Ordinanza n. 405/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma
terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa
il 14 febbraio 1991 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile
vertente tra I.N.P.S. e Gasbarri Gabriella iscritta al n. 317 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio di appello instaurato
dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Viterbo n. 98 del 9
gennaio 1990, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 14 febbraio
1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,
terzo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui esclude la sua
applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile;
Considerato che la questione è già stata più volte esaminata da
questa Corte, che l'ha dichiarata inammissibile con le sentenze nn.
350 e 585 del 1990;
che nessun argomento è addotto dal giudice a quo, la cui
ordinanza è motivata esclusivamente per relationem all'ordinanza n.
74 del 1990 della Corte di cassazione, che ha sollevato l'incidente
di costituzionalità deciso dalla prima delle due sentenze citate,
depositata in data 20 luglio 1990;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.
civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 dal Tribunale di
Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte