Sentenza n. 409/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 265/1991
- art. 1legge 265/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,
e dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 265
(Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del
personale di magistratura ed equiparato), promossi con quattro
ordinanze emesse il 2 febbraio 1994 e il 21 ottobre 1993 dalla Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il 14
febbraio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio e il 27 aprile 1994 dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana, iscritte rispettivamente ai
nn. 359, 360, 710 e 722 del registro ordinanze 1994 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 49 e 50, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Sergio Pochettino e di Vincenzo
Biagini, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Giovanni Vanin per Sergio Pochettino, Tommaso
Palermo per Vincenzo Biagini e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana, con ordinanza 2 febbraio 1994 (r.o. n. 359 del 1994), ha
sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 8
agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico
e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato).
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da
Matteo Ferrante, magistrato in pensione e Maria Manganaro, vedova del
dott. Calabrò, anch'egli magistrato in pensione, che chiedevano il
riconoscimento del trattamento pensionistico sulla base della
retribuzione spettante a magistrati, procuratori ed avvocati dello
Stato in servizio, assumendo come parametro non già lo stipendio
vigente nel 1983, ma lo stipendio tabellare con tutti gli adeguamenti
intervenuti sino al 1° gennaio 1988, data della riliquidazione della
loro pensione; con richiesta, altresì, da parte di uno dei
ricorrenti, dell'adeguamento anche per gli anni successivi al 1988.
Il remittente rammenta, anzitutto, che la Corte costituzionale,
con sentenza n. 501 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità degli
artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati
collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione
della pensione sulla base del trattamento economico derivante
dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n.
425, con decorrenza dal 1° gennaio 1988.
Rileva, altresì, che, in applicazione della sentenza stessa, la
Corte dei conti, con molteplici pronunzie, ha riconosciuto in favore
dei ricorrenti il diritto alla riliquidazione delle pensioni, con la
detta decorrenza dal 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento
stipendiale conseguente all'applicazione delle tabelle della legge n.
27 del 1981 e degli adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della
stessa legge, con i benefici degli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del
1984 e con il diritto alle successive riliquidazioni automatiche
(c.d. "proiezione nel futuro" del meccanismo di adeguamento delle
pensioni).
Nel frattempo, tuttavia, è entrata in vigore la legge 8 agosto
1991, n. 265, la quale, all'art. 2, comma 1, esclude dalla
riliquidazione, al 1° gennaio 1988, delle pensioni spettanti ai
magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, gli
adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della legge n. 27 del 1981.
Rilevata la discriminazione che ne consegue fra quei ricorrenti per i
quali il giudice di merito si era già pronunciato e quelli per i
quali la causa non era ancora stata posta in decisione, l'ordinanza
rammenta che la Corte, con sentenza n. 42 del 1993, ha già
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 265 del 1991, sollevata in
relazione agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione.
Ciò nonostante, il remittente ritiene di riproporre la questione
di costituzionalità del predetto comma 1 dell'art. 2, segnatamente
sotto il profilo della violazione dell'art. 136 della Costituzione,
"non avendo la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 42 del
1993 trattato direttamente detto profilo ritenendolo verosimilmente
assorbito nella più generale affermazione di esercizio della
discrezionalità da parte del legislatore nella materia de qua".
Secondo il giudice a quo, l'applicazione al caso concreto della
sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale consegue ad una
attività interpretativa che l'ordinamento giuridico demanda
esclusivamente al giudice di merito, non consentendo l'art. 136 della
Costituzione un qualsiasi intervento del legislatore, la cui
attività sarebbe viziata da carenza assoluta di competenza
legislativa.
Il contrasto della norma denunciata con l'art. 136 sarebbe
maggiormente significativo nel caso di specie, dal momento che la
stessa norma "si pone in conflitto sia con la pronuncia di
incostituzionalità, sia con la costante interpretazione del giudice
di merito attraverso una sostanziale riproduzione della disciplina
dichiarata costituzionalmente illegittima, avente efficacia per il
periodo già trascorso".
2. - La stessa Sezione giurisdizionale - nel corso di un giudizio
instaurato da Giuseppe Tristano, magistrato della Corte dei conti,
che aveva impugnato l'atto amministrativo con il quale si era
proceduto alla riliquidazione del suo trattamento pensionistico - ha,
con ordinanza 21 ottobre 1993 (r.o. n. 360 del 1994), sollevato, in
riferimento, rispettivamente, agli artt. 136 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 1,
comma 6, della legge n. 265 del 1991.
Il giudice remittente premette che, con precedenti pronunce della
Corte dei conti, era stato riconosciuto all'interessato, cessato dal
servizio in data 13 gennaio 1985, il diritto al computo, nella base
pensionabile, degli importi per classi di stipendio e aumenti
biennali comunque maturati nella posizione di provenienza, ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 425 del 1984 e il diritto alla
riliquidazione della pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1988,
secondo le misure stipendiali vigenti a tale data per il personale in
servizio, nonché il diritto a conseguire in futuro gli adeguamenti
triennali previsti per tale personale dall'art. 2 della legge n. 27
del 1981. Per effetto delle disposizioni censurate il predetto
trattamento viene trasformato in assegno personale, destinato a
precludere al pensionato l'attribuzione dei futuri miglioramenti
economici fino al riassorbimento.
Il remittente è, peraltro, dell'avviso che le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 1, e all'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto
1991, n. 265, siano in contrasto, rispettivamente, con gli artt. 136
e 24 della Costituzione.
Quanto alla prima disposizione, rilevato che essa è diretta a
disciplinare soltanto gli effetti già prodottisi nella sfera
giuridica degli interessati (tant'è che è destinata al personale
cessato prima del 1° luglio 1983) a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 501 del 1988, l'ordinanza rileva che la
stessa Sezione aveva posto nel corso di altro giudizio la medesima
questione "in relazione, però, anche all'assetto futuro e non solo
passato del rapporto pensionistico" e che la Corte non ha affrontato
"direttamente" quest'ultima questione ritenendola probabilmente
assorbita nell'ambito dell'affermazione di carattere generale circa
la sussistenza nella materia della discrezionalità del legislatore.
Il remittente ritiene che, se rientra nel potere del legislatore
dettare una diversa disciplina per il tempo posteriore a quello cui
fa riferimento la sentenza della Corte costituzionale, non spetta "al
legislatore interpretare o comunque disporre, anche con norme
formalmente autonome e indipendenti dalla pronuncia costituzionale,
in ordine agli effetti che derivano direttamente dalle decisioni del
giudice delle leggi", dal momento che questo compito è "riservato al
giudice di merito".
Perciò, "la norma denunciata, anche quando dovesse essere
perfettamente in linea con il contenuto della sentenza" che pretende
di interpretare o applicare, sarebbe "viziata da assoluta carenza di
competenza legislativa".
A proposito, poi, dell'art. 1, comma 6, il giudice remittente
premette che la legge n. 265 del 1991 è intervenuta quando si era
ormai formata sulla materia una serie di pronunce giudiziali passate
in giudicato e quando la norma autenticamente interpretata - ci si
riferisce, in particolare, all'art. 5 della legge n. 425 del 1984,
ma, precisa l'ordinanza, lo stesso discorso vale anche per la
sentenza n. 501 del 1988 - aveva ricevuto attuazione da parte delle
competenti amministrazioni.
Sarebbe perciò evidente che il legislatore ha inteso togliere
effetti, almeno parziali, ed efficacia alle decisioni già
definitivamente assunte tanto in sede giudiziaria che amministrativa,
impedendo al ricorrente, in violazione dell'art. 24 della
Costituzione, di fruire a titolo di trattamento di quiescenza delle
maggiori somme attribuitegli con decisione della stessa Corte dei
conti, passata in giudicato.
3. - Nel corso di un giudizio, promosso da Sergio Pochettino ed
altri - tutti magistrati che richiedevano la "perequazione del
trattamento di quiescenza in godimento sulla base del trattamento
economico dei magistrati di pari qualifica in servizio" - la Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con
ordinanza del 14 febbraio 1994 (r.o. n. 710 del 1994), ha anch'essa
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n.
265 del 1991.
La Corte remittente - nel rammentare che la sentenza n. 42 del
1993 non ha escluso un nuovo intervento del giudice costituzionale in
caso di rinnovata divergenza fra le pensioni dei magistrati e
l'andamento delle retribuzioni, che superasse un ragionevole rapporto
di corrispondenza, sia pure tendenziale ed imperfetto - ritiene che
la attuale situazione delle posizioni pensionistiche dei magistrati
ricorrenti debba essere sottoposta al vaglio della Corte
costituzionale, "proprio per il pesante divario" che ormai separa il
trattamento oggi fruito dai magistrati in servizio di pari qualifica
dalle pensioni di quelli collocati in quiescenza da alcuni anni ed
anche per la rilevante disparità di situazioni che si è venuta a
creare tra magistrati in posizioni analoghe.
Nel riportare i dati quantitativi che comproverebbero la lamentata
divaricazione, dovuta al più rapido dinamismo economico, in favore
del solo personale in servizio, provocato dalle disposizioni della
legge n. 425 del 1984, che, peraltro, non hanno introdotto modifiche
negli elementi del rapporto di impiego dei magistrati, l'ordinanza
osserva che, avendo la legge n. 265 del 1991 escluso che, nella
riliquidazione delle pensioni al primo gennaio 1988, si possa tener
conto degli aumenti conseguiti fino a tale data dal personale in
servizio, "i magistrati in pensione sono oggi privi di un
qualsivoglia meccanismo di adeguamento delle pensioni nel corso del
tempo", essendo stati travolti "i principi dell'adeguamento costante
delle pensioni al trattamento di attività e dell'eguaglianza del
trattamento di quiescenza a parità di servizi prestati e funzioni
esercitate". Nella presente situazione delle pensioni dei magistrati,
non sarebbe dato perciò "individuare più l'esercizio di una
discrezionalità legislativa nell'attuare - sia pur variamente -
l'adeguamento costante tra i due tronconi del trattamento
retributivo", bensì "una completa negazione di quel principio e di
quella 'solidarietà' tra lavoratori e pensionati, cui si deve
affiancare una solidarietà più ampia dell'intera collettività".
Il notevole divario attualmente sussistente tra il trattamento di
attività e il trattamento di pensione, quest'ultimo così come è
regolato dalla legge n. 265 del 1991, renderebbe perciò, rilevante,
secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
4. - Infine, con un'altra ordinanza del 27 aprile 1994 (r.o. n.
722 del 1994), emessa nel corso di un giudizio instaurato da Vincenzo
Faraci, magistrato collocato in quiescenza dal 23 agosto 1985 che
richiedeva la riliquidazione del suo trattamento pensionistico,
assumendo come parametro non già lo stipendio vigente nel 1983, ma
quello tabellare con tutti gli adeguamenti fino al 1° gennaio 1988,
come pure per gli anni successivi, la Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento
all'art. 136 della Costituzione, questione di costituzionalità
dell'art. 2, comma 2, della legge n. 265 del 1991, riproponendo le
argomentazioni esposte nella precedente ordinanza del 2 febbraio 1994
(r.o. n. 359 del 1994).
5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate
infondate.
Negli atti di intervento, aventi tutti analogo contenuto,
depositati per i giudizi di cui alle ordinanze della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana del 25
febbraio 1994 (r.o. n. 359 del 1994) e del 21 ottobre 1993 (r.o. n.
360 del 1994) nonché all'ordinanza della Sezione giurisdizionale
della stessa Corte per la Regione Lazio del 14 febbraio 1994 (r.o. n.
710 del 1994), l'Avvocatura, richiamata la sentenza n. 501 del 1988,
osserva che la Corte costituzionale, se, da un lato, ha affermato la
garanzia dell'adeguamento del trattamento pensionistico al
trattamento economico del personale in servizio, dall'altro ha
riconosciuto il potere del legislatore di graduare le misure di
adeguamento secondo propri parametri di ragionevolezza e quindi di
discrezionalità. Richiamando anche l'ordinanza n. 95 del 1991 e la
sentenza n. 42 del 1993, l'Avvocatura sostiene che da tali pronunce
deriva la infondatezza della questione di legittimità dell'art. 2
della legge n. 265 del 1991, che può ben ritenersi una misura di
parziale implementazione del trattamento nei sensi sopra illustrati,
da parte del legislatore "in capo al quale sussisterebbe, in forza
della sentenza n. 501 del 1988 un mero vincolo 'di principio'".
Nell'atto di intervento depositato per il giudizio di cui
all'ordinanza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana
del 27 aprile 1994 (r.o. n. 722 del 1994), nonché in altre due
memorie del 7 luglio del 1994 e dell'8 luglio 1994 (depositate per i
già richiamati giudizi di cui al r.o. n. 359 del 1994 e al r.o. n.
360 del 1994), l'Avvocatura ribadisce la tesi dell'infondatezza della
questione di legittimità del predetto art. 2, in riferimento
all'art. 136 della Costituzione, non essendo dato, infatti, ravvisare
"eccesso di potere legislativo là dove si dettino norme meramente
esecutive o comunque in linea con l'orientamento manifestato dal
giudice costituzionale". Quanto all'art. 24 della Costituzione,
invocato in rapporto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 6,
della legge n. 265 del 1991, si rammenta che la giurisprudenza della
Corte ha affermato la legittimità di norme retroattive, anche
indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo, nei
limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e purché non si
pongano in contrasto con principi o valori costituzionali
specificamente protetti ovvero con precedenti giudicati.
6. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti
private Vincenzo Biagini e Sergio Pochettino, ricorrenti nel giudizio
pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della
Corte dei conti.
Nella memoria depositata, la difesa del Biagini, dopo aver
sottolineato il divario sussistente tra il trattamento economico dei
magistrati in servizio e di quelli collocati in quiescenza, osserva
che la sentenza n. 42 del 1993 della Corte costituzionale "ha
ritenuto censurabile il potere discrezionale del legislatore, in
presenza di una non ragionevole divaricazione tra pensione e
retribuzione, contrastante con gli artt. 3 e 36 della Costituzione".
La parte rammenta anche che, in sede di approvazione della legge
n. 265 del 1991, le Commissioni riunite giustizia e affari
costituzionali della Camera rilevarono l'insufficienza della legge
medesima, ai fini della risoluzione delle questioni poste dalla
disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in
pensione.
Infine, nel ribadire le censure prospettate nell'ordinanza di
rimessione, afferma che la disposizione impugnata impedisce
l'applicazione della sentenza n. 501 del 1988 della Corte
costituzionale, "ripristinando una normativa con cui vengono
perseguiti esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della
Costituzione", atteso che, con detta decisione, fu espressa
l'esigenza, in conformità agli artt. 3 e 36 della Costituzione, del
"costante adeguamento del trattamento di quiescenza dei magistrati e
categorie assimilate alle retribuzioni del personale in attività di
servizio".
Rilevato, poi, che "la mancata inclusione dell'art. 2 della legge
n. 27 del 1981, nel meccanismo di riliquidazione, nonché la
limitazione della sua applicazione ai magistrati collocati a riposo
anteriormente al 1° luglio 1983" ostacola ogni raccordo tra
evoluzione degli stipendi ed evoluzione delle pensioni, si assume
che, a parità di qualifica ed anzianità tra magistrati e categorie
assimilate, deve essere corrisposta la stessa pensione,
indipendentemente dall'anno di collocamento in pensione.
Nella memoria depositata dalla difesa di Sergio Pochettino, pur
riconoscendosi che la questione sollevata è la medesima che è stata
già decisa dalla Corte con la sentenza n. 42 del 1993, si insiste
sul rilevante aggravamento della divaricazione tra i trattamenti
economici dei magistrati in servizio e in quiescenza e si ribadiscono
le censure prospettate nell'ordinanza. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe investono sotto vari profili la
legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento
economico e di quiescenza del personale di magistratura ed
equiparato), chiamando la Corte a stabilire:
a) se l'art. 2, commi 1 e 2, della legge stessa, nell'escludere
dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie
equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio
dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, violi l'art. 136
della Costituzione, per aver disatteso il giudicato di cui alla
sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (ordinanze della
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di
cui al r.o. nn. 359, 360 e 722 del 1994);
b) se l'art. 1, comma 6, della medesima legge, nel trasformare
in assegno personale riassorbibile i benefici pensionistici
conseguiti in applicazione dell'art. 5 della legge n. 425 del 1984 e
dell'art. 2 della legge n. 27 del 1981, contrasti con l'art. 24 della
Costituzione, togliendo effetti, almeno parziali, a decisioni
definitivamente assunte tanto in sede giudiziaria che amministrativa
e vanificando persino il giudicato (ordinanza della Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana di cui al r.o. n.
360 del 1994);
c) se il predetto art. 2 contrasti con gli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione, per il divario che si riscontra fra il
trattamento di attività fruito dai magistrati in servizio e quello
di pensione dei magistrati collocati in quiescenza da alcuni anni
(ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, di cui al r.o. n. 710 del 1994).
2. - Poiché le questioni sollevate dalle varie ordinanze, in
ordine al medesimo testo di legge, sono identiche o quantomeno
connesse, i giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica
sentenza.
3. - La prima di esse concerne l'art. 2, commi 1 e 2, della legge
n. 265 del 1991, il quale esclude le pensioni spettanti a magistrati,
procuratori ed avvocati dello Stato dagli adeguamenti periodici di
cui all'art. 2 della legge n. 27 del 1981.
I giudici remittenti, nell'assumere che tale esclusione contrasta
con il decisum della precedente sentenza della Corte costituzionale
n. 501 del 1988, rammentano, essi stessi, che la questione ha già
formato oggetto di esame da parte della Corte medesima, con la
sentenza n. 42 del 1993. Ritengono, nondimeno, di poterla riproporre,
non avendo, a loro avviso, la Corte affrontato, in quest'ultima
pronunzia, "direttamente detto profilo ritenendolo verosimilmente
assorbito nella più generale affermazione di esercizio della
discrezionalità del legislatore nella materia de qua".
Una delle ordinanze in particolare (r.o. n. 360 del 1994) adombra
una lettura di detta ultima pronunzia, nel senso che la questione,
sia pur concernendo l'assetto futuro e passato del rapporto
pensionistico, non sarebbe stata "direttamente" affrontata con
riguardo a questo secondo profilo.
Osserva al riguardo la Corte che la questione, così come
prospettata, fa leva non tanto sui risultati ai quali la predetta
sentenza è pervenuta, quanto sulla linea argomentativa seguita dalla
medesima per affrontare la tematica della presunta violazione
dell'art. 136 della Costituzione. Ma non pare che questo possa essere
elemento idoneo a far ritenere che la Corte non abbia affrontato il
problema oggi riproposto. Infatti, al di là delle distinzioni
adombrate dal remittente, la richiamata sentenza n. 42 del 1993,
nell'evidenziare l'impossibilità di far derivare dalla precedente
sentenza n. 501 del 1988 "un'immediata e completa estensione - anche
per il futuro - dell'adeguamento a tutti i pensionati", non manca di
richiamare anche l'ordinanza n. 95 del 1991, alle cui motivazioni
mostra chiaramente di aderire là dove rileva, con affermazione del
tutto generale, che il legislatore, nell'escludere dalla
riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva
esercitato una discrezionalità sua propria, onde esulava dai limiti
del controllo di legittimità costituzionale l'operazione additiva
consistente in una mera trasposizione dell'istituto dell'adeguamento
automatico nel settore pensionistico.
I passaggi della motivazione della sentenza n. 42 del 1993 testé
ricordati confermano, dunque, che il profilo della dedotta
illegittimità, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, della
disposizione censurata forma parte integrante della ratio decidendi
allora adottata. Le stesse ragioni di allora portano, perciò, a
ritenere la questione, così come oggi riproposta, manifestamente
infondata.
4. - Del pari infondata è la seconda questione, concernente la
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della medesima
legge n. 265 del 1991, che, ad avviso del giudice a quo, togliendo
effetti, almeno parziali, a decisioni definitivamente assunte tanto
nella sede giudiziaria che amministrativa e vanificando i giudicati,
confliggerebbe con l'art. 24 della Costituzione.
Occorre considerare che il predetto art. 1 della legge n. 265 del
1991, nel fornire, al comma 4, l'interpretazione autentica della
precedente normativa sull'inquadramento economico dei magistrati
contenuta nell'art. 5 della legge n. 425 del 1984, ha stabilito, con
la disposizione censurata (comma 6), che i maggiori trattamenti
spettanti o in godimento per effetto di interpretazioni difformi,
sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione
economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul
trattamento di quiescenza.
A parte l'improprietà del parametro invocato dal giudice
remittente, vale a dire l'art. 24 della Costituzione, che concerne il
diritto alla tutela giurisdizionale, ma non i rapporti fra esercizio
della funzione legislativa ed esercizio della funzione
giurisdizionale o amministrativa, è evidente che, con la norma
denunciata, il legislatore dispone solo per l'avvenire, prevedendo un
riassorbimento di quanto conseguito, senza incidere su quanto già
corrisposto per effetto della sentenza, bensì eliminando, con il
meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento
nella progressione economica, esiti privilegiati di trattamento
economico. In questi limiti, come la Corte ha già avuto occasione di
affermare in consimili fattispecie (sentenza n. 413 del 1988), non è
configurabile nella norma impugnata - a meno che non si voglia
ipotizzare una intangibilità de futuro ed in perpetuo di quanto
conseguito per effetto del giudicato stesso - né lo svuotamento del
contenuto del giudicato né l'impiego della funzione legislativa per
invadere l'ambito riservato dalla Costituzione alle altre funzioni.
E questo tanto più che, nel nostro sistema costituzionale, non è
interdetta, nei limiti della ragionevolezza, l'emanazione di
disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei
rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da
diritti soggettivi perfetti.
5. - Resta da esaminare la questione sollevata dalla Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (r.o. n. 710 del
1994), che denuncia l'art. 2 della legge n. 265 del 1991, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, lamentando il
divario cui la disposizione darebbe luogo fra trattamento in
attività di servizio e trattamento di pensione.
Anche quest'ultima questione va ritenuta non fondata.
Lo svolgimento della legislazione in materia consente, infatti, di
rilevare che i modi attraverso i quali perseguire l'obiettivo
dell'aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti possono
essere, in via di principio, due e cioè la c.d. riliquidazione,
consistente nell'allineare le pensioni al trattamento di attività di
servizio di volta in volta disposto con apposita legge, e la c.d.
perequazione automatica, consistente in un meccanismo normativamente
predeterminato, che adegui periodicamente i trattamenti di quiescenza
agli aumenti retributivi intervenuti mediamente nell'ambito delle
categorie del lavoro dipendente.
E questo è tanto vero che il trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili dello Stato, mentre è sempre stato ancorato, al
momento della cessazione dal servizio, al trattamento economico di
attività (art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e successive
modificazioni ed integrazioni), ha avuto invece diverse soluzioni
quanto al problema dell'adeguamento nel tempo. Il legislatore, dopo
aver, in un primo momento, seguito il criterio di estendere i
miglioramenti economici concessi al personale in servizio anche a
quello in quiescenza, attraverso il meccanismo della riliquidazione
della pensione, operata con apposito provvedimento legislativo, ha
ritenuto, poi, di dover individuare, per ragioni alle quali non
risultano estranei anche i ritardi con i quali intervenivano le leggi
di riliquidazione, un meccanismo di perequazione volto ad agganciare
in via permanente, senza deroghe e ritardi, le pensioni alla dinamica
salariale.
Pertanto, la legge 29 aprile 1976, n. 177 ha istituito per le
pensioni dei dipendenti statali e delle altre categorie indicate
dalla legge stessa (art. 1) un collegamento annuale fra le pensioni e
la dinamica delle retribuzioni, per la cui realizzazione - dopo una
breve fase transitoria (non oltre il 1978) durante la quale sarebbe
stato utilizzato l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica
salariale del settore privato - era prevista (art. 2) una
determinazione concordata fra Governo e parti sindacali degli
incrementi medi dei trattamenti economici fondamentali ed accessori,
fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per tutte
le categorie del personale in attività di servizio, incrementi da
quantificarsi in un indice utilizzabile per la perequazione dei
trattamenti di quiescenza.
Sia pure attraverso alterne vicende che hanno indotto, talora, il
legislatore a fare ancora ricorso al sistema della riliquidazione e
sia pure attraverso modalità che sono venute a risultare diverse da
quelle come sopra previste, il sistema della perequazione ha
funzionato in questi anni, ponendo così in atto, nell'ordinamento
delle pensioni dei pubblici dipendenti, meccanismi di rivalutazione
secondo regole che, anche per effetto della norma interpretativa di
cui all'art. 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, hanno, come questa
Corte ha avuto occasione di rilevare nella sentenza n. 501 del 1988,
per destinatari anche i magistrati.
È certo, comunque, che solo in casi particolari il legislatore,
per tener conto delle esigenze di determinate categorie, ha ritenuto
invece di agganciare automaticamente la pensione allo stipendio
dettando apposite disposizioni (art. 2, secondo comma, della legge 27
ottobre 1973, n. 629, recante "Nuove disposizioni per le pensioni
privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti
nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia") che
rappresentano vere e proprie norme speciali.
Aggiungasi, inoltre, che a garantire il mantenimento, nel tempo,
del potere d'acquisto delle pensioni dello Stato, il regime di
adeguamento delle pensioni stesse è stato perfezionato (art. 21
della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e art. 24 della legge 28
febbraio 1986, n. 41), attraverso l'aggancio agli indici reali di
svalutazione.
Tale disciplina ha fatto sì, pertanto, che i magistrati e le
categorie ad essi assimilate, così come altri dipendenti di
pubbliche amministrazioni, abbiano goduto, nella misura e nelle forme
stabilite dal legislatore, dell'aggancio delle loro pensioni alla
dinamica salariale e della rivalutazione delle pensioni stesse
secondo gli appositi indici determinati dall'ISTAT, fruendo
periodicamente, attraverso detti istituti, della possibilità di
mantenere sostanzialmente fermo il potere di acquisto della pensione
originariamente liquidata, e di garantire così alla stessa la
proporzione rispetto alla retribuzione esistente al momento
dell'originaria liquidazione.
6. - Il giudice remittente, attraverso la denuncia dell'art. 2
della legge n. 265 del 1991 - il quale ha escluso che alle pensioni
dei magistrati, riliquidate in conformità alla sentenza della Corte
n. 501 del 1988, accedano anche gli adeguamenti periodici di cui alla
legge 19 febbraio 1981, n. 27 - tende ad ottenere una pronunzia che
prenda in considerazione "il pesante divario" che, ad avviso
dell'ordinanza, ormai separa il trattamento di attività oggi fruito
dai magistrati in servizio di pari qualifica dalle pensioni di quelli
collocati in quiescenza da alcuni anni, all'uopo invocando i precetti
degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Va, anzitutto, ricordato che questa Corte, pur affermando
(sentenza n. 26 del 1980) che la proporzionalità e l'adeguatezza
della pensione devono essere assicurate anche in prosieguo rispetto
all'epoca del collocamento a riposo, in relazione ai mutamenti del
potere d'acquisto della moneta, ha ripetutamente escluso che la
Costituzione garantisca al pensionato un'automatica estensione dei
miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio.
Vero è che la sentenza n. 501 del 1988 si mostra incline a
collocare il problema dell'aggiornamento delle pensioni nel filone
della riliquidazione, anziché in quello della perequazione; ma ciò,
lungi dal consentire di desumere, dalla via seguita, l'indicazione di
una regola inderogabile, si spiega, a rettamente intendere la portata
di detta pronunzia, con la peculiare contingente situazione che la
stessa ha preso in considerazione e cioè la modifica della struttura
delle retribuzioni dei magistrati con effetto retroattivo, vale a
dire dal 1° luglio 1983, a seguito della legge n. 425 del 1984, che
veniva a porre la necessità di un corrispondente riallineamento
delle pensioni in essere alla stessa data. E, del resto, la stessa
sentenza non manca di sottolineare che "appartiene alle valutazioni
del legislatore ordinario" disporre i mezzi per attuare il principio
dell'adeguamento delle pensioni, così confermando che le diverse
leggi che, nel tempo e con riferimento alle varie categorie, hanno
proceduto alla riliquidazione, sono espressione di scelte
discrezionali motivate sempre in ragione della peculiarità dei casi
e delle situazioni, ma non certo adempimento satisfattivo, di per sé
e a prescindere dalle specifiche esigenze, di aspettative
costituzionalmente rilevanti. In sostanza, come questa Corte ha già
avuto occasione di osservare (sentenza n. 226 del 1993), non
rappresenta vulnerazione di alcun canone costituzionale il fatto che
il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle
retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente
esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della
medesima categoria.
E questo tanto più quando tale meccanismo appaia elemento
intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, con la
peculiare ratio di attuare il precetto costituzionale
dell'indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche
rivendicazioni nei confronti di altri poteri (sentenza n. 42 del
1993). Un elemento, dunque, di cui non si può considerare
necessitata la trasposizione anche al settore pensionistico,
trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore,
non più sussistendo in tale momento l'esigenza che ne aveva
giustificato l'attribuzione nella vigenza del rapporto di servizio.
7. - In conclusione, riaffermato il principio costituzionale di
proporzionalità e adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo
con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in
prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della
moneta, e rilevato che, all'attualità, tutto ciò appare assicurato
dai meccanismi perequativi e rivalutativi esistenti, può dirsi che
spetta al legislatore ragionevolmente soddisfare nel tempo detta
esigenza, escludendo, peraltro, che questo comporti,
inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni
al corrispondente trattamento di attività di servizio.
Naturalmente, e soltanto in mancanza di modificazioni strutturali
e funzionali della prestazione lavorativa, il verificarsi di un
irrazionale discostamento fra i due dati di riferimento può
costituire uno degli indici sintomatici della non idoneità del
meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza
della pensione, in modo da assicurare al lavoratore e alla sua
famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza
libera e dignitosa (sentenza n. 226 del 1993 già citata).
Peraltro, la situazione per il momento esistente, sul cui livello
hanno nel tempo inciso vari interventi perequativi e riliquidativi,
non è tale da concretare violazione degli invocati parametri
costituzionali e il problema può soltanto porsi per l'avvenire nel
caso di variazioni significative della proporzionalità, nel più
ampio contesto della generale politica economica e avuto riguardo
soprattutto alle risorse disponibili, come elemento di prudente
attenzione affidata alla discrezionalità del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991,
n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di
quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata,
in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalla Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con ordinanze
in data 2 febbraio 1994 (r.o. n. 359 del 1994), 21 ottobre 1993 (r.o.
n. 360 del 1994) e 27 aprile 1994 (r.o. n. 722 del 1994);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 6, della stessa legge, sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza in data 21
ottobre 1993 (r.o. n. 360 del 1994);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge medesima, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, con ordinanza in data 14
febbraio 1994 (r.o. n. 710 del 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte