/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 249/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge
5 agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza
per i consulenti del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15
marzo 1998 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Rivarolo
Canavese, nel procedimento civile vertente tra Marietti Margherita ed
altri e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti
del lavoro (ENPACL), iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª Serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i consulenti del lavoro;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il Giudice relatore
Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 15 marzo 1998, emessa nel corso del
giudizio promosso dagli eredi di Magnino Giovanni per ottenere, dal
convenuto Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti
del lavoro (ENPACL), la restituzione dei contributi previdenziali
già versati dal loro congiunto, il Pretore di Torino, sezione
distaccata di Rivarolo Canavese, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione ed al "principio della generale
razionalità della legge in conformità alla Costituzione", questione
di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 5 agosto
1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i
consulenti del lavoro), "nella parte in cui è stabilito che la
restituzione dei contributi ai superstiti avvenga solo nella ipotesi
in cui il decesso dell'iscritto sia avvenuto in costanza di rapporto
assicurativo".
1.1. - Il giudice a quo, premesso che il dante causa dei
ricorrenti nel giudizio principale, cancellato dall'albo dei
consulenti del lavoro sin dal 31 dicembre 1993, era deceduto in data
16 ottobre 1996, osserva che la disposizione censurata determina,
anzitutto, "una palese disparità di trattamento, a parità di
contribuzione ed oneri versati, fra gli eredi dei defunti iscritti e
gli eredi dei defunti non più iscritti all'albo", con violazione del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
1.2. - Viene, al tempo stesso, lamentata la lesione dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, posto che il menzionato art. 21
preclude agli eredi del defunto non iscritto all'albo (ai quali,
peraltro, l'art. 8, comma 3, della medesima legge n. 249 del 1991,
non consente di fruire neppure della pensione di reversibilità) la
restituzione di importi "la cui natura assistenziale è
indiscutibile, essendo stati pagati proprio con la finalità di
costituire una rendita pensionistica o quantomeno un capitale di
risparmio obbligatorio".
Per effetto della disposizione denunciata, i predetti soggetti
risultano, invece, privati dei mezzi adeguati alle esigenze di vita,
atteso che "il loro patrimonio familiare è stato impoverito durante
la vita del lavoratore per i contributi obbligatoriamente versati, e
dopo la morte non può essere ricostituito", mentre l'ente
previdenziale "ha potuto incassare sostanziosi contributi" senza
dover versare la pensione e, tantomeno, "restituire gli importi ai
legittimi pretendenti"; ciò contrastando "con un ordinamento come il
nostro, ispirato a principi di equità e mutuo soccorso".
1.3. - Ad avviso del rimettente, la disposizione stessa non
terrebbe, inoltre, conto del fatto che "il legislatore, nello stilare
le leggi, deve osservare alcuni principi fondamentali, tra i quali
quello della razionalità delle disposizioni", apparendo non solo
"iniquo", ma "neppure ispirato a logiche razionali" il criterio
secondo cui "i contributi versati debbano essere perduti".
Al riguardo, si osserva che "il consulente non può esimersi dal
versamento" dei contributi, non potendo, quindi, "essergli imputato
di avere compiuto una scelta irrazionale e perdente"; "addebito di
irrazionalità" che, invece, va mosso alla legge.
Rammentato, poi, che l'art. 2041 del codice civile prevede la
restituzione delle somme indebitamente percepite nell'ipotesi di
arricchimento senza giusta causa, secondo un principio "che risponde
a logica e buon senso e che viene completamente ribaltato dalla
norma" censurata, l'ordinanza evidenzia che, "nel caso di specie", il
contribuente ha, per oltre 10 anni, versato al proprio ente
previdenziale la somma di circa 15 milioni di lire, senza ottenere
alcun trattamento pensionistico e che "nonostante la mancanza di una
controprestazione si vede negato il diritto di recuperare il denaro
versato".
Nel rilevare che, per effetto di ciò, l'ente stesso è andato
"arricchendosi ingiustificatamente", l'ordinanza esclude che la legge
possa "essere accettata come fonte che permette l'arricchimento senza
causa, in pieno contrasto con i principi ispiratori del nostro
ordinamento e in danno delle categorie più deboli".
Secondo il rimettente l'irrazionalità del denunciato art. 21
sarebbe "ulteriormente evidenziata" dal confronto con altre norme
disciplinanti fattispecie analoghe, come l'art. 21 della legge 20
settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense, che prevede
il rimborso dei contributi versati dall'iscritto, che non abbia
maturato il diritto alla pensione, anche in favore dei relativi eredi
("sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta"), senza per
questo richiedere "che il de cuius sia deceduto in costanza di
rapporto assicurativo".
2. - Si è costituito in giudizio l'ENPACL, chiedendo il rigetto
della sollevata questione di costituzionalità ed osservando,
segnatamente, che "nessuna disparità di trattamento può ravvisarsi,
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, tra due iscritti
all'Ente di previdenza", giacché la distinzione operata dal
legislatore si fonda su "due situazioni giuridiche a monte ...
sostanzialmente diverse: nella prima v'è un rapporto assicurativo in
atto; nella seconda questo è cessato".
Nel ritenere "ragionevole e immune da censure" la discriminazione
operata al riguardo dal legislatore, l'ENPACL sostiene che
l'iscrizione all'albo "è l'unica condizione che fa permanere nel
soggetto i diritti propri riconosciuti ad ogni assistito e ne fa
scaturire conseguentemente la legittimazione ad essere tutelato sotto
il profilo previdenziale". La memoria, nell'evidenziare che il
legislatore ha voluto affermare il principio secondo il quale "è
giusto" che, quando l'assicurato sia cessato dall'attività e
dall'iscrizione all'albo, senza maturare il diritto a pensione, venga
riconosciuta al medesimo "una certa tutela economica, nella specie
costituita dalla restituzione dei contributi versati", ritiene che
"se si ammettesse a favore dei superstiti la stessa prerogativa, si
dovrebbe pervenire all'assurda conclusione che la cassa è tenuta a
restituire i contributi anche per soggetti non più legittimati, con
grave pregiudizio economico".
La parte costituita esclude, infine, che vi sia lesione dell'art.
38 della Costituzione, in quanto la norma costituzionale "è
condizionata alla sussistenza di presupposti specificamente indicati
dalla legge"; presupposti nella specie insussistenti, considerato che
gli eredi ricorrenti nel giudizio principale "non possono pretendere
la restituzione dei contributi dal momento che tale prerogativa non
sarebbe comunque spettata al loro dante causa". Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Rivarolo
Canavese, dubita, con l'ordinanza in epigrafe, della legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 5 agosto 1991, n. 249
(Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro), "nella parte in cui è stabilito che la restituzione dei
contributi ai superstiti avvenga solo nella ipotesi in cui il decesso
dell'iscritto sia avvenuto in costanza di rapporto assicurativo".
La menzionata disposizione, nell'attribuire al consulente del
lavoro, che abbia compiuto sessantacinque anni di età e che cessi
dall'iscrizione all'ente di previdenza senza aver maturato i
requisiti per il diritto a pensione, il diritto di richiedere la
restituzione dei contributi soggettivi obbligatori versati, nonché,
eventualmente, di quelli personali previsti dalla disciplina
legislativa vigente prima della legge n. 249 del 1991 (comma 1),
stabilisce, al comma 2, che il predetto diritto alla restituzione
possa essere esercitato anche dai superstiti dell'iscritto, deceduto
in costanza di rapporto assicurativo, che non abbiano titolo alla
pensione indiretta, conseguibile anche mediante ricongiunzione.
Le censure del rimettente si appuntano su quest'ultima
disposizione che, a suo avviso, contrasterebbe:
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina "una
palese disparità di trattamento, a parità di contribuzione ed oneri
versati, fra gli eredi dei defunti iscritti e gli eredi dei defunti
non più iscritti all'albo";
con l'art. 38 della Costituzione, giacché data "la natura
assistenziale" dei contributi versati all'ente di previdenza "priva
gli eredi di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita penalizzandoli
fortemente", atteso che "il loro patrimonio familiare è stato
impoverito durante la vita del lavoratore per i contributi
obbligatoriamente versati, e dopo la morte non può essere
ricostituito";
con il "principio della generale razionalità della legge in
conformità alla Costituzione", non sussistendo alcuna ragione "per
la quale i contributi versati debbano essere perduti".
Sotto tale ultimo profilo, il giudice a quo, muovendo
dall'assunto che, a fronte dell'obbligatorietà del versamento dei
contributi, non può essere imputato al consulente "di avere compiuto
una scelta irrazionale e perdente", si duole del fatto che venga
"completamente ribaltato" il principio di cui all'art. 2041 del
codice civile, "che risponde a logica e buon senso", non potendo
accettarsi che la legge permetta l'arricchimento senza causa, "in
pieno contrasto con i principi ispiratori del nostro ordinamento e in
danno delle categorie più deboli"; quale ulteriore aspetto di
irrazionalità invoca, inoltre, il confronto con altre disposizioni
disciplinanti fattispecie analoghe, come l'art. 21 della legge n. 576
del 1980, che, in materia di previdenza forense, prevederebbe il
rimborso agli eredi dei contributi versati dall'iscritto che non
abbia maturato il diritto alla pensione, senza per questo richiedere
"che il de cuius sia deceduto in costanza di rapporto assicurativo".
2. - La questione non è fondata sotto alcuno dei prospettati
profili di censura.
Prima di affrontarne il merito, è opportuno rammentare che
l'istituto della restituzione dei contributi costituisce un tratto
peculiare della previdenza dei liberi professionisti (nel cui ambito
vanno annoverati anche i consulenti del lavoro), che non trova
corrispondenza nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria
(salvo talune limitatissime eccezioni, introdotte di recente per
situazioni assai particolari, come quella dei lavoratori
extracomunitari che, cessata l'attività lavorativa in Italia,
lascino il territorio nazionale e, in assenza di convenzioni
internazionali, non possano beneficiare di tutela previdenziale: art.
22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), nel
quale vige l'opposto principio dell'acquisizione, alla gestione
previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati,
nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun
trattamento pensionistico.
Il previsto rimborso da parte di alcune casse professionali dei
contributi versati non vale, peraltro, a far venire meno quel
principio solidaristico che, nel rappresentare l'impronta
caratteristica della previdenza obbligatoria generale, tende, come
più volte evidenziato dalla Corte (tra le altre, vedi sentenze
n. 450 del 1993 e n. 390 del 1995), ad ispirare ormai anche la
previdenza dei liberi professionisti, almeno secondo il modello in
essa più diffuso, nel quale detto principio, sia pure con valenza
endocategoriale, normalmente concorre, combinandosi con quello di
corrispettività tra contribuzione e prestazioni, a garantire, a
tutti i membri della categoria, una prestazione minima.
E ciò in quanto, secondo la stessa giurisprudenza di questa
Corte, l'istituto del rimborso contributivo "non implica
necessariamente la corrispettività tra contributi e pensioni, ma
soltanto una particolare configurazione dei doveri di solidarietà
comunque posti a carico di tutti gli iscritti" (vedi sentenze n. 133
e n. 132 del 1984). Va da sé, peraltro, che, di fronte all'esigenza
di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale
della categoria professionale, al fine di garantire, segnatamente,
gli equilibri finanziari del medesimo (per un caso non privo di
analogie, vedi ordinanza n. 369 del 1995), non possa non restare
affidato alle valutazioni discrezionali del legislatore di stabilire
in quale misura l'interesse dei singoli alla restituzione dei
contributi sia suscettibile di contemperamento con il principio di
solidarietà (vedi sentenza n. 450 del 1993, già cit.).
3. - Tanto premesso, priva di fondamento risulta la censura
relativa alla prospettata lesione del principio di eguaglianza tra i
superstiti di defunto iscritto all'albo e superstiti di defunto non
più iscritto all'albo; censura, invero, rivolta a rappresentare come
operazioni normative discriminatorie o arbitrarie quelli che sono
momenti strutturali o modalità applicative del sistema, riferibili
in particolare alla tipologia cui esso appartiene.
E questo secondo una scelta che, oltre a non sembrare
irragionevole, risulta anche coerente con il criterio cui,
attualmente, si ispira l'ordinamento pensionistico della categoria in
esame in materia di trattamenti indiretti ai superstiti; trattamenti
che, a loro volta, sono conseguibili a condizione che l'assicurato,
senza diritto a pensione, sia deceduto "in costanza di iscrizione"
all'Ente e abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e
contribuzione (art. 8, comma 3, della legge n. 249 del 1991; art. 26
della parte seconda del Regolamento di attuazione dello Statuto
approvato, unitamente allo Statuto medesimo, con decreto del 2 agosto
1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, che, in attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993, ha disciplinato
la trasformazione, in persone giuridiche di diritto privato, di
taluni enti gestori di forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie, tra cui l'ENPACL).
La denunciata disposizione si sottrae, dunque, alla censura mossa
dal rimettente, essendo, in definitiva, frutto della discrezionalità
che spetta al legislatore nel conformare il diritto al rimborso dei
contributi, anche in considerazione dell'incidenza che lo stesso ha
sugli equilibri finanziari della Cassa e ciò specie quando a
beneficiarne sono soggetti (i superstiti dell'assicurato) che non
hanno direttamente contribuito, attraverso i proventi dell'attività
professionale, al finanziamento dell'Ente.
4. - Escluso, pertanto, che la disciplina denunciata assuma
carattere irragionevolmente discriminatorio, risulta priva di
fondamento anche la censura di violazione dell'art. 38, secondo
comma, della Costituzione.
A tacere, infatti, della improprietà in sé di una
prospettazione quale quella dell'ordinanza, nella parte in cui evoca
il menzionato parametro a difesa di aspettative attinenti
all'integrità del patrimonio degli interessati, da ritenere
pregiudicate a causa dell'irrecuperabilità dei contributi versati,
è sufficiente qui rammentare il generale orientamento della
giurisprudenza di questa Corte circa la discrezionalità di cui gode
il legislatore, in tema di attuazione del precetto del secondo comma
dell'art. 38 della Costituzione, secondo valutazioni nel cui ambito
rileva anche l'obiettivo, invero non estraneo alla norma denunciata,
di salvaguardia dei livelli di finanziamento del sistema
previdenziale della categoria professionale (vedi, ancora, ordinanza
n. 369 del 1995).
5. - In forza delle argomentazioni che precedono è destinata a
cadere anche la doglianza di violazione del "principio della generale
razionalità della legge", da ricondursi, con tutta evidenza, ancora
all'art. 3 della Costituzione, trattandosi di censura che muove da un
assunto che non può essere assolutamente condiviso.
L'asserito rovesciamento del principio dell'ingiustificato
arricchimento, che, secondo il rimettente, starebbe a dimostrare
l'illegittimità della disposizione censurata, appare, infatti,
frutto di erronea considerazione dei presupposti sulla base dei quali
opera l'istituto del rimborso dei contributi, atteso che esso
riguarda (come, del resto, posto in risalto anche dalla
giurisprudenza di legittimità) non già una contribuzione indebita,
bensì versamenti legittimamente percepiti dall'ente previdenziale di
categoria, in forza di espressa disposizione legislativa, per
realizzare le finalità di previdenza ed assistenza cui l'ente stesso
è deputato.
Non pertinente è, dunque, il richiamo alla disciplina dell'art.
2041 del codice civile, giacché il diritto alla restituzione
sussiste esclusivamente in funzione della specifica norma che lo
contempla e lo regola, derogando, entro dati limiti, al principio di
indisponibilità dell'obbligazione contributiva previdenziale, la
quale, soprattutto nel sistema della previdenza di categoria, ove il
concorso della solidarietà esterna della collettività è soltanto
eccezionale e sussidiario (vedi sentenze nn. 88 e 78 del 1995),
costituisce lo strumento indefettibile per il finanziamento del
sistema medesimo.
6. - Né, infine, risulta fondata la censura che muove dalla
comparazione con le disposizioni disciplinanti la previdenza di altre
categorie professionali.
E ciò per il preminente e decisivo rilievo, corroborato dal
consolidato orientamento di questa Corte (vedi, tra le tante, le già
menzionate sentenza n. 88 del 1995 e ordinanza n. 369 del 1995), per
cui non sono producenti confronti tra i vari sistemi previdenziali
dei liberi professionisti al fine di dedurne la violazione del
principio di eguaglianza, stante l'autonomia che i sistemi stessi
presentano in relazione alle peculiarità di ogni categoria e
considerate le rispettive esigenze di equilibrio finanziario.
Ne è riprova, del resto, il fatto che, nell'ambito dei diversi
regimi di previdenza categoriale, non si rinviene una disciplina
assolutamente uniforme dell'istituto della restituzione dei
contributi versati, a tacer ovviamente dei casi in cui lo stesso è
escluso o in via generale (art. 10 dello statuto della Cassa
nazionale del notariato) oppure proprio in riferimento ai superstiti
dell'assicurato (art. 6 della legge n. 236 del 1990, sulla previdenza
dei geometri, che ha abrogato la diversa previsione contenuta
nell'art. 21 della legge n. 773 del 1982).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 5 agosto 1991, n. 249 (Riforma dell'Ente di
previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di
Torino, sezione distaccata di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte