Sentenza n. 41/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 319/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8
luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria), promossi:
1) con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal tribunale di
Bergamo nel procedimento di opposizione proposto dal pubblico
ministero presso la Procura circondariale di Bergamo contro Roberto
Breda, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
2) con ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal tribunale di Bergamo
nel procedimento di opposizione proposto dal pubblico ministero
presso la Procura circondariale di Bergamo contro Crippa, iscritta al
n. 506 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in camera di consiglio
conseguente all'impugnazione, da parte del pubblico ministero presso
la Procura circondariale di Bergamo, di un decreto emesso dal pretore
di Treviglio col quale venivano liquidate ad un perito centottanta
vacazioni, il tribunale di Bergamo, investito del reclamo, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della
legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
A parere del giudice a quo, infatti, i periti ed i consulenti
tecnici, liquidati col sistema delle vacazioni (com'è avvenuto nel
caso di specie), verrebbero a subire un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per i periti
e i consulenti tecnici liquidati secondo le tabelle di cui al d.P.R.
27 luglio 1988, n. 352.
Tale trattamento, in considerazione, tra l'altro,
dell'impossibilità per il giudice di liquidare più di quattro
vacazioni al giorno, oltre a determinare un'ingiusta disparità di
trattamento tra le due categorie di ausiliari del giudice, violerebbe
anche l'art. 36 della Costituzione, costringendo il giudice a
liquidare compensi irrisori o, comunque, non proporzionali alla
quantità e qualità del lavoro svolto e non conformi ai criteri di
sufficienza della retribuzione.
Con successiva ordinanza, emessa nel corso di altro procedimento in
camera di consiglio conseguente all'impugnazione, da parte del
pubblico ministero presso la Procura circondariale di Bergamo, di un
decreto emesso dal Pretore di Treviglio, col quale venivano liquidate
ad un perito duecentottanta vacazioni, una diversa sezione del
medesimo tribunale di Bergamo ha sollevato identica questione di
legittimità costituzionale.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità della questione proposta per imprecisa
formulazione del petitum.
Nel merito, la difesa erariale ha fatto osservare che non sussiste
violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché il diverso sistema
retributivo previsto dalla legge in esame per i consulenti tecnici
compensati con onorari fissi, variabili o commisurati al tempo,
corrisponde a diversità di prestazioni, il che giustifica il
differente trattamento.
E non potrebbe chiedersi alla Corte costituzionale, d'altra parte,
di andare ad aggiornare l'attuale compenso stabilito per ogni
vacazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una sentenza additiva su
materia riservata alla competenza del legislatore.
Parimenti, la difesa erariale ha osservato che non sussiste la
lamentata violazione dell'art. 36 della Costituzione, poiché la
Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970 n. 88, ha già
stabilito che il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non
si presta ad essere inquadrato in uno schema che involga
necessariamente un'esatta corrispondenza tra prestazioni compiute e
retribuzione erogata. Considerato in diritto
1. - La questione che il tribunale di Bergamo sottopone all'esame
di questa Corte è se l'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria), nella parte in cui stabilisce che, in assenza di
prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione
fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col
sistema delle vacazioni e col divieto per il giudice stesso di
liquidare più di quattro vacazioni al giorno, sia in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento tra i consulenti tecnici retribuiti a
vacazioni e quelli retribuiti secondo tabella (ossia con onorari
fissi o variabili), data la sostanziale equiparabilità delle
situazioni personali;
b) con l'art. 36 della Costituzione, in quanto i compensi
liquidabili ai consulenti tecnici in base alla norma impugnata
sarebbero irrisori a fronte del lavoro svolto, con conseguente
contrasto con i principi di sufficienza e proporzionalità della
retribuzione.
2. - Data l'identità delle questioni sollevate, deve essere
disposta la riunione dei giudizi per essere decisi congiuntamente.
3. - Preliminarmente deve esser disattesa l'eccezione
d'inammissibilità avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, in
quanto dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione emerge che il
petitum perseguito dal giudice a quo è volto ad estendere ai
consulenti tecnici retribuiti a vacazioni, l'applicazione di un
sistema di liquidazione dei compensi analogo a quello di cui alla
tabella approvata con il d.P.R. n. 820 del 1983 come sostituito dal
d.P.R. 24 luglio 1988, n. 352.
4. - Nel merito la questione è infondata in riferimento ad
entrambi i parametri costituzionali invocati.
Il tribunale constata che gli onorari di cui alla legge n. 319 del
1980 liquidabili sulla base del criterio delle vacazioni fissate
dall'art. 4 nella misura di #. 18.000 per la prima (composta di due
ore) e di #. 10.000 per le successive tre vacazioni consentite per
ogni giorno di attività - già esigui all'atto dell'aumento del 1988
e non adeguati ogni tre anni come prescritto dall'art. 10 della
citata legge - sono divenuti ancor più irrisori per effetto della
sopravvenuta svalutazione monetaria. E lo stesso art. 4, ultimo
comma, vincola il magistrato "sotto la sua personale responsabilità
a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso
riferimento al numero delle ore che siano state strettamente
necessarie".
D'altra parte, non può negarsi che ai predetti effetti inflattivi
si sottraggono invece quei compensi che, secondo le tabelle previste
dal d.P.R. n. 352 del 1988, sono calcolati a percentuale rispetto al
valore del bene o delle altre utilità oggetto dell'accertamento
peritale.
Senonché tale disparità di trattamento riguarda pur sempre
situazioni obiettivamente disomogenee, tant'è che la stessa legge,
mentre consente (art. 3) l'applicazione analogica degli onorari fissi
e variabili (art. 2) anche per le prestazioni simili a quelle
espressamente previste nelle tabelle, impone nel contempo di adottare
(art. 4) il diverso sistema delle "vacazioni" (commisurazione al
tempo impiegato) per le indeterminate prestazioni non riconducibili a
quelle previste dalle tabelle o a quelle ad esse analoghe.
Quest'ultimo sistema di liquidazione ha, pertanto, carattere
meramente residuale e di chiusura rispetto a quello della tabella
degli onorari fissi e variabili, il quale dovrebbe, nell'intento
legislativo, coprire quasi tutta l'area delle materie, sempre se
accompagnato da un periodico aggiornamento delle stesse e delle
relative tariffe.
Né può argomentarsi diversamente in base alla precedente
pronuncia di questa Corte (n. 230 del 1989) invocata dal tribunale
rimettente, dal momento che essa riguardava il diverso caso della
mancata estensione all'attività del custode in materia penale
dell'indennità spettante al custode in materia amministrativa,
ritenuto dalla Corte meritevole di essere legalmente disciplinato
trattandosi di "attività ontologicamente identica in entrambe le
ipotesi".
5. - Al divario della misura degli onorari derivante dai due
sistemi di liquidazione, previsti per la differente natura delle
rispettive prestazioni, può ovviarsi con meccanismi di adeguamento
degli onorari stessi all'andamento dei valori monetari. Per tale
motivo la citata legge n. 319 del 1980 ha stabilito (art. 10) che
l'adeguamento degli onorari avvenga, non in modo automatico, ma ogni
tre anni, in base alle variazioni accertate dall'ISTAT, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
Pertanto l'attuale inadeguatezza degli onorari commisurati alla
durata ed il loro divario rispetto agli onorari a percentuale si è
andato notevolmente aggravando col passare del tempo non per difetto
legislativo, ma bensì per il deplorevole inadempimento delle
autorità indicate. A tale inerzia è possibile ovviare con altri
rimedi, ma non invocando l'intervento del giudice delle leggi.
È pur vero che non sono mancate pronunce di illegittimità
costituzionale (così le sentenze nn. 288 del 1994 e 497 del 1988) di
norme nella parte in cui non prevedevano meccanismi di adeguamento
automatico al valore monetario, ma quei casi avevano ad oggetto i
trattamenti speciali per la disoccupazione involontaria, volti,
quindi, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze dei lavoratori
meritevoli di tutela sociale.
6. - In ordine al secondo parametro invocato (art. 36 della
Costituzione), secondo il tribunale rimettente "la considerazione che
si tratti di un ufficio legalmente dovuto, non assimilabile ad
un'attività lavorativa in senso proprio, non elimina il problema, e
quindi (gli onorari) devono effettivamente rappresentare un serio
ristoro per i professionisti che prestano la loro opera per la
giustizia, e che, tra l'altro, non possono rifiutarsi di adempiere
all'incarico (cfr. art. 366 cod. pen.)".
In proposito questa Corte ha già avuto occasione (sentenza n. 88
del 1970) di osservare che l'art. 36 della Costituzione "è male
addotto, innanzitutto perché il lavoro svolto dai consulenti tecnici
d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un
necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi
un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima.
Ed in secondo luogo, perché non c'è modo di valutare in che misura
quel lavoro giochi nella complessiva attività di coloro che in
concreto lo svolgono e come i compensi per le relative operazioni (a
parte l'impossibilità o difficoltà di coglierne la totale entità)
concorrano alla formazione dell'intero reddito professionale del
singolo prestatore".
Nella richiamata decisione la Corte conclude affermando che: "La
situazione in cui si trovano i consulenti d'ufficio, e che non è
dissimile da quella delle categorie dei periti, degli interpreti e
dei traduttori, potrebbe anche apparire tale da suggerire iniziative
o modifiche sul terreno legislativo nel rispetto delle esigenze di
carattere pubblico e privato concorrenti nello svolgimento del
processo civile. Ma essa non conduce, a proposito delle norme che la
comportano, ad alcuna violazione dell'art. 36, comma primo".
7. - Può solo aggiungersi che il riferimento fatto dall'art. 2
della legge n. 319 del 1980 alle tariffe professionali non può
qualificarsi come rinvio recettizio, ma rappresenta solo
l'indicazione di un possibile, non tassativo, parametro di
liquidazione, limitatamente comunque agli onorari fissi e variabili e
sempre con il contemperamento dovuto alla "natura pubblicistica
dell'incarico".
Conclusivamente, questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che
- in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge
impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di
adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate
dall'ISTAT.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n.
319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte