Sentenza n. 413/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 425/1984
- art. 10legge 425/1984
- art. 3legge 425/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, 3, primo comma, e 10, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 giugno 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, sul
ricorso proposto da Testoni Onofrio ed altra contro il Ministero di
grazia e giustizia ed altri, iscritta al n. 208 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) n. 5 ordinanze emesse il 12 novembre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi riuniti proposti
da Bianciotti Graziano ed altri, Cucchiara Salvatore ed altri,
Carlesi Carlo ed altri, Bestente Giovanni ed altri e Rosso Severino
ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri e
l'Avvocatura generale dello Stato ed altri, rispettivamente iscritte
ai nn. 210, 211, 212, 213, e 304 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 32,
prima serie speciale, dell'anno 1987;
3) n. 13 ordinanze emesse il 7 ottobre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sui
ricorsi proposti da Manfredi Giacomo, Bellocchio Antonio, Milana
Angelo, Fietta Gino, Bonati Massimo, Peruzzini Aldo, Mossini
Lanfranco ed altri, Frigieri Antonio, Bevilacqua Elio, Tarquini
Giancarlo, Soda Antonio, Mossini Lanfranco ed altri e Neri Mario
contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, rispettivamente
iscritte ai nn. 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 357 e 377 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 37, prima Serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Neri Mario, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per Neri Mario e l'Avvocato dello
Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui alcuni magistrati ordinari
avevano richiesto l'attribuzione, dal 1° gennaio 1979, di sei aumenti
periodici figurativi sullo stipendio-base della qualifica in quella
data posseduta, nonché gli ulteriori aumenti periodici ex art. 1,
quinto comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, con
ordinanza emessa il 12 giugno 1986, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico
dei magistrati"), in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Tale disposizione effettua una interpretazione autentica dell'art.
5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, disponendo che
i suddetti benefici spettano soltanto ai magistrati della Corte dei
conti, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale espresso
dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27 del 16 dicembre
1983. Per effetto di tale decisione, passata in giudicato in epoca
anteriore alla norma impugnata, i predetti aumenti dovevano essere
attribuiti anche ai magistrati ordinari ed amministrativi ed agli
avvocati dello Stato.
A parere del giudice a quo il legislatore, con la norma
denunciata, avrebbe violato tali regole fondamentali, creando una
ingiustificata disparità di trattamento per il periodo anteriore al
1° luglio 1983 precludendo quel ricorso analogico all'art. 5, ultimo
comma, del d.P.R. n. 1080 del 1970 che il giudice amministrativo
aveva invece operato in senso estensivo.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.
2.1. - Con cinque identiche ordinanze emesse il 12 novembre 1986
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato,
in relazione agli artt. 101, 102 e 103 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della
legge 6 agosto 1984, n. 425.
La norma sancisce l'obbligo della restituzione, in forma
dilazionata nel tempo, mediante riassorbimento sulla retribuzione,
degli importi erogati (o da erogare) ai magistrati ordinari ed
amministrativi le cui domande giudiziali, relative appunto
all'applicazione dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981 (nonché
delle disposizioni richiamate negli artt. 8 e 9 della legge n. 425
del 1984) siano state accolte con sentenze passate in giudicato.
A parere del giudice a quo il legislatore ha in concreto disposto
che le somme attribuite in base a tali sentenze non siano
definitivamente acquisite dagli interessati, ma vengano assoggettate
a ripetizione.
Secondo il Tribunale amministrativo regionale, tale operazione di
"svuotamento" del contenuto del giudicato, realizzata attraverso la
trasformazione del diritto da quest'ultimo riconosciuto in
un'attribuzione provvisoria, degraderebbe la sentenza ad una
sostanziale finzione e verrebbe ad incrinare il principio della
separazione tra le funzioni dello Stato mediante una soluzione
legislativa della controversia.
È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che la norma
impugnata perseguirebbe finalità perequative e concludendo pertanto
per la declaratoria d'infondatezza della questione.
2.2. - Con tredici analoghe ordinanze, tutte emesse il 7 ottobre
1986, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
Sezione di Parma, ha sollevato le medesime questioni di cui sub 1 e
sub 2.1, seguendo lo stesso ordine argomentativo ma aggiungendo i
seguenti, ulteriori profili di illegittimità costituzionale:
a) l'art. 1, secondo comma, della legge n. 425 del 1984 verrebbe
a vulnerare gli artt. 97 e 107, terzo comma, della Costituzione in
quanto il legislatore avrebbe disatteso i principi di imparzialità e
di buona amministrazione che devono presiedere al funzionamento dei
pubblici uffici;
b) l'art. 10, secondo comma, della legge citata concreterebbe
violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione in quanto il
diritto di agire e difendersi in giudizio implica anche quello di
ottenere dal giudice precostituito per legge una pronuncia di merito
che non venga posta nel nulla; in memoria si osserva inoltre come la
lesione del principio dell'intangibilità della funzione
giurisdizionale sia riferibile anche ai parametri espressi dagli
artt. 113 e 103, terzo comma, della Costituzione.
Questione di legittimità del combinato disposto di entrambe le
norme viene infine sollevata d'ufficio dal giudice a quo in relazione
all'art. 70 della Costituzione in quanto, attraverso di esse, la
funzione legislativa sarebbe stata esercitata nell'intento di
vanificare l'effettività della pronuncia giurisdizionale,
pervenendo, in sostanza, ad interferire nell'ambito di competenza del
potere giudiziario.
L'Avvocatura dello Stato è intervenuta richiamandosi
espressamente alle difese svolte e alle conclusioni precisate nella
memoria sub 2.1.
Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 377 del 1987 si è costituita
la parte privata Mario Neri che ha insistito per la declaratoria
d'incostituzionalità depositando altresì una memoria nell'imminenza
dell'udienza. Considerato in diritto
1. - Le diciannove ordinanze, di cui in epigrafe, pongono le
seguenti questioni:
a) se l'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425
("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),
nello stabilire (interpretando l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1080) che gli aumenti periodici figurativi e gli
ulteriori benefici economici previsti dall'art. 1, quinto comma, del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, spettano soltanto ai magistrati
della Corte dei conti, violi o meno gli artt. 3, 36, 70, 97 e 107,
terzo comma, della Costituzione;
b) se l'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 425 del
1984, nel disporre il riassorbimento attraverso la normale
progressione economica (ovvero, qualora questa non risulti
sufficiente, l'eventuale conguaglio a carico della indennità di
buonuscita) degli importi attribuiti da sentenze passate in
giudicato, vulneri o meno gli artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della
Costituzione.
I giudizi possono essere riuniti e definiti con un'unica sentenza
in quanto le diverse ordinanze prospettano problemi in parte identici
ed in parte analoghi.
2. - Entrambe le questioni non sono fondate.
La ratio legis, che abbraccia l'insieme delle singole
disposizioni, mira a sancire l'equilibrio delle retribuzioni per
tutte le categorie dei magistrati, ordinari, amministrativi,
contabili, militari nonché per gli avvocati dello Stato. Trattasi
pertanto dell'esercizio di discrezionalità legislativa finalizzata
alla realizzazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza,
di cui all'art. 3 della Costituzione.
Tale ratio si esprime correttamente e coerentemente in entrambe le
norme impugnate senza vulnus dei parametri costituzionali invocati.
In particolare, la portata normativa della disposizione
interpretativa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 425
del 1984, che delimita ai soli magistrati della Corte dei conti il
trattamento previsto dall'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre
1961, n. 1308, e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, da un lato chiarisce il contenuto della suddetta
disciplina, eliminando le incertezze interpretative che hanno dato
luogo a numerosi processi; e, dall'altro, essa costituisce
l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della
ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei
magistrati.
Altrettanto funzionale alla generale finalità perequativa
perseguita dalla legge n. 425 del 1984, devesi intendere il disposto
dell'art. 10, secondo comma, della stessa legge, perché mira ad
eliminare, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del
riassorbimento nella progressione economica, esiti privilegiari di
trattamento economico riproduttivi di disparità non tollerabili nel
quadro di intenti costituzionalmente legittimi della volontà
legislativa.
Le eventuali detrazioni a conguaglio, a carico dell'indennità di
buonuscita, per il loro carattere di succedaneità necessaria alla
impossibilità del verificarsi del normale riassorbimento per
conclusione della durata del servizio, non valgono a mutare la
fattispecie perequativa in quella della ripetizione di indebito.
Non è pertanto configurabile nella norma impugnata né lo
svuotamento del contenuto economico del giudicato, né l'impiego
della funzione legislativa per invadere l'ambito riservato dalla
Costituzione all'attività giudiziaria. In realtà, quanto
riconosciuto dalla decisione nella specie passata in giudicato
verrebbe a sommarsi ai vantaggi che la legge impugnata ha previsto in
favore di tutti gli altri magistrati, se non intervenisse un
meccanismo di perequazione costituzionalmente corretto. Pertanto il
solo profilo, sinora riscontrato, di illegittimità costituzionale
nella legge n. 425 del 1984 resta quello sanzionato dalla pronuncia
di questa Corte con sentenza n. 123 del 1987.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,
n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 70, 97 e
107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, e dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con
le ordinanze di cui in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425, sollevata, in relazione agli artt. 24, 25, 101, 102,
103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per il Piemonte e dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte