Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo

comma, del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1999

dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di

Torino nel procedimento penale a carico di Macor Fausto, iscritta al

n. 694 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 (r.o.

n. 694 del 1999), il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, del codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 260 dello stesso

codice, nella parte in cui prevede che il delitto di diffamazione

semplice commesso da un militare in danno di altro militare è

punibile solo a richiesta del comandante del corpo o di altro ente

superiore, da cui dipende il militare colpevole, e non anche a

querela della persona offesa;

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere

chiamato a decidere, nell'ambito di un procedimento per il reato di

diffamazione previsto dall'art. 227, primo comma, del codice penale

militare di pace, sulla richiesta di archiviazione formulata dal

pubblico ministero per il solo motivo della mancanza della richiesta

di procedimento del comandante del corpo: richiesta avverso la quale

il militare offeso - querelante - aveva proposto opposizione;

che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate

violerebbero l'art. 52, terzo comma, della Costituzione, in quanto la

richiesta del comandante del corpo - prevista dall'art. 260, secondo

comma, del codice penale militare di pace come condizione di

perseguibilità dei reati per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione militare non superiore a sei mesi (quale quello di

specie) - sarebbe basata su valutazioni ispirate ad una logica

"istituzionalistica" di prevalenza dell'"immagine del reparto" sui

diritti della persona (tutelati dalla norma incriminatrice della

diffamazione): logica, questa, incompatibile con il principio di

permeabilizzazione dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito

ed ai valori democratici dello Stato;

che le stesse norme si porrebbero altresì in frizione con

l'art. 24 della Costituzione, in quanto la scelta del comandante del

corpo di mantenere "segretato" l'illecito nell'ambito della caserma,

evitando di proporre la richiesta di procedimento, impedirebbe alla

parte offesa di esercitare il proprio diritto al risarcimento del

danno nell'ambito del processo penale mediante la costituzione di

parte civile, divenuta possibile anche in sede militare a seguito

della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza di

questa Corte n. 60 del 1996, dell'articolo 270, primo comma, del

codice penale militare di pace;

che, infine, le norme impugnate contrasterebbero con l'art. 3

Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento tra

la persona offesa dalla diffamazione militare e la persona offesa

dalla diffamazione comune (art. 595 cod. pen.), la quale, mediante la

proposizione della querela, può dar corso all'azione penale senza

preclusioni di sorta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte è chiamata a verificare se sia

compatibile con gli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione

il combinato disposto degli artt. 227, primo comma, e 260 del codice

penale militare di pace, nella parte in cui subordina la

perseguibilità del reato di diffamazione militare commesso in danno

di altro militare alla richiesta del comandante del corpo, e non

anche alla querela della persona offesa;

che questa Corte ha, peraltro, da tempo chiarito come nei

reati militari sia sempre insita "un'offesa alla disciplina e al

servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico

che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico

della querela": presupposto sulla base del quale "si è preferito

attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta",

"una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura

disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale considerando

che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato,

l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un

pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato

stesso" (cfr. sentenze. nn. 449 del 1991 e 42 del 1975, nonché

ordinanza n. 229 del 1988);

che tale assetto normativo non compromette, dunque, lo

spirito democratico della Repubblica, cui è richiamo nell'art. 52,

terzo comma, Cost., palesandosi la richiesta del comandante del

corpo, in dette ipotesi di lieve entità, come uno strumento idoneo

ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare

(cfr. sentenze nn. 436 del 1995 e 449 del 1991, nonché ordinanze

nn. 396 del 1996 e 467 del 1995);

che, del pari, va esclusa la lesione del diritto di difesa,

in assunto connessa alla preclusione, per effetto delle

determinazioni del comandante, della facoltà del danneggiato di

costituirsi parte civile nel procedimento relativo al reato militare:

dovendo ribadirsi, al riguardo, che l'esercizio dell'azione civile

per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta

l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto

danneggiato dal reato, cui è data, prima ancora, la facoltà di

proporre detta azione, immediatamente e senza alcun ostacolo, davanti

al giudice civile (cfr. sentenze nn. 396 del 1996, 94 del 1996, 532

del 1995 e 185 del 1994, nonché ordinanza n. 224 del 1997);

che, infine, non può venire in considerazione la prospettata

violazione del principio di uguaglianza, giacché la diversità di

trattamento sulla quale il giudice a quo punta l'indice trova

giustificazione nella peculiarità della situazione propria del

cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche

regole egli non può non sottostare - rispetto a quella della

generalità degli altri cittadini (cfr. ordinanze nn. 224 del 1997,

396 del 1996, 82 del 1994 e 397 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, del codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo

codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma,

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte