Sentenza n. 408/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55, comma
primo, come richiamato dall'art. 169, e 54 comma terzo, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
26 settembre 1988 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile
vertente tra la Società Cooperativa Fornaci "Le Piaggiole" e il
Fallimento S.n.c. Impresa Artigiana Edile Achille Camellini e C.,
iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla
Cooperativa Fornaci Le Piaggiole nei confronti del fallimento,
successivo a concordato preventivo, dell'Impresa artigiana edile A.
Camellini S.n.c. ed avente ad oggetto l'ammissione di crediti
assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, numero 5, del codice
civile, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 26 settembre
1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto
degli artt. 55, primo comma, 169 e 54, terzo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non estendono il privilegio
agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti
di produzione e lavoro dopo la domanda di concordato preventivo.
Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 300 del 1986,
che le disposizioni suindicate ha dichiarato illegittime nella parte
in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del
datore di lavoro, osserva il giudice a quo che, risultando
accomunati, ai sensi dell'art. 2751 bis del codice civile, sotto il
profilo dell'attribuzione del privilegio generale sui mobili, i
crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, considerati
dal numero 1 del detto articolo, ed i crediti delle società
cooperative di produzione e lavoro per i servizi prestati ed i
manufatti venduti, considerati dal numero 5 dello stesso articolo e
costituenti prevalentemente retribuzione di lavoro, non appare
conforme al princìpio di uguaglianza il diverso regime che, per
effetto della citata sentenza, si è venuto ad instaurare tra gli
interessi sui crediti in esame nell'ambito delle procedure
concorsuali.
Non vi è stata costituzione di parti né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione è sollevata questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 55,
primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, del regio
decreto 16 aprile 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in
cui non sancisce la prelazione a favore degli interessi sulle somme
oggetto di crediti delle società o enti cooperativi di produzione e
di lavoro (crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, numero
5, codice civile) dopo la domanda di concordato preventivo. La
questione si riferisce peraltro anche all'ipotesi di fallimento del
debitore, fallimento, che, nella specie, è seguito al concordato
preventivo.
La legittimità costituzionale della norma è messa in dubbio in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Ma
l'invocazione da parte dell'ordinanza di rimessione del precedente
costituito dalla sentenza di questa Corte n. 300 del 1986 - che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma ora impugnata
in quanto non sanciva la prelazione nel procedimento di concordato
preventivo a favore degli interessi sulle somme oggetto di crediti da
lavoro dipendente per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36
della Costituzione - inducono a ritenere che l'ordinanza stessa
faccia anche riferimento, per implicito, a quest'ultimo precetto
costituzionale.
2. - La questione è fondata.
In effetti questa Corte, con la sentenza n. 300 del 1986, ha
dichiarato l'illegittimità della norma ora impugnata con riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto, non prevedendo
prelazione a favore degli interessi, decorrenti in sede di concordato
preventivo, sui crediti da lavoro dipendente - crediti pur assistiti
da privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, numero 1, del codice
civile, e quindi da prelazione nella detta sede - non costituiva
adeguata tutela per i lavoratori dipendenti.
Con la recente sentenza n. 204 del 1989, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione, della norma risultante dal coordinamento
degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n.
267 del 1942, nella parte in cui non estende - in quanto non richiama
gli artt. 2749 e 2751 bis, numero 1, del codice civile - la
prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro
dipendente nel fallimento dell'imprenditore.
Con tali pronunce la Corte ha ritenuto ingiustificata la
discriminazione operata fra crediti da lavoro e crediti per interessi
sui medesimi nelle procedure concorsuali - in quanto non estendono a
questi la prelazione riconosciuta a quelli - perché contraria a una
compiuta tutela dei crediti comunque derivanti da lavoro subordinato.
Ricorrono tuttavia anche per gli interessi - decorrenti, sia durante
il procedimento di concordato preventivo che durante quello di
fallimento - sulle somme oggetto dei crediti delle cooperative di
produzione e lavoro assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2751
bis, numero 5, del codice civile, valide ragioni per ritenere
illegittima l'analoga discriminazione operata dalla norma impugnata.
Intanto non mancano nel diritto positivo altre discipline dirette a
introdurre trattamenti privilegiati a favore delle cooperative di
produzione e lavoro, le quali, se rispondenti ai requisiti previsti
dalla legislazione sulla cooperazione (decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577), sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta
locale sui redditi (art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). E
tali benefici sono certamente connessi, per un verso, alla rilevanza
della particolare posizione del socio, assimilata a quella del
lavoratore subordinato per quanto riguarda il trattamento fiscale del
reddito (art. 47, lettera a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597),
nonché sotto il profilo della tutela antinfortunistica (art. 4,
numero 7, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), della previdenza
(d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602) e del diritto agli assegni familiari
(art. 1 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797). E, per altro verso, alla
causa propria della costituzione delle cooperative suindicate, che ha
natura rigorosamente mutualistica, in quanto consiste
nell'autoorganizzazione e autogestione in forma sociale
(coorganizzazione e cogestione alla pari) di prestatori di lavoro per
la migliore collocazione e per la più adeguata retribuzione del
lavoro medesimo, con esclusione di fini di speculazione.
Viene così in emersione l'art. 36, ma è coinvolto anche l'art.
45 della Costituzione. A quest'ultimo proposito va osservato che,
anche se alla protezione costituzionale della cooperazione si
attribuisce una finalità che va oltre la generica tutela di
categorie produttive deboli, in quanto si estende al riconoscimento e
alla promozione di una forma di produzione alternativa a quella
capitalistica, la giustificazione della protezione stessa è
comunemente rinvenuta nella più stretta inerenza che la "funzione
sociale" presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a
quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di
organizzazione produttiva. Funzione sociale che qui viene individuata
nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del
potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore
diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della
produzione stessa (cfr., per particolari aspetti, gli artt. 43, 44,
46 e 47, ma, su un piano più generale, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della
Costituzione).
Ciò induce a ritenere che anche nel caso che ne occupa è
ingiustificata, in riferimento ai cennati precetti costituzionali, la
lamentata discriminazione.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
risultante dal coordinamento degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma
primo, del regio-decreto n. 267 del 1942, operante, in forza del
rinvio contenuto nel successivo art. 169, anche nel concordato
preventivo, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del
debitore e di concordato preventivo, non estende - in quanto non
richiama gli artt. 2749 e 2751 bis del codice civile - la prelazione
agli interessi sui crediti delle società o enti cooperativi di
produzione e lavoro di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice
civile.
È ovvio che la presente pronuncia va circoscritta agli interessi
sulle somme oggetto di crediti delle sole cooperative di produzione e
lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in
tema di cooperazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma
terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là
dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di
fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la
prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle
società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui
all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai
requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte